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4.1) MODIFICHE DI STATUTO

………OMISSIS………

DELIBERA

- con il voto contrario del Dott. C. Monti, le astensioni della Sig.ra A.M. Surdo e della Dott.ssa C. Lisi ed il voto favorevole di tutti gli altri presenti;
- la modifica dell'art. 5, nel tenore risultante dal testo qui di seguito riportato:
Articolo 5 Attività didattica
1.- Nell'Università vengono svolti corsi per il conseguimento dei titoli di laurea, di laurea specialistica, di diploma di specializzazione, di dottorato di ricerca, di Master di I livello e di Master di II livello. In essa vengono, altresì, organizzati corsi relativi a tutti gli altri livelli di formazione universitaria e post-universitaria previsti dagli ordinamenti vigenti. Vengono, infine, svolti corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento post-laurea e post-laurea specialistica e corsi di specializzazione in presenza e a distanza con attestato di frequenza e/o di profitto finalizzati anche al personale della scuola di ogni ordine e grado. Tutti i corsi di cui sopra sono tenuti, almeno in prevalenza, da personale docente dell'Università salvo deroghe previste dalla normativa vigente o deliberate dalle strutture didattiche competenti ed approvate dal Senato accademico.
2.- L'ordinamento degli studi, dei corsi, e delle attività formative è disciplinato da regolamenti didattici.
3.- L'Università considera prioritaria l'esigenza che l'attività didattica abbia la massima efficacia; nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle strutture competenti, garantisce lo svolgimento delle attività didattiche necessarie al conseguimento dei titoli da essa rilasciati.
4.- Per offrire agli studenti più ampie opportunità formative, possono essere stipulati accordi con istituzioni pubbliche o private.


- con il voto contrario del Dott. C. Monti, le astensioni del Prof. S. Nicosia, della Sig.ra A.M. Surdo e della Dott.ssa C. Lisi ed il voto favorevole di tutti gli altri presenti
- la modifica dell'art. 25, nel tenore risultante dal testo qui di seguito riportato:
Articolo 25 Attività didattica
1. L'attività didattica dell'Università si svolge nell'ambito:
a) dei Corsi di Laurea
b) dei Corsi di Laurea Specialistica
c) dei Corsi di Diploma di Specializzazione
d) dei Corsi di Dottorato di Ricerca
e) dei Corsi di Master di I livello
f) dei Corsi di Master di II livello
2. Essa può, altresì, esplicarsi attraverso l'istituzione e l'attivazione di altri corsi consentiti dalla normativa vigente.


- con il voto contrario del Dott. C. Monti, le astensioni della Sig.ra A.M. Surdo e della Dott.ssa C. Lisi ed il voto favorevole di tutti gli altri presenti;
- la soppressione dell'intero articolo 68 "Diploma universitario"


- con il voto contrario del Dott. C. Monti, le astensioni della Sig.ra A.M. Surdo e della Dott.ssa C. Lisi ed il voto favorevole di tutti gli altri presenti;
- la soppressione dell'intero articolo 69 "Corsi di laurea"


- con il voto contrario del Dott. C. Monti, l'astensione della Dott.ssa C. Lisi ed il voto favorevole di tutti gli altri presenti;
- la soppressione dell'intero articolo 70 "Diploma di specializzazione"


- con il voto contrario del Dott. C. Monti, l'astensione della Dott.ssa C. Lisi ed il voto favorevole di tutti gli altri presenti;
- la soppressione dell'intero articolo 71 "Dottorato di ricerca"


- con il voto contrario del Dott. C. Monti, l'astensione della Dott.ssa C. Lisi ed il voto favorevole di tutti gli altri presenti;
- la modifica dell'art. 74, nel tenore risultante dal testo qui di seguito riportato:
Articolo 74 Esami
1. La composizione delle commissioni preposte agli esami di profitto è disciplinata con regolamenti deliberati dai Consigli di Corso di studio competenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) che tali commissioni siano di regola, presiedute dal responsabile del corso o del modulo (o da uno dei responsabili dei corsi o dei moduli, nel caso di corsi integrati);
b) che i restanti membri siano tratti dal personale docente dell'Università e/o da cultori della materia; che questi ultimi vengano individuati in base a delibera del Consiglio, adottata su proposta del Presidente della commissione d'esame;
c) che il Presidente del Corso di studio adotti il provvedimento di nomina della Commissione, di norma, su proposta del titolare del corso o del modulo, dandone adeguata informazione.
2. La composizione delle commissioni preposte all'esame conclusivo per il conseguimento dei titoli è disciplinata con regolamenti dei Corsi di studio competenti, nel rispetto della normativa statale e del Regolamento didattico di Ateneo. Tali regolamenti fissano il numero dei componenti, che devono essere tratti - di regola - dal personale docente afferente ai Corsi di studio medesimi. I componenti effettivi e supplenti sono nominati dal Presidente del Corso di studio con provvedimento che va comunicato al Rettore.
3. Per tutte le prove d'esame i punteggi attribuibili sono stabiliti con regolamenti dei Corsi di studio competenti, nel rispetto della normativa statale, nonché di criteri generali fissati con regolamento deliberato dal Senato accademico.

Esce dalla sala la Dott.ssa C. Lisi.

- con il voto contrario del Dott. C. Monti ed il voto favorevole di tutti gli altri presenti;
- la soppressione dell'intero articolo 75 "Ulteriori iniziative didattiche"


- con il voto contrario del Dott. C. Monti, del Sig. P.F. Cavallo, del Prof. A. La Bella, il Prof. F. Maceri, della Prof.ssa A. Rosselli ed il voto favorevole di tutti gli altri presenti viene approvato il primo periodo del comma 6 bis, nel tenore risultante dal testo dell'art. 82, riportato nella sua interezza.
- con il voto contrario del Dott. C. Monti, l'astensione del Prof. F. Salvatori ed il voto favorevole di tutti gli altri presenti viene approvato il secondo periodo del comma 6.bis nel tenore risultante dal testo dell'art. 82 qui di seguito riportato:
Articolo 82 Disposizioni in materia di accesso alle cariche accademiche
1. L'efficacia delle elezioni e delle designazioni è subordinata all'accettazione dell'interessato.
2. Qualora la titolarità di una carica accademica sia riservata ai docenti a tempo pieno, la relativa opzione dovrà essere compiuta non oltre il momento dell'accettazione della carica stessa.
3. Non si può essere simultaneamente titolari di due, o più, dei seguenti uffici: Presidente di Corso di studio, Direttore di Dipartimento, Preside di Facoltà, Prorettore vicario e Rettore.
4. Non possono essere eletti in nessun organo di rappresentanza studentesca studenti che, il giorno dell'elezione, risultino iscritti all'Università da un numero di anni che ecceda di 4 unità la durata legale del rispettivo corso di laurea o diploma.
5. I rappresentanti degli studenti che conseguano la laurea triennale decadono dal mandato il 120° giorno successivo al conseguimento della laurea stessa, a meno che, entro tale termine, non si iscrivano ad un corso di laurea specialistica presso l'Ateneo.
6. Per i rappresentanti degli studenti l'anzianità accademica si intende in relazione al giorno di immatricolazione all'Università di Roma "Tor Vergata".
6.bis. Gli studenti iscritti ai dottorati di ricerca sono equiparati, nei termini di elettorato attivo e passivo, agli iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica. Per il passaggio dai corsi di laurea al dottorato di ricerca si applicano le stesse modalità previste dal comma 5.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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