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I DIVISIONE

4.1) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA’ DI SELEZIONE E DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DEI RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 24 LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.

………OMISSIS………

DELIBERA

 

di approvare il regolamento per la disciplina delle modalità di selezione e dello svolgimento delle attività dei ricercatori con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITà DI SELEZIONE E DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DEI RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.

Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della legge n. 168/1989 e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005 e delle disposizioni di cui alla legge n. 240/2010, le modalità di selezione dei ricercatori a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti, nonché il regime giuridico e il trattamento economico spettanti.

Art. 2
Tipologie contrattuali
Le tipologie contrattuali sono fissate dall’art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010.

Art. 3
Finanziamento
1. Al finanziamento dei contratti si provvede con:

  1. fondi dell’Unione europea, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e di enti di ricerca stanziati per l’espletamento di progetti di ricerca;
  2. fondi di soggetti terzi (pubblici e privati) nell’ambito di rapporti convenzionali con l’Ateneo o con sue strutture.
  3. fondi propri e disponibili dell’Ateneo e delle sue strutture, in conformità con gli strumenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale nell’ambito delle risorse disponibili eventualmente allocate allo scopo, fermo restando il rispetto dall’art. 51, comma 4, della legge n. 449/1997.

Art. 4
Attivazione della procedura

1. L’attivazione della procedura selettiva è proposta con delibera della struttura competente ai sensi dello Statuto.

2. Le proposte devono indicare - oltre al settore concorsuale e ad un eventuale profilo, tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, e oltre all’eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, comunque non inferiore a dodici - quanto segue:

  1. l’eventuale progetto-programma di ricerca, la sua durata e il responsabile scientifico;
  2. la durata del contratto;
  3. la struttura di afferenza competente ai sensi dello Statuto e la sede di svolgimento delle attività;
  4. il corrispettivo contrattuale proposto per i contratti di cui all’art. 24, comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010;
  5. i fondi sui  quali graverà il contratto;
  6. le attività oggetto del contratto, gli obiettivi scientifici e l’impegno didattico (attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti) che verranno assegnati al ricercatore;
  7. gli eventuali ulteriori requisiti richiesti ai candidati;
  8. l’eventuale attività assistenziale richiesta;
  9. la/e lingua/e straniera/e di cui i candidati dovranno dimostrare adeguata conoscenza;

3. Il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, approva le proposte di attivazione e di proroga dei contratti, tenuto conto della programmazione triennale e del fabbisogno di personale dell’Ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge n. 240/2010.

Art. 5
Procedura di reclutamento e di selezione

1. Al reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato si procede mediante selezione pubblica, che assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. Il bando è adottato dal Rettore.

3. Il bando è pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea. Di tale pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

4. I candidati devono produrre domanda di partecipazione alle selezioni entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel sito del M.I.U.R. Il bando può prevedere latrasmissione telematica delle candidature e, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.

5. Prima di procedere alla valutazione preliminare, la Commissione fissa i criteri per la valutazione dei titoli, dei curriculum e delle pubblicazioni per l’attribuzione del relativo punteggio  nel rispetto della normativa vigente.

6. Al termine della valutazione preliminare la Commissione procede all’ammissione dei candidati alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, mediante avviso pubblicato sul sito d’Ateneo del quale viene data comunicazione ai candidati per posta elettronica almeno venti giorni prima. A tale avviso non si fa luogo, qualora la data della discussione dei titoli,  della produzione scientifica e dell’accertamento della conoscenza di una lingua straniera sia indicata nel bando.
 
7. Al termine della discussione la Commissione, tenuto conto dell’apporto scientifico dei candidati e della sua qualità, procede all’attribuzione dei punteggi. Dei 100 punti complessivi, 30 sono riservati ai titoli ed al curriculum, 50 alle pubblicazioni e 20 alla valutazione della discussione.

8. A conclusione dei lavori la Commissione redige una relazione riassuntiva in cui sono riportati i giudizi sui singoli candidati e i punteggi loro attribuiti, nonché la graduatoria degli idonei per la procedura di cui trattasi.

9. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto rettorale entro venti giorni dalla consegna dei verbali e della relativa documentazione all’Ufficio concorsi. Di tale accertamento viene data pubblicità telematica sul sito di Ateneo. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di venti giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine per l’adempimento.

10. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano, ove compatibili, i principi sanciti dal D.P.R. n. 487/94.

Art. 6
Requisiti di partecipazione alle selezioni

1. Alle selezioni possono partecipare anche cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea. I candidati debbono essere in possesso di:
- dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero;
- diploma di specializzazione medica per i settori interessati;
- eventuali ulteriori requisiti indicati nel bando.

2. I candidati che partecipano alle selezioni di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 debbono essere altresì in possesso dei requisiti previsti da tale norma.

3. I requisiti prescritti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alle selezioni.

4. L’esclusione dalla selezione, ai sensi degli artt. 18, 22 e 24 della legge n. 240/2010 è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all’interessato.

Art. 7
Commissione esaminatrice

1. La Commissione è costituita, previa designazione da parte della struttura che ha chiesto l’attivazione della procedura, da tre professori ordinari o associati, di cui almeno due ordinari, appartenenti al settore concorsuale o se indicato/i al/ai  settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando. I componenti della Commissione devono essere in prevalenza docenti esterni all’Ateneo. La nomina avviene con decreto del Rettore ed è resa pubblica  sul sito di Ateneo.

2. La Commissione deve concludere i propri lavori entro sei mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione per ulteriori quattro mesi. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il nuovo termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 8
Incompatibilità

1. I contratti di cui al presente regolamento non sono cumulabili né con analoghi contratti, neppure se stipulati in altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con borse di Dottorato di ricerca, né con assegni di ricerca o borse di ricerca post-lauream, né, in generale, con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi, con l’eccezione dei finanziamenti per lo svolgimento di attività di ricerca o di stage all’estero, in quanto funzionali al programma di ricerca. Sono  incompatibili inoltre con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati.

2. Per i titolari dei contratti di cui al presente regolamento valgono, in quanto applicabili,  le incompatibilità previste dai commi 9, 10, 11, 12 dell’art. 6 della legge n. 240/2010.

Art. 9
Contratto individuale di lavoro

1. Nel contratto deve essere indicato quanto segue:
-  le principali attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa, e di servizio agli studenti affidate;
- il programma di ricerca e la relativa durata, qualora indicato nel bando;
- gli obiettivi di produttività scientifica;
- la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- il regime d’impegno (tempo pieno o definito) nel caso di contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010;
- l’indicazione del trattamento economico e previdenziale;
- la struttura di afferenza e la sede di svolgimento delle attività;
- il responsabile del programma di ricerca qualora questo sia previsto nel bando;
-  il settore scientifico-disciplinare;
- l’eventuale attività assistenziale;
- le modalità di verifica delle attività svolte

Art. 10
Rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro è di natura subordinata a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

2. All’atto della firma del contratto il ricercatore di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 opta per il regime di impegno a tempo pieno o definito.

3. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca l’impegno orario complessivo dovrà essere pari a 1500 ore annue per i contratti che prevedono il regime a tempo pieno, di cui 350 ore dedicate ad attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, e pari a 750 ore per il regime a tempo definito, di cui 200 ore dedicate ad attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti.

4. La sede di svolgimento dell’attività lavorativa e le modalità di effettuazione dell’attività stessa sono individuate dalla struttura che ha proposto l’attivazione del contratto.

5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti deve essere autocertificata.

6. Il ricercatore è tenuto al termine di ciascun anno a redigere una relazione circa i risultati conseguiti nell’ambito dell’attività di ricerca svolta e una relazione sull’attività didattica, da inoltrare alla struttura competente ai sensi dello statuto.

7. La competenza disciplinare è regolata dall’art. 10 della legge n. 240/2010.

8. Il ricercatore a tempo determinato che afferisce, in base al contratto individuale di lavoro, a una struttura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale e sia inquadrato in un settore scientifico-disciplinare coerente all’attività clinica o sia in possesso di diploma di specializzazione di area medica, può svolgere, nell’ambito delle attività di ricerca prevista dal contratto, anche attività assistenziale, espletando la stessa nel rispetto degli accordi tra ente convenzionato e Ateneo. Eventuali compensi aggiuntivi per lo svolgimento di tale attività sono a totale carico delle strutture sanitarie ospitanti.

Art. 11
Trattamento economico

1. Il trattamento economico è disciplinato dalla legge n. 240/2010.

2. Ai fini dell’attribuzione ai titolari dei contratti di cui all’art. 24, comma 8, lettera b) della legge n. 240/2010, nel rispetto del limite normativamente fissato, si deve far riferimento ad uno o più dei seguenti requisiti:
- eccellenza delle pubblicazioni;
- conseguimento di un premio o di un riconoscimento internazionale;
- ottenimento di un finanziamento su base competitiva da parte di qualificate istituzioni culturali.

Art. 12
Risoluzione del contratto

1. La risoluzione del contratto è determinata:
- dalla scadenza del termine;
- dal recesso per giusta causa di una delle parti, che opera dal momento della ricezione, da parte della controparte, della relativa comunicazione;
- dalla valutazione negativa da parte della struttura richiedente dell’attività svolta.

Art. 13
Selezioni indette e finanziate dall’Unione europea da altri enti nazionali o internazionali

1. Ai vincitori di selezioni indette e finanziate dalla Unione europea o da altri enti nazionali o internazionali su specifici progetti, è applicato il trattamento economico previsto dal progetto stesso e quello normativo previsto dal presente regolamento in quanto compatibile.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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