3.3) PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEL CENTRO DI SERVIZI INTERDIPARTIMENTALE "STAZIONE PER LA TECNOLOGIA ANIMALE" (STA)
La Conferenza dei Direttori di Dipartimento, nella adunanza del 16.9..99, ha espresso parere favorevole in merito alla istituzione di un centro di servizi interdipartimentale denominato "Stazione per la Tecnologia Animale" (STA). Il Centro ha lo scopo di svolgere studi, ricerche, servizi ed assistenza nel campo della ricerca bio-medica e veterinaria. La Conferenza dei Direttori di Dipartimento si è altresì espressa favorevolmente sulla elaborazione dello Statuto che risulta così formulato:
STATUTO
DEL
CENTRO DI SERVIZI INTERDIPARTIMENTALE
"STAZIONE PER LA TECNOLOGIA ANIMALE" STA
Art.1
E' istituito il Centro di Servizi Interdipartimentale "Stazione per la
Tecnologia Animale" (STA) con lo scopo di svolgere studi, ricerche, servizi
ed assistenza nel campo della ricerca bio-medica e veterinaria. Nell'ambito
delle finalità della STA rientrano anche le iniziative volte ad attivare
e fornire programmi di formazione professionale pre e post universitaria di
personale qualificato nell'ambito delle tecnologie animali, così come
la promozione dei sistemi alternativi alla sperimentazione animale.
Art.2
Nell'ambito dei propri fini e come previsto dall'art. 49 dello statuto di Ateneo,
la STA si configura come Centro di Servizi Interdipartimentale. Essa promuove
e coordina le attività didattico-scientifiche secondo criteri di interdisciplinarità,
anche attraverso accordi di collaborazione scientifica con altre Università
ed Enti italiani e stranieri specificamente qualificati, con i quali è
sottoscritto un accordo preliminare previa delibera degli organi competenti.
Art.3
Alla STA è assegnato un segretario amministrativo.
Art.4
Sono organi della STA: Il Comitato Tecnico-Scientifico, il Presidente, il Direttore,
quest'ultimo con funzioni di Coordinatore.
Art.5
Il Comitato Scientifico è formato da rappresentanti dei Dipartimenti
di Ateneo interessati all'utilizzo di animali a fini sperimentali. Possono essere
ammessi a far parte del Comitato Scientifico anche rappresentanti di altri Istituti
e/o Enti specificamente qualificati con i quali il legale rappresentante dell'Università
abbia preventivamente sottoscritto un accordo di collaborazione scientifica
e/o gestionale. Il Comitato ha i seguenti compiti: svolge funzioni di indirizzo
ed approva i progetti di ricerca; è organo consultivo a carattere programmatorio;
approva il bilancio consuntivo e preventivo; approva convenzioni e contratti;
elegge un Presidente.
Art.6
Il Presidente, eletto in seno al Comitato Tecnico-Scientifico tra i rappresentanti
dell'Università, è nominato con decreto del Rettore, dura in carica
tre anni e può essere rieletto per non più di due volte consecutive.
Il Presidente rappresenta la STA e convoca il Comitato Tecnico-Scientifico almeno
ogni tre mesi, dopo aver predisposto un ordine del giorno.
Art.7
Il Direttore, con funzioni di Coordinatore, scelto tra il personale dell'area
tecnico-scientifica e dotato di adeguate competenze relative al settore di attività
del Centro, svolge funzioni dirigenziali di tutta la struttura; risponde direttamente
al Rettore ed al Comitato Tecnico-Scientifico della corretta gestione dello
stabilimento in armonia con il Regolamento della STA; rappresenta la figura
responsabile dell'attività di tutta la STA. Esso provvede, con l'aiuto
degli uffici tecnico-amministrativi di Ateneo, agli adeguamenti della struttura
stessa ed è membro di diritto del Comitato Tecnico-Scientifico.
Ove l'Ateneo sottoscriva un accordo di collaborazione scientifica con un Ente
o Istituto esterno, e quest'ultimo partecipi alle spese di gestione ordinaria
della STA con un contributo adeguato, quest'ultimo può nominare, sentito
il Comitato Tecnico-Scientifico, un proprio "Coordinatore" scelto
tra il personale tecnico-gestionale e con formazione adeguata.
Art.8
Le attività ed il funzionamento della STA saranno finanziate oltre che
da contributi dell'Università, anche con fondi provenienti da Istituzioni
pubbliche e private, finalizzate a sostenere le attività della STA e
la promozione della ricerca alternativa alla sperimentazione animale.
La STA gode di autonomia finanziaria ed amministrativa.
Art.9
La STA, in relazione ai propri fini, può svolgere attività per
conto terzi.
Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione
IL SENATO
-
udita la relazione del Presidente;
- dopo ampia discussione;
- visto il parere favorevole della Conferenza dei Direttori di Dipartimento
espresso con delibera del 16.9.99;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;
- con due astensioni ed il voto favorevole di tutti gli altri Senatori;
DELIBERA
di rinviare l'argomento per maggiore istruttoria.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
IL RETTORE |
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