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DIVISIONE I – RIPARTIZIONE VI – SETTORE III

5.5) Regolamento per il CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E DI RICERCA

 ………OMISSIS………

APPROVA

il Regolamento per il conferimento di borse di studio e di ricerca, così come di seguito riportato:

Regolamento per il conferimento di borse di studio e di ricerca

Art. 1. Oggetto del regolamento
Art. 2. Destinatari delle borse
Art. 3. Finanziamento e durata
Art. 4. Bando di selezione
Art. 5. Commissione giudicatrice
Art. 6. Prove di selezione
Art. 7. Conferimento della borsa
Art. 8. Incompatibilità
Art. 9. Ingiustificata interruzione, sospensione, rinuncia
Art. 10. Natura giuridica della borsa
Art. 11. Rinnovi
Art. 12. Disposizioni finali

 

Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di borse finalizzate al proseguimento e al completamento della formazione post-laurea, nonché, nei limiti previsti dalla normativa vigente, per attività di ricerca.
2. Le borse hanno come oggetto lo svolgimento di programmi di studio e/o di ricerca presso le strutture dell’Ateneo.

Art. 2
Destinatari delle borse
1. Le borse di cui all’art. 1 sono riservate a cittadini italiani o stranieri in possesso di laurea del vecchio ordinamento, di laurea o laurea specialistica/magistrale del nuovo ordinamento o titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente dalla Commissione giudicatrice, nonché di curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato allo svolgimento dello specifico programma oggetto della borsa.
2. Il bando di cui al successivo art. 4 potrà eventualmente prevedere che l’accesso alle borse di studio e/o di ricerca sia limitato ai laureati specialisti o magistrali.
3. Qualora il bando di cui al successivo art. 4 preveda la partecipazione a gruppi e progetti di ricerca, il conferimento della borsa può avvenire solo in favore di soggetti che rientrino nelle tipologie elencate nell’art. 18, comma 5, lett. c), della legge n. 240/2010, a meno che il finanziamento della borsa non attenga alle tipologie previste dal comma 6 del medesimo articolo.
4. In tutti i casi si applicano le condizioni di incompatibilità di cui al successivo art. 8.

Art. 3
Finanziamento e durata
1. Le borse sono finanziate dai Dipartimenti o dai Centri di ricerca (di seguito denominati “strutture di ricerca”) su fondi provenienti da progetti di ricerca, contratti, convenzioni, donazioni di soggetti pubblici e privati, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dell’Ateneo.
2. L’attivazione delle borse, recante l’indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP), il loro importo, nonché la loro durata e decorrenza sono stabilite dal Consiglio della struttura di ricerca presso la quale sono messi a disposizione i fondi e presso la quale si svolgerà il programma della borsa, su proposta del responsabile dell’attività prevista dalla borsa (di seguito denominato “responsabile scientifico”).
3. L’importo delle borse deve essere ricompreso tra euro 1.000,00 e 2.000,00 lordi/percipiente mensili. Qualora la borsa sia destinata a dottorandi, vincitori di posto senza borsa, l’importo netto annuale della borsa erogata non dovrà essere superiore al netto percepito dal dottorando vincitore di posto con borsa, qualora il costo della borsa sia a carico dell’Ateneo. Nei casi di borse assegnate ed erogate nell’ambito di progetti di cui all’art. 18, comma 5, lett. c), della legge n. 240/2010, l’importo della borsa non dovrà essere superiore all’importo minimo di un assegno di ricerca, stabilito con decreto ministeriale di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 e/o con regolamento dell’Ateneo.
4. La durata delle borse deve essere ricompresa tra i tre e i diciotto mesi, rinnovabile per non più di una volta per la durata originaria.

Art. 4
Bando di selezione
1. Le borse sono assegnate previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. I bandi devono precisare se il programma prevede attività di studio e/o di ricerca. In questo secondo caso, qualora non ricorrano le condizioni previste dall’art. 18, comma 6, della legge n. 240/2010, il bando deve esplicitamente chiedere che il candidato dichiari nella domanda, pena l’esclusione, di rientrare in una delle categorie elencate nell’art. 18, comma 5, lett. c).
3. I bandi sono emanati dal Rettore su proposta della struttura di ricerca alla quale afferisce il titolare dei fondi, secondo lo schema-tipo predisposto dall’Amministrazione centrale e resi pubblici sul sito di Ateneo ed affissi all’Albo della struttura di ricerca.
4. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata in almeno venti giorni dalla emissione del bando.
5. Le modalità di presentazione della domanda e degli allegati devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 5
Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice è composta dal responsabile scientifico e da altri due componenti designati dalla struttura di ricerca proponente e scelti tra professori di ruolo e ricercatori dell’Ateneo, afferenti al settore scientifico-disciplinare inerente il programma della borsa o a settori affini.
2. In caso di borsa finanziata da soggetto esterno all’Ateneo, su richiesta di quest’ultimo, la Commissione potrà essere integrata da una persona di indiscussa competenza nel settore scientifico-disciplinare al quale inerisce il programma della borsa, eventualmente designata dal soggetto stesso.
3. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore.

Art. 6
Prove di selezione
1. La selezione dei candidati si svolge mediante la valutazione dei titoli presentati, salvo che il bando preveda che la valutazione dei titoli sia integrata anche da un colloquio volto ad accertare l’idoneità del candidato alla specifica attività oggetto del programma della borsa.
2. La Commissione procede alla valutazione comparativa dei candidati, formulando un giudizio analiticamente motivato, e propone al Rettore la graduatoria di merito.

Art. 7
Conferimento della borsa
1. La borsa è conferita con decreto del Rettore, su proposta della Commissione giudicatrice previa verifica da parte dell’Amministrazione centrale del possesso da parte del candidato di tutti i requisiti previsti dal bando.
2. Al candidato dichiarato vincitore viene data comunicazione scritta, eventualmente tramite posta elettronica se previsto dal bando, dell’assegnazione della borsa. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, il vincitore deve far pervenire all’Ateneo una dichiarazione di accettazione con l’impegno a iniziare l’attività prevista a decorrere dal termine stabilito ai sensi del precedente art. 3, comma 2.
3. Per ogni borsa deve essere individuato nel bando un responsabile scientifico, il quale deve attestare il regolare inizio delle attività e le eventuali variazioni del programma previsto.
4. I tempi e le modalità di pagamento delle mensilità delle borse sono stabiliti dai rispettivi bandi di selezione.
5. A metà del periodo di svolgimento della ricerca, il borsista è tenuto a presentare una relazione in base alla quale il responsabile scientifico attesta il corretto e regolare svolgimento dell’attività, al fine della prosecuzione della borsa. In mancanza è interrotta l’erogazione della borsa.
6. Al termine del periodo di fruizione della borsa, i borsisti sono tenuti a presentare al responsabile scientifico una relazione scientifica sull’attività svolta, che deve essere trasmessa, dopo l’approvazione da parte del responsabile scientifico, all’Amministrazione centrale.

Art. 8
Incompatibilità
1. La borsa non è cumulabile con assegni di ricerca o con alcuna altra borsa a qualsiasi titolo conferita, ad eccezione di quelle previste per l’integrazione dei soggiorni all’estero, né con emolumenti derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni. La borsa non è cumulabile con corrispettivi derivanti dallo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti dall’Ateneo.
2. Il Rettore, sentito il responsabile scientifico, può autorizzare il borsista allo svolgimento di incarichi occasionali di lavoro autonomo conferiti da soggetti diversi dall’Ateneo durante il periodo di fruizione della borsa a condizione che tali incarichi siano ininfluenti sulle attività previste dal programma.

Art. 9
Ingiustificata interruzione, sospensione, rinuncia
1. In caso di ingiustificata interruzione dell’attività di ricerca, sentito il responsabile scientifico, il rettore dichiara con proprio decreto la decadenza dalla fruizione della borsa.
2. A richiesta del borsista, l’attività e la fruizione della relativa borsa possono essere sospese con decreto del Rettore nei periodi di assenza dovuti a maternità o a grave e documentata malattia di durata superiore ai trenta giorni, fermo restando che i periodi di sospensione devono essere interamente recuperati.
3. Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione al Rettore, che provvede a dichiarare la decadenza dalla relativa fruizione. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di fruizione della borsa fino alla data di decadenza.
4. Per le borse di durata annuale, qualora il vincitore rinunci nel primo periodo di attività, è possibile, su proposta del responsabile scientifico, conferire la borsa per la parte residua, attribuendola con decreto del Rettore al primo candidato in posizione utile nella graduatoria.

Art. 10
Natura giuridica della borsa
1. Il conferimento della borsa non dà luogo alla costituzione di alcun rapporto di lavoro né, salvo che la legge non disponga diversamente, al riconoscimento di trattamenti previdenziali o assistenziali e si configura fiscalmente ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. c), del d.P.R. n. 917/1986, Testo unico delle imposte sui redditi, come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, con conseguente applicazione sull’importo lordo delle ritenute secondo le modalità previste dal d.P.R. n. 600/1973.
2. Per quanto riguarda la responsabilità civile derivante da danni a persone e cose eventualmente provocati nello svolgimento del programma previsto dalla borsa, il borsista è coperto dalla apposita polizza assicurativa stipulata dall’Ateneo
3. Per quanto riguarda gli infortuni eventualmente patiti nello svolgimento del programma previsto dalla borsa, il borsista ha l’obbligo di stipulare una apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per proprio conto ovvero, in alternativa, di aderire alla polizza stipulata dall’Ateneo a copertura di tali rischi.

Art. 11
Rinnovi
1. Le borse possono essere rinnovate, nel rispetto delle previsioni di cui al precedente art. 3, con decreto del Rettore, su proposta del Responsabile scientifico.

Art. 12
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia-
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di emanazione.

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE

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