3.1) ATTUAZIONE LEGGE 14 GENNAIO 1999 N. 4
L'art.
1, comma 10, della Legge 14.1.99, n. 4, prevede l'autorizzazione per le università
a bandire, "nell'arco di cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio
finanziario'99, concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al
personale delle stesse università, assunto in ruolo per lo svolgimento
di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano
come requisito di accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge e che abbia svolto alla predetta data almeno
tre anni di attività di ricerca". "L'attività di ricerca
è attestata dai presidi delle facoltà, sentiti i direttori dei
dipartimenti o degli istituti interessati, e dai direttori degli osservatori
ed è comprovata da pubblicazioni, lavori originali e da atti delle facoltà
e degli osservatori risalenti al periodo di svolgimento dell'attività
medesima."
A tale riguardo il Presidente rende noto che l'amministrazione, nella seduta
del Senato Accademico del 2.3.99, ha distribuito ai Presidi i dati relativi
al personale avente diritto distinti per Facoltà. Nella stessa seduta
il Senato aveva deliberato di avviare prioritariamente le procedure per l'applicazione
della legge in argomento per le facoltà che avessero individuato le necessità
didattiche e di ricerca e la sussistenza nel proprio organico del personale
in possesso dei requisiti di partecipazione ai medesimi.
Successivamente, giuste delibere dei consigli di Facoltà di Giurisprudenza
ed Ingegneria. e previa delibera del Consiglio di Amministrazione in data 21.6.99,
sono stati emessi n. 3 bandi per posti di ricercatore riservati presso la Facoltà
di Giurisprudenza e n. 1 bando per posto di ricercatore riservato presso la
Facoltà di Ingegneria.
Il Presidente rende altresì noto che sono ad oggi pervenute le seguenti
delibere:
- delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze MM.FF.NN. del 6 maggio
1999 con la quale il Preside attesta, sentiti i pareri favorevoli del consigli
di dipartimento, l'attività di ricerca per n. 13 tecnici;
- delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 24.6.99
con la quale è stato approvato "fatti salvi i vincoli di legge riguardanti
da un lato le necessità didattiche e di ricerca delle aree disciplinari
e dall'altro il possesso dei requisiti individuali di partecipazione al concorso,
vertenti in particolare sul triennio di attività di ricerca" di
bandire i concorsi di ricercatore riservati con cadenza annuale nella misura
del 25% del numero totale dei ruoli a concorso fino al raggiungimento del totale
nell'ambito di quattro anni.
Il Presidente terminata l'esposizione dichiara aperta la discussione.
.........OMISSIS..........
IL SENATO
- udita la relazione del Presidente;
DELIBERA
A) di procedere nell'applicazione della Legge 4/99, proposta che viene approvata con il voto contrario dei Senatori: M. Picardello, C. Falcolini e F. De Antoni, con l'astensione dei Senatori: C. Shaerf, A. D'Atena, F. D'Agostino e L. Narici ed il voto favore di tutti gli altri presenti.
B) di applicare la legge 4/99 per un massimo di n. 10 posti per ogni Facoltà che dovrà obbligatoriamente rispettare, nel bandire i relativi concorsi, i posti disponibili nella propria pianta organica. I bandi di concorso dovranno essere pubblicati entro e non oltre la data del 21 settembre 1999, proposta che viene approvata con: 13 voti contrari, 5 astensioni ed il voto favorevole di tutti gli altri presenti.
C) di costituire una Commissione per la verifica ed il riequilibrio dei posti, proposta che viene approvata all'unanimità.
D) di permettere alla Facoltà, nell'ambito del budget relativo alla programmazione per l'anno 1999, di variare le scelte sulla tipologia dei posti messi a concorso, proposta che viene approvata con 1 sola astensione.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO | IL RETTORE |
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