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I DIVISIONE

4.5) MODIFICA DELL’ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO DEI MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO

..........OMISSIS..........

DELIBERA

- Di approvare la modifica al comma 7 dell’art. 17 del “Regolamento dei Master e dei Corsi di Perfezionamento” riportata in premessa.
Il testo del suddetto articolo è riformulato come di seguito riportato:

Art. 17 - Corsi di Perfezionamento ex D.P.R. 162/82 e L. 341/90.
1. Presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” possono essere istituiti i Corsi di perfezionamento previsti dal D.P.R. 162/82 e dalla L. 341/90, d’ora in poi denominati Corsi di perfezionamento.
2. La durata del Corso di perfezionamento non può essere superiore ad un anno.
3. Alla conclusione del Corso viene rilasciato un attestato di frequenza.
4. Se il Corso prevede forme di verifica del profitto, esso comporta la maturazione di crediti che non possono comunque essere superiori a 20. Tali crediti vanno indicati nell’attestato di frequenza.
5. Il numero dei crediti che è possibile acquisire con la partecipazione ai Corsi di perfezionamento di cui al comma precedente deve essere indicato nello Statuto del Corso.
6. Ai fini dell’iscrizione al Corso non sono riconosciuti crediti pregressi.
7. Ai Corsi di perfezionamento si applicano gli articoli precedenti in quanto compatibili con il presente articolo.


LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL RETTORE


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