DELIBERA
di approvare il seguente
testo concernente il "Regolamento per la disciplina dei Professori
a Contratto".
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI
A CONTRATTO
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi del D.M. 21 maggio
1998 n. 242, i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi
d'insegnamento nei corsi di diploma, di laurea, di laurea specialistica,
di perfezionamento, di specializzazione, di Master e di dottorato,
nonché per lo svolgimento di attività didattiche
integrative tramite contratti di diritto privato con personale
non dipendente da università italiane e con personale universitario
in quiescenza.
2. Il presente regolamento non si applica alla disciplina del
conferimento di funzioni di professore a contratto a titolo gratuito
nell'ambito di un rapporto convenzionale; tale disciplina è
definita di volta in volta nelle convenzioni dell'Ateneo con enti
o aziende.
Art. 2
(Finalità dei contratti)
1. Per sopperire a particolari
e motivate esigenze didattiche nei corsi indicati all'art.1 ovvero
per lo svolgimento di attività didattiche integrative,
Il Rettore, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio,
stipula contratti di diritto privato, con studiosi ed esperti
anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione
scientifica e/o professionale, previa deliberazione dei Consigli
di Facoltà adottata secondo modalità stabilite nei
seguenti articoli e in conformità alla medesima.
2. Tramite il contratto di cui al presente regolamento può
essere impartito l'insegnamento in corsi ufficiali e moduli, in
corsi integrativi di corsi ufficiali e di moduli, nonché
lo svolgimento di attività didattiche a prevalente carattere
tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali.
Art. 3
(Durata dei contratti)
1 I contratti di cui al presente
regolamento hanno durata non superiore ad un anno accademico e
sono rinnovabili per non più di sei anni.
Art. 4
(Procedura per il conferimento degli incarichi di insegnamento).
1. Nel quadro della programmazione
didattica annuale, i Consigli di Facoltà, tenendo conto
delle proposte delle strutture didattiche e nei limiti delle risorse
annualmente assegnate per supplenze e contratti, individuano le
tipologie di incarichi di insegnamento da coprire mediante contratto
nell'ambito dei corsi di studio afferenti alle Facoltà,
il numero delle ore richieste fino ad un massimo di 250 annue,
per incarico, e, ove previsto, il compenso.
2. Le delibere dei Consigli di Facoltà sono pubblicate
in apposita pagina del sito informatico della Facoltà con
indicazione della data iniziale della pubblicazione.
3. Gli interessati presentano domanda al Preside di Facoltà
nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione.
4. I Consigli di Facoltà deliberano sul conferimento dei
contratti, sulla base di valutazione comparativa dei candidati.
5. I Consigli di Facoltà possono deliberare, nell'anno
accademico successivo, il rinnovo del contratto previa valutazione
dell'attività didattica svolta.
6. I titolari dei contratti disciplinati dal presente articolo
rivestono a pieno titolo la responsabilità del corso loro
affidato.
Art. 5
(Procedura per il conferimento degli incarichi di insegnamento
integrativo).
1. Il Rettore, su motivata
delibera del Consiglio di Facoltà, conferisce gli incarichi
di insegnamento integrativo con contratto di diritto privato a
studiosi e ad esperti, ove risultino necessarie specifiche competenze
scientifico-professionali in relazione all'oggetto ed alle caratteristiche
del corso, qualora il numero delle ore richieste non sia superiore
a venti. In tal caso gli studiosi e gli esperti assumono il titolo
di "incaricato di attività didattiche integrative".
Art. 6
(Particolari casi di conferimento di incarico)
1. In deroga alle procedure
di cui al precedente art. 4, il Rettore, su motivata delibera
del Consiglio di Facoltà, conferisce incarichi di insegnamento
con contratto di diritto privato a studiosi di chiara fama.
Art. 7
(Diritti e doveri dei professori a contratto e degli incarichi
di insegnamento integrativo)
1. Nell'ambito dell'organizzazione
didattica della Facoltà, i professori a contratto incaricati
di insegnamento concordano con i Responsabili dei Consigli delle
strutture didattiche le modalità di svolgimento dei propri
compiti.
2. Gli incaricati di attività didattiche integrative sono
tenuti a svolgere la propria attività nel rispetto degli
orari, delle forme e dei programmi concordati con il titolare
del corso.
3. I professori a contratto sono tenuti a svolgere personalmente
le attività didattiche loro affidate.
4. Al termine del corso, i professori a contratto sono tenuti
a presentare il registro delle attività svolte. Tale registro
deve essere controfirmato dal Responsabile della struttura didattica
e depositato presso la Presidenza di Facoltà.
5. L'inosservanza dei doveri di cui ai precedenti comma del presente
articolo è motivo di risoluzione di diritto dal contratto
da parte dell'Università.
Art. 8
(Medici titolari di contratto)
1. Ai titolari di un contratto
d'insegnamento ovvero per lo svolgimento di attività didattiche
integrative in discipline medico-chirurgiche ed odontoiatriche
è consentita, secondo le modalità previste dalle
singole convenzioni, la frequenza delle strutture sanitarie convenzionate
con l'Ateneo, al fine di avere accesso ai dati utili all'espletamento
delle attività in questione, ivi compresi quelli clinici
relativi alle terapie applicate ai pazienti, nel rispetto delle
disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento
entra in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Rettore
e si applica ai contratti stipulati a partire dall'anno accademico
2002/2003.
2. E' abrogato il Regolamento in materia approvato nella seduta
del Senato Accademico 25 marzo 1999."
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.