I DIVISIONE - RIPARTIZIONE III

3.3) PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEL CENTRO DI SERVIZI INTERDIPARTIMENTALE "STAZIONE PER LA TECNOLOGIA ANIMALE" (STA)

La Conferenza dei Direttori di Dipartimento, nella adunanza del 16.9..99, ha espresso parere favorevole in merito alla istituzione di un centro di servizi interdipartimentale denominato "Stazione per la Tecnologia Animale" (STA). Il Centro ha lo scopo di svolgere studi, ricerche, servizi ed assistenza nel campo della ricerca bio-medica e veterinaria. La Conferenza dei Direttori di Dipartimento si è altresì espressa favorevolmente sulla elaborazione dello Statuto che risulta così formulato:

STATUTO DEL
CENTRO DI SERVIZI INTERDIPARTIMENTALE
"STAZIONE PER LA TECNOLOGIA ANIMALE" STA

Art.1
E' istituito il Centro di Servizi Interdipartimentale "Stazione per la Tecnologia Animale" (STA) con lo scopo di svolgere studi, ricerche, servizi ed assistenza nel campo della ricerca bio-medica e veterinaria. Nell'ambito delle finalità della STA rientrano anche le iniziative volte ad attivare e fornire programmi di formazione professionale pre e post universitaria di personale qualificato nell'ambito delle tecnologie animali, così come la promozione dei sistemi alternativi alla sperimentazione animale.

Art.2
Nell'ambito dei propri fini e come previsto dall'art. 49 dello statuto di Ateneo, la STA si configura come Centro di Servizi Interdipartimentale. Essa promuove e coordina le attività didattico-scientifiche secondo criteri di interdisciplinarità, anche attraverso accordi di collaborazione scientifica con altre Università ed Enti italiani e stranieri specificamente qualificati, con i quali è sottoscritto un accordo preliminare previa delibera degli organi competenti.

Art.3
Alla STA è assegnato un segretario amministrativo.

Art.4
Sono organi della STA: Il Comitato Tecnico-Scientifico, il Presidente, il Direttore, quest'ultimo con funzioni di Coordinatore.

Art.5
Il Comitato Scientifico è formato da rappresentanti dei Dipartimenti di Ateneo interessati all'utilizzo di animali a fini sperimentali. Possono essere ammessi a far parte del Comitato Scientifico anche rappresentanti di altri Istituti e/o Enti specificamente qualificati con i quali il legale rappresentante dell'Università abbia preventivamente sottoscritto un accordo di collaborazione scientifica e/o gestionale. Il Comitato ha i seguenti compiti: svolge funzioni di indirizzo ed approva i progetti di ricerca; è organo consultivo a carattere programmatorio; approva il bilancio consuntivo e preventivo; approva convenzioni e contratti; elegge un Presidente.

Art.6
Il Presidente, eletto in seno al Comitato Tecnico-Scientifico tra i rappresentanti dell'Università, è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto per non più di due volte consecutive. Il Presidente rappresenta la STA e convoca il Comitato Tecnico-Scientifico almeno ogni tre mesi, dopo aver predisposto un ordine del giorno.

Art.7
Il Direttore, con funzioni di Coordinatore, scelto tra il personale dell'area tecnico-scientifica e dotato di adeguate competenze relative al settore di attività del Centro, svolge funzioni dirigenziali di tutta la struttura; risponde direttamente al Rettore ed al Comitato Tecnico-Scientifico della corretta gestione dello stabilimento in armonia con il Regolamento della STA; rappresenta la figura responsabile dell'attività di tutta la STA. Esso provvede, con l'aiuto degli uffici tecnico-amministrativi di Ateneo, agli adeguamenti della struttura stessa ed è membro di diritto del Comitato Tecnico-Scientifico.
Ove l'Ateneo sottoscriva un accordo di collaborazione scientifica con un Ente o Istituto esterno, e quest'ultimo partecipi alle spese di gestione ordinaria della STA con un contributo adeguato, quest'ultimo può nominare, sentito il Comitato Tecnico-Scientifico, un proprio "Coordinatore" scelto tra il personale tecnico-gestionale e con formazione adeguata.

Art.8
Le attività ed il funzionamento della STA saranno finanziate oltre che da contributi dell'Università, anche con fondi provenienti da Istituzioni pubbliche e private, finalizzate a sostenere le attività della STA e la promozione della ricerca alternativa alla sperimentazione animale.
La STA gode di autonomia finanziaria ed amministrativa.

Art.9
La STA, in relazione ai propri fini, può svolgere attività per conto terzi.
Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione

IL SENATO

- udita la relazione del Presidente;
- dopo ampia discussione;
- visto il parere favorevole della Conferenza dei Direttori di Dipartimento espresso con delibera del 16.9.99;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;
- con due astensioni ed il voto favorevole di tutti gli altri Senatori;

DELIBERA

di rinviare l'argomento per maggiore istruttoria.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

torna all'o.d.g. vai al successivo