6.3) REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22, DELLA LEGGE DELl 20 DICEMBRE 2010, n. 240. –MODIFICA COMMA 4, ART. 12.
………OMISSIS………
DELIBERA
di emendare il comma 4, dell’art. 12, del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22, della legge del 20 dicembre 2010, n. 240, nel tenore di seguito riportato:
“4. I titolari di assegni di ricerca possono essere autorizzati a svolgere attività didattiche, non più di 60 ore per anno accademico, purché non interferenti con l’impegno connesso alla realizzazione del progetto di ricerca”.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
DIRETTORE GENERALE
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RETTORE
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