
VERBALE DELLA COMMISSIONE
CONSULTIVA PERMANENTE DIDATTICA E RICERCA
RIUNIONE DELL'11 DICEMBRE 2002
Il giorno 11 dicembre 2002 alle ore 15.00 presso i locali dell'Università
degli studi di Roma "Tor Vergata", stanza 624- VI piano
dell'edificio Romanina - si è riunita la Commissione Didattica
e Ricerca del Senato Accademico.
Sono presenti: il Prof. Salvatore Nicosia (Presidente), il Prof.
Mario Antonino Russo, il Prof. Francesco De Antoni, il sig. Angelo
Sena
Sono presenti per l'amministrazione: la Dott.ssa Carla Manfredini,
la Dott.ssa Simonetta Poggialini e il sig. La Rosa.
Sono assenti giustificati: il Prof. Francesco Scorza Barcellona
e il Dott. Marco Di Cicco.
Sono assenti: il Prof. Francesco Castro, il Sig. Adolfo De Luna,
il Sig. Pietro Felice Cavallo.
ORDINE DEL GIORNO
1) Nuovo Regolamento Master Universitari e Corsi di Perfezionamento
2) Istituzione Corso per Master in Biotecnologie mediche;
3) Corsi di Dottorato di Ricerca;
4) Modifiche ordinamento Corso di laurea specialistica in Scienza
della Sicurezza economico-finanziaria.
Si passa alla discussione del primo punto all'ordine del giorno.
1) Nuovo Regolamento corsi di perfezionamento.
Dopo un'ampia e approfondita discussione, alla quale partecipano
tutti i presenti, la Commissione approva le proposte di emendamento
della Commissione consultiva permanente affari statutari e normativi
e propone un ulteriore emendamento al comma 6 dell'art. 12 al primo
punto in elenco che viene così riformulato:
· "la denominazione del Master e la denominazione, ad
esso correlata, del titolo di master che viene rilasciato;"
Il testo del regolamento emendato viene qui riportato nella sua
interezza:
"Regolamento per l'attivazione e l'organizzazione dei Master
Universitari istituiti ai sensi del D.M. 3.11.1999 n. 509 e dei
Corsi di perfezionamento ex D.P.R. 162/82 e L. 341/90.
Art. 1 - Norme di carattere generale
1. Presso l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata"
possono essere istituiti Corsi di perfezionamento che rilasciano
il titolo di Master, d'ora in poi denominati Master Universitari,
alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di master di
primo e di secondo livello.
2. La denominazione "Master dell'Università degli studi
di Roma Tor Vergata" si applica esclusivamente ai corsi organizzati
ai sensi dell'art. 3 comma 8 del D.M. 509/99 e dell'art. 12 del
Regolamento didattico d'Ateneo.
3. Ai corsi per il conseguimento del Master di primo livello si
accede con un titolo universitario di durata almeno triennale: laurea
triennale o diploma universitario di durata triennale o altro titolo
ritenuto equipollente dal Consiglio del corso. Ai corsi per il conseguimento
del Master di secondo livello si accede con la laurea specialistica
o corso di laurea almeno quadriennale o altro titolo ritenuto equipollente
dal Consiglio del corso.
4. L'iscrizione ad un Master Universitario è incompatibile
con la contemporanea iscrizione ad altro corso di studi.
5. La durata dei Master Universitari non può essere inferiore
ad un anno né superiore a 3. Il numero di crediti necessari
per il conseguimento del titolo di Master di primo o di secondo
livello non può essere inferiore a 60 crediti formativi universitari
(CFU) per un totale di almeno 1500 ore, con un numero, di norma,
non inferiore a 375 e non superiore a 750 ore di attività
didattica frontale e altre forme di studio guidato e di didattica
interattiva. Le restanti ore sono dedicate a stages o tirocini e/o
alla redazione di un progetto o un elaborato, nonché allo
studio e alla preparazione individuale.
6. E' prevista la possibilità di iscriversi a singoli moduli
didattici. Le modalità di partecipazione, gli oneri corrispondenti,
il rilascio dell'attestato di frequenza e il riconoscimento dei
relativi crediti ai partecipanti che li abbiano frequentati superando
i relativi esami, sono regolati dal Consiglio del Corso e specificati
nel bando.
7. Ai fini dell'ammissione al corso, la valutazione dei titoli conseguiti
all'estero, sia in paesi della CEE che extracomunitari, e della
loro equipollenza è rimessa alla decisione del Consiglio
del corso, che può eventualmente indicare i titoli predetti
nel bando.
Art. 2 - Modalità per l'ammissione
di studenti stranieri
1. E' ammessa l'iscrizione di studenti stranieri comunitari ed extracomunitari
residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi
di lavoro o di studio.
2. L'iscrizione degli studenti stranieri extracomunitari residenti
all'estero è regolata dalle norme vigenti.
Art. 3 Riconoscimento dei crediti pregressi
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del Regolamento didattico di Ateneo,
possono essere riconosciute, dal Consiglio del Corso di cui all'art.
5 attività formative, di perfezionamento e di tirocinio seguite
successivamente al conseguimento del titolo di studio che da accesso
al Master Universitario e delle quali esista attestazione (ivi compresi
insegnamenti attivati nell'ambito di corsi di studio), purché
coerenti con le caratteristiche del Master Universitario. A tali
attività vengono assegnati crediti utili ai fini del completamento
del Master Universitario, con corrispondente riduzione del carico
formativo dovuto, fino a un massimo di 20.
Art 4 Verifiche del profitto
1. Il conseguimento dei crediti corrispondenti all'articolazione
delle varie attività è subordinato al superamento
delle prove di verifica del profitto e alla prova finale di accertamento
delle competenze complessivamente acquisite.
2. Le votazioni cui danno luogo le verifiche di profitto sono espresse
in trentesimi con eventuale menzione di lode. La votazione della
prova finale è espressa in centodecimi con eventuale menzione
di lode.
Art. 5 - Corpo docente
1. I docenti del Master sono nominati dal Consiglio di Facoltà
cui per Statuto il Master afferisce, o dai Consigli di Facoltà
competenti, nel caso di Corsi interfacoltà.
2. I docenti possono non appartenere al personale docente dell'Ateneo.
Art. 6 - Organi del Master
1. Sono organi del master: il Consiglio del Master e il Direttore.
2. Al Consiglio del Master si applica l'art. 33 dello Statuto.
3. Il Direttore dura in carica, di norma, 3 anni ed è nominato
dal Consiglio di Facoltà.
4. Il Consiglio del Master può nominare un Comitato scientifico
composto da personalità particolarmente esperte nel settore.
Art. 7 - Compiti del Consiglio del Master
1. Il Consiglio del Master ha compiti di indirizzo programmatico,
sovrintende al coordinamento delle attività didattiche e
determina, inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,
il compenso per i docenti interni ed esterni, le spese per seminari,
conferenze e convegni ed ogni altro costo di gestione, compresi
i costi per il personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti
o dei Centri interessati, predisponendo preventivamente un piano
di spese.
2. Può proporre di attivare, sentita la Facoltà o
il Dipartimento, convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune
ed altri enti pubblici e privati, ed in particolare associazioni,
fondazioni ed imprese con o senza scopo di lucro. Può proporre
altresì, sentita la Facoltà o il Dipartimento, di
accettare liberalità da parte di soggetti pubblici, privati
e da persone fisiche.
Art. 8 - Compiti del Direttore del Master
1. Il Direttore ha la responsabilità didattica del Master,
sovrintende al suo funzionamento, coordina le attività e
cura i rapporti esterni.
Attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti alla
liquidazione delle spese. Al termine del Master riferisce al Consiglio
circa le iniziative effettuate.
2. Può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli a
ratifica del Consiglio del Master.
3. Uno stesso docente non può essere Direttore di più
di 2 Corsi.
4. Il Direttore può designare tra i docenti di ruolo un Vice-Direttore,
che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento
o di assenza. Può, altresì, delegare l'esercizio di
talune sue funzioni a docenti componenti il Consiglio del Master.
5. Le funzioni di Direttore, fino alla costituzione del Consiglio
del Master, sono svolte da un professore dell'Ateneo su incarico
della Facoltà.
Art. 9 - Obblighi e diritti degli iscritti
al Master
1. Gli iscritti sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione,
nella misura prefissata dal Consiglio del Master ed approvata dal
Consiglio di Amministrazione.
2. Lo statuto del Master regola gli eventuali obblighi di frequenza.
3. A conclusione dei Corsi, agli iscritti che abbiano adempiuto
agli obblighi didattico-amministrativi previsti e superato la prova
finale, viene rilasciato il titolo di Master universitario del livello
corrispondente al Master frequentato.
Art. 10 - Benefici economici a favore degli
iscritti al Master
1. Il Consiglio del Master può deliberare, per i più
meritevoli, o per coloro che versino in situazioni di disagio economico,
la concessione dei sotto indicati benefici economici:
· attivazione di borse di studio;
· esenzione totale o parziale dal pagamento del contributo
di iscrizione al Master.
2. E' prevista la possibilità di frequentare gratuitamente
il Master a partecipanti riconosciuti particolarmente esperti nel
settore in cambio di una loro attività di tutoring.
3. Nel caso di esonero totale o parziale dal contributo di iscrizione
o di frequenza gratuita per tutoring, lo studente deve comunque
pagare il 20% del contributo che viene versato a favore del bilancio
dell'Ateneo per la copertura delle spese generali.
Art. 11 Master Universitari a distanza
Nel caso in cui vengono istituiti Master Universitari in cui è
prevista, totalmente o parzialmente, la formazione a distanza:
- devono essere indicate le modalità di svolgimento del corso
e delle prove, sia in itinere che finali, nonché le modalità
di valutazione.
- le modalità di accertamento del profitto debbono assicurare
l'identificazione del candidato;
- la prova finale deve essere svolta in presenza.
Art. 12 Modalità per l'istituzione
1. Le proposte di istituzione dei Corsi sono avanzate da una o più
Facoltà anche su iniziativa dei Dipartimenti o dei Centri.
Esse sono approvate dal Senato Accademico, dal Consiglio di amministrazione
e dal Nucleo di valutazione di Ateneo. I Corsi sono istituiti con
decreto del Rettore.
2. Le attività amministrativo-contabili strumentali al funzionamento
del Master sono svolte da un Dipartimento o altro Centro di spesa,
con il loro consenso; in mancanza sono svolte dall'Amministrazione
Centrale.
3. All'atto dell'approvazione della proposta di istituzione del
Master Universitario il Consiglio di Facoltà deve verificare
che i Corsi approvati non abbiano caratteristiche sostanzialmente
uguali ad altri già attivati o in Master di attivazione.
A tale scopo l'Anagrafe dei Master Universitari è depositata
presso ciascuna Presidenza di Facoltà e aggiornata annualmente.
4. I Master Universitari possono essere proposti anche congiuntamente
con altri Atenei italiani o stranieri e con Enti pubblici o privati
sulla base di apposite convenzioni. Dette convenzioni devono essere
proposte da una o più Facoltà o Dipartimenti, ed approvate
dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
Gli statuti dei Master Universitari interuniversitari determinano
le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento
e determinano quali tra gli Atenei convenzionati provvedono all'iscrizione
degli studenti e ad assumere la responsabilità amministrativa
del Master, compreso il rilascio del titolo di studio.
5. La proposta di istituzione di un Master Universitario dovrà
essere corredata da una Scheda di fattibilità, in cui devono
essere indicate le risorse fisiche, le risorse strutturali e le
risorse finanziarie disponibili senza oneri aggiuntivi a carico
dell'Ateneo, di cui il Master si avvarrà; e da un piano economico
che indichi la percentuale di ripartizione delle risorse finanziarie
tra i vari costi di produzione.
6. Lo statuto del Master, allegato alla proposta, deve contenere,
in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento:
· la denominazione del Master e la denominazione, ad esso
correlata, del titolo di master che viene rilasciato;
· l'indicazione del livello del titolo di master rilasciato
a conclusione del Master;
· l'indicazione di eventuali collaborazioni in convenzione
con altri Enti o Università;
· le finalità e il progetto del Master;
· i requisiti di ammissione, compresi quelli conseguiti secondo
gli ordinamenti didattici anteriori al D.M. n. 509/99;
· la durata, che non può essere inferiore ad un anno,
né superiore a 3;
· il numero di crediti necessari per il conseguimento del
titolo, comunque non inferiore a 60, e il numero totale di ore di
lezione frontale e attività didattica interattiva;
· l'articolazione del Master con l'indicazione degli insegnamenti,
indicando per ogni insegnamento: il Settore Scientifico Disciplinare,
le ore di didattica frontale ed interattiva previste e i crediti
maturati;
· le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
· le modalità delle prove di verifica e della prova
finale;
· il numero massimo degli ammessi nonché il numero
minimo degli iscritti senza il quale il Master non viene attivato.
· Le eventuali modalità di svolgimento delle selezioni
per l'ammissione al Master o i criteri di ammissione;
· eventuali modalità di accettazione di frequentanti
a singole attività formative e le forme di contribuzione
e certificazione;
· i criteri per il riconoscimento di eventuali crediti pregressi;
· l'ammontare della quota di partecipazione a carico degli
iscritti;
· il Dipartimento o il Centro di Spesa presso il quale il
Master avrà sede amministrativa e la sede delle attività
didattiche.
7. Le delibere dei Consigli di Facoltà o di Dipartimento
con le proposte di istituzione di nuovi Master Universitari devono
pervenire all'Amministrazione entro il termine del 30 aprile dell'anno
accademico precedente a quello in cui si intende istituire il Master.
8. Se un Master Universitario non viene attivato entro l'anno accademico
successivo a quello di istituzione decade con decreto del Rettore.
Nel caso si volesse istituire nuovamente è necessario ripercorrere
tutto l'iter procedurale.
9. Alla fine dell'anno accademico il Direttore deve presentare al
Consiglio di Facoltà una relazione sul lavoro svolto e sui
risultati conseguiti, ai fini della valutazione del Master e della
eventuale riattivazione dello stesso.
Art. 13 - Riattivazione del Master
1. Una volta istituito, il Master Universitario può essere
riattivato ogni anno accademico, con decreto del Rettore, su proposta
del Direttore del Master, approvata dal Consiglio di Facoltà.
2. Eventuali aumenti o diminuzioni della quota di partecipazione
devono essere deliberati dal Consiglio di Facoltà e sottoposti
al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.
3. Se un Master Universitario non viene riattivato per due anni
accademici consecutivi decade. La decadenza è sancita con
decreto del Rettore. Ai fini dell'eventuale nuova istituzione è
necessario ripercorrere tutto l'iter procedurale.
Art. 14 - Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del Master
sono costituite dai proventi delle iscrizioni e dagli eventuali
contributi derivanti da convenzioni con gli enti di cui ai precedenti
artt. 7,comma 2, e 12, comma 4, o da liberalità dei medesimi
enti o persone fisiche.
2. Il Consiglio del Master può stabilire un compenso per
il Direttore, per i docenti e per il personale tecnico-amministrativo.
Per i docenti interni, può essere corrisposto un compenso
a condizione che essi superino i limiti dell'impegno orario complessivo
previsto per i professori ed i ricercatori dalle norme loro applicabili,
previa dichiarazione in tal senso del docente interessato; per il
personale tecnico-amministrativo il compenso può essere corrisposto
a condizione che le prestazioni siano effettuate al di là
dell'ordinario orario di lavoro.
3. Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili,
contratti di diritto privato con qualificati studiosi ed esperti
esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.
Art. 15 - Procedure contabili
1. Al bilancio dell'Ateneo é riservato il 20% della quota
di iscrizione. Il Consiglio di Amministrazione destina parte di
tale ammontare al fondo competenze accessorie personale non docente.
Il restante 80% viene trasferito dalla Ragioneria al Dipartimento
o al Centro di spesa presso il quale il Master ha la propria sede
amministrativa.
2. Nel caso di contributi di iscrizione superiori a 4.000 €,
il Consiglio di Amministrazione può riservarsi di aumentare
di volta in volta la percentuale della quota di iscrizione spettante
al bilancio dell'Ateneo fino ad un massimo del 35%.
Art. 16 - Copertura assicurativa contro
gli infortuni
1. L'Ateneo, in analogia con quanto già previsto per gli
studenti iscritti alle Facoltà ed ai corsi di Diploma Universitario,
attiverà una copertura assicurativa contro gli infortuni.
Le spese relative saranno trattenute dalla Ragioneria sul 20% della
quota di iscrizione destinata al Bilancio d'Ateneo.
Art. 17 - Corsi di Perfezionamento ex D.P.R.
162/82 e L. 341/90.
1. Presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
possono essere istituiti i Corsi di perfezionamento previsti dal
D.P.R. 162/82 e dalla L. 341/90, d'ora in poi denominati Corsi di
perfezionamento.
2. La durata del Corso di perfezionamento non può essere
superiore ad un anno.
3. Alla conclusione del Corso viene rilasciato un attestato di frequenza.
4. Se il Corso prevede forme di verifica del profitto, esso comporta
la maturazione di crediti che non possono comunque essere superiori
a 20. Tali crediti vanno indicati nell'attestato di frequenza.
5. Il numero dei crediti che è possibile acquisire con la
partecipazione ai Corsi di perfezionamento di cui al comma precedente
deve essere indicato nello Statuto del Corso.
6. Ai fini dell'iscrizione al Corso non sono riconosciuti crediti
pregressi.
7. Ai Corsi di perfezionamento si applicano gli articoli precedenti
in quanto compatibili con il presente articolo. Ad essi, comunque,
non si applica il comma 4, dell'art. 1.
Si passa alla discussione del secondo punto
all'ordine del giorno:
2) Istituzione Corso per Master di I livello
in Biotecnologie mediche.
La Commissione esprime parere favorevole all'istituzione del Corso
per Master di I livello in " Biotecnologie mediche" proposto
dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Si passa alla discussione del terzo punto
all'ordine del giorno.
3) Dottorati di ricerca.
Il Presidente invita i componenti della Commissione a voler presentare
delle proposte di modifica del Regolamento dei Dottorati di Ricerca
secondo i seguenti criteri guida :
1. Necessità di adeguare il Regolamento alla nuova struttura
curriculare dettata dalla riforma universitaria che vede il Dottorato
di Ricerca come il terzo livello della formazione universitaria.
2. Opportunità di assicurare alle attività di apprendimento
svolte nei corsi di dottorato la quantificazione in crediti formativi.
3. Adeguamento della denominazione dei corsi di Dottorato ai corsi
di Laurea specialistica che danno loro accesso.
Le proposte pervenute saranno discusse nella prossima riunione della
Commissione.
Si passa alla discussione del quarto punto
all'ordine del giorno:
4) Modifiche all'ordinamento del Corso di laurea specialistica
in Scienze della Sicurezza economico-finanziaria.
La Commissione prende atto.
Si passa alla discussione del quinto punto all'ordine del giorno:
5) Varie ed eventuali
Viene portata a conoscenza della Commissione la lettera scritta
dal Preside di Economia Prof. Luigi Paganetto nella quale si chiede
l'interpretazione dell'art. 10 del Regolamento Didattico d'Ateneo
con particolare riferimento alla possibilità di contemporanea
iscrizione a Corsi di Master e Corsi di Dottorato.
Dopo breve discussione la Commissione, rilevando che nell'attuale
Regolamento dei Corsi di Dottorato è prevista la possibilità
per il Collegio dei Docenti di riconoscere attività di apprendimento
pregresse degli studenti ammessi al Dottorato purché già
in possesso del titolo di studio valido per l'ammissione al Dottorato,
la Commissione ribadisce l'interpretazione secondo la quale l'art.
10 si riferisce a corsi di studio anche se di differente livello.
La Commissione inoltre fa notare che la nuova versione del comma
5 dell'art. 10 dello stesso Regolamento non prevede né autorizza
in alcun caso la contemporanea iscrizione a Corsi di Master e a
Corsi di Dottorato, ma consente che il Consiglio del corso di Master
possa nella sua autonomia riconoscere l'attività svolta nel
Corso di Dottorato come soddisfacimento dei requisiti per il conseguimento
del titolo di Master.
La Commissione, infine, a riguardo di quanto adombrato nel penultimo
periodo della lettera del Prof. Paganetto, ritiene di esprimere
l'opinione che, date le sostanziali differenti caratteristiche tra
Corsi di Master e Corsi di Laurea specialistica, non si possa in
alcun modo generalizzare la possibilità di riconoscere attività
di apprendimento del Corso di Master ai fini della Laurea specialistica.
Rimane in ogni caso la possibilità, a norma dell'articolo
8 del Regolamento Didattico d'Ateneo, di riconoscimento ex post
di studi effettuati da parte del Consiglio di corso di studi.
Viene, inoltre, portata a conoscenza della Commissione una lettera
del Prof. Lucio Bianco, Presidente del CNR, il quale richiama la
Convenzione Quadro tra il CNR e il nostro Ateneo, in relazione a
tale lettera la Commissione si riserva di esprimere un parere non
appena in possesso della Convenzione.
Alle ore 16,10 entra il Prof. Angelo Massimo
Picardello.
Il Presidente riferisce al Prof. Picardello
sugli argomenti trattati e le decisioni prese.
Il Prof. Picardello esprime parere favorevole.
La seduta è tolta alle ore 16.30.
Il Presidente
Prof. Salvatore Nicosia
Webmaster:
Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento: 13 dicembre 2002
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