DELIBERA
l'attivazione
del Centro di Servizi Interdipartimentale "Stazione per la
Tecnologia Animale" - STA, ed approva lo Statuto di seguito
riportato:
STATUTO DEL
CENTRO DI SERVIZI INTERDIPARTIMENTALE
"STAZIONE PER LA TECNOLOGIA ANIMALE" STA
Art.1
E' istituito il Centro di Servizi Interdipartimentale "Stazione
per la Tecnologia Animale" (STA) con lo scopo di svolgere
studi, ricerche, servizi ed assistenza nel campo della ricerca
bio-medica e veterinaria. Nell'ambito delle finalità della
STA rientrano anche le iniziative volte ad attivare e fornire
programmi di formazione professionale pre e post universitaria
di personale qualificato nell'ambito delle tecnologie animali,
così come la promozione dei sistemi alternativi alla sperimentazione
animale.
Art.2
Nell'ambito dei propri fini e come previsto dall'art. 49 dello
statuto di Ateneo, la STA si configura come Centro di Servizi
Interdipartimentale. Essa promuove e coordina le attività
didattico-scientifiche secondo criteri di interdisciplinarità,
anche attraverso accordi di collaborazione scientifica con altre
Università ed Enti italiani e stranieri specificamente
qualificati, con i quali è sottoscritto un accordo preliminare
previa delibera degli organi competenti.
Art.3
Sono organi della STA: il Comitato Tecnico-Scientifico, il Presidente,
il Direttore Tecnico, quest'ultimo con funzioni di Coordinatore.
Art.4
Il Comitato Tecnico- Scientifico è formato da rappresentanti
dei Dipartimenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia
e del Dipartimento di Biologia di Ateneo interessati all'utilizzo
di animali a fini sperimentali. Possono essere ammessi a far parte
del Comitato Tecnico Scientifico anche rappresentanti di altri
Istituti e/o Enti specificamente qualificati con i quali il legale
rappresentante dell'Università abbia preventivamente sottoscritto
un accordo di collaborazione scientifica e/o gestionale. Il Comitato
ha i seguenti compiti: svolge funzioni di indirizzo ed approva
i progetti di ricerca; è organo consultivo a carattere
programmatorio; approva il bilancio consuntivo e preventivo; approva
convenzioni e contratti; designa un Presidente autorizza il Presidente
a resistere in giudizio.
Art.5
Il Presidente, designato in seno al Comitato Tecnico-Scientifico
tra i rappresentanti dell'Università, è nominato
con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e
può essere ridesignato per non più di due volte
consecutive. Il Presidente del Centro dispone tutti gli atti amministrativi,
finanziari e contabili del Centro e predispone il bilancio preventivo
e il conto consultivo; rappresenta la STA e convoca il Comitato
Tecnico-Scientifico almeno ogni tre mesi, dopo aver predisposto
un ordine del giorno.
Art.6
Il Direttore tecnico, con funzioni di Coordinatore, dotato di
adeguate competenze relative al settore di attività del
Centro, è nominato dal Rettore su proposta del Comitato
Scientifico, svolge funzioni di direzione di tutta la struttura;
risponde direttamente al Rettore e al Comitato Tecnico-Scientifico
della corretta gestione dello stabilimento in armonia con il Regolamento
della STA; rappresenta la figura responsabile dell'attività
di tutta la STA.. Esso provvede, con l'aiuto degli uffici tecnico-amministrativi
di Ateneo, agli adeguamenti della struttura stessa ed è
membro di diritto del Comitato Tecnico-Scientifico.
Ove l'Ateneo sottoscriva un accordo di collaborazione scientifica
con un Ente o Istituto esterno, e quest'ultimo partecipi alle
spese di gestione ordinaria della STA con un contributo adeguato,
quest'ultimo può nominare, sentito il Comitato Tecnico-Scientifico,
un proprio "Coordinatore" scelto tra il personale tecnico-gestionale
e con formazione adeguata.
Art. 7
Alla STA è assegnato un segretario amministrativo di adeguata
qualificazione professionale che collabora con il Presidente nella
predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo del Centro,
controfirma gli atti e ne assume in solido la responsabilità.
Art. 8
Le attività ed il funzionamento della STA saranno finanziate
oltre che da contributi dell'Università, anche con fondi
provenienti da Istituzioni pubbliche e private, finalizzate a
sostenere le attività della STA e la promozione della ricerca
alternativa alla sperimentazione animale.
La STA gode di autonomia finanziaria ed amministrativa ed è
sottoposto alla disciplina contabile prevista per i Dipartimenti
dell'Università.
Il bilancio del Centro è unico, con indicazione dei capitoli
di pertinenza del Centro stesso.
I finanziamenti provenienti dall'Università devono specificare
la destinazione dei fondi.
Art. 9
La STA, in relazione ai propri fini, può svolgere attività
per conto terzi.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.