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VERBALE DELLA COMMISSIONE
CONSULTIVA PERMANENTE DIDATTICA E RICERCA
RIUNIONE DEL 3 OTTOBRE 2006

Il giorno 3.10.2006, alle ore 10.00, presso la Sala Accademica della Facoltà di Giurisprudenza al II piano dell'edificio Romanina dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, si è riunita la Commissione Didattica e Ricerca del Senato Accademico.
Sono presenti: il prof. Salvatore Nicosia, il prof. Severino Caprioli, il prof. Paolo Marpicati, il prof. Pietro Guerrieri, la prof. Simonetta Antonaroli, il prof. Francesco De Antoni, la sig.ra Elena Bruni, il sig. Simone Amati.
Sono assenti giustificati: il prof. Carlo Federico Perno, il prof. Antonio Palleschi, il prof. Massimo Picardello.
Sono assenti: la prof.ssa Maria Pia De Pascale, la sig.ra Sara De Rosa, il sig. Giuseppe Fortugno, la sig.ra Chiara Ricagni, il Sig. Marco Siclari e il sig. Gennaro Rizzo.
Partecipa, inoltre, alla seduta la dott.ssa Simonetta Poggialini.
Il prof Nicosia assume la presidenza, la dott.ssa Poggialini assume le funzioni di segretario.  

ORDINE DEL GIORNO

1) Regolamento didattico di Ateneo;
2) Istituzione del master universitario di primo livello in "strategie dell'organizzazione del sistema scolastico come sistema organizzativo complesso - le competenze del dirigente scolastico e dei docenti" ;
3) Istituzione del Corso di perfezionamento in "Comunicazione istituzionale con supporto digitale per il Consiglio Nazionale del Notariato";
4) Varie ed eventuali

Il Presidente propone di passare alla discussione dei punti 2) e 3) dell'ordine del giorno ed esaminare per ultimo l'aggiornamento del Regolamento didattico di Ateneo, la Commissione concorda.

2) Istituzione del master universitario di primo livello in "strategie dell'organizzazione del sistema scolastico come sistema organizzativo complesso - le competenze del dirigente scolastico e dei docenti"
La Commissione esamina lo statuto e le risorse del master e non ha nulla da eccepire né sulla forma, né sul contenuto, ma, poiché la proposta di istituzione del corso è pervenuta all'amministrazione con notevole ritardo rispetto al termine del 31 marzo previsto dal Regolamento d'Ateneo per l'attivazione e l'organizzazione dei master universitari e dei corsi di perfezionamento, esprime parere negativo all'istituzione ed attivazione per l'anno accademico 2006/07 del Master stesso perché pervenuto in grave ritardo rispetto al termine fissato dal Regolamento.

3) Istituzione del Corso di perfezionamento in "Comunicazione istituzionale con supporto digitale per il Consiglio Nazionale del Notariato"
La Commissione esamina lo statuto e le risorse del corso di perfezionamento e non ha nulla da eccepire né sulla forma, né sul contenuto, ma, poiché la proposta di istituzione del corso è pervenuta all'amministrazione con notevole ritardo rispetto al termine del 31 marzo previsto dal Regolamento d'Ateneo per l'attivazione e l'organizzazione dei master universitari e dei corsi di perfezionamento, esprime parere negativo all'istituzione ed attivazione per l'anno accademico 2006/07 del corso stesso perché pervenuto in grave ritardo rispetto al termine fissato dal Regolamento.

1) Regolamento didattico di Ateneo
La Commissione riprende ad esaminare e valutare gli elementi che dovranno essere contenuti nella parte preliminare della procedura di aggiornamento del Regolamento didattico cioè la preparazione di una serie di norme generali cui dovranno attenersi le Facoltà e i corsi di studio al fine della nuova formulazione.
Pertanto, sulla falsa riga dell'analogo documento già approvato ed operativo nell'Università Statale di Milano, vengono esaminati l'articolo 11 e l'articolo 6, comma 2 del D.M. 270/04, continuando nella redazione del documento da sottoporre all'approvazione del Senato.
La parte redatta, ancora in forma di bozza è allegata al presente verbale.

Alle ore 12.40 il Presidente chiude la seduta.

 

IL SEGRETARO
Dott.ssa Simona Poggialini
IL PRESIDENTE
Prof. Salvatore Nicosia

 

SEGUE: bozza di linee guida per l’applicazione del DM 270/2004

Regolamenti didattici d'Ateneo

Ci si riferisce alle norme che comportano sostanziali innovazioni rispetto alla situazione attuale.

Art.11 comma 7: “I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comune al corsi di studio, con particolare riferimento:
a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 2agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinati nel regolamento didattico d'ateneo. A tale fine i regolamenti didattici d'ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'art. 3, comma 4. secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi”
.

Il Senato accademico rileva come siano diversi, e di assai incerta soluzione, gli interrogativi posti dalla lettura dal comma predetto, formulato in maniera non univoca.

Tuttavia, dopo un’ampia discussione, la commissione per la didattica ritiene di poter esprimere al Senato le seguenti considerazioni riservandosi di formulare in un prossimo futuro una proposta precisa.

La commissione unanimemente ritiene che sia molto opportuno applicare la norma che prevede attività didattica comune per almeno 60 crediti nei corsi laurea appartenenti alla medesima classe e condivide il parere espresso dalla CRUI secondo il quale l’attività didattica di cui sopra possa riguardare insegnamenti sia del primo sia del secondo anno. Parimenti ritiene opportuno che le “attività formative” previste per i corsi di laurea di una certa classe abbiano tutte la medesima denominazione e i medesimi contenuti.

La commissione non ha raggiunto un parere unanime sulla opportunità che gli studenti si immatricolino in una classe piuttosto che nei singoli corsi di laurea. Si è evidenziata in particolare la difficoltà di individuare modalità amministrative e didattiche idonee a rendere possibile l'immatricolazione a corsi di base comuni anche in dipendenza dal fatto che, per almeno una facoltà, le prove d’ingresso sono diversificati in dipendenza del corso di laurea

In ogni caso la Commissione sottolinea l'opportunità di una interpretazione in linea di massima condivisa a livello nazionale.

Art.6 comma 2: “Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce, per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici.
L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall’università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione al corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.”

La lettura della disposizione e del testo dell'art. 5 dell'emanando decreto ministeriale recante la definizione delle classi di laurea magistrale ("Eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 2") sembra escludere la possibilità di essere ammessi alle lauree di secondo livello con debiti formativi.

Si tratta, quindi, di determinare il significato del termine "requisiti curriculari", che sarebbe inappropriato esprimere solo con l'indicazione del tipo di laurea che i candidati devono possedere, considerato che la laurea di una determinata classe non sempre garantisce il possesso di requisiti necessari e sufficienti per l'accesso ad un dato corso di laurea magistrale.

La commissione propone che siano da intendersi come requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in classi esplicitamente indicate e le competenze e conoscenze acquisite in specifici settori scientifico-disciplinari ugualmente stabiliti per un numero minimo di crediti determinato in 30÷50, elevato a 60÷80 nel caso in cui la laurea sia stata conseguita in una classe diversa da quelle indicate.

Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento:
11 ottobre 2006

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