- di adottare il seguente
Regolamento:
REGOLAMENTO DEL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ
Art. 1 - Composizione
1. Il Comitato Pari Opportunità
(di seguito Comitato) è costituito, in maniera paritetica,
da:
a) 4 rappresentanti del personale docente;
b) 4 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
c) 4 rappresentanti della componente studentesca.
2. I rappresentanti di cui al comma 1 sono eletti dalle rispettive
componenti con modalità definite da apposito regolamento
e durano in carica tre anni.
3. In prima applicazione i componenti del Comitato sono designati
dal Rettore con proprio Decreto, anche in deroga al precedente
comma 1, e durano in carica due anni.
4. Le attività svolte dai componenti del Comitato sono
da considerare attività di servizio a tutti gli effetti.
I componenti docenti possono richiedere una limitazione dell'attività
didattica oppure orientare la didattica alle pari opportunità.
I componenti del personale tecnico-amministrativo hanno diritto
ad allontanarsi dall'abituale posto di lavoro per lo svolgimento
delle attività del Comitato. Per la realizzazione di specifici
progetti, possono essere conferiti incarichi retribuiti ai componenti
studenti.
5. Il Comitato può invitare, senza diritto di voto, soggetti
esterni.
Art. 2 - Compiti
1. Il Comitato promuove la realizzazione di "azioni positive"
da parte dell'Ateneo per garantire le pari opportunità
nel lavoro e nello studio, in sintonia con le politiche europee
in materia, con la direttiva del Consiglio dei Ministri del 7
marzo 1997 e con la legge 125/91;
2. Il Comitato ha il compito di individuare le forme di discriminazione,
dirette o indirette, che ostacolano la piena realizzazione delle
pari opportunità nell'ambito dell'attività di lavoro
di studio del personale universitario e della componente studentesca.
Il Comitato si fa altresì promotore delle iniziative necessarie
per la loro rimozione.
3. Al Comitato per le pari opportunità compete, ad esempio:
a) Formulare Piani di Azioni Positive a favore delle lavoratrici
e delle studentesse e misure atte a consentire l'effettiva parità
tra i sessi e curarne la realizzazione, nonché gestire
progetti in autonomia.
b) Promuovere iniziative volte ad attuare raccomandazioni e direttive
comunitarie o internazionali.
c) Intervenire rispetto a casi segnalati di discriminazione diretta
e indiretta in casi di molestie sessuali e mobbing, nonché
proporre codici di condotta per la prevenzione degli stessi.
d) Promuovere indagini, ricerche e analisi sulla divisione del
lavoro e la distribuzione dei ruoli all'interno dell'Ateneo; avanzare
proposte in ordine ai criteri e alle modalità riguardanti
l'accesso, la progressione di carriera, le figure professionali,
l'attribuzione di incarichi e responsabilità, l'assegnazione
alle strutture, la mobilità, le mansioni, la formazione
e l'aggiornamento professionale, la ripartizione del salario accessorio,
gli orari di lavoro del personale, gli orari dei servizi all'utenza,
i progetti e gli interventi di organizzazione e ristrutturazione
dell'ente, nonché ogni altra materia che secondo il Comitato
riguardi la condizione delle lavoratrici e delle studentesse dell'Ateneo.
e) Organizzare i corsi di formazione per i dipendenti, corsi di
studio di genere per il personale, i dirigenti e gli studenti,
progetti europei o internazionali, servizi ed ogni altra attività
relativa agli scopi del Comitato.
f) Organizzare iniziative in orario di servizio e presentare l'attività
del Comitato in tutte le sedi dell'Ateneo.
g) Realizzare pubblicazioni o predisporre materiale informativo
sull'attività del Comitato.
h) Riferire annualmente, in una conferenza pubblica e in orario
di servizio, sulle condizioni di lavoro e di studio nell'Ateneo,
da un punto di vista di genere.
Art. 3 - Sede e strumenti di
funzionamento
1. Il Comitato dispone di strumenti atti a pubblicizzare la sua
attività e le sue iniziative. Al Comitato saranno comunque
garantiti: la sede e le attrezzature necessarie al funzionamento
ed un budget definito annualmente dal C.d.A., attraverso la predisposizione
di un apposito capitolo di bilancio.
2. Il Consiglio di Amministrazione determina un gettone di presenza
per i componenti.
Art. 4 - Diritto di informazione
1. Il Comitato viene preventivamente informato sugli argomenti
all'ordine del giorno degli organi di governo e sulle materie
oggetto di negoziazione decentrata.
2. Il Comitato ha diritto di accesso a tutte le informazioni ed
i documenti amministrativi necessari all'espletamento delle proprie
attività.
Art. 5 - Modalità di
funzionamento
1. La prima riunione del Comitato è convocata e presieduta
dal Presidente uscente o dal Rettore. In tale seduta il Comitato
procede all'elezione del nuovo Presidente.
2. Al Presidente spetta la convocazione delle sedute plenarie,
il coordinamento dei lavori, la rappresentanza del Comitato. In
caso di parità, decisivo è il voto del Presidente.
3. Il Comitato elegge nel suo seno il Segretario, che coordina
l'Ufficio di Segreteria.
4. Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese con avviso
contenente l'ordine del giorno
5. Le assenze dalle sedute devono essere giustificate. La mancata
partecipazione, senza giustificazione, a tre sedute consecutive,
comporta la decadenza dalla carica.
Art. 6 - Contrattazione integrativa
di Ateneo - rapporti con le parti sociali
1. Il Comitato partecipa con una propria delegazione alle attività
di contrattazione, in qualità di consulente delle parti
sulle materie di interesse.
2. La parte pubblica e la parte sindacale sono tenute a prendere
in esame le proposte del Comitato entro 30 giorni dalla data di
trasmissione. Le determinazioni delle parti che prevedano soluzioni
diverse da quelle proposte devono essere motivate e comunicate
per iscritto al Comitato.
Art. 7 - Regolamento interno
1. Le norme integrative del presente Regolamento possono essere
adottate dal Comitato a maggioranza assoluta.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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IL
RETTORE
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