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VERBALE DELLA COMMISSIONE
CONSULTIVA PERMANENTE DIDATTICA E RICERCA
RIUNIONE DEL 17 GENNAIO 2007


Il giorno 17.1.2007, alle ore 11.00, presso la Sala del Consiglio di Amministrazione al VII piano dell’edificio Romanina dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, si è riunita la Commissione Didattica e Ricerca del Senato Accademico.
Sono presenti: il prof. Salvatore Nicosia, il prof. Severino Caprioli, la prof. Simonetta Antonaroli, il prof. Francesco De Antoni, il prof. Pietro Guerrieri, la sig.ra Elena Bruni e il sig. Simone Amati.
Sono assenti giustificati: il prof. Paolo Marpicati, il prof. Carlo Federico Perno e il prof. Antonio Palleschi.
Sono assenti: il prof. Massimo Picardello, la prof.ssa Maria Pia De Pascale, la sig.ra Sara De Rosa, il sig. Giuseppe Fortugno, il sig. Gennaro Rizzo, la sig.ra Chiara Ricagni e il Sig. Marco Siclari.
Partecipano, inoltre, alla seduta la dott.ssa Simonetta Poggialini, la sig.ra Marisa Leonardi, e la dott.ssa Marina Tesauro.
Il prof Nicosia assume la presidenza, la dott.ssa Poggialini assume le funzioni di segretario.


ORDINE DEL GIORNO


1) Regolamento didattico di Ateneo
2) Istituzione del Corso di perfezionamento in “Business Creation”
3) Varie ed eventuali.

Si passa alla discussione del primo punto all’ordine del giorno.

1) Regolamento didattico di Ateneo
La Commissione esamina e approva il testo definitivo delle “linee guida del Senato Accademico per la revisione degli ordinamenti didattici ai sensi del D.M. 270/2004 e dei (presunti) decreti attuativi” preparato dal Presidente, che riassume quanto emerso in merito nelle riunioni precedenti della Commissione e dà mandato al Presidente di trasmetterlo al Senato Accademico.
Il testo definitivo viene allegato al presente verbale.

Si passa alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno.

2) Istituzione del Corso di perfezionamento in “Business Creation”
La Commissione, dopo approfondita discussione e in considerazione del fatto che l’istituzione del Corso non poteva essere proposta prima in quanto il Corso fa parte di un progetto presentato alla Regione Lazio, da cui è sovvenzionato, la cui approvazione è stata comunicata solo in data 24.11.2006, esprime parere favorevole all’istituzione e all’attivazione del corso per l’anno 2006-07.

3) Varie ed eventuali.
Istituzione del Corso di Laurea Specialistica in Scienze Pedagogiche.

La Commissione, dopo aver analizzato gli obiettivi formativi gli sbocchi occupazionali e gli ambiti disciplinari esprime parere favorevole a condizione che sia verificata preventivamente la sussistenza dei requisiti minimi.

Diploma Supplement.

Interviene, su invito del Presidente, la dott.ssa Marina Tesauro, responsabile della ripartizione “Scambi culturali – Relazioni internazionali”, che fa presente come, a volte, l’assenza del cosiddetto “diploma supplement” pregiudica l’inserimento dei nostri studenti e/o laureati nelle strutture universitarie europee.
Tenuto conto di quanto esposto dalla dott.ssa Tesauro e avendo accertato che la tematica è di grande interesse per gli studenti del nostro Ateneo, la Commissione unanimemente auspica che il processo di preparazione dei “Diploma Supplement” sia al più presto portato a compimento.
Il Prof. Nicosia si impegna a partecipare a gruppi di lavoro che operino in tal senso.

Alle ore 13.00 il Presidente chiude la seduta.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Simona Poggialini
IL PRESIDENTE
Prof. Salvatore Nicosia

LINEE GUIDA DEL SENATO ACCADEMICO PER LA REVISIONE DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI AI SENSI DEL D.M. 270/2004 E DEI (presunti) DECRETI ATTUATIVI

Il Senato Accademico, nell’avviare l’attività di aggiornamento e revisione degli ordinamenti didattici e del regolamento didattico di Ateneo alla luce del D.M. 270 e dei relativi decreti attuativi, ritiene opportuno formulare alcune linee guida alle quali dovranno attenersi le Facoltà, i Corsi di Studio e il Senato stesso, in modo da ottemperare alle nuove disposizioni e di uniformare, ove possibile, l’articolazione didattica dell’Ateneo.
Preliminarmente il Senato chiede a ciascuna Facoltà una documentata relazione sugli effetti della riforma conseguente al D.M. 509/1999 già messa in atto dal 2000 e chiede al M.R. di dare istruzioni affinché tali relazioni siano a disposizione del Senato non oltre il 30 aprile 2007.
Per quanto riguarda nello specifico l’attuazione del D.M. 270, il Senato esprime le seguenti linee che dovranno essere di massima seguite nel predisporre ordinamenti didattici e regolamento. L’elencazione che segue fa riferimento all’articolato del D.M. 270.

1. Art. 3, comma _4:
“Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali”.

Il Senato accademico ritiene che il comma escluda l'adozione obbligatoria e del cosiddetto percorso a "Y" e che siano invece praticabili tre diversi possibili percorsi di laurea, da esplicitare come tali:
- il percorso esclusivamente metodologico;
- il percorso esclusivamente professionalizzante, che deve in ogni caso "assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali";
- il percorso a "Y", con una base comune e una successiva articolazione in metodologico e professionalizzante. .

2. Art. 3 comma 5
“L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4, é preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione Europea e di quelle di cui all'art. 11, comma 4”.

Il Senato accademico ritiene che tutti i percorsi di primo livello debbano garantire una solida preparazione di base, utile per gestire la complessità e la mutevolezza degli scenari organizzativi e di mercato e che, fatte salve le situazioni da organizzare tenendo conto della loro specificità (essenzialmente i corsi che danno accesso alle professioni sanitarie regolamentate dal D.P.R. 32812001) vadano ampiamente trasferiti ai titoli superiori (lauree magistrali e master di primo e di secondo livello) gli obiettivi più direttamente professionalizzanti o con una più accentuata valenza in questa direzione.

3. Art. 10 - Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi

Con riferimento al comma 5, che pone l'obbligo di prevedere nei corsi di studio altre attività in aggiunta a quelle indicate dalle classi, senza tuttavia imporre per queste né condizioni di crediti minimi né settori scientifico-disciplinari per quanto concerne in particolare le attività affini o integrative, il Senato accademico ravvisa l'opportunità che alle attività in questione sia attribuito un peso significativo e che, inoltre, all'interno di una stessa Facoltà e, in ogni caso, all'interno di una stessa classe, il peso in crediti assegnato alla prova finale non sia del tutto difforme e, soprattutto, non vada al di sotto di un determinato limite.
I1 Senato accademico ritiene, pertanto, che le Facoltà, con riferimento principalmente alle attività di cui alle lettere a), c) e d) del comma 5 dell'art. 10, assegnino un numero minimo di crediti, come di seguito indicato:

Corsi di laurea
a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo: non meno di 12 crediti. Considerato che per la quasi totalità dei corsi di laurea è ormai prassi che la scelta dello studente debba essere operata all'interno di attività (gruppi di insegnamenti) consigliate dal Consiglio didattico competente, si raccomanda di lasciare alla completa libera scelta dello studente almeno 6 crediti, in ossequio alla disposizione normativa in questione;
c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano: non meno di 12 crediti, da ripartirsi tra prova finale e accertamento delle competenze linguistiche;
d) attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento: di massima 6 crediti. Considerato che le conoscenze linguisti-che e le abilità informatiche di base vengono ormai fornite dalla scuola secondaria superiore a un numero crescente di studenti, e che risulta spesso difficile organizzare tirocini formativi per un numero di studenti elevato quale si riscontra in molti corsi di 1 ° livello, si suggerisce di utilizzare almeno una parte di tali crediti per attività di orientamento al lavoro, in collaborazione con gli organi regionali preposti all’avviamento al lavoro e all’orientamento professionale. Le attività formative qui delineate possono essere considerate come parte di quelle indicate al successivo punto
e) attività formative relative agli stage e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni: si è constatato che tali attività sono da includere obbligatoriamente solo nei corsi di laurea orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali preordinate all'esercizio di attività professionali regolamentate (art.3, comma 5). I crediti relativi ai tirocini possono in tutto o in parte sostituire quelli previsti ai punti a) e d).

Corsi di laurea magistrale
a) attività formative di cui alla lettera a): non meno di 5 crediti
b) attività formative dirette alla prova finale (lettera c): non meno di 20 crediti;
c) attività formative di cui alla lettera d): non meno di 5 crediti.

I predetti limiti minimi di crediti non sono da considerarsi nel caso di corsi di studio afferenti a classi che contengano diverse indicazioni normative o risultino condizionati dalla normativa nazionale.

4. Art. 11 comma 7-:
“I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organiz¬zazione dell'attività didattica comune al corsi di studio, con particolare riferimento:
a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 2agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base co¬muni secondo criteri e procedure disciplinati nel regolamento didattico d'ateneo. A tale fine i regola¬menti didattici d'ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'art. 3, comma 4. secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi”

Il Senato accademico rileva come siano diversi, e di assai incerta soluzione, gli interrogativi posti dalla lettura dal comma citato, formulato in maniera non univoca. Tuttavia, dopo un’ampia discussione, la commissione per la didattica ritiene di poter esprimere al Senato le seguenti considerazioni riservandosi di formulare in un prossimo futuro una proposta precisa.

La commissione unanimemente ritiene che sia molto opportuno applicare la norma che prevede attività didattica comune per almeno 60 crediti nei corsi laurea appartenenti alla medesima classe e condivide il parere espresso dalla CRUI secondo il quale l’attività didattica di cui sopra possa riguardare insegnamenti sia del primo sia del secondo anno. Parimenti ritiene opportuno che le “attività formative” previste per i corsi di laurea di una certa classe abbiano tutte la medesima denominazione e i medesimi contenuti.

La commissione non ha raggiunto un parere unanime sulla opportunità che gli studenti si immatricolino in una classe piuttosto che nei singoli corsi di laurea. Si è evidenziata in particolare la difficoltà di individuare modalità amministrative e didattiche idonee a rendere possibile l'immatricolazione a corsi di base comuni anche in dipendenza dal fatto che, per almeno una facoltà, le prove d’ingresso sono diversificate in dipendenza del corso di laurea

In ogni caso la Commissione sottolinea l'opportunità di adottare una interpretazione in linea di massima condivisa a livello nazionale.

5. Art. 6 comma 2-:
“Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce, per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici.
L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall’università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione al corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.”

La lettura della disposizione e del testo dell'art. 5 dell'emanando decreto ministeriale recante la definizione delle classi di laurea magistrale ("Eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 2") sembra escludere la possibilità di essere ammessi alle lauree di secondo livello con debiti formativi.

Si tratta, quindi, di determinare il significato del termine "requisiti curriculari", che sarebbe inappropriato esprimere solo con l'indicazione del tipo di laurea che i candidati devono possedere, considerato che la laurea di una determinata classe non sempre garantisce il possesso di requisiti necessari e sufficienti per l'accesso ad un dato corso di laurea magistrale.

Il Senato propone che siano da intendersi come requisiti curriculari:
a) il titolo di laurea conseguito in classi esplicitamente indicate;
b) le competenze e conoscenze acquisite in specifici settori scientifico-disciplinari ugualmente stabiliti per un numero minimo di crediti determinato in 30÷50, elevato a 60÷80 nel caso in cui la laurea sia stata conseguita in una classe diversa da quelle indicate;
c) in casi particolari il voto di laurea e/o la media dei voti conseguiti negli esami di profitto.

Il Senato ritiene che, comunque, possa accettarsi una procedura che preveda, per raggiungere i requisiti curriculari richiesti, l’iscrizione a specifici corsi universitari seguiti da una verifica con esito positivo.

6. Esami di profitto (regolamento corsi di laurea: art. 4 comma 2
“…In ciascun corso di laurea non possono comunque essere previsti in totale più di 20 esami o verifiche di profitto, anche favorendo prove di esame integrate oer più insegnamenti o moduli coordinati…..”

Il Senato ritiene che, anche alla luce di quanto stabilito dal citato comma, debbano essere riservati almeno 150 crediti al superamento di esami universitari sostenuti al termine di regolari corsi universitari.

7. Esami di profitto (regolamento corsi di laurea:magistrale art. 4 comma 2
“…In ciascun corso di laurea magistrale, fatti salvi quelli regolati da normative dell’Unione Europea, non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o verifiche di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati…..”

Il Senato ritiene che, anche alla luce di quanto stabilito dal citato comma, debbano essere riservati almeno 85 crediti al superamento di esami universitari sostenuti al termine di regolari corsi universitari.

Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento:
22 febbraio 2007

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