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DIVISIONE IV

4.2) REGOLAMENTO PER IL TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA)

……….OMISSIS……….

DELIBERA

il Regolamento per il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) di seguito riportato:

regolamento per il Tirocinio formativo attivo (TFA)

Art. 1. Ambito di applicazione
Art. 2. Organizzazione del Tirocinio Formativo Attivo
Art. 3. Consiglio di Corso di tirocinio
Art. 4. Comitato di coordinamento
Art. 5. Proventi derivanti dalla iscrizione ai test preselettivi
Art. 6. Proventi derivanti dalla iscrizione dei tirocinanti
Art. 7. Gestione di fondi e di personale

Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento si applica al Tirocinio formativo attivo (TFA) disciplinato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 249/2010.

Art. 2
Organizzazione del Tirocinio Formativo Attivo
1. L’organizzazione e lo svolgimento del tirocinio sono curati dal Consiglio di Corso di Tirocinio, costituito per ciascuna classe di abilitazione, o per gruppi di classi omogenee e dal Comitato di coordinamento.

Art. 3
Consiglio di Corso di Tirocinio
1. Il Consiglio di Corso di Tirocinio indirizza, programma e coordina le attività:
a) degli insegnamenti di Scienze dell’educazione;
b) degli insegnamenti delle didattiche disciplinari;
c) dei laboratori pedagogico-didattici;
d) del tirocinio presso le istituzioni scolastiche, comprese le competenze didattiche per l’integrazione degli alunni con disabilità.
2. Ogni Consiglio ha un Dipartimento prevalente e, eventualmente, uno o più Dipartimenti di riferimento. Il Dipartimento prevalente è quello che, per inquadramento dei docenti di ruolo, eroga il maggior numero di CFU nelle didattiche disciplinari delle classi che compongono il Consiglio; i Dipartimenti di riferimento sono quelli ai quali afferiscono docenti impegnati nel TFA e non inquadrati nel Dipartimento prevalente.
3. I Consigli di Corso di Tirocinio sono istituiti, su proposta del Comitato di Coordinamento, con delibera del Dipartimento prevalente.
4. Per la sola Macroarea di Medicina e Chirurgia i Consigli sono attivati, su proposta del Comitato di coordinamento, con delibera della Facoltà e sono gestiti dai Dipartimenti interessati.
5. Fanno parte del Consiglio i tutor coordinatori, i professori e ricercatori universitari, i docenti esterni che svolgono incarichi didattici nel Corso, due dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati dall'Ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e un rappresentante dei tirocinanti, eletto dagli stessi.
6. Il Consiglio elegge il Presidente tra i docenti universitari. Il Presidente presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle rispettive delibere. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
7. In particolare, il Consiglio provvede a:
a) deliberare sulle pratiche di propria pertinenza istruite dal Comitato di coordinamento;
b) proporre ogni anno ai Dipartimenti di riferimento, perché deliberino in proposito, il percorso formativo e i relativi compiti didattici, provvedendo a formulare i bandi, qualora sia necessario, per gli insegnamenti sia di scienze dell’educazione sia delle didattiche disciplinari per ogni classe di abilitazione. Il percorso formativo viene deliberato dal Dipartimento prevalente, sentiti i dipartimenti di riferimento;
c) proporre ogni anno ai Dipartimenti di riferimento, perché deliberino in proposito, l’assegnazione degli incarichi di insegnamento. Tale assegnazione viene, in ogni caso, deliberata, per ogni insegnamento, dal Dipartimento al quale afferisce il maggior numero dei professori dell’area scientifico-disciplinare dell'insegnamento interessato; qualora i professori di una area scientifico-disciplinare afferiscano a più dipartimenti, il Dipartimento competente è quello al quale afferiscono il maggior numero dei professori del settore concorsuale. Gli incarichi di insegnamento sono assegnati in conformità alla normativa vigente di Ateneo in materia;
d) curare l'integrazione tra le attività del corso; organizzare i laboratori didattici disciplinari e quelli pedagogico-didattici; stabilire le modalità di collaborazione tra tutor dei tirocinanti, tutor coordinatori e docenti universitari;
e) assegnare a ogni candidato un tutor coordinatore e predisporre per ciascuno l’attività di tirocinio nelle istituzioni scolastiche;
f) deliberare sulle pratiche riguardanti i tirocinanti delle classi di abilitazione di sua competenza.
Art. 4
Comitato di coordinamento
1. Il Comitato di coordinamento fissa gli indirizzi generali del percorso formativo, formula proposte e coordina le attività dei Consigli di corso di tirocinio.
2. In particolare, il Comitato:
a) propone l’istituzione del Consiglio di corso di tirocinio per ciascuna classe di abilitazione o per raggruppamento di classi omogenee da sottoporre a delibera del Dipartimento prevalente, sentiti i Dipartimenti di riferimento e avvia, in prima attuazione, gli insegnamenti di scienze dell’educazione e delle didattiche disciplinari.
b) cura i rapporti con le istituzioni scolastiche e l’Ufficio Scolastico Regionale proponendo eventuali convenzioni al Senato Accademico e/o al Consiglio di amministrazione;
c) propone la ripartizione dei proventi del TFA tra i Dipartimenti, sulla base di quanto stabilito negli articoli 5 e 6;
d) cura le questioni didattiche di interesse comune;
e) propone iniziative scientifiche e culturali di interesse comune.
3. Il Comitato è composto da un rappresentante per ogni Dipartimento a cui afferiscano docenti impegnati nella didattica del TFA e dai Presidenti dei Consigli di Corso di Tirocinio. I rappresentanti dei Dipartimenti sono designati tra i docenti impegnati nella didattica del TFA.
4. Fino all'elezione dei Presidenti dei Consigli di Corso di Tirocinio eletti ai sensi dell’art. 3, comma 6 del presente Regolamento, il Comitato è composto dai soli rappresentanti dei Dipartimenti, di cui al precedente comma 3.
5. Il Comitato elegge, al proprio interno, un Coordinatore. Il Coordinatore presiede le riunioni del Comitato; cura l'esecuzione delle rispettive delibere; cura l'organizzazione del lavoro del personale amministrativo, tecnico e bibliotecario messo a disposizione per le esigenze del TFA dalla amministrazione centrale.

Art. 5
Proventi derivanti dalla iscrizione ai test preselettivi
1. I proventi derivanti dalla iscrizione ai test preselettivi vengono utilizzati per il pagamento:
a) delle spese sostenute dall'Amministrazione centrale;
b) del compenso per il personale amministrativo, ivi compreso quello per coloro che hanno svolto il servizio di sorveglianza e di assistenza alle commissioni;
c) del compenso per i commissari.
2. Gli importi eventualmente rimanenti sono ripartiti dal Comitato di coordinamento destinando:
a) una quota pari al 20 per cento alla Amministrazione centrale;
b) una quota pari al 80 per cento ai Dipartimenti in relazione al numero delle iscrizioni alle prove selettive nelle diverse classi.

Art. 6
Proventi derivanti dalla iscrizione dei tirocinanti
1. Limitatamente al primo anno, i proventi derivanti dalla iscrizione dei tirocinanti sono attribuiti:
a) per il 20% all'Amministrazione centrale. Il Consiglio di Amministrazione destina parte di tale ammontare al fondo competenze accessorie del personale tecnico amministrativo e bibliotecario.
b) per il 20% alle scuole che ospiteranno il TFA proporzionalmente al numero dei tirocinanti accolti sulla base di specifiche convenzioni in applicazione dell'art. 8 del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 93 del 30/11/2012.
c) il 60% ai Dipartimenti prevalenti dei diversi Consigli di Corso di Tirocinio, proporzionalmente al numero di tirocinanti iscritti alle rispettive classi.
2. I Dipartimenti prevalenti destinano una quota compresa tra il 30% e il 50% dei fondi assegnati al Dipartimento responsabile degli insegnamenti di scienze dell'educazione, da fissare in ragione della modalità di somministrazione degli insegnamenti. L'importo rimanente è distribuito tra il Dipartimento prevalente e quelli di riferimento proporzionalmente al numero di tirocinanti iscritti alle rispettive classi e al numero dei CFU erogati nelle didattiche disciplinari dai docenti afferenti ai Dipartimenti di riferimento delle classi.
3. I Dipartimenti determinano l’ammontare dei compensi dei docenti strutturati e di quelli esterni secondo i criteri definiti dal decreto interministeriale del 21/7/2011 n. 313, in attuazione dell’art. 23, comma 2, della legge 240/2010.

Art. 7
Gestione di fondi e di personale
1. Le delibere di spesa su fondi assegnati, a ciascun Dipartimento nell’ambito del TFA per la classe di competenza e la gestione del personale ad esso afferente, restano comunque sotto l’esclusiva responsabilità del dipartimento medesimo.


LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

DIRETTORE GENERALE

RETTORE

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