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I DIVISIONE

4.4) CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI  INSEGNAMENTO. A.A. 2011/2012.

………OMISSIS………

DELIBERA

- di approvare il testo del seguente Regolamento, che entrerà in vigore a decorrere dall'a.a. 2011/2012,:

art. 1
ambito di applicazione e finalità
Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art.23 della Legge 30/12/2010 n. 240 i criteri, le modalità e le procedure per far fronte alle esigenze didattiche dell'Ateneo, mediante il conferimento, nel rispetto del codice etico, di incarichi d'insegnamento gratuiti o retribuiti di corsi ufficiali e moduli, nonché per lo svolgimento di attività didattiche integrative di corsi ufficiali e di moduli e per lo svolgimento di attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali, nei corsi di studio di cui all'art. 3 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270. Gli incarichi predetti possono essere conferiti anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del dPCM n. 593/1993.

art. 2
tipologia e soggetti
1. Gli incarichi di cui all'art. 1 possono essere conferiti :
a)         mediante contratto stipulato dal Rettore
- a titolo gratuito o oneroso ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano: dipendenti di altre amministrazioni o imprese, ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle Università; titolari di pensione; lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi;
-          esclusivamente a titolo oneroso, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo, per far fronte a specifiche esigenze didattiche anche integrative, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti.
b)        mediante affidamento a titolo oneroso o gratuito, con il consenso dell'interessato, a: professori di ruolo di I e II fascia, ricercatori di ruolo e a tempo determinato; assistenti del ruolo ad esaurimento; tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'art. 50 del D.P.R. 382/1980, anche se maturati successivamente all' 1.8.1980; il personale di cui all'art. 6 co. 5 del D.Lgs. 502/1992; lettori di madre lingua straniera di cui all'art. 28 del D.P.R. 382/80 e        collaboratori ed esperti linguistici di cui alla Legge 236/1995;
2. Per i dipendenti di Amministrazioni pubbliche è necessaria la previa autorizzazione dell'Ente di provenienza di cui alla normativa in vigore. L'affidamento è subordinato all'acquisizione del nulla osta della Struttura di appartenenza, per il personale di questo Ateneo, o dell'Università di provenienza, per il personale esterno.

art. 3
limiti e incompatibilità
1. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, ivi inclusi i titolari di pensione, fermi restando i requisiti richiesti. Essi, salvo che in presenza delle convenzioni di cui al successivo art. 9, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e dei ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo.
2. I contratti di cui al presente Regolamento non possono essere stipulati con soggettiche abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

art. 4
durata degli incarichi e rinnovi
1. Gli incarichi d’insegnamento di cui all' art.1 hanno durata annuale, di regola riferita all’anno accademico, e possono essere rinnovati, previa valutazione dell'attività svolta e dell'osservanza dei doveri di cui all'art. 11, su proposta della Struttura interessata, senza necessità di avviare procedura selettiva.
2. La durata complessiva dell'incarico non può eccedere, in assenza di nuova procedura selettiva, i cinque anni.

art. 5
trattamento economico
1. Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti a titolo oneroso di cui al presente Regolamento è determinato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca nel rispetto dell’art. 23, comma 2, L. 240/2011. Nelle more dell’emanazione del decreto predetto, essi sono definiti da ciascuna Struttura nei limiti del budget assegnato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'erogazione del compenso è subordinata:
a) per i contratti, alla dichiarazione di effettivo svolgimento del corso resa dal Responsabile della Struttura che ha conferito l'incarico;
b) per gli affidamenti, al superamento dell’impegno orario normativamente previsto.
3. La corresponsione del compenso è effettuata, di norma, in unica soluzione posticipata al termine dell'incarico, ed è subordinata alla consegna al Responsabile della Struttura del "Registro delle lezioni" debitamente compilato. Qualora le ore di insegnamento svolte siano inferiori a quelle previste, il compenso viene riparametrato in base alle ore effettivamente svolte.

art. 6
procedimento
1. Nei limiti delle risorse annualmente assegnate, la Struttura didattica interessata, mediante delibera motivata con riferimento alle specifiche esigenze didattiche che giustificano il ricorso ad affidamenti o contratti di diritto privato, a titolo gratuito od oneroso, indice a mezzo di bandi le procedure di selezione pubblica per gli insegnamenti da coprire. La selezione avviene sulla base della valutazione dei titoli presentati dai candidati.
2. I bandi, ai fini degli obblighi di pubblicità legale, devono essere pubblicati sul sito informatico della Struttura interessata e possono essere resi noti anche mediante il sito dell’Ateneo. La pubblicazione del bando per i contratti e per gli affidamenti a titolo oneroso è subordinata all’accertamento, da parte dell’Amministrazione centrale, della sussistenza della copertura finanziaria.
3. I bandi debbono indicare:
a) la tipologia di conferimento (contratto o affidamento)
b) la denominazione del corso, la tipologia di attività da svolgere ad esso collegate e il numero di ore da dedicare alla didattica frontale;
c) l'anno, di regola accademico, di riferimento;
d) la/e sede/i di svolgimento dell'attività;
e) l'ammontare dell'eventuale compenso e la relativa copertura finanziaria;
f) i titoli d’ammissione alla selezione;
g) le modalità di presentazione della domanda e il termine di scadenza, che non deve essere inferiore a 15 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. Per straordinari motivi di urgenza il termine può essere ridotto a 7 giorni lavorativi;
h) i criteri e le modalità di valutazione delle pubblicazioni e del curriculum di cui al successivo comma 5.
4. Entro il termine stabilito dal bando, gli interessati devono far pervenire al Responsabile della Struttura interessata, la domanda redatta secondo l'apposito modello, corredata dalla documentazione ritenuta utile.
5. Ai fini della valutazione comparativa devono essere considerati:
a. l'attività didattica e di ricerca già maturata in ambito accademico;
b. i titoli di studio e di formazione acquisiti;
c. l'attinenza della professionalità dei candidati ai contenuti specifici dell'insegnamento;
d. le eventuali pubblicazioni e la loro pertinenza ai contenuti dell'insegnamento;
e. gli altri elementi rilevanti risultanti dal curriculum;
6. La valutazione dei titoli posseduti ovvero dell'attività di ricerca, svolta dai candidati è effettuata dalla Struttura che conferisce l'incarico.
7. La Struttura didattica interessata, previa valutazione comparativa delle domande pervenute, delibera il conferimento dell'incarico di insegnamento che trasmette agli Uffici competenti unitamente alla domanda, pubblicando il nominativo del vincitore della selezione sul proprio sito informatico. La restante documentazione è conservata agli atti della Struttura medesima.
art. 7
affidamenti interni all'ateneo
In deroga alle procedure di cui all'art. 6, annualmente le Strutture competenti possono conferire,  previa appropriata pubblicità della vacanza dei corsi secondo le modalità che ciascuna Struttura didattica provvederà a definire e a comunicare all'Amministrazione, gli affidamenti a titolo gratuito e retribuito a docenti e ricercatori afferenti alla stessa o ad altra Struttura dell'Ateneo. Il conferimento è subordinato al consenso degli interessati e al nulla osta della Struttura di appartenenza.

art. 8
incarichi non superiori alle 20 ore
In deroga alla procedura di cui all' art. 6, il Rettore, su motivata delibera della Struttura didattica, ove risultino necessarie specifiche competenze scientifico-professionali in relazione all'oggetto ed alle caratteristiche della docenza, conferisce direttamente a studiosi e ad esperti non appartenenti alle Università incarichi di insegnamento aventi ad oggetto corsi integrativi o cicli seminariali, di durata non superiore alle 20 ore, con "contratto di diritto privato" a titolo retribuito o gratuito.

art. 9
contratti in convenzione
1. Gli incarichi di insegnamento conferiti sulla base di specifiche convenzioni con Enti pubblici e le Istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del dPCM 593/1993 sono formalizzati mediante provvedimento rettorale; qualora attribuiti a titolo gratuito possono essere conferiti anche in deroga al limite quantitativo di cui all’art. 3, comma 1.
Le Strutture didattiche devono specificare nella delibera di conferimento che è stata verificata la vigenza della convenzione.
2. Ai titolari di un contratto d'insegnamento ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative in discipline medico-chirurgiche ed odontoiatriche è consentita, secondo le modalità previste dalle singole convenzioni, la frequenza delle strutture sanitarie convenzionate con l'Ateneo, al fine di avere accesso ai dati utili all'espletamento delle attività in questione, ivi compresi quelli clinici relativi alle terapie applicate ai pazienti, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

art. 10
particolari casi di conferimento di incarico
In deroga alle procedure di cui all' art. 6, il Rettore, su motivata delibera della Struttura didattica, conferisce incarichi di insegnamento con "contratto di diritto privato" a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama a fronte dei riconoscimenti scientifici e/o professionali dagli stessi ottenuti in ambito nazionale e internazionale.

art. 11
diritti e doveri degli incaricati
1. L'attività didattica degli incaricati di contratti di insegnamento comprende di regola lo svolgimento di lezioni, esercitazioni e seminari, delle attività di ricevimento, assistenza, tutorato, orientamento a favore degli studenti, nonché di partecipazione ad esami di profitto e di laurea. Essa si svolge nell'ambito e nel rispetto dell'organizzazione didattica della Struttura.
2. I docenti incaricati sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche loro affidate, che saranno sottoposte a valutazione degli studenti frequentanti.
3. Gli incaricati di attività didattiche integrative sono tenuti a svolgere la propria attività nel rispetto degli orari, delle forme e dei programmi concordati con il titolare del corso.
4. L'inosservanza dei doveri di cui ai precedenti commi del presente articolo è motivo di risoluzione di diritto dell'incarico da parte dell'Università.
5. I docenti dell'Ateneo collocati a riposo, se titolari di un contratto di insegnamento, hanno titolo all'accesso ai fondi erogati dall'Ateneo per il finanziamento della ricerca scientifica.

art. 12
norme finali
1. In materia previdenziale ai contratti di diritto privato di cui al presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.
3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'a.a. 2011/2012 e abroga tutte le disposizioni regolamentari precedenti relative al conferimento degli incarichi d’insegnamento.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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