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VERBALE DELLA COMMISSIONE
CONSULTIVA PERMANENTE DIDATTICA E RICERCA
RIUNIONE DELL'11 DICEMBRE 2002


Il giorno 11 dicembre 2002 alle ore 15.00 presso i locali dell'Università degli studi di Roma "Tor Vergata", stanza 624- VI piano dell'edificio Romanina - si è riunita la Commissione Didattica e Ricerca del Senato Accademico.
Sono presenti: il Prof. Salvatore Nicosia (Presidente), il Prof. Mario Antonino Russo, il Prof. Francesco De Antoni, il sig. Angelo Sena
Sono presenti per l'amministrazione: la Dott.ssa Carla Manfredini, la Dott.ssa Simonetta Poggialini e il sig. La Rosa.
Sono assenti giustificati: il Prof. Francesco Scorza Barcellona e il Dott. Marco Di Cicco.
Sono assenti: il Prof. Francesco Castro, il Sig. Adolfo De Luna, il Sig. Pietro Felice Cavallo.


ORDINE DEL GIORNO


1) Nuovo Regolamento Master Universitari e Corsi di Perfezionamento
2) Istituzione Corso per Master in Biotecnologie mediche;
3) Corsi di Dottorato di Ricerca;
4) Modifiche ordinamento Corso di laurea specialistica in Scienza della Sicurezza economico-finanziaria.


Si passa alla discussione del primo punto all'ordine del giorno.

1) Nuovo Regolamento corsi di perfezionamento.
Dopo un'ampia e approfondita discussione, alla quale partecipano tutti i presenti, la Commissione approva le proposte di emendamento della Commissione consultiva permanente affari statutari e normativi e propone un ulteriore emendamento al comma 6 dell'art. 12 al primo punto in elenco che viene così riformulato:
· "la denominazione del Master e la denominazione, ad esso correlata, del titolo di master che viene rilasciato;"
Il testo del regolamento emendato viene qui riportato nella sua interezza:
"Regolamento per l'attivazione e l'organizzazione dei Master Universitari istituiti ai sensi del D.M. 3.11.1999 n. 509 e dei Corsi di perfezionamento ex D.P.R. 162/82 e L. 341/90.

Art. 1 - Norme di carattere generale
1. Presso l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata" possono essere istituiti Corsi di perfezionamento che rilasciano il titolo di Master, d'ora in poi denominati Master Universitari, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di master di primo e di secondo livello.
2. La denominazione "Master dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata" si applica esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi dell'art. 3 comma 8 del D.M. 509/99 e dell'art. 12 del Regolamento didattico d'Ateneo.
3. Ai corsi per il conseguimento del Master di primo livello si accede con un titolo universitario di durata almeno triennale: laurea triennale o diploma universitario di durata triennale o altro titolo ritenuto equipollente dal Consiglio del corso. Ai corsi per il conseguimento del Master di secondo livello si accede con la laurea specialistica o corso di laurea almeno quadriennale o altro titolo ritenuto equipollente dal Consiglio del corso.
4. L'iscrizione ad un Master Universitario è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altro corso di studi.
5. La durata dei Master Universitari non può essere inferiore ad un anno né superiore a 3. Il numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo di Master di primo o di secondo livello non può essere inferiore a 60 crediti formativi universitari (CFU) per un totale di almeno 1500 ore, con un numero, di norma, non inferiore a 375 e non superiore a 750 ore di attività didattica frontale e altre forme di studio guidato e di didattica interattiva. Le restanti ore sono dedicate a stages o tirocini e/o alla redazione di un progetto o un elaborato, nonché allo studio e alla preparazione individuale.
6. E' prevista la possibilità di iscriversi a singoli moduli didattici. Le modalità di partecipazione, gli oneri corrispondenti, il rilascio dell'attestato di frequenza e il riconoscimento dei relativi crediti ai partecipanti che li abbiano frequentati superando i relativi esami, sono regolati dal Consiglio del Corso e specificati nel bando.
7. Ai fini dell'ammissione al corso, la valutazione dei titoli conseguiti all'estero, sia in paesi della CEE che extracomunitari, e della loro equipollenza è rimessa alla decisione del Consiglio del corso, che può eventualmente indicare i titoli predetti nel bando.

Art. 2 - Modalità per l'ammissione di studenti stranieri
1. E' ammessa l'iscrizione di studenti stranieri comunitari ed extracomunitari residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di studio.
2. L'iscrizione degli studenti stranieri extracomunitari residenti all'estero è regolata dalle norme vigenti.

Art. 3 Riconoscimento dei crediti pregressi
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del Regolamento didattico di Ateneo, possono essere riconosciute, dal Consiglio del Corso di cui all'art. 5 attività formative, di perfezionamento e di tirocinio seguite successivamente al conseguimento del titolo di studio che da accesso al Master Universitario e delle quali esista attestazione (ivi compresi insegnamenti attivati nell'ambito di corsi di studio), purché coerenti con le caratteristiche del Master Universitario. A tali attività vengono assegnati crediti utili ai fini del completamento del Master Universitario, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, fino a un massimo di 20.

Art 4 Verifiche del profitto
1. Il conseguimento dei crediti corrispondenti all'articolazione delle varie attività è subordinato al superamento delle prove di verifica del profitto e alla prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite.
2. Le votazioni cui danno luogo le verifiche di profitto sono espresse in trentesimi con eventuale menzione di lode. La votazione della prova finale è espressa in centodecimi con eventuale menzione di lode.

Art. 5 - Corpo docente
1. I docenti del Master sono nominati dal Consiglio di Facoltà cui per Statuto il Master afferisce, o dai Consigli di Facoltà competenti, nel caso di Corsi interfacoltà.
2. I docenti possono non appartenere al personale docente dell'Ateneo.

Art. 6 - Organi del Master
1. Sono organi del master: il Consiglio del Master e il Direttore.
2. Al Consiglio del Master si applica l'art. 33 dello Statuto.
3. Il Direttore dura in carica, di norma, 3 anni ed è nominato dal Consiglio di Facoltà.
4. Il Consiglio del Master può nominare un Comitato scientifico composto da personalità particolarmente esperte nel settore.

Art. 7 - Compiti del Consiglio del Master
1. Il Consiglio del Master ha compiti di indirizzo programmatico, sovrintende al coordinamento delle attività didattiche e determina, inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il compenso per i docenti interni ed esterni, le spese per seminari, conferenze e convegni ed ogni altro costo di gestione, compresi i costi per il personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti o dei Centri interessati, predisponendo preventivamente un piano di spese.
2. Può proporre di attivare, sentita la Facoltà o il Dipartimento, convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri enti pubblici e privati, ed in particolare associazioni, fondazioni ed imprese con o senza scopo di lucro. Può proporre altresì, sentita la Facoltà o il Dipartimento, di accettare liberalità da parte di soggetti pubblici, privati e da persone fisiche.

Art. 8 - Compiti del Direttore del Master
1. Il Direttore ha la responsabilità didattica del Master, sovrintende al suo funzionamento, coordina le attività e cura i rapporti esterni.
Attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti alla liquidazione delle spese. Al termine del Master riferisce al Consiglio circa le iniziative effettuate.
2. Può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli a ratifica del Consiglio del Master.
3. Uno stesso docente non può essere Direttore di più di 2 Corsi.
4. Il Direttore può designare tra i docenti di ruolo un Vice-Direttore, che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Può, altresì, delegare l'esercizio di talune sue funzioni a docenti componenti il Consiglio del Master.
5. Le funzioni di Direttore, fino alla costituzione del Consiglio del Master, sono svolte da un professore dell'Ateneo su incarico della Facoltà.

Art. 9 - Obblighi e diritti degli iscritti al Master
1. Gli iscritti sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione, nella misura prefissata dal Consiglio del Master ed approvata dal Consiglio di Amministrazione.
2. Lo statuto del Master regola gli eventuali obblighi di frequenza.
3. A conclusione dei Corsi, agli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi didattico-amministrativi previsti e superato la prova finale, viene rilasciato il titolo di Master universitario del livello corrispondente al Master frequentato.

Art. 10 - Benefici economici a favore degli iscritti al Master
1. Il Consiglio del Master può deliberare, per i più meritevoli, o per coloro che versino in situazioni di disagio economico, la concessione dei sotto indicati benefici economici:
· attivazione di borse di studio;
· esenzione totale o parziale dal pagamento del contributo di iscrizione al Master.
2. E' prevista la possibilità di frequentare gratuitamente il Master a partecipanti riconosciuti particolarmente esperti nel settore in cambio di una loro attività di tutoring.
3. Nel caso di esonero totale o parziale dal contributo di iscrizione o di frequenza gratuita per tutoring, lo studente deve comunque pagare il 20% del contributo che viene versato a favore del bilancio dell'Ateneo per la copertura delle spese generali.

Art. 11 Master Universitari a distanza
Nel caso in cui vengono istituiti Master Universitari in cui è prevista, totalmente o parzialmente, la formazione a distanza:
- devono essere indicate le modalità di svolgimento del corso e delle prove, sia in itinere che finali, nonché le modalità di valutazione.
- le modalità di accertamento del profitto debbono assicurare l'identificazione del candidato;
- la prova finale deve essere svolta in presenza.

Art. 12 Modalità per l'istituzione
1. Le proposte di istituzione dei Corsi sono avanzate da una o più Facoltà anche su iniziativa dei Dipartimenti o dei Centri. Esse sono approvate dal Senato Accademico, dal Consiglio di amministrazione e dal Nucleo di valutazione di Ateneo. I Corsi sono istituiti con decreto del Rettore.
2. Le attività amministrativo-contabili strumentali al funzionamento del Master sono svolte da un Dipartimento o altro Centro di spesa, con il loro consenso; in mancanza sono svolte dall'Amministrazione Centrale.
3. All'atto dell'approvazione della proposta di istituzione del Master Universitario il Consiglio di Facoltà deve verificare che i Corsi approvati non abbiano caratteristiche sostanzialmente uguali ad altri già attivati o in Master di attivazione. A tale scopo l'Anagrafe dei Master Universitari è depositata presso ciascuna Presidenza di Facoltà e aggiornata annualmente.
4. I Master Universitari possono essere proposti anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri e con Enti pubblici o privati sulla base di apposite convenzioni. Dette convenzioni devono essere proposte da una o più Facoltà o Dipartimenti, ed approvate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
Gli statuti dei Master Universitari interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento e determinano quali tra gli Atenei convenzionati provvedono all'iscrizione degli studenti e ad assumere la responsabilità amministrativa del Master, compreso il rilascio del titolo di studio.
5. La proposta di istituzione di un Master Universitario dovrà essere corredata da una Scheda di fattibilità, in cui devono essere indicate le risorse fisiche, le risorse strutturali e le risorse finanziarie disponibili senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ateneo, di cui il Master si avvarrà; e da un piano economico che indichi la percentuale di ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari costi di produzione.
6. Lo statuto del Master, allegato alla proposta, deve contenere, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento:
· la denominazione del Master e la denominazione, ad esso correlata, del titolo di master che viene rilasciato;
· l'indicazione del livello del titolo di master rilasciato a conclusione del Master;
· l'indicazione di eventuali collaborazioni in convenzione con altri Enti o Università;
· le finalità e il progetto del Master;
· i requisiti di ammissione, compresi quelli conseguiti secondo gli ordinamenti didattici anteriori al D.M. n. 509/99;
· la durata, che non può essere inferiore ad un anno, né superiore a 3;
· il numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo, comunque non inferiore a 60, e il numero totale di ore di lezione frontale e attività didattica interattiva;
· l'articolazione del Master con l'indicazione degli insegnamenti, indicando per ogni insegnamento: il Settore Scientifico Disciplinare, le ore di didattica frontale ed interattiva previste e i crediti maturati;
· le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
· le modalità delle prove di verifica e della prova finale;
· il numero massimo degli ammessi nonché il numero minimo degli iscritti senza il quale il Master non viene attivato.
· Le eventuali modalità di svolgimento delle selezioni per l'ammissione al Master o i criteri di ammissione;
· eventuali modalità di accettazione di frequentanti a singole attività formative e le forme di contribuzione e certificazione;
· i criteri per il riconoscimento di eventuali crediti pregressi;
· l'ammontare della quota di partecipazione a carico degli iscritti;
· il Dipartimento o il Centro di Spesa presso il quale il Master avrà sede amministrativa e la sede delle attività didattiche.
7. Le delibere dei Consigli di Facoltà o di Dipartimento con le proposte di istituzione di nuovi Master Universitari devono pervenire all'Amministrazione entro il termine del 30 aprile dell'anno accademico precedente a quello in cui si intende istituire il Master.
8. Se un Master Universitario non viene attivato entro l'anno accademico successivo a quello di istituzione decade con decreto del Rettore. Nel caso si volesse istituire nuovamente è necessario ripercorrere tutto l'iter procedurale.
9. Alla fine dell'anno accademico il Direttore deve presentare al Consiglio di Facoltà una relazione sul lavoro svolto e sui risultati conseguiti, ai fini della valutazione del Master e della eventuale riattivazione dello stesso.

Art. 13 - Riattivazione del Master
1. Una volta istituito, il Master Universitario può essere riattivato ogni anno accademico, con decreto del Rettore, su proposta del Direttore del Master, approvata dal Consiglio di Facoltà.
2. Eventuali aumenti o diminuzioni della quota di partecipazione devono essere deliberati dal Consiglio di Facoltà e sottoposti al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.
3. Se un Master Universitario non viene riattivato per due anni accademici consecutivi decade. La decadenza è sancita con decreto del Rettore. Ai fini dell'eventuale nuova istituzione è necessario ripercorrere tutto l'iter procedurale.

Art. 14 - Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del Master sono costituite dai proventi delle iscrizioni e dagli eventuali contributi derivanti da convenzioni con gli enti di cui ai precedenti artt. 7,comma 2, e 12, comma 4, o da liberalità dei medesimi enti o persone fisiche.
2. Il Consiglio del Master può stabilire un compenso per il Direttore, per i docenti e per il personale tecnico-amministrativo. Per i docenti interni, può essere corrisposto un compenso a condizione che essi superino i limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori ed i ricercatori dalle norme loro applicabili, previa dichiarazione in tal senso del docente interessato; per il personale tecnico-amministrativo il compenso può essere corrisposto a condizione che le prestazioni siano effettuate al di là dell'ordinario orario di lavoro.
3. Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di diritto privato con qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.

Art. 15 - Procedure contabili
1. Al bilancio dell'Ateneo é riservato il 20% della quota di iscrizione. Il Consiglio di Amministrazione destina parte di tale ammontare al fondo competenze accessorie personale non docente. Il restante 80% viene trasferito dalla Ragioneria al Dipartimento o al Centro di spesa presso il quale il Master ha la propria sede amministrativa.
2. Nel caso di contributi di iscrizione superiori a 4.000 €, il Consiglio di Amministrazione può riservarsi di aumentare di volta in volta la percentuale della quota di iscrizione spettante al bilancio dell'Ateneo fino ad un massimo del 35%.

Art. 16 - Copertura assicurativa contro gli infortuni
1. L'Ateneo, in analogia con quanto già previsto per gli studenti iscritti alle Facoltà ed ai corsi di Diploma Universitario, attiverà una copertura assicurativa contro gli infortuni.
Le spese relative saranno trattenute dalla Ragioneria sul 20% della quota di iscrizione destinata al Bilancio d'Ateneo.

Art. 17 - Corsi di Perfezionamento ex D.P.R. 162/82 e L. 341/90.
1. Presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" possono essere istituiti i Corsi di perfezionamento previsti dal D.P.R. 162/82 e dalla L. 341/90, d'ora in poi denominati Corsi di perfezionamento.
2. La durata del Corso di perfezionamento non può essere superiore ad un anno.
3. Alla conclusione del Corso viene rilasciato un attestato di frequenza.
4. Se il Corso prevede forme di verifica del profitto, esso comporta la maturazione di crediti che non possono comunque essere superiori a 20. Tali crediti vanno indicati nell'attestato di frequenza.
5. Il numero dei crediti che è possibile acquisire con la partecipazione ai Corsi di perfezionamento di cui al comma precedente deve essere indicato nello Statuto del Corso.
6. Ai fini dell'iscrizione al Corso non sono riconosciuti crediti pregressi.
7. Ai Corsi di perfezionamento si applicano gli articoli precedenti in quanto compatibili con il presente articolo. Ad essi, comunque, non si applica il comma 4, dell'art. 1.

Si passa alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno:

2) Istituzione Corso per Master di I livello in Biotecnologie mediche.
La Commissione esprime parere favorevole all'istituzione del Corso per Master di I livello in " Biotecnologie mediche" proposto dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Si passa alla discussione del terzo punto all'ordine del giorno.

3) Dottorati di ricerca.
Il Presidente invita i componenti della Commissione a voler presentare delle proposte di modifica del Regolamento dei Dottorati di Ricerca secondo i seguenti criteri guida :
1. Necessità di adeguare il Regolamento alla nuova struttura curriculare dettata dalla riforma universitaria che vede il Dottorato di Ricerca come il terzo livello della formazione universitaria.
2. Opportunità di assicurare alle attività di apprendimento svolte nei corsi di dottorato la quantificazione in crediti formativi.
3. Adeguamento della denominazione dei corsi di Dottorato ai corsi di Laurea specialistica che danno loro accesso.
Le proposte pervenute saranno discusse nella prossima riunione della Commissione.

Si passa alla discussione del quarto punto all'ordine del giorno:

4) Modifiche all'ordinamento del Corso di laurea specialistica in Scienze della Sicurezza economico-finanziaria.
La Commissione prende atto.
Si passa alla discussione del quinto punto all'ordine del giorno:
5) Varie ed eventuali
Viene portata a conoscenza della Commissione la lettera scritta dal Preside di Economia Prof. Luigi Paganetto nella quale si chiede l'interpretazione dell'art. 10 del Regolamento Didattico d'Ateneo con particolare riferimento alla possibilità di contemporanea iscrizione a Corsi di Master e Corsi di Dottorato.
Dopo breve discussione la Commissione, rilevando che nell'attuale Regolamento dei Corsi di Dottorato è prevista la possibilità per il Collegio dei Docenti di riconoscere attività di apprendimento pregresse degli studenti ammessi al Dottorato purché già in possesso del titolo di studio valido per l'ammissione al Dottorato, la Commissione ribadisce l'interpretazione secondo la quale l'art. 10 si riferisce a corsi di studio anche se di differente livello.
La Commissione inoltre fa notare che la nuova versione del comma 5 dell'art. 10 dello stesso Regolamento non prevede né autorizza in alcun caso la contemporanea iscrizione a Corsi di Master e a Corsi di Dottorato, ma consente che il Consiglio del corso di Master possa nella sua autonomia riconoscere l'attività svolta nel Corso di Dottorato come soddisfacimento dei requisiti per il conseguimento del titolo di Master.
La Commissione, infine, a riguardo di quanto adombrato nel penultimo periodo della lettera del Prof. Paganetto, ritiene di esprimere l'opinione che, date le sostanziali differenti caratteristiche tra Corsi di Master e Corsi di Laurea specialistica, non si possa in alcun modo generalizzare la possibilità di riconoscere attività di apprendimento del Corso di Master ai fini della Laurea specialistica.
Rimane in ogni caso la possibilità, a norma dell'articolo 8 del Regolamento Didattico d'Ateneo, di riconoscimento ex post di studi effettuati da parte del Consiglio di corso di studi.
Viene, inoltre, portata a conoscenza della Commissione una lettera del Prof. Lucio Bianco, Presidente del CNR, il quale richiama la Convenzione Quadro tra il CNR e il nostro Ateneo, in relazione a tale lettera la Commissione si riserva di esprimere un parere non appena in possesso della Convenzione.

Alle ore 16,10 entra il Prof. Angelo Massimo Picardello.

Il Presidente riferisce al Prof. Picardello sugli argomenti trattati e le decisioni prese.
Il Prof. Picardello esprime parere favorevole.

La seduta è tolta alle ore 16.30.


Il Presidente
Prof. Salvatore Nicosia

 

Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento:
13 dicembre 2002

 

 

 

 

 

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