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DIV. II - RIP. I GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, SETTORE III AFFARI DEL PERSONALE RICERCATORE - SUPPLENZE - PROFESSORI A CONTRATTO

5.2) MODIFICAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO

………OMISSIS………

DELIBERA

di approvare il seguente testo concernente il "Regolamento per la disciplina dei Professori a Contratto".

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi del D.M. 21 maggio 1998 n. 242, i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi d'insegnamento nei corsi di diploma, di laurea, di laurea specialistica, di perfezionamento, di specializzazione, di Master e di dottorato, nonché per lo svolgimento di attività didattiche integrative tramite contratti di diritto privato con personale non dipendente da università italiane e con personale universitario in quiescenza.
2. Il presente regolamento non si applica alla disciplina del conferimento di funzioni di professore a contratto a titolo gratuito nell'ambito di un rapporto convenzionale; tale disciplina è definita di volta in volta nelle convenzioni dell'Ateneo con enti o aziende.

Art. 2
(Finalità dei contratti)

1. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche nei corsi indicati all'art.1 ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative, Il Rettore, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, stipula contratti di diritto privato, con studiosi ed esperti anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione scientifica e/o professionale, previa deliberazione dei Consigli di Facoltà adottata secondo modalità stabilite nei seguenti articoli e in conformità alla medesima.
2. Tramite il contratto di cui al presente regolamento può essere impartito l'insegnamento in corsi ufficiali e moduli, in corsi integrativi di corsi ufficiali e di moduli, nonché lo svolgimento di attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali.

Art. 3
(Durata dei contratti)

1 I contratti di cui al presente regolamento hanno durata non superiore ad un anno accademico e sono rinnovabili per non più di sei anni.

Art. 4
(Procedura per il conferimento degli incarichi di insegnamento).

1. Nel quadro della programmazione didattica annuale, i Consigli di Facoltà, tenendo conto delle proposte delle strutture didattiche e nei limiti delle risorse annualmente assegnate per supplenze e contratti, individuano le tipologie di incarichi di insegnamento da coprire mediante contratto nell'ambito dei corsi di studio afferenti alle Facoltà, il numero delle ore richieste fino ad un massimo di 250 annue, per incarico, e, ove previsto, il compenso.
2. Le delibere dei Consigli di Facoltà sono pubblicate in apposita pagina del sito informatico della Facoltà con indicazione della data iniziale della pubblicazione.
3. Gli interessati presentano domanda al Preside di Facoltà nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione.
4. I Consigli di Facoltà deliberano sul conferimento dei contratti, sulla base di valutazione comparativa dei candidati.
5. I Consigli di Facoltà possono deliberare, nell'anno accademico successivo, il rinnovo del contratto previa valutazione dell'attività didattica svolta.
6. I titolari dei contratti disciplinati dal presente articolo rivestono a pieno titolo la responsabilità del corso loro affidato.

Art. 5
(Procedura per il conferimento degli incarichi di insegnamento integrativo).

1. Il Rettore, su motivata delibera del Consiglio di Facoltà, conferisce gli incarichi di insegnamento integrativo con contratto di diritto privato a studiosi e ad esperti, ove risultino necessarie specifiche competenze scientifico-professionali in relazione all'oggetto ed alle caratteristiche del corso, qualora il numero delle ore richieste non sia superiore a venti. In tal caso gli studiosi e gli esperti assumono il titolo di "incaricato di attività didattiche integrative".

Art. 6
(Particolari casi di conferimento di incarico)

1. In deroga alle procedure di cui al precedente art. 4, il Rettore, su motivata delibera del Consiglio di Facoltà, conferisce incarichi di insegnamento con contratto di diritto privato a studiosi di chiara fama.

Art. 7
(Diritti e doveri dei professori a contratto e degli incarichi di insegnamento integrativo)

1. Nell'ambito dell'organizzazione didattica della Facoltà, i professori a contratto incaricati di insegnamento concordano con i Responsabili dei Consigli delle strutture didattiche le modalità di svolgimento dei propri compiti.
2. Gli incaricati di attività didattiche integrative sono tenuti a svolgere la propria attività nel rispetto degli orari, delle forme e dei programmi concordati con il titolare del corso.
3. I professori a contratto sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche loro affidate.
4. Al termine del corso, i professori a contratto sono tenuti a presentare il registro delle attività svolte. Tale registro deve essere controfirmato dal Responsabile della struttura didattica e depositato presso la Presidenza di Facoltà.
5. L'inosservanza dei doveri di cui ai precedenti comma del presente articolo è motivo di risoluzione di diritto dal contratto da parte dell'Università.

Art. 8
(Medici titolari di contratto)

1. Ai titolari di un contratto d'insegnamento ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative in discipline medico-chirurgiche ed odontoiatriche è consentita, secondo le modalità previste dalle singole convenzioni, la frequenza delle strutture sanitarie convenzionate con l'Ateneo, al fine di avere accesso ai dati utili all'espletamento delle attività in questione, ivi compresi quelli clinici relativi alle terapie applicate ai pazienti, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Rettore e si applica ai contratti stipulati a partire dall'anno accademico 2002/2003.
2. E' abrogato il Regolamento in materia approvato nella seduta del Senato Accademico 25 marzo 1999."

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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