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VERBALE DELLA COMMISSIONE
CONSULTIVA PERMANENTE DIDATTICA E RICERCA
RIUNIONE DEL 31 MARZO 2006

Il giorno 31.3.2006 alle ore 11.30 presso la Sala Accademica della Facoltà di Giurisprudenza – II piano - Edificio Romanina dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - si è riunita la Commissione Didattica e Ricerca del Senato Accademico.
Sono presenti: il Prof. Salvatore Nicosia, il Prof. Severino Caprioli, la Prof.ssa Simonetta Antonaroli, il Prof. Antonio Palleschi.
Sono assenti giustificati: il Prof. Francesco De Antoni, il Prof. Paolo Marpicati il Prof. Pietro Guerrieri e il Prof. Carlo Federico Perno.
Sono assenti: il Prof. Massimo Picardello, la Prof.ssa Maria Pia De Pascale, la Sig.ra Valentina Vegna e i Sigg.ri Roberto Iuppa, Luciano Cavaliere, Marco Siclari e Giuseppe Sellaro.
Partecipano inoltre alla seduta la Sig.ra Maria Antonietta Diofebo Pulini e la Dott.ssa Simonetta Poggialini, che funge da segretario.

  ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni;
2) Durata "normale" dei corsi di laurea;
3) Corsi di formazione
4) Varie ed eventuali

1) Comunicazioni;
  Non ci sono comunicazioni.

2) Durata “normale” dei corsi di laurea e modifica di Statuto e Regolamento
Il Prof. Caprioli, a proposito della “durata normale” dei corsi di studio, secondo quanto previsto dal D.M. 22 ottobre 2004, artt. 5 commi 1-3, 8 comma 2, presenta alla Commissione il seguente parere:
“Tutto deve leggersi alla stregua dell'ermeneutica fissata nell'art. 12 comma 1, disposizioni sulla legge in generale. Per questa il “significato proprio delle parole” non è mai preformato, ma risulta dal contesto.
Non si deve trascurare la palese “ridondanza”, che già appesantiva il d.m. 509/1999, come ora la sua replica del 2004.
Il “normale” dell'art. 8 comma 2 non è un normale statistico (né sociologico), ma risulta dalla struttura del credito formativo, determinata dall'articolo 5 commi 1-3. Demandando ai Regolamenti didattici d'Ateneo la determinazione della quota di “impegno orario complessivo” “riservata allo studio personale”. L'art, 5 c. 3 assume che la quota restante consista nella esposizione alle attività didattiche, identificando queste come studio non personale. Fissando in 60 crediti il peso annuale dell'impegno studentesco (altra ridondanza: “quantità media (…) convenzionalmente fissata”), l'art. 5 c. 2 connette l'apprendimento alla misura “anno”.

Dal contesto di queste previsioni deriva che uno studente non può esporsi alle attività didattiche prestate dagli insegnanti per un numero di ore (art. 5 c. 1) ogni anno, che si discosti da quello che risulta dalle altre norme.
Per le discipline sperimentali (con laboratori, cliniche) tutto ciò deve riconoscersi come ovvio. Per tali discipline è impensabile un'abbreviazione di corso che esenti lo studente da quella quota di impegno. Per ogni altra non è conforme al contesto delle norme un'abbreviazione di corso, che ridurrebbe a zero la quota del credito non riservata allo studio individuale.
Ciò visto, se non ci abbandoniamo a bizantinismi lessicali, “durata normale dei corsi di laurea” è sinonimo di durata conforme alle norme . Un'accezione diversa indurrebbe a violazioni gravi di norme. In specie, per mantenerci nell'ipotesi frequente di studente trasferito e nell'ipotesi pure frequente e di studente laureato in altra classe, con riconoscimento di crediti già acquisiti, un'iscrizione con paradossale abbreviazione di corso produrrebbe lo stesso effetto della contemporanea iscrizione a più corsi di laurea, che è testualmente vietata (regolamento didattico di ateneo, art. 10 c. 1, che ripete una norma statale di stato giuridico).”

La Commissione, dopo approfondita discussione, assume il parere del Prof. Caprioli, lo fa proprio e si propone di presentare al Senato Accademico modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo in base alle quali gli studenti di ogni corso di laurea siano tenuti a svolgere attività didattica, sia in termini di formazione sia in termini di valutazione, in tutti gli anni previsti per i rispettivi corsi.

3) Corsi di formazione
Il Presidente della Commissione chiede alla Sig.ra Diofebo Pulini, Responsabile del Settore Formazione, di illustrare alla Commissione le caratteristiche dei Corsi di Formazione da esaminare.
La Commissione, dopo aver ascoltato i chiarimenti richiesti, esprime, a norma di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Didattico di Ateneo, parere formalmente positivo all'istituzione dei corsi di formazione in:
- Animatore delle attività motorie e del tempo libero
- Istruttore sportivo
- Massaggiatore sportivo
- Scuola del fitness
- Dirigente impianti sportivi
- Avviamento alla vela
- Psicologia dello sport

con la condizione che tali corsi, di carattere pratico e normalmente svolti in sedi differenti da quelle dell'istruzione universitaria non prevedano l'acquisizione automatica di crediti formativi universitari.
La Commissione suggerisce altresì che l'insieme delle norme che li regolano siano indicate con il termine “Regolamento attuativo” anziché “Statuto.

4) Varie ed eventuali
La Commissione, dopo breve discussione, esprime parere favorevole al Bando di selezione per la concessione di n. 68 assegni di 1.000 euro, riservati agli immatricolati ai corsi di laurea della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. per l'anno accademico 2005-06 ai fini dell'incentivazione delle immatricolazioni.

Alle ore 13,00 non essendoci altre questioni da discutere, il Presidente chiude la seduta.

IL SEGRETARO
Dott.ssa Simona Poggialini
IL PRESIDENTE
Prof. Salvatore Nicosia

 

Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento:
3 aprile 2006

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