4.1) MODIFICHE DI STATUTO
OMISSIS
DELIBERA
- con il
voto contrario del Dott. C. Monti, le astensioni della Sig.ra A.M.
Surdo e della Dott.ssa C. Lisi ed il voto favorevole di tutti gli
altri presenti;
- la modifica dell'art. 5, nel tenore risultante dal testo qui di
seguito riportato:
Articolo 5 Attività didattica
1.- Nell'Università vengono svolti corsi per il conseguimento
dei titoli di laurea, di laurea specialistica, di diploma di specializzazione,
di dottorato di ricerca, di Master di I livello e di Master di II
livello. In essa vengono, altresì, organizzati corsi relativi
a tutti gli altri livelli di formazione universitaria e post-universitaria
previsti dagli ordinamenti vigenti. Vengono, infine, svolti corsi
di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento post-laurea
e post-laurea specialistica e corsi di specializzazione in presenza
e a distanza con attestato di frequenza e/o di profitto finalizzati
anche al personale della scuola di ogni ordine e grado. Tutti i
corsi di cui sopra sono tenuti, almeno in prevalenza, da personale
docente dell'Università salvo deroghe previste dalla normativa
vigente o deliberate dalle strutture didattiche competenti ed approvate
dal Senato accademico.
2.- L'ordinamento degli studi, dei corsi, e delle attività
formative è disciplinato da regolamenti didattici.
3.- L'Università considera prioritaria l'esigenza che l'attività
didattica abbia la massima efficacia; nel rispetto della libertà
di insegnamento e dell'autonomia delle strutture competenti, garantisce
lo svolgimento delle attività didattiche necessarie al conseguimento
dei titoli da essa rilasciati.
4.- Per offrire agli studenti più ampie opportunità
formative, possono essere stipulati accordi con istituzioni pubbliche
o private.
- con il voto contrario del Dott. C. Monti, le astensioni del Prof.
S. Nicosia, della Sig.ra A.M. Surdo e della Dott.ssa C. Lisi ed
il voto favorevole di tutti gli altri presenti
- la modifica dell'art. 25, nel tenore risultante dal testo qui
di seguito riportato:
Articolo 25 Attività didattica
1. L'attività didattica dell'Università si svolge
nell'ambito:
a) dei Corsi di Laurea
b) dei Corsi di Laurea Specialistica
c) dei Corsi di Diploma di Specializzazione
d) dei Corsi di Dottorato di Ricerca
e) dei Corsi di Master di I livello
f) dei Corsi di Master di II livello
2. Essa può, altresì, esplicarsi attraverso l'istituzione
e l'attivazione di altri corsi consentiti dalla normativa vigente.
- con il voto contrario del Dott. C. Monti, le astensioni della
Sig.ra A.M. Surdo e della Dott.ssa C. Lisi ed il voto favorevole
di tutti gli altri presenti;
- la soppressione dell'intero articolo 68 "Diploma universitario"
- con il voto contrario del Dott. C. Monti, le astensioni della
Sig.ra A.M. Surdo e della Dott.ssa C. Lisi ed il voto favorevole
di tutti gli altri presenti;
- la soppressione dell'intero articolo 69 "Corsi di laurea"
- con il voto contrario del Dott. C. Monti, l'astensione della Dott.ssa
C. Lisi ed il voto favorevole di tutti gli altri presenti;
- la soppressione dell'intero articolo 70 "Diploma di specializzazione"
- con il voto contrario del Dott. C. Monti, l'astensione della Dott.ssa
C. Lisi ed il voto favorevole di tutti gli altri presenti;
- la soppressione dell'intero articolo 71 "Dottorato di
ricerca"
- con il voto contrario del Dott. C. Monti, l'astensione della Dott.ssa
C. Lisi ed il voto favorevole di tutti gli altri presenti;
- la modifica dell'art. 74, nel tenore risultante dal testo qui
di seguito riportato:
Articolo 74 Esami
1. La composizione delle commissioni preposte agli esami di profitto
è disciplinata con regolamenti deliberati dai Consigli di
Corso di studio competenti, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) che tali commissioni siano di regola, presiedute dal responsabile
del corso o del modulo (o da uno dei responsabili dei corsi o dei
moduli, nel caso di corsi integrati);
b) che i restanti membri siano tratti dal personale docente dell'Università
e/o da cultori della materia; che questi ultimi vengano individuati
in base a delibera del Consiglio, adottata su proposta del Presidente
della commissione d'esame;
c) che il Presidente del Corso di studio adotti il provvedimento
di nomina della Commissione, di norma, su proposta del titolare
del corso o del modulo, dandone adeguata informazione.
2. La composizione delle commissioni preposte all'esame conclusivo
per il conseguimento dei titoli è disciplinata con regolamenti
dei Corsi di studio competenti, nel rispetto della normativa statale
e del Regolamento didattico di Ateneo. Tali regolamenti fissano
il numero dei componenti, che devono essere tratti - di regola -
dal personale docente afferente ai Corsi di studio medesimi. I componenti
effettivi e supplenti sono nominati dal Presidente del Corso di
studio con provvedimento che va comunicato al Rettore.
3. Per tutte le prove d'esame i punteggi attribuibili sono stabiliti
con regolamenti dei Corsi di studio competenti, nel rispetto della
normativa statale, nonché di criteri generali fissati con
regolamento deliberato dal Senato accademico.
Esce dalla sala la Dott.ssa
C. Lisi.
- con il voto contrario del
Dott. C. Monti ed il voto favorevole di tutti gli altri presenti;
- la soppressione dell'intero articolo 75 "Ulteriori iniziative
didattiche"
- con il voto contrario del Dott. C. Monti, del Sig. P.F. Cavallo,
del Prof. A. La Bella, il Prof. F. Maceri, della Prof.ssa A. Rosselli
ed il voto favorevole di tutti gli altri presenti viene approvato
il primo periodo del comma 6 bis, nel tenore risultante dal testo
dell'art. 82, riportato nella sua interezza.
- con il voto contrario del Dott. C. Monti, l'astensione del Prof.
F. Salvatori ed il voto favorevole di tutti gli altri presenti viene
approvato il secondo periodo del comma 6.bis nel tenore risultante
dal testo dell'art. 82 qui di seguito riportato:
Articolo 82 Disposizioni in materia di accesso alle cariche accademiche
1. L'efficacia delle elezioni e delle designazioni è subordinata
all'accettazione dell'interessato.
2. Qualora la titolarità di una carica accademica sia riservata
ai docenti a tempo pieno, la relativa opzione dovrà essere
compiuta non oltre il momento dell'accettazione della carica stessa.
3. Non si può essere simultaneamente titolari di due, o più,
dei seguenti uffici: Presidente di Corso di studio, Direttore di
Dipartimento, Preside di Facoltà, Prorettore vicario e Rettore.
4. Non possono essere eletti in nessun organo di rappresentanza
studentesca studenti che, il giorno dell'elezione, risultino iscritti
all'Università da un numero di anni che ecceda di 4 unità
la durata legale del rispettivo corso di laurea o diploma.
5. I rappresentanti degli studenti che conseguano la laurea triennale
decadono dal mandato il 120° giorno successivo al conseguimento
della laurea stessa, a meno che, entro tale termine, non si iscrivano
ad un corso di laurea specialistica presso l'Ateneo.
6. Per i rappresentanti degli studenti l'anzianità accademica
si intende in relazione al giorno di immatricolazione all'Università
di Roma "Tor Vergata".
6.bis. Gli studenti iscritti ai dottorati di ricerca sono equiparati,
nei termini di elettorato attivo e passivo, agli iscritti ai corsi
di laurea e laurea specialistica. Per il passaggio dai corsi di
laurea al dottorato di ricerca si applicano le stesse modalità
previste dal comma 5.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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IL
RETTORE
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