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ORGANI COLLEGIALI

4.1) PROPOSTA REGOLAMENTO PER LA TRANSIZIONE AL NUOVO ORDINAMENTO


……….OMISSIS……….

DELIBERA

- di adottare il “Regolamento per la transizione al nuovo ordinamento” di seguito riportato:

Regolamento per la transizione al nuovo ordinamento

 

Art. 1
Procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari

1. Ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 240/2010, le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari devono essere avviate entro trenta giorni dalla pubblicazione del nuovo Statuto nella Gazzetta ufficiale.

Art. 2
Organi centrali e strutture didattiche e di ricerca

1. Fino alla costituzione degli organi centrali e delle strutture didattiche e di ricerca previsti dal nuovo Statuto adottato ai sensi della legge n. 240/2010 restano in carica gli organi collegiali e monocratici esistenti ai sensi dello Statuto previgente.

Art. 3
Senato accademico

1. Entro quarantacinque giorni dalla elezione dei Direttori dei Dipartimenti il Rettore convoca le elezioni del Senato accademico e nomina la commissione elettorale. L’elezione si svolge entro i trenta giorni successivi.

Art. 4
Consiglio di Amministrazione

1. Il Senato accademico, entro quindici giorni dalla sua costituzione, è convocato per scegliere i componenti del Consiglio di amministrazione tra quelli proposti dal Rettore.

Art. 5
Nucleo di valutazione e Collegio dei revisori dei conti

1. I componenti il Nucleo di valutazione e il Collegio dei revisori dei conti in carica al momento della entrata in vigore del nuovo Statuto decadono all’atto di emanazione del decreto di costituzione dei rispettivi nuovi organi.

Art. 6
Dipartimenti

1. Le proposte di costituzione dei Dipartimenti o le richieste di conferma dei Dipartimenti esistenti sono presentate al Rettore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto. La costituzione di un Dipartimento può essere proposta da un numero di docenti non inferiore a 40 e comunque tale da garantire il rispetto dei principi di economicità e di razionale dimensionamento delle strutture dell’Ateneo.

2. Il Rettore, sentita una Commissione istruttoria da lui nominata, provvede con propri decreti, previe deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione in prorogatio, entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della proposta di costituzione o della richiesta di conferma.

3. Per ciascun Dipartimento il decreto di costituzione indica tra i componenti un professore di ruolo che assume pro tempore le funzioni di Direttore.

4. Entro quindici giorni dalla costituzione di un Dipartimento, il Decano del Dipartimento indice le elezioni delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, dei dottorandi di ricerca e degli studenti nei Consigli di dipartimento, nominando contestualmente la relativa commissione elettorale

5. Entro i trenta giorni successivi alle elezioni di cui al comma precedente, il Decano del Dipartimento convoca il Consiglio di Dipartimento per l’elezione del Direttore e della Giunta, nonché dei Responsabili delle sezioni dei dipartimenti, ove previste. L’elezione si svolge dopo 30 giorni.

6. Contestualmente all’atto di costituzione dei Dipartimenti il Direttore amministrativo o il Direttore generale, ove già nominato, di concerto con Direttori di dipartimento interessati del preesistente ordinamento, definisce con proprio decreto l’attribuzione provvisoria alle nuove strutture del personale tecnico-amministrativo proveniente dalle strutture del preesistente ordinamento, determinando altresì in via provvisoria il Responsabile amministrativo di ciascuna struttura.

7. Entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo Statuto, il Direttore generale, di concerto con il Consiglio di amministrazione e sentiti i Direttori di dipartimento, avvia una procedura straordinaria di valutazione delle esigenze e dei carichi di lavoro delle strutture centrali, didattiche e di ricerca, sulla base della quale sarà successivamente determinata, secondo criteri e procedure definiti nel Regolamento generale di Ateneo, una assegnazione definitiva del personale tecnico-amministrativo alle strutture, tale da garantire l’utilizzazione ottimale delle professionalità esistenti e la più efficace soddisfazione delle esigenze dell’Ateneo.

 

Art. 7
Centri di ricerca

1. Alla scadenza del termine di quattro mesi dall’entrata in vigore del nuovo Statuto, i Centri di ricerca esistenti sono soppressi di diritto e cessano le proprie funzioni.

2. Le proposte di costituzione di Centri di ricerca o le richieste di conferma dei Centri esistenti sono presentate al Rettore, il quale, sentita una Commissione istruttoria da lui nominata, provvede con propri decreti, previe deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla richiesta.

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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