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DIVISIONE I – RIPARTIZIONE VI – SETTORE III

7.1) MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA A RICERCATORI DI RUOLO A TEMPO INDETERMINATO E FIGURE ASSIMILATE

 

………OMISSIS………

APPROVA

La modifica del Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva a Ricercatori di ruolo a tempo indeterminato e figure assimilate, il cui tenore viene integralmente di seguito riportato:

Regolamento per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva a ricercatori di ruolo a tempo indeterminato e figure assimilate

Art. 1. Ambito di applicazione
Art. 2. Modalità di attribuzione degli affidamenti
Art. 3. Determinazione della retribuzione aggiuntiva
Art. 4. Approvazione ed entrata in vigore

Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l’attribuzione di una retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato e figure assimilate dell'Ateneo, ai quali sono affidati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi e moduli curriculari relativi a corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato o specializzazione, compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici e in aggiunta rispetto ai compiti istituzionali.
2. Il presente Regolamento si applica per gli anni accademici 2012-13 e 2013-14.

Art. 2
Modalità di attribuzione degli affidamenti
1. Nell'ambito della programmazione didattica e nei limiti delle risorse che il budget del Dipartimento ha destinato a questa tipologia di spesa, il Dipartimento competente per il corso di studio individua i corsi e i moduli curriculari vacanti da conferire a titolo gratuito o retribuito come affidamento, segnalando la retribuzione complessiva prevista. Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative ai corsi di studio e alle Scuole di specializzazione afferenti alla macroarea di medicina e chirurgia, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca.
2. Il Dipartimento può attribuire a un ricercatore un corso o un modulo curriculare previo il consenso dell'affidatario e il nulla osta della struttura di appartenenza, ove diversa dal Dipartimento che propone l'affidamento, e ne definisce contestualmente la retribuzione prevista, in linea con i criteri enunciati nell'articolo 3.
3. Al ricercatore affidatario viene attribuito il titolo di professore aggregato secondo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240; il titolo è conservato nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisca nell’anno successivo a quello in cui ha svolto il corso. Non vengono modificati l’inquadramento e il trattamento giuridico ed economico del ricercatore affidatario.
4. Il ricercatore a tempo indeterminato può assumere annualmente corsi a titolo retribuito per un massimo di 120 ore di didattica frontale.

Art. 3
Determinazione della retribuzione aggiuntiva
1. Al ricercatore, al quale sono affidati corsi di studio è riconosciuta una retribuzione aggiuntiva in misura proporzionale alle ore di lezione effettivamente erogate.
2 La retribuzione oraria deve essere determinata nei limiti delle disponibilità di bilancio e non può essere inferiore a 18,00 euro.
3. Il titolare dell’affidamento è tenuto ad autocertificare l’attività svolta e a compilare e sottoscrivere il proprio registro delle lezioni, che, a conclusione dell’incarico, deve essere consegnato al Direttore del dipartimento richiedente l’affidamento. La corresponsione della retribuzione aggiuntiva è subordinata all’autocertificazione delle lezioni svolte.
4. L'autorizzazione alla liquidazione della retribuzione aggiuntiva è disposta dal Direttore del dipartimento richiedente l’affidamento e trasmessa all'Amministrazione dell’Ateneo. Il Direttore del dipartimento attesta il regolare svolgimento dell’incarico, precisando il numero complessivo di ore effettivamente erogate, nei limiti di quelle previste”.

Art. 4
Approvazione ed entrata in vigore
1. Alle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento si applicano, per le parti non disciplinate e nei limiti di compatibilità, le disposizioni previste dal Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca e dal Regolamento didattico di Ateneo in materia di incarichi di insegnamento. Due anni dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento l’adeguatezza e la congruità dei criteri da esso stabiliti sono sottoposti a verifica, in vista di una eventuale revisione.
2. Il presente Regolamento è emanato dal Rettore con proprio decreto.
3. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo ufficiale dell’Ateneo.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE

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