DIVISIONE I - RIPARTIZIONE II

3.1) SCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI: RINNOVAZIONE E CONFERMA DEL REGOLAMENTO INTERNO

..........OMISSIS..........

ESPRIME

Parere favorevole sulla rinnovata approvazione del suddetto regolamento secondo il testo che segue e che costituisce parte integrante della presente Delibera


REGOLAMENTO DELLA SCUOLA BIENNALE PER LE PROFESSIONI LEGALI

ART. 1
(Attività didattica della Scuola)

1. La Scuola è struttura dell'Università alla cui attività didattica istituzionale provvede la Facoltà di Giurisprudenza con il proprio organico sulla base di incarichi o con contratti di diritto privato finalizzati alla realizzazione degli obiettivi che, a termini del Regolamento ministeriale e dei regolamenti didattici di cui all'art. 6 del medesimo Regolamento, sono specificamente programmati dal Consiglio Direttivo della Scuola sulla base dell'ordinamento didattico della Scuola definito dalla Facoltà nel rispetto del Regolamento ministeriale.
2. Al Professore di ruolo della Facoltà, con delibera della Facoltà nella composizione del. Consiglio riservata ai Professori ordinari, su proposta del Consiglio Direttivo della Scuola, nell'ambito della programmazione di cui al comma precedente nonché dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore affine, può essere attribuito, con il suo consenso, lo svolgimento di attività didattiche della Scuola, le quali complessivamente considerate insieme alle attività dell'insegnamento del corso di laurea di cui il docente è titolare non possono essere inferiori all'impegno orario per l'attività didattica previsto dalle leggi vigenti. La ripartizione fra le attività didattiche del corso di laurea e quelle della Scuola, fermo l'obbligo di assicurare, qualora richiesta, l'assegnazione di tesi di laurea, è determinata, su proposta del docente, d'intesa con il Consiglio di Facoltà e con il Consiglio Direttivo della Scuola nel rispetto della programmazione di cui al 1° comma del presente articolo. Il registro delle attività didattiche dei professore di ruolo è unico, anche quando egli è incaricato di insegnamento della Scuola, e deve indicare distintamente le ore di lezione o esercitazione dedicate ai rispettivi insegnamenti.
3. I contratti per lo svolgimento dell'attività didattica, complementari agli incarichi di cui al comma precedente, sono deliberati, di regola con cadenza annuale, dal Consiglio Direttivo della Scuola, previo parere vincolante del Consiglio di Facoltà nella composizione prevista nel comma precedente, e, nei limiti delle disponibilità finanziarie della Scuola, possono essere stipulati con magistrati, avvocati, notai, altri esperti e altresì, nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari delle materie della Scuola, con professori fuori ruolo della Facoltà, professori di altre Facoltà e ricercatori universitari. In caso di impedimento la sostituzione del docente a contratto è deliberata dal Consiglio Direttivo ed immediatamente comunicata al Consiglio di Facoltà.
4. Gli incarichi e i contratti di cui ai commi precedenti hanno la durata di un anno accademico.

ART.2
(Struttura della Scuola e Consiglio Direttivo)

La Scuola, anche in presenza di una pluralità di corsi, è unica, biennale, articolata in un anno comune e negli indirizzi giudiziario-forense e notarile della durata di un anno ciascuno. Essa è dotata di autonomia finanziaria e di spesa.
I componenti universitari del Consiglio Direttivo della Scuola sono designati dal Consiglio di Facoltà nell'ambito dei professori della Facoltà, valutando anche le disponibilità dichiarate in relazione agli obiettivi della Scuola. Il Direttore nomina un vice Direttore scegliendolo tra i professori del Consiglio direttivo.

ART.3
(Commissione di ammissione)

I componenti della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione alla Scuola sono nominati dal Rettore su designazione della Facoltà.

ART. 4
(Struttura organizzativa)

La Scuola è dotata di un posto di Segretario non inferiore al settimo livello e di due unità di quinto o sesto livello. Le strutture logistiche sono fornite dalla Facoltà di Giurisprudenza".

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE


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