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VERBALE DELLA COMMISSIONE
CONSULTIVA PERMANENTE DIDATTICA E RICERCA
RIUNIONE DEL 28 SETTEMBRE 2006

Il giorno 28.09.2006, alle ore 14.30, presso la Sala del Consiglio di Amministrazione al VII piano dell'edificio Romanina dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, si è riunita la Commissione Didattica e Ricerca del Senato Accademico.
Sono presenti: il prof. Salvatore Nicosia, il prof. Severino Caprioli, il prof. Paolo Marpicati, il prof. Pietro Guerrieri, la prof. Simonetta Antonaroli, la sig.ra Elena Bruni, il sig. Simone Amati e il sig. Gennaro Rizzo.
Sono assenti giustificati: il prof. Carlo Federico Perno, il prof. Francesco De Antoni.
Sono assenti: la prof.ssa Maria Pia De Pascale, il prof. Antonio Palleschi, il prof. Massimo Piccardello, la sig.ra Sara De Rosa, il sig. Giuseppe Fortugno, la sig.ra Chiara Ricagni, e il Sig. Marco Siclari.
Partecipa, inoltre, alla seduta la dott.ssa Simonetta Poggialini.
Il prof Nicosia assume la presidenza, la dott.ssa Poggialini assume le funzioni di segretario.
 

ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni
2) Regolamento didattico di Ateneo
3) Varie ed evenutali.

1) Comunicazioni

Il Presidente comunica che sono pervenuti il testo dei decreti sulla disciplina dei corsi di laurea triennale e magistrale firmati dal Ministro Mussi in data 4.8.2006 ed inviati al CUN e alle Commissioni Parlamentari per i relativi pareri, nonché le linee guida approvate dal Senato Accademico dell’Università Statale di Milano per la revisione degli ordinamenti didattici e provvede a farne distribuire una copia ai presenti.

2) Regolamento didattico di Ateneo

Il Presidente propone di aggiornare il Regolamento didattico seguendo una procedura in 2 tappe.
La prima tappa riguarda la preparazione di una serie di norme generali cui dovranno attenersi le Facoltà e i corsi di studio al fine della formulazione del nuovo Regolamento.
La seconda tappa riguarda la stesura vera e propria del Regolamento che potrà essere fatta in tempi successivi.
La Commissione dopo una breve discussione concorda con il Presidente.
Si inizia quindi a valutare gli elementi che dovranno essere contenuti nella parte preliminare sulla falsa riga del documento già approvato ed operativo nell’Università Statale di Milano.

Si esaminano solo le parti che contengono innovazioni di rilievo ad iniziare da quanto disposto dall’art. 3. iniziando la redazione di in documento da sottoporre all’approvazione del Senato.

La parte redatta, ancora in forma di bozza è allegata al presente verbale.

Alle ore 16.40 la riunione viene sospesa e riconvocata per il giorno 3 ottobre alle ore 10,00 in un locale il cui reperimento è affidato alla dott.ssa Poggialini.

IL SEGRETARO
Dott.ssa Simona Poggialini
IL PRESIDENTE
Prof. Salvatore Nicosia

 

LINEE GUIDA DEL SENATO ACCADEMICO PER LA REVISIONE DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI AI SENSI DEL D.M. 270/2004

Il Senato Accademico, nell’avviare l’attività di aggiornamento e revisione degli ordinamenti didattici e del regolamento didattico di Ateneo alla luce del D.M. 270 e dei relativi decreti attuativi, ritiene opportuno formulare alcune linee guida alle quali dovranno attenersi il Senato, le Facoltà e i Corsi di Studio in modo da ottemperare alle nuove disposizioni e di uniformare, ove possibile, l’articolazione didattica dell’Ateneo.
Preliminarmente il Senato chiede a ciascuna Facoltà una documentata relazione sugli effetti della riforma conseguente al D.M. 509/1999 già messa in atto dal 2000 e chiede al M.R. di dare istruzioni affinché tali relazioni siano a disposizione del Senato non oltre il 28 febbraio 2007.
Per quanto riguarda nello specifico l’attuazione del D.M. 270, il Senato esprime le seguenti linee che dovranno essere di massima seguite nel predisporre ordinamenti didattici e regolamento. L’elencazione che segue fa riferimento all’articolato del D.M. 270.

1. Art. 3, comma _4:
“Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali”.
Il Senato accademico ritiene che il comma escluda l'adozione obbligatoria e del cosiddetto percorso a "Y" e che siano invece praticabili tre diversi possibili percorsi di laurea, da esplicitare come tali:
- il percorso esclusivamente metodologico;
- il percorso esclusivamente professionalizzante, che deve in ogni caso "assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali";
- il percorso a "Y", con una base comune e una successiva articolazione in me¬todologico e professionalizzante. .

2. Art. 3 comma 5
“L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4, é preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione Europea e di quelle di cui all'art. 11, comma 4”.
Il Senato accademico ritiene che tutti i percorsi di primo livello debbano garantire una solida preparazione di base, utile per gestire la complessità e la mutevolezza degli scenari organizzativi e di mercato e che, fatte salve le situazioni da organizzare tenendo conto della loro specificità (essenzialmente i corsi che danno accesso alle professioni sanitarie regolamentate dal D.P.R. 32812001) vadano ampiamente trasferiti ai titoli superiori (lauree magistrali e master di primo e di secondo livello) gli obiettivi più direttamente professionalizzanti o con una più accentuata valenza in questa direzione.

3. Art. 10 - Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi
Con riferimento al comma 5, che pone l'obbligo di prevedere nei corsi di studio altre attività in aggiunta a quelle indicate dalle classi, senza tuttavia imporre per queste né condizioni di crediti minimi né settori scientifico-disciplinari per quanto concerne in particolare le attività affini o integrative, il Senato accademico ravvisa l'opportunità che alle attività in questione sia attribuito un peso significativo e che, inoltre, all'interno di una stessa Facoltà e, in ogni caso, all'interno di una stessa classe, il peso in crediti assegnato alla prova finale non sia del tutto difforme e, soprattutto, non vada al di sotto di un determinato limite.
I1 Senato accademico ritiene, pertanto, che le Facoltà, con riferimento principalmente alle attività di cui alle lettere a), c) e d) del comma 5 dell'art. 10, assegnino un numero minimo di crediti, come di seguito indicato:

Corsi di laurea
a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo: non meno di 12 crediti. Considerato che per la quasi totalità dei corsi di laurea è ormai prassi che la scelta dello studente debba essere operata all'interno di attività (gruppi di insegnamenti) consigliate dal Consiglio di coordinamento didattico, si raccomanda di lasciare alla completa libera scelta dello studente almeno 6 crediti, in ossequio alla disposizione normativa in questione;
c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano: non meno di 12 crediti, da ripartirsi tra prova finale e accertamento delle competenze linguistiche;
d) attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento: di massima 6 crediti. Considerato che le conoscenze linguisti-che e le abilità informatiche di base vengono ormai fornite dalla scuola secondaria superiore a un numero crescente di studenti, e che risulta spesso difficile organizzare tirocini formativi per un numero di studenti elevato quale si riscontra in molti corsi di 1 ° livello, si suggerisce di utilizzare almeno una parte di tali crediti per attività di orientamento al lavoro, in collaborazione con gli organi regionali preposti all’avviamento al lavoro e all’orientamento professionale. Le attività formative qui delineate possono essere considerate come parte di quelle indicate al successivo punto
e) attività formative relative agli stage e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni: si è constatato che tali attività sono da includere obbligatoriamente solo nei corsi di laurea orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali preordinate all'esercizio di attività professionali regolamentate (art.3, comma 5).

Corsi di laurea magistrale
a) attività formative di cui alla lettera a): non meno di 6 crediti
b) attività formative dirette alla prova finale (lettera c): non meno di 24 crediti;
c) attività formative di cui alla lettera d): non meno di 6 crediti.

I predetti limiti minimi di crediti non sono da considerarsi nel caso di corsi di studio afferenti a classi che contengano diverse indicazioni normative o risultino condizionati dalla normativa nazionale.

Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento:
4 ottobre 2006

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