Puoi scaricare il file nel seguente formato:
- Pdf


DIVISIONE II - RIPARTIZIONE I Personale Docente

4.2) REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE SELETTIVE PER LA CHIAMATA DI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 8, DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N. 230, PER I TRASFERIMENTI E LA MOBILITÀ DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI, NONCHÈ PER LA CHIAMATA DEGLI IDONEI DI CUI ALLA LEGGE 3 LUGLIO 1998, N. 210, A NORMA DELL’ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 6 APRILE 2006, N. 164.

..........OMISSIS..........

DELIEBERA

il “Regolamento per le procedure selettive per la chiamata di professori ordinari e associati, di cui all’art. 1, comma 8, della legge 4 novembre 2005, n. 230, per i trasferimenti e la mobilità dei professori e dei ricercatori universitari, nonché per la chiamata degli idonei di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, a norma dell’art. 13 decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164”, nel testo di seguito riportato:

“Art. 1
Norme General
i

1. Le procedure concernenti la destinazione, la utilizzazione e la copertura dei posti di ruolo di professore ordinario e associato e di ricercatore relativamente ai settori scientifico-disciplinari e alle discipline in essi comprese, le procedure selettive per la chiamata di professori ordinari e associati di cui all’art. 1, comma 8, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le procedure per i trasferimenti e la mobilità nell’ambito dell’Ateneo, nonché le procedure per la chiamata degli idonei di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, sono adottate con deliberazione della maggioranza assoluta dei componenti legittimati al voto della Facoltà in cui la procedura si svolge, ferme le competenze stabilite dallo Statuto in ordine ai pareri dei Dipartimenti e, ove istituiti, dei Corsi di studio.
2. Per le procedure di cui al comma 1 le Facoltà indicano un termine non inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale per la presentazione delle domande, dei titoli, delle pubblicazioni e dei rispettivi elenchi. In assenza di indicazione il termine è di trenta giorni.
3. Le domande da parte dei candidati, ad eccezione di quelle per la partecipazione a procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore universitario di ruolo, sono presentate al Preside della Facoltà.
4. Gli avvisi sono adeguatamente pubblicizzati dall’Università per via telematica.
5. Il provvedimento finale delle procedure di cui al presente regolamento è adottato dal Rettore con proprio decreto.


Art. 2
Valutazioni comparative per le procedure selettive di cui all’art. 1, comma 8, della legge 4 novembre2005 , n. 230: criteri.

1. Nel rispetto delle regole sulla copertura finanziaria, dei limiti e delle procedure di cui all’art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all’art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e nell’osservanza dell’art. 1 del presente Regolamento, nelle procedure selettive riservate agli idonei risultanti dalle procedure di cui all’art. 1, comma 5, della legge n. 230 del 2005, il criterio della personalità scientifica del candidato, come risulta dal curriculum e dai titoli, ferma la congruenza delle pubblicazioni e dei titoli con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura selettiva, ha in assoluto valore preminente.
2. La delibera di cui all’art. 1, commi 1 e 2, può indicare la tipologia dell’impegno scientifico e didattico ai fini della chiamata.
3. La valutazione finale, nonché ogni altra valutazione richiesta, anche comparativa, deve essere espressa in un giudizio, non in una valutazione numerica.
4. La deliberazione di chiamata deve essere comunicata dall’Università oltre che al professore chiamato agli altri interessati che abbiano presentato domanda in termine.
5. La nomina, salvo diversa disposizione, decorre dal 1° novembre successivo ed è pubblicata nell’Albo di Ateneo.
6. Qualora per due volte la Facoltà non raggiunga la maggioranza stabilita dall’art. 1, comma 1, per la copertura del posto bandito la procedura si considera conclusa.

Art. 3
Trasferimenti

1. I trasferimenti deliberati dalle Facoltà sulla base delle domande presentate ai sensi dell'art. 1, preceduti dal parere del Dipartimento competente con riferimento al settore scientifico-disciplinare o connessa disciplina devono essere motivati, tenendo in preminente considerazione la personalità scientifica del candidato come risulta dal curriculum e dai titoli anche nei profili di eventuale interazione metodologica e didattica. Si applicano i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’art. 2.
2. Le domande di trasferimento possono essere presentate dagli interessati anche nel corso del terzo anno di permanenza in una diversa Università, fermo restando l’obbligo di cui all’art. 3 della legge n. 210 del 1998.
3. Nel caso in cui la deliberazione comporti il cambiamento di settore scientifico-disciplinare del proposto la efficacia della chiamata è subordinata al parere favorevole del Consiglio Universitario Nazionale.

 

Art. 4
Mobilità

1. La mobilità da uno ad altro posto di ruolo della stessa fascia o qualifica interna ad una stessa Facoltà o tra diverse Facoltà dell'Università stessa per il medesimo settore scientifico-disciplinare o per settori scientifico-disciplinari affini può essere effettuata, su domanda dell'interessato, semplicemente con deliberazione adottata ai sensi dell’art. 1, comma 1, senza necessità di bandire il posto. Le Facoltà possono emanare bandi di mobilità interna.
2. Alle procedure di mobilità si applica il comma 3 dell’art. 3.
3. Le deliberazioni relative alla mobilità interna sono pubblicate nell'Albo Ufficiale dell'Università.

Art. 5
Disposizione transitoria

Reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo e chiamate di idonei di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210

1. Le procedure di valutazione comparativa di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, per il reclutamento dei professori ordinari e associati bandite fino al 17 maggio 2006 e quelle per il reclutamento dei ricercatori universitari di ruolo bandite fino al 30 settembre 2013 sono regolate da tale legge, dal d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, e dal Regolamento Universitario sulle procedure e criteri di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori, emanato con D.R. n. 739 del 23 marzo 1999.
2. Per le chiamate degli idonei delle procedure di valutazione comparativa di cui alla legge n. 210 del 1998 si applicano i commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell’art. 5 del d.P.R. n. 117 del 2000.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRO-RETTORE


torna all'o.d.g.

vai al successivo


 

TornaBarra divisoriaSali