ESPRIME
parere favorevole alla
istituzione del Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche e del
relativo statuto secondo il testo qui di seguito riportato:
STATUTO DEL CREG
(Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche)
Art. 1
E' istituito il Centro di
Ricerche Economiche e Giuridiche (CREG) che si propone il fine
di approfondire lo studio delle relazioni tra disciplina giuridica
e sistema economico, così come suggerisce l'organizzazione
della società civile.
Lo studio delle interazioni fra economia e diritto deve essere
svolto a diversi livelli:
- Valutare i costi dei sistemi legislativi e dell'impatto di regolamenti
ed istituzioni nell'attività economica.
- Conciliare lo studio dei comportamenti individuali e collettivi
con i principi giuridici per fornire una base teorica integrata
al corpo legislativo privatistico e pubblicistico.
- Studiare i fondamenti economici delle valutazioni giuridiche
nelle applicazioni forensi e giurisprudenziali in relazione a
concreti casi applicativi.
1. I Dipartimenti di riferimento
del CREG sono:
Dipartimento di Diritto e Procedura
Civile
Dipartimento di Diritto Pubblico
2. Possono presentare domanda
di adesione al CREG gli studiosi interessati, sia interni che
esterni all'Ateneo. Sulle domande decide il Comitato Tecnico-Scientifico
del Centro.
Art. 2
Nell'ambito dei propri fini,
il CREG organizza, promuove e coordina attività scientifiche,
didattiche e culturali, con preferenza per quelle ad alto contenuto
interdisciplinare, che abbiano come base d'interesse lo studio
delle interrelazioni fra economia e diritto.
I temi culturali e scientifici sono caratterizzati da un elevato
livello di interdisciplinarietà e richiedono il contributo
scientifico di più Dipartimenti. Possono essere stipulati
accordi di collaborazione scientifica, e più in generale
culturale, con Università e altri Enti specificamente qualificati.
Il CREG dispone di fondi provenienti da Istituzioni pubbliche
e private finalizzati a sostenerne l'attività.
Nell'ambito delle proprie finalità scientifiche il CREG
può svolgere attività in conto terzi.
Art. 3
Il CREG si costituisce quale
polo di aggregazione culturale aperto a docenti e studiosi le
cui attività di ricerca scientifica o promozione culturale,
in tutto o in parte, abbiano anche temporaneamente per oggetto
temi e problemi attinenti alle attività svolte dal Centro.
L'adesione al CREG è definita dal Comitato Tecnico-Scientifico
del Centro, previa presentazione di domanda motivata al suo Presidente.
Art. 4
Sono organi del CREG: il Comitato Tecnico-Scientifico, d'ora in
avanti denominato Comitato, il Presidente. Il Comitato può
nominare un Consiglio Scientifico composto da studiosi anche non
appartenenti all'Università di Roma "Tor Vergata";
gli studiosi del Consiglio Scientifico partecipano alle riunioni
in veste puramente consultiva, senza diritto di voto.
Art. 5
Il Comitato è costituito
ai sensi dell'art. 42 dello Statuto dell'Ateneo. Alle riunioni
del Comitato possono essere invitati, senza diritto di voto, anche
gli studiosi non appartenenti a questo Ateneo che hanno aderito
al CREG.
Art. 6
Il Comitato promuove e coordina
le attività del CREG: approva annualmente il programma
delle attività del Centro, discute ed approva la relazione
consuntiva riguardante le attività svolte. Promuove la
stipula di convenzioni e formula pareri nell'ambito degli obiettivi
del CREG. Detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi
a disposizione del Centro stesso; approva, nei termini stabiliti
dal regolamento di contabilità dell'Università,
il bilancio preventivo e il conto consuntivo, organizza e gestisce
corsi di formazione, corsi di Perfezionamento (Masters) e dottorati,
conferisce borse di studio. Esercita ogni altra funzione prevista
dall'art. 43 dello Statuto con riferimento alle lettere a, b,
c, d, e, f, h, i, l, m, n del punto 2.
Art. 7
Il Comitato elegge al proprio
interno il Presidente del CREG che, nominato con Decreto del Rettore,
resta in carica per un triennio.
L'elezione del Presidente avviene secondo le norme previste dallo
Statuto e dal regolamento elettorale d'Ateneo per i Direttori
di Dipartimento.
Il Presidente presiede i lavori del Comitato Tecnico-Scientifico,
ha la rappresentanza del CREG e la responsabilità della
gestione amministrativo-contabile del Centro nei termini fissati
dalla vigente normativa in materia di Direttori di Dipartimenti
universitari.
Il Presidente può nominare, qualora si renda necessario,
dei responsabili per ogni specifica attività svolta dal
Centro. Tali nomine non potranno avere una durata superiore a
dodici mesi e potranno essere rinnovate.
Norme transitorie
Nella prima applicazione del presente Statuto, il CREG sarà
ospitato dal Dipartimento di Diritto e Procedura Civile, nei limiti
consentiti dalle esigenze della propria azione istituzionale.
In particolare, le funzioni di segretario amministrativo potranno
essere svolte - con il consenso dell'interessato - dal segretario
del Dipartimento di Diritto e Procedura Civile. L'Ateneo comunque
non assume impegno di fornire risorse finanziarie, strutture,
spazi o personale ulteriori rispetto a quelle che sono già
assegnate nell'atto di fondazione del CREG , come Centro Interdipartimentale,
prima dell'approvazione dello Statuto di autonomia dell'Ateneo.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.