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Div. I, Rip. VII, Sett. I

4.5) MODIFICA DEGLI ARTICOLI 6, 12 E 13, DEL REGOLAMENTO PER L’ATTIVAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE DEI MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO.

………OMISSIS………

ESPRIME

- di approvare gli emendamenti agli artt. 6, 12 e 13 del Regolamento per l’attivazione e l’organizzazione dei Master universitari e dei Corsi di perfezionamento, riportati in premessa.

L’articolo 6, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così riformulato:

“Art. 6 - Organi del Master universitario
1. Sono organi del Master universitario: il Consiglio del Master e il Direttore.
2. Il Consiglio del Master è costituito dai docenti di ruolo dell’Ateneo che siano titolari di insegnamenti impartiti nel corso o di altre attività di insegnamento esplicitamente previste dallo statuto del master. Alle sedute del Consiglio partecipano, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale e senza diritto di voto, i docenti esterni.
3. Il Direttore dura in carica, di norma, 3 anni ed è nominato dal Consiglio di Facoltà.
4. Il Consiglio del Master può nominare un Comitato scientifico composto da personalità particolarmente esperte nel settore.
5. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, ai docenti di ruolo dell’Ateneo sono equiparati i docenti dell’Ateneo collocati a riposo, se titolari di un contratto d’insegnamento con l'Ateneo stesso.”

Il comma 5 dell’art. 12 – Modalità per l’istituzione, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così riformulato:

“5. La proposta di istituzione di un Master universitario dovrà essere corredata da una scheda di fattibilità, in cui devono essere indicate le risorse fisiche, le risorse strutturali e le risorse finanziarie disponibili senza oneri aggiuntivi a carico dell’Ateneo, di cui il Master universitario si avvarrà; e da un piano economico che indichi la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari costi di produzione. Contestualmente dovrà essere compilato on line un modulo notizie al fine di aggiornare la base dati dei master universitari.”
Il comma 1 dell’art. 13 – Riattivazione del master universitario, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così riformulato:

“1. Una volta istituito, il Master universitario può essere riattivato ogni anno accademico, con decreto del Rettore, su proposta del Direttore del Master, approvata dal Consiglio di Facoltà e dal Nucleo di valutazione dell’Ateneo.
Le proposte di riattivazione dei Master universitari, unitamente alle delibere di approvazione del Consiglio di Facoltà e del Nucleo di valutazione, devono pervenire all’Amministrazione entro il termine del 31 marzo dell’anno accademico precedente a quello in cui si intende riattivare il Master universitario.”

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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