II DIVISIONE - I RIPARTIZIONE
4.3)
ACCORDO QUADRO UNIVERSITA'/SINCROTRONE TRIESTE
Si sottopone al Senato la proposta avanzata dalla Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
di stipulare un accordo quadro di collaborazione con l'Ateneo, allo scopo di
utilizzare congiuntamente risorse e competenze esistenti presso la Sincrotrone
a supporto dell'Università per lo svolgimento in forma concertata di
attività di ricerca, di consulenza scientifico-tecnica, di didattica,
di formazione. Formeranno oggetto delle attività previste dalla convenzione
tematiche di interesse comune per le parti in settori quali: tecnologie informatiche,
biotecnologie, energia, ambiente, applicazioni mediche, ricerca di base fisica
e chimica. Il Comitato Ricerca Scientifica d'Ateneo, nella seduta del 25.03.99,
ha espresso parere favorevole sulla congruità scientifica dell'iniziativa.
Per lo svolgimento delle attività suddette, verranno stipulati tra le
parti appositi atti e accordi specifici per lo sviluppo di progetti definiti
che prevedano eventuali finanziamenti per dottorati di ricerca, progetti comuni
e/o commesse di ricerca, borse di studio, tirocini, stages, ecc..
In virtù di quanto previsto dall'art. 66 del D.P.R. 382/80, la Sincrotrone
potrà affidare all'Università attività di ricerca su temi
di proprio interesse, richiedenti l'impiego di attrezzature ed impianti di particolare
rilievo di proprietà dell'Ateneo stesso e/o della Sincrotrone. Tali attività
saranno svolte da personale di entrambe le parti. L'attività di eventuali
gruppi misti potrà svolgersi sia presso la Sincrotrone che presso l'Università.
La Sincrotrone potrà inoltre partecipare ad attività di ricerca
di prevalente interesse dell'Università su richiesta di quest'ultima.
Ciascuna attività di consulenza sarà regolata, anche negli aspetti
economici, mediante stipula di appositi atti contrattuali tra le parti.
L'Università potrà, in linea di principio, concordare con la Sincrotrone,
anche ai sensi dell'artt. 27 e 92 del D.P.R. 382/80, lo svolgimento di attività
didattiche presso la Sincrotrone, complementari alla formazione degli studenti
e a quella didattico/scientifica dei candidati ammessi al conseguimento del
dottorato di ricerca.
La Sincrotrone potrà richiedere all'Università prestazioni didattiche,
sotto forma di corsi o seminari di aggiornamento professionale del proprio personale
in settori disciplinari di interesse della stessa società. La Sincrotrone
inoltre, allo scopo di offrire ulteriori contributi alla realizzazione di una
più avanzata formazione degli studenti e ad un loro più motivato
orientamento professionale, si impegna a promuovere, anche su proposta dell'Università:
- Visite organizzate e conferenze illustrative delle attività scientifiche,
tecniche e produttive svolte nella Sincrotrone;
- Stages didattici per singoli studenti (particolarmente per quelli frequentanti
corsi di laurea in discipline di più peculiare interesse della Società
e del suo Laboratorio) volti, oltre che all'approfondimento di aspetti tecnico-scientifici,
anche a quello di aspetti organizzativi-produttivi.
Le modalità di realizzazione di quanto previsto ai precedenti punti saranno
definiti di volta in volta con appositi accordi specifici tra le parti.
La Sincrotrone potrà concordare con l'Università il finanziamento
di borse di studio a favore di laureandi e/o neo laureati per la partecipazione
ad attività di ricerca in cui riconosca un interesse comune. La Sincrotrone
potrà finanziare, inoltre, premi a studenti che si impegnino a svolgere
la propria tesi di laurea su argomenti di interesse specifico. In tal caso la
Sincrotrone garantirà anche l'opportuna assistenza di personale tecnico
e la documentazione disponibile. L'assegnazione delle borse e/o dei premi avrà
luogo secondo le norme in vigore.
Allo scopo di stimolare, valutare e coordinare le iniziative comuni oggetto
della convenzione, potrà venire costituito un apposito Comitato composto
da rappresentanti designati, in numero uguale, dai rappresentanti legali di
entrambe le parti. Tali membri dovranno in prevalenza rispecchiare competenze
tecnico-scientifiche correlabili agli specifici settori di attività della
Sincrotrone.
Fermo restando che il rapporto obbligatorio circa la realizzazione delle attività
sviluppate in collaborazione tra le parti deriverà esclusivamente dalla
sottoscrizione di singoli atti (contratti, convenzioni specifiche, lettere di
intento), nelle esecuzione delle stesse saranno osservate le norme di seguito
elencate, oltre a quelle che nella circostanza specifica si renderà necessario
porre in essere:
- Il personale di una delle parti che si rechi presso una sede dell'altra per
l'esecuzione delle attività di collaborazione, è tenuto ad uniformarsi
ai regolamenti disciplinari, di sicurezza, di tutela del segreto industriale
e di Stato e di protezione sanitaria previsti dalle leggi e/o da disposizioni
interne della parte ospitante;
- Il personale impegnato nell'espletamento delle attività in oggetto
per effetto di assegnazione di borse di studio, comunque concesse, non potrà
in ogni caso essere impegnato in attività didattiche, né potrà
svolgere attività professionali e/o di consulenza retribuita sia per
Enti pubblici che privati;
- L'attività del personale, fruisca o meno esso di borse di studio e/o
di rimborsi spese, non costituirà, ad alcun titolo, presupposto per l'instaurazione
di futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuna delle parti ospitanti.
La Sincrotrone indicherà nei singoli atti contrattuali quelle particolari
ricerche o consulenze sulle quali ritiene necessario mantenere il riserbo. Negli
altri casi, i risultati delle attività svolte dall'Università
potranno essere oggetto di pubblicazioni con l'esplicito riferimento al committente
della ricerca e previo dichiarato consenso dello stesso.
La convenzione avrà durata di un anno dalla data della sua sottoscrizione
e si intenderà rinnovata di anno in anno previa delibera dei competenti
organi, per un massimo di tre anni, trascorsi i quali il rinnovo andrà
eseguito con atto espresso.
Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.
.OMISSIS
.
IL SENATO ACCADEMICO
-
preso atto della delibera del Comitato Ricerca Scientifica d'Ateneo adottata
in data 25.03.99;
- presa visione della bozza di convenzione quadro tra Università di Tor
Vergata e Sincrotrone Trieste S.C.p.A.;
- con l'astensione dei Senatori: R. Lauro, O.A. Simone, F. Beggiato, C. Lisi,
M.L. Carpentieri e G. Oliva;
ESPRIME
-
parere favorevole alla stipula di una convenzione quadro tra l'Ateneo e la Sincrotrone
Trieste S.C.p.A., allo scopo di utilizzare congiuntamente risorse e competenze
esistenti presso la Sincrotrone a supporto dell'Università per lo svolgimento
in forma concertata di attività di ricerca, di consulenza scientifico-tecnica,
di didattica, di formazione. Per lo svolgimento delle attività suddette,
verranno stipulati tra le parti appositi atti e accordi specifici per lo sviluppo
di progetti definiti che prevedano anche eventuali finanziamenti per dottorati
di ricerca, progetti comuni e/o commesse di ricerca, borse di studio, tirocini,
stages, ecc.. In virtù di quanto previsto dall'art. 66 del D.P.R. 382/80,
la Sincrotrone potrà affidare all'Università attività di
ricerca su temi di proprio interesse, richiedenti l'impiego di attrezzature
ed impianti di particolare rilievo di proprietà dell'Ateneo stesso e/o
della Sincrotrone. Tali attività saranno svolte da personale di entrambe
le parti. La Sincrotrone potrà inoltre partecipare ad attività
di ricerca di prevalente interesse dell'Università su richiesta di quest'ultima.
L'Università potrà, in linea di principio, concordare con la Sincrotrone,
anche ai sensi dell'artt. 27 e 92 del D.P.R. 382/80, lo svolgimento di attività
didattiche presso la Sincrotrone, complementari alla formazione degli studenti
e a quella didattico/scientifica dei candidati ammessi al conseguimento del
dottorato di ricerca. La Sincrotrone potrà finanziare, borse di studio
a favore di laureandi e/o neo laureati nonché premi a studenti che si
impegnino a svolgere la propria tesi di laurea su argomenti di interesse specifico.
Le modalità attuative di ciascuna attività oggetto dell'accordo
saranno definite, anche negli aspetti economici, mediante stipula, in corso
di convenzione, di appositi atti contrattuali - previa approvazione dei competenti
organi di ciascuna parte.
La convenzione avrà durata di un anno dalla data della sua sottoscrizione
e si intenderà rinnovata di anno in anno, previa delibera dei competenti
organi, per un massimo di tre anni, trascorsi i quali il rinnovo andrà
eseguito con atto espresso;
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO | IL PRO-RETTORE |
Prof. G.P.G. MILANO |
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