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VERBALE DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
CONVENZIONI E CONTRATTI
SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 2006


Il giorno 11.10.2006, alle ore 12,00 si sono riuniti i componenti della Commissione Consultiva Permanente Convenzione e Contratti su convocazione del Coordinatore - Prof. G. Santoni, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni;
2) Esame delle pratiche predisposte dalla II Divisione, IV Ripartizione entro la data odierna;
3) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Prof. G. Santoni, il Prof. Volpi, la Prof.ssa Guardamagna, il Dott. Ciccone, il Sig. Gennaro Rizzo, la Sig.ra Trovato, la Dott.ssa Arduini ed il Dott. Claudio Gallini afferenti alla Ripartizione IV^ della Divisione II^.
Sono assenti giustificate la Prof.ssa Celletti e la Prof.ssa Rota.
Il Coordinatore apre la discussione sui punti iscritti all'ordine del giorno.

1) COMUNICAZIONI.
Non ci sono comunicazioni

2) ESAME DELLE PRATICHE PREDISPOSTE DALLA II DIVISIONE IV RIPARTIZIONE ENTRO LA DATA ODIERNA.

CONVENZIONI E CONTRATTI - RAPPORTI PTV ED ALTRI ENTI (Acquisizione pareri su)

5.1)
Stipula Convenzione tra la Società Comunicazione 90 s.a.s. e l'Università “Tor Vergata”.
5.2)
Protocolli di intesa per il funzionamento delle Scuole di Specializzazione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia.
5.3)
Rinnovo convenzione tra l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, l'Università degli Studi di Camerino e la SIOI (Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale) per il funzionamento del Master interuniversitario di II livello in “Giurisdizioni internazionali (Universali e Regionali Europee)”.
5.4)
Stipula Convenzioni con l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per il funzionamento di Master e Corsi di Perfezionamento.
5.5)
Integrazione della Convenzione tra l'IRCCS Fondazione “Istituto neurologico Casimiro Mondino” di Pavia e l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per la realizzazione di attività di ricerca sperimentale nel campo della neurofarmacologia, della neurofarmacogenomica e della neurochimica nell'ambito del nuovo centro di neurofarmacologia sperimentale Mondino-Tor Vergata.
5.6)
Ratifica della Stipula della Convenzione ta la Scuola Ufficiali Carabinieri, l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per l'organizzazione del Corso Interateneo di Laurea Magistrale in Giurisprudenza per gli allievi Ufficiali e gli Ufficiali allievi dell'Arma dei Carabinieri.
5.7)
Convenzione Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Regione Lazio – Assegnazione contributi per ricerca a favore di studenti italiani e argentini.
5.8)
Costituzione della “Fondazione Universitaria INUIT”.
5.9)
Convenzione tra l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e la Fondazione Telethon per il finanziamento di un posto di ruolo personale docente.

La Commissione approva all'unanimità le proposte di cui ai punti: 5.2), 5.3), 5.4), 5.5), 5.7) e 5.9).
La Commissione rinvia l'esame della pratica 5.1) per ulteriore istruttoria e per renderlo compatibile con l'emanando regolamento in materia di utilizzo dei marchi e dei loghi di proprietà dell'Università.
In relazione al punto 5.6) la Commissione prende atto dell'avvenuta conclusione della convenzione in questione, auspicando che in analoghe future occasioni, si ripristini la prassi abituale nelle convenzioni dell'Università che esclude il rinnovo tacito.
In relazione al punto 5.8) dopo ampia discussione la Commissione delibera di proporre le modifiche del testo dello Statuto come di seguito riportato.

STATUTO
«FONDAZIONE UNIVERSITARIA INUIT-TOR VERGATA»
ai sensi dell’art. 59, comma 3, Legge 23 dicembre 2000, n. 388

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e natura giuridica
1. Su iniziativa dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, che opera quale Ente di riferimento, di seguito “Università”, con sede in Roma, Via Orazio Raimondo, 18, è istituita una Fondazione Universitaria denominata «Inuit-Tor Vergata», di seguito “Fondazione”, con sede presso l’Università.
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed opera nell'interesse dell’Università.
3. L’Università esercita le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza dell'attività della Fondazione con l'interesse dell'Università medesima.
4. La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica ed opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione.

Art.2 – Scopi
1. Scopi della Fondazione sono:
a) la promozione, la proposta, la gestione, lo svolgimento di programmi di ricerca, sia pura che applicata, orientati alla trasformazione, sviluppo e miglioramento di prodotti e/o tecnologie afferenti al Settore dell’Information Tecnology, con l'obiettivo di individuare, sviluppare ed ingegnerizzare prodotti e tecnologie nel settore dell’Information Tecnology, con particolare riferimento alle tematiche relative a sistemi di telecomunicazione, sistemi di servizi su rete, sistemi di sicurezza e sistemi per la cooperazione ed interscambio su reti telematiche, in particolare di dati multimediali;
b) l’effettuazione di studi di fattibilità, progetti e capitolati;
c) lo svolgimento di attività di definizione e sviluppo di standard nonché di attività di certificazione internazionale dei modelli, degli standard e delle soluzioni sviluppate;
d) l’individuazione e la proposizione di processi e metodi innovativi, il deposito dei relativi brevetti internazionali e copyrights e lo stimolo del relativo sfruttamento industriale;
e) la promozione e la realizzazione di ogni attività didattica e formativa nei settori di cui al precedente punto a);
f) la costituzione di apposite strutture di “Spin off” per la diffusione sul mercato dei risultati delle proprie attività;
g) la realizzazione e l’attuazione di accordi con soggetti terzi, sia pubblici che privati, finalizzati alla conduzione di attività di ricerca per l’individuazione di sistemi, metodi e prodotti innovativi da tutelare tramite il deposito di brevetti anche congiunti, nonché la stipulazione di accordi per acquisire il diritto di uso e miglioramento di brevetti e copyrights già esistenti al fine di poterne studiare gli sviluppi e le evoluzioni, con la definizione, anche congiunta, di ulteriori brevetti e copyrights evolutivi;
h) la Fondazione cura, per conto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, i progetti di ricerca e/o di innovazione nel settore dell’Information Tecnology.
2. La Fondazione agevola la partecipazione alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando e incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali funzionali al raggiungimento dei propri fini.


Art. 3 – Attività
Per la realizzazione degli scopi di cui all’art. 2 la Fondazione può svolgere, fra le altre, le seguenti tipologie di attività:
a) la promozione e il sostegno finanziario delle attività didattiche, formative e di ricerca nonché di pubblicazione e diffusione dei risultati della medesima;
b) la realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire le condizioni di studio, di ricerca e di formazione;
c) il sostegno alle attività di cooperazione scientifica e culturale dell’Università connesse ai propri scopi in ogni contesto nazionale e internazionale;
d) il supporto allo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche nonché la valorizzazione dei risultati delle ricerche anche tramite la tutela della proprietà intellettuale e lo sviluppo di nuove imprese a base tecnologica;
e) l’amministrazione e la gestione di beni di cui abbia la proprietà o il possesso, nonché di strutture universitarie affidate in gestione;
f) la promozione di seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni, enti ed imprese nazionali ed internazionali e la partecipazione ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti;
g) la stipulazione di contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati nonché la realizzazione di laboratori, centri di ricerca e di servizi dedicati a specifiche aree scientifiche e/o tecnologiche ed applicative;
h) l’attività di alta consulenza, direttamente e tramite convenzioni, contratti, accordi e intese con soggetti pubblici e privati;
i) la partecipazione ad iniziative di sostegno all’attività di ricerca e di gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche di altre Università o di altre strutture ed enti di ricerca, anche tramite convenzioni con soggetti terzi.


Art.4 – Patrimonio e Fondo di Gestione
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dai contributi in denaro e beni mobili ed immobili conferiti dall’Università;
b) dai conferimenti e dalle contribuzioni corrisposte dai “partecipanti istituzionali” e dai “partecipanti ordinari”, nella misura che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
c) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonchè da versamenti, contributi, donazioni, lasciti e quant’altro corrisposto da persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento dell’Università, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;
d) dai proventi delle proprie attività che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.
2. Per l’adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone di un fondo di gestione costituito:
a) dai proventi della gestione del patrimonio;
b) da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all’incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente comma;
c) dai corrispettivi per le prestazioni di cui all’art. 3 del presente Statuto.


Art.5 – Fondatore
1. E’ socio fondatore l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, che opera in qualità di “ente di riferimento”.
2. Il Fondatore contribuisce, all’atto costitutivo del presente Statuto, al Fondo di dotazione della Fondazione mediante conferimento in godimento di beni già destinati alle attività incluse negli scopi statutari nell’ambito dell’Università, utilizzati dalla Società Consortile Nestor s.c.a.r.l. controllata dall’Università.


Art. 6 – Partecipanti Istituzionali
1. Assumono la qualifica di “Partecipanti Istituzionali” alla Fondazione: i soggetti e gli enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi continuativi in denaro, in attività o in beni o servizi materiali o immateriali od in altre forme ritenute idonee dalla Fondazione, su base annuale o pluriennale, in misura non inferiore a quella all’uopo stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
2. La qualifica di Partecipante Istituzionale è attribuita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con delibera inappellabile ed insindacabile, assunta con la maggioranza di almeno i 2/3 dei componenti.
3. La qualifica di Partecipante Istituzionale può essere a tempo indeterminato o a termine. In tale ultimo caso dura per tutto il periodo indicato nella delibera del Consiglio di Amministrazione.
4. I Partecipanti Istituzionali possono richiedere che i contributi di cui al comma 1 siano utilizzati per specifiche iniziative da attuarsi nel rispettivo territorio o settore di riferimento.
5. Ai Partecipanti Istituzionali viene riservata una quota ideale del patrimonio che non può essere superiore al 20% dello stesso.


Art. 7 – Partecipanti Ordinari.
1. Assumono la qualifica di “Partecipanti Ordinari” i soggetti e gli enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, che contribuiscono in via non continuativa agli scopi della Fondazione con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella all’uopo stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ovvero con prestazioni e attività, anche professionali, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni o servizi materiali o immateriali, ritenuti congrui dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
2. La qualifica di Partecipante Ordinario è attribuita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con delibera inappellabile ed insindacabile, assunta con la maggioranza di almeno i 2/3 dei componenti.
3. La qualifica di Partecipante Ordinario può essere a tempo indeterminato o a termine. In tale ultimo caso dura per tutto il periodo indicato nella delibera del Consiglio di Amministrazione.
4. Ai Partecipanti Ordinari viene riservata una quota ideale del patrimonio che non può essere superiore al 10% dello stesso.


Art.8 – Esclusione e recesso
1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, con maggioranza di almeno i 2/3 dei suoi membri, l’esclusione di Partecipanti istituzionali e/o di Partecipanti ordinari per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:
– inadempimento all’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
– condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all’art. 2 e con il dovere di collaborare con le altre componenti della Fondazione;
– comportamento contrario al dovere di espletare prestazioni non patrimoniali.
2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’estinzione del rapporto di partecipazione ha luogo di diritto per i seguenti motivi:
– estinzione conseguente a qualsiasi evento e/o causa;
– apertura di procedure di liquidazione;
– fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. I Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti Ordinari, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione con almeno sei mesi di preavviso.

Art. 9 – Organi
1. Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) il Comitato Scientifico;
e) il Direttore Generale, se nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. La durata di tutti gli organi della Fondazione è di quattro (4) anni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione gli organi suindicati continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.


Art. 10 – Presidente
1. Il Presidente è designato dal Rettore dell’Università tra i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione indicati dall’Università stessa.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione secondo quanto previsto dal successivo articolo16. Inoltre:
– convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
– sovrintende all’amministrazione della Fondazione e ne sorveglia il buon andamento amministrativo;
– cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma ove si renda necessario;
– coadiuvato dal Direttore Generale, ove nominato, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
– provvede all’istituzione ed all’ordinamento degli uffici della Fondazione;
– esercita i poteri delegatigli dallo stesso Consiglio;
– esercita tutte le altre funzioni previste nello Statuto.
3. Il Presidente ha facoltà di delegare specifici poteri a singoli Consiglieri ed ha altresì facoltà, nell’ambito dei poteri delegati, di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni: intrattiene i rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici e privati.
4. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell’avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.
5. II Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Vice Presidente che fa le veci del Presidente in caso di assenza od impedimento.

Art. 11 – Consiglio di Amministrazione
1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) membri, di cui:
a) cinque membri, fra i quali il Presidente, sono designati dal Consiglio di Amministrazione dell’Università, su proposta del Senato Accademico;
b) due componenti sono designati dai Partecipanti Istituzionali con le modalità di cui all’art. 12 ;
c) un componente è designato dai Partecipanti Ordinari con le modalità di cui all’art. 12;
d) un componente è designato dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
2. Qualora l’evoluzione delle attività della Fondazione lo renda opportuno, il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione sarà ampliato da 9 ad 11 ed avrà la seguente composizione:
I) a) sei (6) membri sono designati dall’Università, fra i quali il Presidente;
II) b) tre componenti sono designati dai Partecipanti Istituzionali con le modalità di cui all’art. 12;
III) c) un componente è designato dai Partecipanti Ordinari con le modalità di cui all’art. 12;
d) un componente è designato dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
3. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è costituito, in conformità delle designazioni di cui al comma 1, con decreto del Rettore dell’Università.
4. Qualora le designazioni da effettuarsi da parte di soggetti diversi dall’Università non siano formalizzate entro 60 (sessanta) giorni dall’invito del Presidente ai soggetti che debbono procedere, a norma del presente Statuto, alla designazione stessa, il Consiglio di Amministrazione può essere validamente costituito con la presenza dei soli membri designati dall’Università ai sensi del comma 1, fatta salva la facoltà degli altri aventi titolo di procedere comunque alle designazioni di propria competenza. In tal caso si provvede all’integrazione del Consiglio con il decreto rettorale previsto dal comma 2.
5. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rinominati.
6. In caso di dimissioni, revoca per gravi motivi, permanente impedimento o decesso di uno o più membri del Consiglio, il Presidente della Fondazione ne chiede la sostituzione al soggetto che l’aveva designato, onde assicurare la funzionalità e la continuità dell’organo della Fondazione. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio.
7. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio decade nella sua interezza e deve essere ricostituito nei trenta giorni successivi alla comunicazione delle dimissioni.
8. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle proprie funzioni, anche in forma forfetaria. Nel caso di attribuzione di incarichi di particolare impegno e complessità il Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata, può riconoscere un’indennità di carica.

Art.12 – Designazione dei delegati a rappresentare i “Partecipanti Istituzionali e Ordinari”nel Consiglio di Amministrazione.
Nell’ipotesi in cui il numero dei Partecipanti Istituzionali sia maggiore di due, i rappresentanti degli stessi nel Consiglio di Amministrazione vengono designati nell’ambito di una riunione dei Partecipanti Istituzionali indetta e presieduta dal Partecipante Istituzionale più anziano.
Nell’ipotesi in cui il numero dei Partecipanti Ordinari sia maggiore di uno, il rappresentante degli stessi nel Consiglio di Amministrazione viene designato nell’ambito di una riunione dei Partecipanti Ordinari indetta e presieduta dal Partecipante Ordinario più anziano.

Art. 13 – Compiti del Consiglio di Amministrazione
1. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
2. In particolare il Consiglio:
a) fissa, nel rispetto degli scopi della Fondazione, le linee generali dell’attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi;
b) elabora il piano pluriennale della attività della Fondazione sulla base delle linee guida definite dall’Università, nonché il piano di attività annuale della Fondazione;
c) predispone e approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ciascun anno solare redatti secondo quanto disposto dal codice civile in conformità alle prescrizioni di legge rispettivamente entro il 31 ottobre ed il 28 febbraio, accompagnati da una relazione illustrativa dell’attività svolta;
d) ove l’evoluzione delle attività della Fondazione lo renda opportuno, nomina il Direttore Generale, definendone, in relazione a quanto previsto all’art. 15, le relative incombenze, attribuzioni e trattamento economico, nonché la durata dell’incarico;
e) nomina o revoca i membri del comitato scientifico;
f) delibera l’accettazione dei contributi, delle erogazioni, dei lasciti, previo gradimento dell’Università, e stabilisce l'ammontare dei contributi a carico dei “Partecipanti Istituzionali” e dei “Partecipanti Ordinari”;
g) delibera lo svolgimento di specifiche iniziative anche su proposta del Consiglio di Amministrazione dell’Università;
h) ha facoltà di delegare specifici poteri al Presidente;
i) amministra il patrimonio della Fondazione, determinando inoltre la parte delle entrate e dei redditi da destinare all’incremento del patrimonio stesso;
ì) dispone in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;
k) elabora e approva eventuali regolamenti interni;
l) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il relativo trattamento giuridico ed economico.

Art 14 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione.
1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
2. La convocazione si effettua con lettera raccomandata contenente l’ordine del giorno, da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima della data di riunione, al domicilio di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata per telegramma, telefax o via e-mail spedito almeno 2 giorni prima da quello della data di riunione.
3. Per la validità delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, tra cui almeno tre componenti designati dall’Università. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro ed ogni verbale verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che potrà essere nominato anche fra persone esterne al Consiglio in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale.

Art. 15 – Direttore Generale
1. Ove l’evoluzione delle attività della Fondazione lo renda opportuno, il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Presidente, un Direttore Generale, scelto tra persone di comprovata esperienza, che ha i seguenti compiti:
a) svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione;
b) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
c) esercita le funzioni di gestione tecnico-amministrative della Fondazione delegate dal Presidente;
d) sottoscrive gli atti ed i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione o adottati dal Presidente per motivi d’urgenza.
3. La carica di Direttore Generale è incompatibile con la qualità di componente del Consiglio di Amministrazione e con quella di membro del Comitato Scientifico.
4. Al Direttore Generale spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle sue funzioni, un’indennità fissa annua, il cui importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 – Legale Rappresentanza
1. Il Presidente della Fondazione sovrintende allo svolgimento dell’attività della medesima, ha la legale rappresentanza della Fondazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio, ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere l’ente in giudizio, avanti qualsiasi giurisdizione, e revocarli.
2. La rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta anche al Vice Presidente che, senza necessità di delega, sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento. Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
3. La rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi spetta, altresì, ai singoli consiglieri cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato parte dell’esercizio dei propri poteri, nei limiti della delega.

Art. 17 – Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo interno della Fondazione. Ad esso sono attribuiti i compiti previsti dalla normativa vigente per il controllo della società per azioni.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente, e da due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione dell’Università.
3. Il Presidente è designato dall’Università tra i soggetti in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nell'ambito delle categorie e con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente dell'organo di revisione dell’Università medesima.
4. I componenti effettivi e i componenti supplenti designati dall’Università sono scelti fra i dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Università e della Ricerca in possesso del requisito dell’iscrizione nel registro dei revisori contabili e devono avere svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile presso Istituzioni Universitarie.
5. I componenti il Collegio possono essere confermati nell’incarico. Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti spetta, oltre al rimborso delle spese, un’indennità fissa annua per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione che determina altresì il trattamento spettante ai componenti supplenti.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedono il Presidente o due componenti. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli revisori, in apposito libro. Il libro è tenuto a cura del Collegio medesimo, nella sede della Fondazione.
7. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 – Comitato Scientifico
1. Il Comitato scientifico è organo consultivo della Fondazione, ed è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da un numero di membri da 5 fino ad un massimo di 7.
2. Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente sceglie e nomina i membri tra personalità italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei campi attinenti agli scopi della Fondazione.
3. Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e di collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e con il Presidente della Fondazione nella definizione del programma generale annuale delle attività della Fondazione e in ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente il parere. I membri del Comitato Scientifico possono essere nuovamente designati.
4. Il Comitato Scientifico si riunisce, su convocazione del Presidente della Fondazione, almeno due volte all’anno, per esaminare il programma annuale delle attività predisposto dalla Fondazione, in modo che il Consiglio di Amministrazione abbia ad approvarlo sentito anche il parere del Comitato Scientifico.
5. Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare i membri del Consiglio di Amministrazione.
6. Per il proprio miglior funzionamento, il Comitato può istituire anche gruppi di lavoro, cooptando, in ragione di particolari competenze e specifiche esigenze, persone esterne alla Fondazione di comprovata esperienza e professionalità nel settore interessato.

Art. 19 – Rapporti tra la Fondazione e l’Università
1. Il Consiglio di Amministrazione dell’Università definisce le linee guida dell’attività della Fondazione nei limiti temporali della durata in carica del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa. Dette linee guida pluriennali vengono monitorate ed, ove occorra, aggiornate annualmente.
2. I rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto per la promozione e realizzazione delle attività che la Fondazione è chiamata a svolgere a favore dell’Università sono regolati da specifiche convenzioni che disciplineranno i contenuti della collaborazione ed i relativi aspetti economici.
3. L’eventuale conferimento di ulteriori beni alla Fondazione da parte dell’Università avverrà nel rispetto delle norme Statutarie e Regolamentari dell’Ente stesso.

Art. 20 – Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo di ciascun esercizio, corredato della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio medesimo.
2. Entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio deve essere trasmessa a cura degli amministratori all’Università.

Art. 21 – Scritture contabili e di bilancio
1. La Fondazione tiene i libri e le scritture contabili prescritti dall’art.2214 cod.civ. e dalle vigenti disposizioni.
2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e ss. del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione nei termini previsti per la società per azioni.

Art.22 – Rapporti di Lavoro
1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione, inclusi quelli che operano nelle strutture scientifiche e tecnologiche dell’Università, sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro e sono costituiti e regolati contrattualmente.
2. L’eventuale distacco temporaneo o altra posizione analoga di personale dell’Università presso la Fondazione avviene nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai contratti collettivi, tenuto conto del carattere strumentale della Fondazione rispetto alle funzioni istituzionali dell’Università.

Art.23 – Scioglimento e liquidazione
1. Qualora il suo scopo sia stato definitivamente raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, e comunque in tutti i casi previsti dal Codice Civile per le fondazioni riconosciute, la Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, previa approvazione dell’Università, che nomina uno o più liquidatori.
2. I beni che residuano dopo l’esecuzione della liquidazione saranno destinati all’Ente di riferimento, a sostegno delle attività istituzionali dello stesso.

Art. 24 – Disposizione finale
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge previste dal Codice Civile per le Fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 24 Maggio 2001 n. 254.

3) VARIE ED EVENTUALI

3.1) Centro Interuniversitario per lo studio naturalistico e biogeografico delle terre dell'Area Mediterranea – Recesso.
3.2) Radiolabs – Consorzio Università Industria – Lavoratorio di Radiocomunicazioni – Adesione Telespazio S.p.A..

La Commissione all'unanimità approva le proposte di cui ai punti 3.1) e 3.2).

Non essendovi altro da deliberare, la riunione è tolta alle ore 14.15.

Del che è verbale.

 

IL SEGRETARIO
Dott. Claudio Gallini

IL COORDINATORE
Prof. Giuseppe Santoni

 

Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento: 11 ottobre 2006

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