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SCUOLA DI DOTTORATO

4.2) MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA E AL REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO

………OMISSIS………

DELIBERA

- di approvare i seguenti emendamenti al Regolamento per l’istituzione e l’organizzazione dei corsi di dottorato:
- Aggiungere all’art. 2, comma 2, dopo “medesimo”: “Il collegio dei docenti può eleggere come coordinatore un docente facente parte del collegio stesso e appartenente ad altro Ateneo in presenza di una convenzione che preveda l’erogazione di borse di studio in misura paritaria da parte dei due Atenei e il rilascio congiunto del titolo di dottore di ricerca.”;
- Spostare l’ultimo periodo del comma in un comma autonomo, contrassegnato dal numero 6 bis;
- Aggiungere il seguente comma 5 all’articolo 7: “5. Le borse di studio finanziate dall’Ateneo e dal Ministero e assegnate al corso di dottorato ma non attivate per il ciclo di riferimento per rinuncia dei dottorandi assegnatari o per mancanza di candidati idonei possono essere riutilizzate nel medesimo dottorato su richiesta del Coordinatore. Tale disciplina si applica anche alle borse resesi disponibili per rinunzia sopravvenuta o per esclusione del titolare dal dottorato. Gli importi corrispondenti sono utilizzabili, anche in modo frazionato, in favore di dottorandi non titolari di borsa, anche per il finanziamento di missioni o di periodi di ricerca o formazione all’estero.”;
- Modificare il comma 6 dell’articolo 10 come segue: “6. Il collegio docenti può, inoltre, escludere dal corso i dottorandi, ove consideri insufficienti i risultati conseguiti o quando non risultino soddisfatte le condizioni fissate per il passaggio all’anno successivo.”;
- Aggiungere il seguente comma 6 bis all’articolo 10: “6 bis. Le esclusioni di cui ai commi precedenti sono disposte, previa contestazione dell’addebito all’interessato e dopo aver acquisito sue eventuali osservazioni.”;
- Aggiungere all’art. 10, comma 7, dopo “malattia”: “ovvero per la frequenza di scuole di specializzazione. I dottorandi hanno altresì il diritto di sospendere il dottorato di ricerca per un periodo non superiore a 12 mesi in presenza di un rapporto di lavoro in prova.”;


- di approvare i seguenti emendamenti al Regolamento della Scuola di Dottorato:
- Eliminare dall’articolo 1, comma 2, dopo la voce “specifici” la dizione “di ognuno”;
- Aggiungere all’articolo 1, comma 2, la seguente voce: “organizza attività interdisciplinari e extra-curriculari in favore dei dottorandi;”;
Sostituire la voce “Coordinatori” all’articolo 5 con la voce “Componenti”.

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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