DELIBERA
- di approvare il nuovo
testo dell'art.48, il cui tenore viene qui di seguito integralmente
riportato:
Articolo 48 "Dirigenti
e Vicedirigenti"
1. Ai Dirigenti spetta la
gestione finanziaria e amministrativa, compresa l'adozione di
tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane e strumentali e di controllo.
2. Gli incarichi di direzione
degli uffici dirigenziali sono conferiti con decreto del Rettore
su proposta del Direttore amministrativo e udito il Consiglio
di amministrazione.
3. L'assegnazione agli uffici
di personale con funzioni vicedirigenziali, nei limiti delle dotazioni
organiche, è disposta dal Direttore Amministrativo.
4. I dirigenti operano, nell'ambito
delle proprie attribuzioni, in posizione di autonomia e sono responsabili
dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti,
della realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi
loro assegnati, anche in relazione alla congruità delle
decisioni organizzative e di gestione del personale. Le modalità
di verifica delle responsabilità dirigenziali sono disciplinate
con regolamento di Ateneo.
5. La copertura dei posti
delle qualifiche dirigenziali avviene per concorso o per trasferimento
conformemente alla normativa nazionale.
6. Per obiettive esigenze
di servizio le funzioni dirigenziali possono essere attribuite
a dipendenti dell'Università non in possesso di qualifica
di dirigente, ma in possesso di adeguata e specifica preparazione
professionale desumibile dal curriculum formativo o da esperienze
lavorative, mediante contratto di lavoro di diritto privato di
durata correlata agli obiettivi programmati e, comunque, non superiore
a tre anni e con carattere di onnicomprensività, rinnovabile
una sola volta previa verifica annuale dei risultati ottenuti.
Per la durata del contratto il dipendente è collocato in
aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità
di servizio. In caso di inosservanza delle direttive o di mancato
conseguimento degli obiettivi, gli incarichi di cui al presente
comma possono essere revocati dal Rettore, con provvedimento motivato.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.