DIVISIONE I - RIPARTIZIONE II
3.1) SCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI: RINNOVAZIONE E CONFERMA DEL REGOLAMENTO INTERNO
..........OMISSIS..........
ESPRIME
Parere favorevole sulla rinnovata approvazione del suddetto regolamento secondo il testo che segue e che costituisce parte integrante della presente Delibera
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA BIENNALE PER LE PROFESSIONI LEGALI
ART. 1
(Attività didattica della Scuola)
1. La Scuola è struttura dell'Università
alla cui attività didattica istituzionale provvede la Facoltà
di Giurisprudenza con il proprio organico sulla base di incarichi o con contratti
di diritto privato finalizzati alla realizzazione degli obiettivi che, a termini
del Regolamento ministeriale e dei regolamenti didattici di cui all'art. 6 del
medesimo Regolamento, sono specificamente programmati dal Consiglio Direttivo
della Scuola sulla base dell'ordinamento didattico della Scuola definito dalla
Facoltà nel rispetto del Regolamento ministeriale.
2. Al Professore di ruolo della Facoltà, con delibera della Facoltà
nella composizione del. Consiglio riservata ai Professori ordinari, su proposta
del Consiglio Direttivo della Scuola, nell'ambito della programmazione di cui
al comma precedente nonché dello stesso settore scientifico-disciplinare
o di settore affine, può essere attribuito, con il suo consenso, lo svolgimento
di attività didattiche della Scuola, le quali complessivamente considerate
insieme alle attività dell'insegnamento del corso di laurea di cui il
docente è titolare non possono essere inferiori all'impegno orario per
l'attività didattica previsto dalle leggi vigenti. La ripartizione fra
le attività didattiche del corso di laurea e quelle della Scuola, fermo
l'obbligo di assicurare, qualora richiesta, l'assegnazione di tesi di laurea,
è determinata, su proposta del docente, d'intesa con il Consiglio di
Facoltà e con il Consiglio Direttivo della Scuola nel rispetto della
programmazione di cui al 1° comma del presente articolo. Il registro delle
attività didattiche dei professore di ruolo è unico, anche quando
egli è incaricato di insegnamento della Scuola, e deve indicare distintamente
le ore di lezione o esercitazione dedicate ai rispettivi insegnamenti.
3. I contratti per lo svolgimento dell'attività didattica, complementari
agli incarichi di cui al comma precedente, sono deliberati, di regola con cadenza
annuale, dal Consiglio Direttivo della Scuola, previo parere vincolante del
Consiglio di Facoltà nella composizione prevista nel comma precedente,
e, nei limiti delle disponibilità finanziarie della Scuola, possono essere
stipulati con magistrati, avvocati, notai, altri esperti e altresì, nell'ambito
dei settori scientifico-disciplinari delle materie della Scuola, con professori
fuori ruolo della Facoltà, professori di altre Facoltà e ricercatori
universitari. In caso di impedimento la sostituzione del docente a contratto
è deliberata dal Consiglio Direttivo ed immediatamente comunicata al
Consiglio di Facoltà.
4. Gli incarichi e i contratti di cui ai commi precedenti hanno la durata di
un anno accademico.
ART.2
(Struttura della Scuola e Consiglio Direttivo)
La Scuola, anche in presenza di una pluralità di
corsi, è unica, biennale, articolata in un anno comune e negli indirizzi
giudiziario-forense e notarile della durata di un anno ciascuno. Essa è
dotata di autonomia finanziaria e di spesa.
I componenti universitari del Consiglio Direttivo della Scuola sono designati
dal Consiglio di Facoltà nell'ambito dei professori della Facoltà,
valutando anche le disponibilità dichiarate in relazione agli obiettivi
della Scuola. Il Direttore nomina un vice Direttore scegliendolo tra i professori
del Consiglio direttivo.
ART.3
(Commissione di ammissione)
I componenti della Commissione giudicatrice del
concorso di ammissione alla Scuola sono nominati dal Rettore su designazione
della Facoltà.
ART. 4
(Struttura organizzativa)
La Scuola è dotata di un posto di Segretario non inferiore al settimo livello e di due unità di quinto o sesto livello. Le strutture logistiche sono fornite dalla Facoltà di Giurisprudenza".
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
IL RETTORE |
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