- di esprimere parere
favorevole all'istituzione ed attivazione della Scuola di Dottorato
dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
approvandone il seguente regolamento:
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"
Art. 1
La Scuola
1. La Scuola di dottorato è
un centro interdipartimentale di servizi, che gestisce servizi
comuni ai dottorati di ricerca dell'Ateneo in collaborazione ed
in favore di essi, ferma restando l'autonomia dei singoli dottorati.
2. La Scuola:
- concorre all'erogazione dei servizi finalizzati alla formazione
dei dottori di ricerca dell'Ateneo;
- promuove: esperienze scientifiche, culturali e sociali comuni
con lo scopo di accrescere gli esiti formativi specifici di ognuno
dei dottorati di ricerca; attività di collaborazione didattica
e di ricerca tra i corsi di Dottorato dell'Ateneo; iniziative
di natura interdisciplinare; attività di collaborazione
didattica e di ricerca con altre Università, Enti, Istituzioni
e Centri di ricerca nazionali e internazionali; contatti con enti
ed imprese, per l'organizzazione di stage o tirocini nell'ambito
di tematiche di ricerca di interesse comune e per l'acquisizione
di finanziamenti;
- propone le modifiche normative, per quanto di competenza;
3. Le attività di cui al comma
precedente possono essere svolte, per quanto di rispettiva competenza,
anche dalle Facoltà, dai Dipartimenti e dai singoli Dottorati
di ricerca di Ateneo.
4. L'Università fornisce alla
Scuola le necessarie risorse finanziarie, logistiche e di personale
non docente. La gestione contabile delle risorse finanziarie è
effettuata dall'Amministrazione centrale dell'Ateneo.
Art. 2
Organi
Sono organi della Scuola il
Presidente della Scuola, il Consiglio della Scuola, il Comitato
esecutivo, il Comitato Scientifico.
Art. 3
Il Presidente
1. Il Presidente è nominato
dal Rettore, su designazione del Consiglio della Scuola, tra i
Professori di prima fascia dell'Ateneo. Il mandato è triennale,
rinnovabile per una sola volta. anche non continuativa.
2. Il Presidente coordina le attività
della Scuola, la rappresenta, ne presiede il Consiglio e il Comitato
esecutivo e cura l'applicazione delle decisioni del Consiglio
stesso.
3. E' facoltà del Presidente
designare tra i membri del Comitato esecutivo, un Vice Presidente
che lo sostituisca nelle sue funzioni in caso di assenza o di
impedimento.
Art. 4
Il Consiglio della Scuola
1. Il Consiglio della Scuola
è costituito:
a) dal Presidente;
b) dai Coordinatori dei dottorati di ricerca di Ateneo;
c) da 6 studenti di dottorato, eletti dai rappresentanti degli
studenti di dottorato nei Consigli di dipartimento in modo da
assicurare un rappresentante a ciascuna Facoltà dell'Ateneo.
Essi durano in carica due anni e non sono rieleggibili.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte
all'anno.
3. Il Consiglio definisce le linee programmatiche della Scuola
nel rispetto delle autonomie dei singoli corsi di dottorato, elegge
il Comitato Esecutivo, autorizza la presentazione al Senato della
relazione annuale predisposta da quest'ultimo.
Art. 5
Il Comitato esecutivo
1. Il Comitato esecutivo è
composto dal Presidente della Scuola e da sei componenti eletti
dal Consiglio della Scuola in modo da assicurare un rappresentante
a ciascuna Facoltà dell'Ateneo.
2. I membri del Comitato esecutivo
durano in carica un triennio e possono essere confermati per non
più di un altro mandato anche non consecutivo.
3. Il Comitato esecutivo sovraintende
alla gestione della Scuola:
a) ha la conduzione organizzativa della Scuola;
b) formula proposte ai corsi di dottorato sulla partecipazione
a centri e consorzi;
c) sulla base delle determinazioni dei singoli corsi di dottorato,
predispone il bando per le prove di ammissione, fissa le scadenze
e le eventuali deroghe;
d) sottopone in tempo utile al Senato Accademico le proprie istruttorie
per la ripartizione delle borse di studio finanziate dall'Ateneo
o con finanziamento esterno concesso alla Scuola, escluse quelle
con vincolo di assegnazione ai singoli corsi di dottorato.
e) formula al Senato Accademico proposte motivate per la ripartizione
tra i Dipartimenti dei fondi di funzionamento dei dottorati;
f) presenta al Senato Accademico relazioni in merito all'istituzione,
al rinnovo e alla soppressione dei corsi di dottorati;
g) organizza servizi di assistenza per le esigenze logistiche
degli studenti e dei docenti di dottorato;
Art. 6
Valutazione della Scuola
1. La valutazione della scuola
è effettuata da un Comitato Scientifico, composto da cinque
eminenti esperti italiani e/o stranieri non appartenenti all'Università
degli Studi di Roma "Tor Vergata", designati dal Senato
Accademico e nominati dal Rettore dell'Università.
2. Il Comitato Scientifico presenta annualmente al Senato Accademico
una relazione contenente le sue valutazioni.
3. I membri del Comitato Scientifico durano in carica per un triennio
e non sono rinnivabili.
Art. 7
Gli studenti di dottorato
Tutti gli studenti di dottorato
dell'Università hanno il diritto di partecipare alle attività
interdisciplinari e extra-curriculari della Scuola e di proporre
per mezzo dei loro rappresentanti iniziative coerenti ai fini
della Scuola.
Art. 8
Norme transitorie
Fino all'inizio dell'Anno Accademico,
successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, le
funzioni di Presidente e Comitato esecutivo sono rispettivamente
svolte dal Presidente della Commissione di Ateneo per il Dottorato
di Ricerca e dalla Commissione stessa. Le funzioni del Consiglio
della Scuola sono svolte fino alla stessa data dal Collegio dei
Coordinatori dei corsi di dottorato.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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IL
RETTORE
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