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DIVISIONE I – RIPARTIZIONE VI – SETTORE III

4.3) REGOLAMENTO ELETTORALE

 

………OMISSIS………

APPROVA

il Regolamento Elettorale, così come di seguito riportato:

REGOLAMENTO ELETTORALE

TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1. Ambito di applicazione
Art. 2. Commissione elettorale centrale
Art. 3. Indizione delle elezioni
Art. 4 Durata dei mandati degli organi monocratici elettivi
Art. 5. Liste elettorali
Art. 6. Candidature e propaganda elettorale
Art. 7. Elettorato del personale
Art. 8. Elettorato degli studenti
Art. 9. Operazioni preliminari
Art. 10. Modalità di voto
Art. 11. Operazioni di voto
Art. 12. Validità dei voti
Art. 13. Operazioni di scrutinio
Art. 14. Proclamazione e nomina degli eletti e pubblicazione dei risultati elettorali
Art. 15. Ricorsi

TITOLO II
ELEZIONE DEL RETTORE
Art. 16. Elettorato
Art. 17. Seggio elettorale
Art. 18. Ponderazione dei voti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario
Art. 19. Proclamazione

TITOLO III
ELEZIONE DELLE COMPONENTI ELETTIVE NEGLI ORGANI CENTRALI
Art. 20. Senato accademico
Art. 21. Consiglio di amministrazione
Art. 22. Nucleo di valutazione
Art. 23. Seggi elettorali
Art. 24. Quorum elettorali
Art. 25. Risultati elettorali
Art. 26. Sostituzione degli eletti
Art. 27. Norma di rinvio

TITOLO IV
ELEZIONI DELLE COMPONENTI ELETTIVE NELLE STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA
Art. 28. Indizione delle elezioni
Art. 29. Consiglio di dipartimento
Art. 30. Giunta di facoltà
Art. 31. Principi applicabili

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure elettorali per l’elezione negli organi centrali e nelle strutture didattiche e di ricerca dell’Ateneo.
2. I Regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca debbono conformarsi ai principi stabiliti dal presente Regolamento ed essere interpretati alla luce degli stessi.
3. L’eventuale adozione di procedure elettorali telematiche sarà disciplinata da apposito Regolamento, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e, per quanto applicabili, di quelle del presente Regolamento.

Art. 2
Commissione elettorale centrale
1. Con decreto rettorale è istituita una Commissione elettorale centrale.
2. La Commissione è così composta:
a) un docente per ogni macroarea, eletto dai docenti a questa afferenti;
b) uno studente, eletto dal Consiglio degli studenti;
c) un rappresentante del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, indicato dai rappresentanti di tale categoria nel Senato accademico;
d) un impiegato di categoria non inferiore alla D, con funzioni di segretario, designato dal Direttore generale.
3. Con la stessa procedura di cui al comma precedente, è nominato un membro supplente per ogni categoria, chiamato a sostituire il titolare in caso di assenza o di impedimento.
4. La Commissione elegge, a maggioranza assoluta, tra i componenti di cui alla lettera a) il Presidente e il Vicepresidente.
5. I componenti della Commissione durano in carica quattro anni e non possono essere confermati immediatamente.
6. La funzione di componente effettivo e supplente della Commissione è incompatibile con le cariche di Prorettore vicario, componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, Direttore di Dipartimento, Preside di facoltà, Coordinatore del consiglio di corso di studio, nonché con la qualità di candidato alle elezioni.
7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di metà più uno dei componenti. Le funzioni del Presidente della Commissione, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal Vicepresidente o, in assenza di questo, dal docente con maggiore anzianità di ruolo.
8. La Commissione provvede a:
a) proclamare gli eletti;
b) decidere sui ricorsi e sui reclami proposti ai sensi dell’articolo 5, commi 7 e 8, dell’articolo 6, comma 5, e dell’articolo 15 del presente Regolamento.
c) decidere sui reclami inerenti alle operazioni elettorali.

Art. 3
Indizione delle elezioni
1. Le elezioni in organi centrali dell’Ateneo di cui al seguente Titolo III sono indette almeno quarantacinque giorni prima della data fissata. Il decreto rettorale di indizione deve indicare la data e le modalità delle elezioni. Il decreto rettorale è pubblicato in pari data sul sito telematico dell’Ateneo.
2.- Le elezioni del Rettore di cui al seguente Titolo II sono indette con decreto del Decano di Ateneo almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Rettore e si svolgono, in prima votazione, l’ultimo lunedì del mese di settembre. Nel caso di anticipata cessazione del mandato del Rettore, la convocazione deve aver luogo per il quinto lunedì successivo alla data di cessazione.

Art. 4
Durata dei mandati degli organi monocratici elettivi

1. La durata del mandato degli organi monocratici elettivi dell’Ateneo e delle strutture didattiche e di ricerca è computata per anni accademici. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa del titolare, nella durata del mandato del successore si computa l’anno accademico nel quale la cessazione si è verificata.

Art. 5
Liste elettorali
1. La tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli aventi diritto al voto competono all’Ufficio procedimenti elettorali sulla base dei dati tempestivamente trasmessi dai competenti Uffici dell’Ateneo.
2. Per l’elezione delle rappresentanze in Senato accademico gli elenchi dell’elettorato attivo sono così costituiti:
a) uno per il personale docente, distinto per le macroaree di cui all’articolo 7, comma 3, lettera b) dello Statuto;
b) uno per il personale docente, distinto per l’area scientifico disciplinare di appartenenza di cui all’articolo 7, comma 3, lettera c) dello Statuto;
c) uno per il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario di cui all’articolo 7, comma 3, lettera d) dello Statuto;
d) uno per gli studenti in regola con l’iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca di cui all’articolo 7, comma 3, lettera e), dello Statuto.
3. Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di amministrazione di cui all’articolo 8, comma 3, lettera d) dello Statuto, l’elenco degli studenti è suddiviso per corsi di studio e per corsi di dottorato di ricerca.
4. Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Nucleo di valutazione di cui all’articolo 10, comma 4, lettera c) dello Statuto, l’elenco degli studenti è suddiviso per corsi di studio e per corsi di dottorato di ricerca.
5. Gli elenchi sono disponibili per la consultazione e per l’eventuale aggiornamento presso l’Ufficio procedimenti elettorali almeno venti giorni prima della data delle elezioni. Gli elenchi sono resi contestualmente pubblici sul sito telematico dell’Ateneo.
6. L’Ufficio procedimenti elettorali predispone elenchi distinti comprendenti tutti gli elettori assegnati ai singoli seggi, da trasmettere ai seggi stessi prima delle operazioni preliminari di cui all’articolo 9 del presente Regolamento.
7. Gli aventi diritto al voto non inclusi negli elenchi di cui al precedente comma 6 possono ricorrere alla Commissione elettorale centrale entro il quindicesimo giorno precedente le elezioni.
8. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 7 gli aventi diritto possono ricorrere per l’esclusione dagli elenchi di soggetti che assumano inseriti indebitamente.
9. La Commissione elettorale centrale decide in unico grado almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 6
Candidature e propaganda elettorale
1. Le candidature del personale alle cariche negli organi centrali debbono essere presentate all’Ufficio procedimenti elettorali. Tale incombente deve essere effettuato entro le ore quattordici del ventesimo giorno precedente il giorno delle votazioni, personalmente dal candidato mediante dichiarazione sottoscritta alla presenza di una unità di personale dell’Ufficio a ciò deputata, che procederà all’identificazione degli interessati.
2. Le candidature degli studenti al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e al Nucleo di valutazione vanno presentate all'Ufficio procedimenti elettorali entro le ore quattordici del ventesimo giorno precedente il giorno delle votazioni, mediante dichiarazione sottoscritta dal candidato. Le sottoscrizioni debbono avvenire alla presenza di una unità di personale dell'Ufficio procedimenti elettorali a ciò deputata, che procederà all'identificazione degli interessati.
3. Per le elezioni del Rettore la presentazione delle candidature presso l’Ufficio procedimenti elettorali è disciplinata dall’articolo 6, comma 5 dello Statuto e dal decreto del Decano di Ateneo di indizione delle elezioni.
4. L’Ufficio procedimenti elettorali, accertata la legittimità delle candidature, cura la  pubblicazione dei manifesti elettorali sul sito telematico dell’Ateneo. Nei manifesti è riportato l’elenco nominativo dei candidati, ordinati alfabeticamente e con l’indicazione delle rispettive date di nascita.
5. Entro tre giorni dalla pubblicazione, i candidati esclusi possono presentare reclamo alla Commissione elettorale centrale, la quale, in caso di accoglimento, ordina la tempestiva pubblicazione delle modifiche.
6. La propaganda elettorale deve comunque terminare entro le ore tredici del giorno precedente le elezioni.

Art. 7
Elettorato del personale
1. Ai fini dell'elettorato attivo viene considerato in servizio il personale appartenente ai ruoli dell'Ateneo alla data di svolgimento delle elezioni. Il personale che assume servizio successivamente alla predisposizione degli elenchi di cui all’articolo 5, comma 2 del presente Regolamento e sino al giorno delle elezioni può esercitare il proprio diritto di voto, previa richiesta all’Ufficio procedimenti elettorali
2. è escluso dall'elettorato, sia attivo che passivo, il personale sospeso dal servizio a seguito di provvedimento disciplinare o dell’autorità giudiziaria penale.

Art. 8
Elettorato degli studenti
1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti che, in base agli elenchi degli aventi diritto al voto ovvero alla documentazione bancaria o all’attestazione della Segreteria studenti, risultino in regola al momento della votazione con l’iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca.
2. L’elettorato passivo spetta agli studenti candidati ai sensi dell’articolo 6 del presente Regolamento in regola con il pagamento delle tasse al momento della presentazione della candidatura e che non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laura magistrale e di dottorato di ricerca.
3. L’efficacia dell’elezione è subordinata all’accertamento, da parte dell’Ufficio procedimenti elettorali, del possesso dei requisiti soggettivi dell’eletto e della sua regolare posizione contributiva.

Art. 9
Operazioni preliminari
1. Prima dell’inizio delle votazioni e, comunque, in tempo utile ai fini dell’apertura del seggio alle ore 9 del giorno delle votazioni il Presidente e il Segretario del seggio ritirano presso l’Ufficio procedimenti elettorali il materiale occorrente per le operazioni elettorali.
2. Subito dopo si procede alla costituzione del seggio e si effettuano le seguenti operazioni preparatorie:
a) controllo dei locali;
b) controllo delle cabine;
c) controllo delle urne;
d) predisposizione delle schede mediante l’apposizione del timbro dell’Ateneo e della firma del Presidente o del Segretario del seggio.
3. Tutte le operazioni effettuate sono riportate in apposito processo verbale.
4. Se tali operazioni hanno avuto luogo in un giorno precedente quello della votazione, il Presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio, apponendovi i sigilli, e affida le chiavi di accesso al seggio al personale di vigilanza dell’Ateneo. Alle ore 8 e trenta del giorno indicato per le votazioni, il Presidente effettua i controlli e le operazioni preliminari necessarie al voto.
5. Per la vigilanza al seggio e al relativo materiale durante lo svolgimento delle operazioni elettorali, il Presidente si avvale del personale dell’Ateneo, nonché del servizio di vigilanza dell'Ateneo.

Art. 10
Modalità di voto
1. Il voto è personale, eguale, salvo quanto disposto dall’articolo 6, comma 6, lettera b), dello Statuto e da eventuali deroghe espressamente previste, libero e segreto.
2. È possibile esprimere una sola preferenza. Diverse discipline possono essere adottate dai regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca, con riferimento agli organi collegiali di queste. Le preferenze riferite a soggetti che non figurino nel manifesto di cui al precedente articolo 6, comma 4 rendono nulla la scheda.
3. Nei casi di omonimia tra candidati, l'elettore è tenuto a indicare la data di nascita del prescelto, a pena di nullità della scheda.

Art. 11
Operazioni di voto
1. Le operazioni di voto si svolgono ininterrottamente nei giorni e negli orari indicati nel decreto di indizione delle elezioni.
2. Il Presidente del seggio elettorale:
a) cura che, previo accertamento dell'identità personale, avvenga la consegna a ciascun elettore della scheda o delle schede e della matita copiativa;
b) cura che l'elettore apponga la firma nell'apposito elenco, nel quale sono registrati gli estremi del documento d'identità dal medesimo esibito. Nelle elezioni dei rappresentanti degli studenti è ammesso il libretto universitario quale documento di attestazione dell’identità dell’elettore.
3. Sulle contestazioni sorte in merito alle operazioni elettorali decide il Presidente del seggio, sentiti i componenti del seggio medesimo. Nel verbale vanno riportati i motivi della decisione e le eventuali deduzioni degli interessati, intesi questi ultimi quali candidati o eventuali rappresentanti dei candidati, purché inseriti nell’elenco consegnato al Presidente del seggio prima dell’avvio delle operazioni di voto.
4. Effettuata la votazione, la scheda debitamente ripiegata dall’elettore viene inserita dal medesimo nell'apposita urna.
5. All'orario di chiusura il Presidente ammette a votare gli elettori che si trovino nei locali del seggio.
6. Gli elettori fisicamente impediti dall’esprimere il voto possono avvalersi dell'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio, dagli stessi liberamente scelto. Quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico, che va allegato al verbale. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore. In entrambe le ipotesi il Presidente del seggio ne prende nota nel verbale con la menzione dell’accompagnatore.
7. Qualora le votazioni si svolgano in più giorni, al termine di ogni giornata il Presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio, apponendovi i sigilli, e affida le chiavi di accesso al seggio al personale di vigilanza dell’Ateneo. Alle ore 8 e trenta del giorno successivo, il Presidente effettua i controlli e le operazioni preliminari necessarie al voto.

Art. 12
Validità dei voti
1. Sono validi i voti contenuti nella scheda ogniqualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell’elettore, salvo quanto stabilito al seguente comma 2.
2. Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni o alterazioni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
3. Sono altresì nulli i voti contenuti in schede che non portino il timbro dell’Ateneo e la firma del Presidente o del Segretario.

Art. 13
Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio si svolgono alla presenza di tutti i componenti del seggio, in seduta pubblica, appena terminate le operazioni di voto. Esse vengono portate a compimento senza soluzione di continuità. Di tutte le operazioni compiute si redige processo verbale dal quale, tra l'altro, deve risultare in relazione a ciascuna categoria di eleggibili:
- il numero delle schede pervenute al seggio elettorale;
- il numero delle schede dichiarate non utilizzabili dal Presidente del seggio;
- il numero delle schede utilizzate specificando le votate, le nulle, quelle annullate e le bianche;
- il numero delle schede non utilizzate;
- il numero dei voti riportati da ciascun candidato.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio viene allegato al verbale, come parte integrante, l'elenco dei votanti di cui al precedente articolo 11, comma 2, lettera b). Inoltre, in distinti plichi, vengono inserite tutte le schede di cui al precedente comma 1. Il verbale e i plichi, sigillati e firmati esternamente dal Presidente e dal Segretario del seggio, sono recapitati all’Ufficio procedimenti elettorali per gli adempimenti di cui al seguente articolo 14 e la custodia del materiale. L’Ufficio, ove non sia in condizione di procedere immediatamente alle operazioni preordinate alla proclamazione degli eletti, cura che tutto il materiale trasmessogli, sia custodito in modo idoneo.

Art. 14
Proclamazione e nomina degli eletti e pubblicazione dei risultati elettorali
1. Ove non diversamente previsto dal presente Regolamento, l’Ufficio procedimenti elettorali procede alla collazione dei risultati.
2. Alla proclamazione degli eletti provvede la Commissione elettorale centrale di cui al precedente articolo 2, comma 6, lettera a), una volta acquisito il materiale di cui al precedente comma 1;
3. I risultati elettorali sono resi pubblici dall’Ufficio procedimenti elettorali entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dell’esito della proclamazione sul sito telematico dell’Ateneo.
4. Alla nomina degli eletti si procede con apposito decreto rettorale.

Art. 15
Ricorsi
1. Entro otto giorni lavorativi dalla pubblicazione dei risultati elettorali può essere proposto ricorso alla Commissione elettorale centrale, la quale decide entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione, sentiti il primo firmatario del ricorso, gli eventuali controinteressati, nonché il Presidente del seggio elettorale. La decisione è pubblicata sul sito telematico dell’Ateneo e comunicata altresì al primo firmatario del ricorso a cura dell’Ufficio procedimenti elettorali.
2. La Commissione elettorale centrale si pronuncia sui ricorsi in unico grado, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
3. Avverso la pronuncia della Commissione elettorale centrale, entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’esito della decisione della
Commissione stessa, può essere proposto ricorso al Senato accademico per le componenti elettive degli organi centrali dell’Ateneo di cui al Titolo II dello Statuto e delle strutture didattiche e di ricerca.
4. Il Senato accademico si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile, sentiti – direttamente o attraverso una Commissione istruttoria – il primo firmatario del ricorso, gli eventuali controinteressati, nonché il Presidente della Commissione elettorale. Qualora si richieda un’istruttoria particolarmente laboriosa, il Senato può pronunciarsi in una seduta successiva, acquisita la relazione della Commissione istruttoria all’uopo nominata.

TITOLO II
ELEZIONE DEL RETTORE

Art. 16
Elettorato
1. L'elettorato attivo è disciplinato dall’articolo 6, comma 6, dello Statuto.

Art. 17
Seggio elettorale
1. I componenti del seggio elettorale per l'elezione del Rettore sono nominati dal Decano sulla base degli elenchi forniti dall’Ufficio procedimenti elettorali.
2. Il seggio è così composto:
a) un professore di ruolo di prima fascia, che lo presiede;
b) due professori di ruolo, di cui uno con funzioni di segretario;
c) un ricercatore di ruolo;
d) un impiegato della carriera direttiva di categoria non inferiore alla D;
e) un componente del Consiglio degli studenti.
3. Per ciascun componente il Decano nomina, sempre sulla base dei suddetti elenchi, un supplente.
4. Per i componenti del seggio elettorale valgono le stesse incompatibilità previste per i componenti della Commissione elettorale centrale di cui al precedente articolo 2 comma 6.
5. In caso di temporanea assenza del Presidente del seggio, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, nominato dal Presidente all’inizio delle operazioni elettorali.
6. Le operazioni del seggio elettorale debbono svolgersi alla presenza di almeno tre componenti a pena di invalidità.

Art. 18
Ponderazione dei voti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario
1. Alla ponderazione dei voti espressi dal personale tecnico, amministrativo e bibliotecario provvede il seggio elettorale nei seguenti termini:
a) la somma ponderata dei voti validi è uguale al numero dei voti validi espressi moltiplicato per 0,2;
b) il numero dei voti nulli e delle schede bianche è computato secondo lo stesso meccanismo.

Art. 19
Proclamazione
1. Alla proclamazione del Rettore eletto provvede la Commissione elettorale centrale entro il giorno successivo all’avvenuta elezione.

TITOLO III
ELEZIONE DELLE COMPONENTI ELETTIVE NEGLI ORGANI CENTRALI

Art. 20
Senato accademico
1. Per le elezioni delle categorie di cui alle lettere b) e c) dell’art. 7 comma 3 dello Statuto l’elettorato attivo spetta a tutti i professori ordinari, associati e ricercatori, rispettivamente, distinti per macroaree (lett. b) dell’art. 7, comma 3 dello Statuto) e per aree scientifico disciplinari (lett. c) dell’art. 7, comma 3 dello Statuto). L’elettorato passivo spetta ai professori ordinari, tra cui almeno un Direttore di Dipartimento, per ciascuna macroarea, per la categoria di cui alla lett. b) dell’art. 7, comma 3 dello Statuto ed ai professori associati e ricercatori di ruolo per la categoria di cui alla lettera c) dell’art. 7, comma 3 dello Statuto.
2. Per le elezioni del Senato Accademico l’elettorato attivo e passivo spetta:
- per la categoria contemplata dalla lettera d) di cui all'articolo 7, comma 3 dello Statuto, al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;
- per la categoria contemplata dalla lettera e) di cui all'articolo 7, comma 3 dello Statuto, agli studenti in regola con l’iscrizione ai corsi di laurea, laurea magistrale e di dottorato di ricerca che rientrino nella previsione statutaria.
3. Per l’elezione dei rappresentanti dei professori di ruolo, dei ricercatori e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario spetta il solo elettorato attivo a coloro che, in base alla normativa vigente, non prestano servizio nell’Ateneo. In tali casi l’elettorato passivo è escluso qualora la durata del mandato elettivo coincida almeno in parte con il periodo in cui il personale non presta servizio nell’Ateneo.

Art. 21
Consiglio di amministrazione
1. Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione l’elettorato attivo spetta a tutti gli studenti in regola con l’iscrizione ai corsi di laurea, laurea magistrale e di dottorato di ricerca, mentre l’elettorato passivo spetta a tutti gli studenti che non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e di dottorato di ricerca, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera d) dello Statuto.

Art. 22
Nucleo di valutazione
1. Per le elezioni del rappresentante degli studenti nel Nucleo di valutazione l’elettorato attivo spetta a tutti gli studenti in regola con l’iscrizione ai corsi di laurea, laurea magistrale e di dottorato di ricerca, mentre l’elettorato passivo spetta a tutti gli studenti che non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e di dottorato di ricerca, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera c) dello Statuto.

Art. 23
Seggi elettorali
1. Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente il seggio è così composto:
a) un Presidente con qualifica di professore di ruolo;
b) un Segretario con qualifica di professore o ricercatore di ruolo ovvero appartenente ai ruoli del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario di categoria non inferiore alla D;
c) due componenti, con qualifica di professore o ricercatore di ruolo;
2. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti ciascun seggio è così composto:
a) un Presidente con qualifica di professore o ricercatore di ruolo ovvero appartenente ai ruoli del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario di categoria non inferiore alla D;
b) un Segretario, con qualifica di personale tecnico, amministrativo e bibliotecario di categoria non inferiore alla C;
c) due studenti;
3. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario il seggio è cosi composto:
a) un Presidente appartenente ai ruoli del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario di categoria non inferiore alla D;
b) un Segretario appartenente ai ruoli del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario di categoria non inferiore alla C;
c) due componenti appartenenti ai ruoli del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;
4. L’Ufficio procedimenti elettorali cura l’allestimento dei seggi sulla base del numero degli aventi diritto al voto.
5. Tutti i componenti, effettivi e supplenti, dei seggi sono nominati con decreto rettorale. I componenti effettivi e supplenti di cui al precedente comma 2, lettera c), sono sorteggiati dal Direttore generale o da un suo delegato tra tutti gli elettori, entro il decimo giorno precedente quello dell’elezione.
6. Per i componenti dei seggi valgono le stesse incompatibilità previste per i componenti della Commissione elettorale centrale di cui al precedente articolo 2, comma 6.
7. In caso di temporanea assenza del Presidente, durante le operazioni elettorali, le sue funzioni sono esercitate da altro componente del seggio da lui nominato ovvero dal Segretario.
8. Per la validità delle operazioni del seggio elettorale è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.

Art. 24
Quorum elettorali
1. Per l’elezione dei rappresentanti del personale docente la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto in riferimento alle singole aree scientifico disciplinari e alle singole macroaree di cui all’articolo 7, comma 3 lettere b) e c) dello Statuto.
2. Per l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
3. Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno il quindici per cento degli aventi diritto al voto.
4. In caso di mancato raggiungimento dei quorum di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, si procede a una seconda votazione, che ha luogo, con gli stessi candidati, entro i successivi quindici giorni lavorativi. In tale ipotesi il risultato è valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al voto.

Art. 25
Risultati elettorali
1. Per ciascuna categoria, risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.
2. Per le rappresentanze del personale docente e tecnico, amministrativo e bibliotecario, in caso di parità di voti, risulta eletto il candidato che abbia maggiore anzianità di ruolo; a parità di ruolo è eletto il più anziano di età. Per gli studenti, a parità di voti, risulta eletto il candidato con minore anzianità di immatricolazione e, a parità di anzianità di immatricolazione, il più giovane di età.

Art. 26
Sostituzione degli eletti
1. In caso di cessazione dalla carica per qualunque ragione subentra il candidato risultato primo dei non eletti fino al termine del mandato del componente da sostituire.
2. In caso di esaurimento delle graduatorie, si procede a elezione suppletiva.

Art. 27
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO IV
ELEZIONE DELLE COMPONENTI ELETTIVE NELLE STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 28
Indizione delle elezioni
1. L'elezione dell’organo monocratico cui compete la rappresentanza della struttura didattica o di ricerca è disciplinata dal titolo III dello Statuto. L’elezione va indetta dal Decano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del mandato e, comunque, almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione. L’indizione ha luogo mediante convocazione scritta recante l’elezione quale unico punto all’ordine del giorno, l’indicazione delle date fissate per la prima e per le eventuali successive votazioni e la composizione del seggio.
2. L’elezione delle componenti elettive delle strutture didattiche e di ricerca va indetta dall’organo monocratico cui compete la rappresentanza di queste con le modalità fissate dal precedente comma 1.
3. Le modalità di presentazione delle candidature sono disciplinate dai Regolamenti delle singole strutture didattiche e di ricerca.
4. Ove sia prevista, la formalizzazione delle candidature va eseguita presso le singole strutture prima delle elezioni, ma successivamente all’indizione. Salvo diversa prescrizione, la candidatura conserva la propria validità anche per le votazioni successive alla prima.

Art. 29
Consiglio di dipartimento
1. Il Consiglio di dipartimento è composto da:
a) i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
b) una rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assegnato al Dipartimento nella misura del quattro per cento, arrotondato all’unità per eccesso o per difetto, del numero dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento. Il regolamento del Dipartimento può incrementare la rappresentanza del personale al fine di adeguarla alle specificità organizzative e funzionali del Dipartimento quali risultano anche dalle diverse aree funzionali;
c) una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli studenti nella misura del quindici per cento, arrotondato all’unità per eccesso o per difetto restando invariato il numero dei rappresentanti da eleggere, del numero dei componenti del Consiglio, eletta con le modalità previste dal regolamento elettorale.
2. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Segretario amministrativo, con voto consultivo e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale.
3. I componenti di cui alle lett. b) e c) del precedente comma 1 sono eletti, con preferenze unica. Nella rappresentanza dei dottorandi e degli studenti, gli studenti debbono essere presenti almeno nella misura dell’ottanta per cento, arrotondata all’unità per eccesso o per difetto restando invariato il numero dei rappresentanti da eleggere. Nel caso in cui i dottorandi non raggiungano la misura del venti per cento della rappresentanza, arrotondata all’unità per eccesso o per difetto, restando invariato il numero dei rappresentanti da eleggere, la differenza è assegnata agli studenti.
4. I rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario durano in carica tre anni accademici; i rappresentanti dei dottorandi e degli studenti durano in carica due anni, con decorrenza dalla data di nomina. Nel caso di anticipata cessazione, per portare a termine il mandato interrotto, subentra il primo dei non eletti; esaurita la graduatoria si procede con elezione suppletiva.
5. Qualora i docenti di un corso di studio afferiscano a differenti dipartimenti, il numero ponderato di studenti, iscritti al corso di studio stesso, in ciascuno dei dipartimenti, viene calcolato in base alla percentuale dei professori e ricercatori (sul totale dei docenti del corso di studio) titolari di insegnamenti nel medesimo corso di studio e afferenti ai rispettivi dipartimenti.
6. Qualora un corso di studio non abbia più del cinque per cento di professori e ricercatori che afferiscono a un dipartimento, gli studenti ad esso iscritti non partecipano all’elezione della rappresentanza studentesca nel Consiglio di Dipartimento.
7. Qualora a uno stesso dipartimento afferiscano docenti titolari di insegnamenti in più corsi di studio, gli studenti iscritti agli stessi corsi di studio possono esprimere la preferenza per uno dei candidati del dipartimento; qualora i docenti titolari di insegnamenti in un corso di studio afferiscano a differenti dipartimenti, gli studenti iscritti al corso di studio possono esprimere la preferenza per uno dei candidati di uno dei dipartimenti fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 6.
8. Qualora a uno stesso dipartimento afferiscano più corsi di dottorato, la rappresentanza dei dottorandi nel consiglio di dipartimento risulta composta dai candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze, indipendentemente dal corso di dottorato cui sono iscritti, ferma restando la quota di destinazione massima del venti per cento indicata nel precedente comma 3.
9. L’elettorato attivo spetta ai dottorandi di ricerca nei dipartimenti di riferimento e agli studenti nel corso di studio al quale sono iscritti, fermo restando quanto disposto al precedente comma 1, alla lettera c.
10. L’elezione delle rappresentanze degli studenti nei consigli di dipartimento afferenti alla macroarea di medicina e chirurgia ha luogo sulla base di un collegio unico il cui elettorato attivo è costituito dagli studenti iscritti a tutti i corsi di laurea afferenti alla stessa macroarea. Risultano eletti coloro che conseguono il maggior numero di voti con possibilità di opzione tra i dipartimenti della macroarea. Nel caso di opzioni concorrenti ed eccedenti le disponibilità di posti, la prevalenza è determinata sulla base del numero delle preferenze riportate.

Art. 30
Giunta di Facoltà
1. La Giunta è composta secondo quanto disposto dall’art. 14 comma 8 dello Statuto.
2. L’elettorato attivo spetta ai dottorandi nei dipartimenti appartenenti alla medesima macroarea che costituisce la Facoltà e agli studenti iscritti ai corsi di studio raggruppati nella macroarea che costituisce la Facoltà. Risulteranno eletti coloro i quali conseguiranno il maggior numero di voti.
3. Per la macroarea di medicina e chirurgia un terzo dei rappresentanti degli studenti deve provenire dal Corso di laurea in medicina e chirurgia, un terzo dal Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e un terzo dai corsi di laurea triennali e magistrali.

Art. 31
Principi applicabili
1. I regolamenti delle singole strutture didattiche e di ricerca debbono conformarsi a principi corrispondenti a quelli del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dai regolamenti delle singole strutture didattiche e di ricerca, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Regolamento.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE

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