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I DIVISIONE

4.1) REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI.

………OMISSIS………

DELIBERA

di approvare il Regolamento di istituzione e funzionamento del Comitato Unico di garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni che fa parte integrante della presente delibera.

Regolamento di istituzione e di funzionamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere e contro le discriminazioni (CUG) dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Articolo 1
Costituzione

1. Ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché della II disposizione transitoria e finale dello Statuto dell’Università di Roma Tor Vergata, è costituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere e contro le discriminazioni (CUG).

Articolo 2
Composizione e nomina

1. Il Comitato svolge la propria attività nei confronti di tutto il personale tecnico amministrativo e bibliotecario, dirigente e docente.

2. Il Comitato è costituito in modo da assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi. Esso è composto:
a) da un componente effettivo designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs. n. 165/2001 e da altrettanti componenti supplenti;
b) da un pari numero di rappresentanti effettivi nominati dal Rettore, di cui metà appartenente al personale tecnico amministrativo bibliotecario e dirigente e metà al personale docente e da altrettanti componenti supplenti;
c) da n. 3 studenti e altrettanti supplenti. La partecipazione degli studenti è rivolta alle tematiche di ricerca e di studio, con esclusione delle deliberazioni inerenti il benessere organizzativo e il rapporto di lavoro;
d) dal Presidente, nominato dal Rettore dall’Ateneo tra i dipendenti in organico.

3. I componenti di cui alle lettere b) e d) sono individuati tra persone che abbiano adeguate conoscenze nelle materie di competenza del Comitato, adeguata esperienza nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabile attraverso il percorso professionale, nonché adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali. Tali componenti vengono individuati a seguito di procedura di interpello, a seguito di valutazione del curriculum e di eventuale colloquio.

4. Gli studenti di cui alla lettera c) sono eletti dalla rispettiva componente con modalità telematiche stabilite nel regolamento elettorale.

5. I componenti supplenti partecipano alle riunioni del Comitato solo in caso di assenza o di impedimento dei rispettivi titolari.

6. Per particolari tematiche il Presidente del Comitato può ammettere esperti alla partecipazione dei lavori del Comitato, senza diritto di voto.

7. L’attività del Comitato è svolta nell’ambito del normale orario di lavoro.

Articolo 3
Compiti del Comitato

1. Al Comitato sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica in ordine all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, al miglioramento dell’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori, fondata sul sesso, orientamento sessuale, razza, origine etnica, religioni, convinzioni personali e politiche, condizioni di disabilità ed età.

2. Il Comitato promuove la parità effettiva tra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell’accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nelle retribuzioni, promuovendo iniziative necessarie a rimuoverle. Promuove altresì la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di studi a carattere scientifico, formativo e culturale.
3. Il Comitato ha anche il compito di prevenire e contrastare qualsiasi comportamento riconducibile al fenomeno del mobbing, intendendo ogni forma di violenza morale o psichica legate all’attività lavorativa, attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti, nei confronti di un lavoratore e caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti e comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico e abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro, idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito dell’ufficio di appartenenza o, addirittura, tale da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento (calunnie, diffamazioni, minacce, isolamento, esclusione dalle attività).

4. In particolare, al Comitato spetta:
a) di formulare piani di azioni positive a favore dei lavoratori e di individuare le misure idonee per favorire il raggiungimento degli obiettivi;
b) di promuovere iniziative volte a dare attuazione a risoluzioni e direttive dell’Unione europea per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali, ivi compresi quelli relativi alle molestie sessuali;
c) di valutare fatti segnalati, riguardanti azioni di discriminazione diretta e indiretta e di segregazione professionale e di formulare proposte e misure atte a rimuoverle;
d) di promuovere indagini conoscitive e analisi necessarie a individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra i lavoratori e le lavoratrici dell’Ateneo;
e) di pubblicizzare periodicamente il lavoro svolto e i risultati emersi;
f) di assolvere a ogni altra incombenza prevista da leggi o da normative derivanti da accordi sindacali.

5. L’Ateneo mette a disposizione del Comitato la documentazione e le risorse necessarie o utili per il corretto e adeguato svolgimento dell’attività del Comitato stesso.

Articolo 4
Il Presidente

1. Il Presidente  rappresenta il Comitato e ne coordina l’attività.

2. In particolare, il Presidente:
a) convoca le riunioni del Comitato;
b) predispone l’ordine del giorno delle riunioni;
c) cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte;
d) cura la relazione, di cui al successivo art. 8, n. 4;
e) nomina il vicepresidente, che lo rappresenta in caso di assenza o di impedimento;
f) sentito il Comitato, assegna annualmente a un componente le funzioni di Segretario;
g) sentito il Comitato, propone al Direttore generale la decadenza dei componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive dell’organo.

Articolo 5
I componenti

1. I componenti del Comitato:
a) partecipano  alle riunioni e comunicano alla segreteria, entro tre giorni dal ricevimento della convocazione, l’avvenuta ricezione e/o gli eventuali impedimenti alla partecipazione. Il componente titolare ha la facoltà di far partecipare alle riunioni, previo tempestivo preavviso al Segretario, il componente supplente  “corrispettivo”, nei casi di assenza o impedimento;
b) partecipano ai gruppi di lavoro, eventualmente costituiti, cui vogliano far parte;
c) segnalano argomenti di carattere specifico da inserire nell’ordine del giorno.

2. Nello svolgimento delle proprie funzioni, i componenti del Comitato sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

Articolo 6
Il Segretario

1. Il Segretario del Comitato cura il supporto necessario al suo funzionamento.

2. Il Segretario:
a) cura l’invio, tramite posta elettronica, delle convocazioni e del materiale relativo agli argomenti delle riunioni;
b) cura l’archivio del Comitato;
c) redige il verbale di ogni riunione.

3. In caso di assenza del Segretario, il verbale viene redatto, a rotazione, dai presenti.

 

Articolo 7
Modalità di Funzionamento

1. Il Comitato adegua il proprio funzionamento alle linee guida di cui al comma 4, art. 57, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 21, comma 1, lett. c), della legge n. 183/2010

2. Il Comitato dura in carica per quattro anni a decorrere dalla data di insediamento e, comunque, fino alla costituzione del nuovo Comitato.

3. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.

4. Le riunioni del Comitato sono valide purché intervenga almeno la metà più uno dei componenti.

5. Il Comitato è convocato dal Presidente e la convocazione, con l’indicazione dei punti di discussione, deve essere inviata a mezzo posta elettronica almeno 3 giorni lavorativi prima della riunione e almeno 24 ore prima nei casi di convocazione d’urgenza.

6. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Il Presidente deve convocare una riunione qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

7. Le decisioni del Comitato sono assunte a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Il verbale delle riunioni del Comitato è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente. Gli originali dei verbali, con gli eventuali allegati, sonoo depositati presso la Divisione I – Area Risorse Umane dell’Ateneo.

9. Qualora per quattro riunioni consecutive non venga raggiunto il quorum richiesto per la validità delle sedute, il Comitato è automaticamente sciolto.

10. La partecipazione alla commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 8
Rapporti con l’Ateneo

1. L’Ateneo assicura l’informazione costante circa l’attività del Comitato, predisponendo anche uno apposito spazio sulla rete intranet.

2. Il Comitato vigila sull’osservanza degli obblighi dell’Ateneo previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quello di consultazione preventiva ogniqualvolta l’Ateneo assuma decisioni nelle materie di competenza del Comitato.

3. Il Comitato può chiedere all’Ateneo l’accesso agli atti e ai documenti, nonché informazioni e dati statistici, nei limiti delle materie di propria competenza.

4. Entro il 30 marzo di ogni anno, il Comitato redige una relazione sulla situazione del personale riferita all’anno precedente, riguardante l’attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali sul luogo di lavoro, avvalendosi di dati e informazioni fornite dall’Ateneo. Tale relazione, che deve essere approvata con il voto di almeno due terzi dei componenti, va trasmessa al Rettore e presentata al Senato accademico.

Articolo 9
Rapporto tra Comitato e contrattazione decentrata

1. Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di miglioramento formulate dal Comitato potranno formare oggetto di esame nella contrattazione decentrata fra l’Ateneo e le organizzazioni sindacali.

Articolo 10
Rapporti con altri organismi

1. Per la realizzazione delle proprie attività, il Comitato si raccorda, ove necessario, con i competenti uffici dell’Ateneo  e con l’organismo avente competenza in materia di valutazione della performance.

2. Il Comitato si raccorda altresì, ove necessario, con l’Ufficio consigliere nazionale di parità, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), istituito presso il Dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 11
Norme finali

1. Per ogni altra disposizione non prevista dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ateneo.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE

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