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ORGANI COLLEGIALI

A) REGOLAMENTO - NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL SENATO ACCADEMICO

Art. 1
1. Il Senato accademico si riunisce di regola il terzo martedì di ogni mese e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne facciano richiesta scritta motivata almeno un quinto dei componenti, indicando i punti da inserire all’ordine del giorno.
2. In tal caso la riunione deve essere convocata non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 2.
1. La convocazione e la documentazione relativa alla riunione sono inviate ai componenti esclusivamente mediante posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data della riunione.
2. L’eventuale documentazione integrativa, così come quella relativa alle convocazioni d’urgenza, è trasmessa ai componenti con la suddetta modalità o resa disponibile all’inizio della riunione.

Art. 3.
1. Le riunioni del Senato sono valide quando siano presenti la metà più uno dei componenti, detratti previamente gli assenti giustificati.
2. Salvo che siano prescritte maggioranze speciali per ragione di argomento, le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice, vale a dire con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Sono computati tra i presenti gli astenuti o, in caso di voto segreto, quanti hanno espresso il proprio voto con scheda bianca o nulla. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, per alzata di mano o per appello nominale.
4. Ciascun componente ha diritto di far constare a verbale le motivazioni del suo voto, nei tempi prefissati dal Presidente.
5. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto; parimenti si procede a scrutinio segreto per le designazioni di membri per determinati uffici nei casi espressamente previsti o qualora il voto segreto sia richiesto al Presidente da un quarto degli aventi diritto al voto.

Art. 4.
1. La trattazione degli argomenti avviene seguendo l’ordine del giorno, che può essere invertito su proposta del Presidente, approvata dalla maggioranza semplice dei presenti.
2. Il Presidente regola l’andamento delle discussioni, assegnando di norma un termine massimo di cinque minuti per ciascun intervento.
3. Su ciascun argomento si può intervenire una sola volta, salvo che per dichiarazioni di voto.
4. In particolari circostanze il Presidente può stabilire diverse modalità di svolgimento delle discussioni.

Art. 5
1. Delle riunioni del Senato viene redatto verbale a cura del Segretario, individuato nella persona del Direttore generale. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario redigente.
2. La verbalizzazione deve avvenire in modo sintetico, limitandosi a dare conto degli intervenuti, delle decisioni assunte e dei motivi che le hanno determinate. Qualora singoli componenti intendano far mettere a verbale proprie dichiarazioni, devono chiederlo espressamente, facendo pervenire il relativo testo, anch’esso redatto in modo sintetico e sottoscritto, al verbalizzatore entro la fine della riunione.
3. Di norma, il verbale di ciascuna riunione è approvato nella riunione successiva.

Art. 6.
1. Le giustificazioni per eventuali assenze vanno indirizzate tramite posta elettronica al Presidente (Rettore@uniroma2.it) e alla Segreteria Organi collegiali (organi.collegiali@uniroma2.it).

Art. 7.
1. I componenti del Senato accademico che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive dell’organo sono dichiarati decaduti dal Rettore, ai sensi dell’art. 7, comma 8, dello Statuto.

Art. 8.
1. Il Senato accademico si avvale di apposite commissioni istruttorie. Tali commissioni possono essere permanenti o ad hoc, per l’istruttoria di temi specifici.
2. Salvo casi di comprovata urgenza, le delibere da discutere nel Senato accademico sono previamente istruite dalle Commissioni competenti per materia.
3. La Commissione distingue le delibere per le quali ritiene indispensabile la discussione nel plenum del Senato accademico e quelle per le quali non ravvisa tale esigenza. Queste ultime delibere sono sottoposte a discussione nel plenum del Senato accademico qualora vi sia una espressa richiesta da parte di un componente del Senato stesso.
4. I verbali delle Commissioni e la documentazione a essi allegata sono trasmessi ai componenti del Senato accademico almeno 5 giorni prima della riunione.

Art. 9.
1. Le Commissioni istruttorie permanenti sono le seguenti:
a) Commissione affari statutari e normativi;
b) Commissione didattica e ricerca;
c) Commissione edilizia, assetto del territorio e servizi;
d) Commissione programmazione e sviluppo;
e) Commissione convenzioni e contratti.

Art. 10
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme dello Statuto dell’Ateneo.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE

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