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IV DIVISIONE

4.1) APPROVAZIONE STRALCIO REGOLAMENTO ELETTORALE D’ATENEO

………OMISSIS………

APPROVA

La seguente proposta di stralcio del Regolamento Elettorale di Ateneo:

ARTICOLO UNICO

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
a) i professori ed i ricercatori afferenti al Dipartimento;
b) il Segretario amministrativo senza diritto di voto;
c) una rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assegnato al Dipartimento nella misura del 4%, arrotondato all’unità per eccesso o per difetto, del numero dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento. Il regolamento del Dipartimento può incrementare la rappresentanza del personale al fine di adeguarla alle specificità organizzative e funzionali del Dipartimento quali risultano anche dalle diverse aree funzionali;
d) una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli studenti nella misura del 15%, arrotondato all’unità per eccesso o per difetto restando invariato il numero dei rappresentanti da eleggere, del numero dei membri del Consiglio; l’elettorato attivo spetta ai dottorandi di ricerca ed agli studenti in regola con l’iscrizione ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e di Dottorato di Ricerca; l’elettorato passivo spetta a quelli, tra essi, i quali non abbiano superato il primo anno fuori corso ai rispettivi corsi. Il regolamento del Dipartimento può incrementare la rappresentanza dei dottorandi e degli studenti, al fine di adeguarla alle specificità organizzative e funzionali del Dipartimento quali risultano anche dalle diverse aree funzionali.

2. I componenti di cui alle lett. c) e d) del precedente comma 1 sono eletti, con preferenza unica.Nella rappresentanza dei dottorandi e degli studenti, gli studenti debbono essere presenti almeno nella misura dell’80%, arrotondata all’unità per eccesso o per difetto restando invariato il numero dei rappresentanti da eleggere. Nel caso in cui i dottorandi non raggiungano la misura del 20% della rappresentanza, arrotondata all’unità per eccesso o per difetto, restando invariato il numero dei rappresentanti da eleggere, la differenza sarà assegnata agli studenti.

3. I rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario durano in carica 3 anni accademici; i rappresentanti dei dottorandi e degli studenti durano in carica 24 mesi, con decorrenza dalla data di nomina. Nel caso di anticipata cessazione, per portare a termine il mandato interrotto, subentra il primo dei non eletti.

4. Qualora un Corso di Studio afferisca a più Dipartimenti, la rappresentanza studentesca risulterà in misura percentuale al numero dei professori e ricercatori (somma professori + ricercatori) afferenti ai rispettivi Dipartimenti, ferme restando le quote di destinazione della rappresentanza dei dottorandi (massimo il 3%) e degli studenti (almeno il 12%) sopra indicate.

5.  Nel caso in cui un Corso di Studio afferisca a più Dipartimenti, risulteranno eletti coloro che conseguiranno il maggior numero di voti con possibilità di opzione tra i Dipartimenti di riferimento. Nel caso di opzioni concorrenti ed eccedenti le disponibilità di posti, la prevalenza è determinata sulla base del numero delle preferenze riportate.

6. Qualora un Corso di studio non abbia più del 5% di professori e ricercatori che afferiscono a un Dipartimento, in quest’ultimo non verrà espressa una rappresentanza studentesca.

7. Qualora ad uno stesso Dipartimento afferiscano più Corsi di Studio, la rappresentanza studentesca nel Consiglio di Dipartimento risulterà in misura proporzionale al numero degli studenti nei rispettivi Corsi di Studio, ferma restando la quota di destinazione massima dell’80% sopra indicata.

8. Qualora ad uno stesso Dipartimento afferiscano più Corsi di Dottorato, la rappresentanza dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento risulterà in misura proporzionale al numero dei dottorandi nei rispettivi Corsi di Dottorato, ferma restando la quota di destinazione massima dell’20% sopra indicata.

9. Nel caso in cui non si pervenga alla rappresentanza dei dottorandi, la relativa quota percentuale verrà assegnata agli studenti.

10. L’elettorato attivo spetta ai dottorandi nei Dipartimenti di riferimento e agli studenti nel Corso di studio al quale sono iscritti.

11. Per quanto non previsto dai commi precedenti, si applica il regolamento elettorale adottato con D.R.n. 2242 del 12.10.1998, in quanto compatibile

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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