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VERBALE DELLA COMMISSIONE
CONSULTIVA PERMANENTE DIDATTICA E RICERCA
RIUNIONE DEL 30 MAGGIO 2007


Il giorno 30.5.2007, alle ore 14.00, presso la Sala del Consiglio di Amministrazione al VII piano dell’edificio Romanina dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, si è riunita la Commissione Didattica e Ricerca del Senato Accademico.
Sono presenti: il prof. Salvatore Nicosia, la prof. Simonetta Antonaroli, il prof. Severino Caprioli, il prof. Francesco De Antoni, il prof. Pietro Guerrieri, il prof. Paolo Marpicati, il sig. Simone Amati.
Sono assenti giustificati: il prof. Antonio Palleschi, il prof. Massimo Picardello, la prof.ssa Maria Pia De Pascale.
Sono assenti: il prof. Carlo Federico Perno, la sig.ra Chiara Ricagni la sig.ra Sara De Rosa, il sig. Giuseppe Fortugno, la sig.ra Elena Bruni, il sig. Marco Siclari e il sig. Gennaro Rizzo.
Partecipa, inoltre, alla seduta la dott.ssa Simonetta Poggialini.
Il prof Nicosia assume la presidenza, la dott.ssa Poggialini assume le funzioni di segretario.

ORDINE DEL GIORNO

1) Regolamento didattico.
2) Regolamento master e corsi di perfezionamento, modifica art. 12, comma 2.
3) Modifica statuto e denominazione master in Economia e management dei servizi sanitari.
4) Modifica statuto e denominazione master in Traduzione letteraria.
5) Modifica livello master in Sistemi avanzati di comunicazione e navigazione satellitare.
6) Master e Corsi di perfezionamento: Relazioni di fine corso.
7) Varie ed eventuali

1) Regolamento didattico
Il Presidente legge le linee guida fin qui discusse e le sottopone articolo per articolo all’approvazione della Commissione.
Il documento finale approvato dalla Commissione è riportato nell’allegato A al presente verbale.

2) Regolamento master e corsi di perfezionamento, modifica art. 12, comma 2.
Il Presidente, al fine di riservare all’Ateneo tutte le prerogative di guida e direzione dei corsi di perfezionamento che rilasciano il titolo di “master universitario” attivati presso l’Ateneo e, pertanto, di evitare che tali funzioni siano affidate ad enti o società esterne, anche se in convenzione, propone alla Commissione la seguente modifica all’articolo 12, comma 2 del Regolamento dei master universitari e corsi di perfezionamento:

Nell’art. 12, comma 2, che attualmente è del seguente tenore :

“2. “Le attività amministrativo-contabili strumentali al funzionamento del Master universitario sono svolte da un Dipartimento o altro Centro di spesa, con il loro consenso; in mancanza sono svolte dall’Amministrazione centrale”

vengono aggiunte le parole “dell’Ateneo” e la frase “In nessun caso le suddette attività o la gestione e il controllo della carriera scolastica degli iscritti potranno essere svolte da un ente pubblico o privato, o persona fisica o giuridica esterni all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Pertanto il comma 2 dell’art. 12 del “Regolamento dei Master e dei Corsi di Perfezionamento” verrebbe così riformulato:

Art. 12 – Modalità per l’istituzione

. . .OMISSIS…
“2. Le attività amministrativo-contabili strumentali al funzionamento del Master universitario sono svolte da un Dipartimento o altro Centro di spesa dell’Ateneo, con il loro consenso; in mancanza sono svolte dall’Amministrazione centrale. In nessun caso le suddette attività o la gestione e il controllo della carriera scolastica degli iscritti potranno essere svolte da un ente pubblico o privato, o persona fisica o giuridica esterni all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
. . .OMISSIS…
La Commissione approva all’unanimità.

3) Modifica statuto e denominazione master in Economia e management dei servizi sanitari.
La Commissione dopo aver esaminato le modifiche di statuto proposte le approva all’unanimità.

4) Modifica statuto e denominazione master in Traduzione letteraria.
La Commissione dopo aver esaminato le modifiche di statuto proposte le approva all’unanimità.

5) Modifica livello master in Sistemi avanzati di comunicazione e navigazione satellitare.
La Commissione dopo aver esaminato la modifica di livello proposta e le motivazioni la approva all’unanimità.

6) Master e Corsi di perfezionamento: Relazioni di fine anno accademico.
La dott.ssa Poggialini fa presente che sono pervenute le relazioni di fine anno accademico dei seguenti corsi:
Facoltà di Economia
- master di II livello in Innovazione e management nelle amministrazioni pubbliche;
Facoltà di Ingegneria
- master di II livello in Direzione dei lavori e del cantiere di restauro architettonico e archeologico
Facoltà di Lettere e Filosofia
- master di II livello in Musealizzazione, tutela e valorizzazione dei beni archeologici, direttore prof. Margherita Bonanno;
- master di I livello in Esperto in indicizzazione di documenti cartacei, multimediali ed elettronici in ambiente digitale, direttore Prof. Marielisa Rossi;
- Master di I livello in Giornalismo e comunicazione pubblica, direttore prof. Alessandro Ferrara;
- master di I livello in Musicarterapia nella globalità dei linguaggi, direttore prof. Agostino Ziino;
- master di I livello in Teoria e tecnica della comunicazione estetica e mussale, direttore prof. Tonino Griffero;
- master di I livello in Traduzione letteraria, direttore prof. Daniela Guardamagna;
- corso di perfezionamento in Modelli e categorie della filosofia contemporanea, direttore prof. Francesco Miano;
La Commissione prende atto e chiede al Rettore di inviare un sollecito ai direttori dei Corsi inadempienti di presentare entro il 31 luglio le relazioni mancanti.
In caso di permanente inadempienza se ne terrà conto in sede di rinnovo dei corsi.

7) Varie ed eventuali

a) Modifica statuto e denominazione master in E-Procurement.
La Commissione dopo aver esaminato le modifiche di statuto proposte le approva all’unanimità.

b) Istituzione ed attivazione per l’anno accademico 2007-2008 del master universitario di II livello in “Infrastrutture e servizi di rete” e del master universitario di II livello in “Sicurezza dei sistemi informativi e di comunicazione”.
La Commissione esamina gli statuti e le risorse dei corsi di master presentati, ne valuta positivamente sia la formulazione statutaria, sia il contenuto, ma, giacché la proposta di istituzione del corso è pervenuta all’amministrazione con notevole ritardo rispetto al termine del 31 marzo previsto dal Regolamento d’Ateneo per l’attivazione e l’organizzazione dei master universitari e dei corsi di perfezionamento, esprime parere positivo all’attivazione del master a partire dall’anno accademico 2008/2009, lasciando alla responsabilità del Senato Accademico la valutazione sull’opportunità di attivarlo fin dall’anno accademico 2007/2008.

Alle ore 17.30 il Presidente chiude la seduta.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Simona Poggialini
IL PRESIDENTE
Prof. Salvatore Nicosia


ALLEGATO A

LINEE GUIDA DEL SENATO ACCADEMICO PER LA REVISIONE DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI AI SENSI DEL D.M. 270/2004 E DEI DECRETI ATTUATIVI

Il Senato Accademico, nell’avviare l’attività di aggiornamento e revisione degli ordinamenti didattici e del regolamento didattico di Ateneo alla luce del D.M. 270 e dei relativi decreti attuativi, ritiene opportuno formulare alcune linee guida alle quali dovranno attenersi le Facoltà, i Corsi di Studio e il Senato stesso, in modo da ottemperare alle nuove disposizioni e di uniformare, ove possibile, l’articolazione didattica dell’Ateneo.
Preliminarmente il Senato chiede a ciascuna Facoltà una documentata relazione sugli effetti della riforma conseguente al D.M. 509/1999 già messa in atto dal 2000 e chiede al M.R. di dare istruzioni affinché tali relazioni siano a disposizione del Senato non oltre il 30 aprile 2007.
Per quanto riguarda nello specifico l’attuazione del D.M. 270, il Senato esprime le seguenti linee che dovranno essere di massima seguite nel predisporre ordinamenti didattici e regolamento. L’elencazione che segue fa riferimento all’articolato del D.M. 270.

1. Art. 3, comma _4:

“Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali”.

Il Senato accademico ritiene che il comma escluda l'adozione obbligatoria del cosiddetto percorso a "Y" e che siano invece praticabili tre diversi possibili percorsi di laurea, da esplicitare come tali:
- il percorso esclusivamente metodologico;
- il percorso esclusivamente professionalizzante, che deve in ogni caso "assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali";
- il percorso a "Y", con una base comune e una successiva articolazione in metodologico e professionalizzante. .

2. Art. 3 comma 5

“L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4, è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione Europea e di quelle di cui all'art. 11, comma 4”.

Il Senato accademico ritiene che tutti i percorsi di primo livello debbano garantire una solida preparazione di base, utile per gestire la complessità e la mutevolezza degli scenari organizzativi e di mercato e che, fatte salve le situazioni da organizzare tenendo conto della loro specificità (essenzialmente i corsi che danno accesso alle professioni sanitarie regolamentate dal D.P.R. 328/2001) vadano ampiamente trasferiti ai titoli superiori (lauree magistrali e master di primo e di secondo livello) gli obiettivi più direttamente professionalizzanti o con una più accentuata valenza in questa direzione.

3. Art. 10 - Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi

Con riferimento al comma 5, che pone l'obbligo di prevedere nei corsi di studio altre attività in aggiunta a quelle indicate dalle classi, senza tuttavia imporre per queste né condizioni di crediti minimi né settori scientifico-disciplinari per quanto concerne in particolare le attività affini o integrative, il Senato accademico ravvisa l'opportunità che alle attività in questione sia attribuito un peso significativo e che, inoltre, il peso in crediti assegnato alla prova finale sia il più possibile uniforme nella varie Facoltà e Corsi di laurea e che, comunque, non vada al di sotto di un determinato limite. Il requisito di uniformità è ritenuto inderogabile per corsi di laurea o laurea magistrale appartenenti alla stessa classe.

Il Senato accademico ritiene, pertanto, che le Facoltà, con riferimento principalmente alle attività di cui alle lettere a), c) e d) del comma 5 dell'art. 10, assegnino un numero minimo di crediti, come di seguito indicato:

Corsi di laurea
a)attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo: non meno di 12 crediti.
c)attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano: non meno di 12 crediti, da ripartirsi tra prova finale e accertamento delle competenze linguistiche;
d)attività formative volte ad acquisire:
d1) ulteriori conoscenze linguistiche,
d2) abilità informatiche e telematiche,
d3)attività formative volte ad agevolare le scelte professionali,
non meno di 6 crediti.

Il Senato raccomanda che nella scelta delle attività elencate sotto il punto d) i CCS tengano conto sia delle pregresse acquisizioni culturali e pratiche degli studenti sia della specificità dei corsi di laurea.

Corsi di laurea magistrale
a) attività formative di cui alla lettera a): non meno di 8 crediti
b) attività formative dirette alla prova finale (lettera c): non meno di 24 crediti;
c) attività formative di cui alla lettera d): non meno di 6 crediti.

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico
a) attività formative di cui alla lettera a): non meno di 20 crediti
b) attività formative dirette alla prova finale (lettera c): non meno di 30 crediti;
c) attività formative di cui alla lettera d): non meno di 12 crediti.

I predetti limiti minimi di crediti non sono da considerarsi nel caso di corsi di studio afferenti a classi che contengano diverse indicazioni normative o risultino condizionati dalla normativa nazionale.

4 Art. 11 comma 7-:

“I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organiz¬zazione dell'attività didattica comune al corsi di studio, con particolare riferimento:
a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 2agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base co¬muni secondo criteri e procedure disciplinati nel regolamento didattico d'ateneo. A tale fine i regola¬menti didattici d'ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'art. 3, comma 4. secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi”

Il Senato accademico rileva come siano diversi, e di assai incerta soluzione, gli interrogativi posti dalla lettura dal comma citato, formulato in maniera non univoca, pur riservandosi di fornire ulteriori precisazioni ritiene che sia da applicare la norma che prevede attività didattica comune per almeno 60 crediti nei corsi laurea appartenenti alla medesima classe e condivide il parere espresso dalla CRUI secondo il quale l’attività didattica di cui sopra possa riguardare insegnamenti sia del primo sia del secondo anno. Parimenti ritiene opportuno che le “attività formative” previste per i corsi di laurea di una certa classe abbiano tutte la medesima denominazione e il medesimo peso, fatte salve le situazioni da organizzare tenendo conto della loro specificità (essenzialmente i corsi che danno accesso alle professioni sanitarie regolamentate dal D.P.R. 328/2001)

Rimane da definire se sia opportuno che gli studenti si immatricolino in una classe piuttosto che nei singoli corsi di laurea. Si è evidenziata in particolare la difficoltà di individuare modalità amministrative e didattiche idonee a rendere possibile l'immatricolazione a corsi di base comuni anche in dipendenza dal fatto che, per almeno una facoltà, le prove d’ingresso sono diversificate in dipendenza del corso di laurea

5 Art. 6 comma 2-:

“Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce, per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici.
L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall’università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.”

La lettura della disposizione e del testo del comma 1 dell’art. 6 del decreto ministeriale recante la definizione delle classi di laurea magistrale ("Eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 2") sembra escludere la possibilità di essere ammessi alle lauree di secondo livello con debiti formativi.

Si tratta, quindi, di determinare il significato del termine "requisiti curriculari", che sarebbe inappropriato esprimere solo con l'indicazione del tipo di laurea che i candidati devono possedere, considerato che la laurea di una determinata classe non sempre garantisce il possesso di requisiti necessari e sufficienti per l'accesso ad un dato corso di laurea magistrale.

Il Senato propone che siano da intendersi come requisiti curriculari:
a) il titolo di laurea conseguito in classi esplicitamente indicate;
b) le competenze e conoscenze acquisite in specifici settori scientifico-disciplinari ugualmente stabiliti per un numero minimo di crediti determinato in 30÷50, elevato a 60÷80 nel caso in cui la laurea sia stata conseguita in una classe diversa da quelle indicate.

Il Senato, inoltre, ritiene che possa accettarsi una procedura che preveda, per raggiungere i requisiti curriculari richiesti e inizialmente non posseduti, il superamento degli esami di specifici corsi universitari.
E’ data facoltà ai singoli Consigli di corsi di studio di istituire esami di ammissione per la verifica dei requisiti richiesti.

6 Esami di profitto (regolamento corsi di laurea: art. 4 comma 2

“…In ciascun corso di laurea non possono comunque essere previsti in totale più di 20 esami o verifiche di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati…..”

Il Senato ritiene che, anche alla luce di quanto stabilito dal citato comma, debbano essere riservati almeno 150 crediti al superamento di esami universitari sostenuti al termine di regolari corsi universitari.

7 Esami di profitto (regolamento corsi di laurea:magistrale art. 4 comma 2

“…In ciascun corso di laurea magistrale, fatti salvi quelli regolati da normative dell’Unione Europea, non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o verifiche di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati…..”

Il Senato ritiene che, anche alla luce di quanto stabilito dal citato comma, debbano essere riservati almeno 80 crediti al superamento di esami universitari sostenuti al termine di regolari corsi universitari.

8 Appartenenza di un corso di laurea a più classi (Regolamento corsi di laurea: art. 1, comma 3)

“. . . .Qualora l’ordinamento didattico di un corso di laurea soddisfi i requisiti di due classi differenti, l’Università può istituire il corso di laurea come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente indica al momento dell’immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell’iscrizione al terzo anno.”

Il Senato, data la complessità derivante dall’applicazione di tale norma e valutati negativamente gli effetti che ne potrebbero derivare per quanto riguarda il valore legale dei titoli rilasciati, suggerisce di evitarne l’applicazione.

9 Appartenenza di un corso di laurea magistrale a più classi (Regolamento corsi di laurea magistrale: art. 1, comma 3)

“. . . .Qualora l’ordinamento didattico di un corso di laurea magistrale soddisfi i requisiti di due classi differenti, l’Università può istituire il corso di laurea magistrale come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente indica al momento dell’immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell’iscrizione al secondo anno.”

Il Senato, data la complessità derivante dall’applicazione di tale norma e valutati negativamente gli effetti che ne potrebbero derivare per quanto riguarda il valore legale dei titoli rilasciati, suggerisce di evitarne l’applicazione.

10. Numero corsi di laurea magistrale per ogni classe di laurea.

Il Senato, tenendo conto della numerosità delle classi di laurea magistrale (o specialistica) che di fatto soddisfa in modo sufficiente l’esigenza di differenziazione a livello specialistico, ritiene che presso l’Ateneo sia da evitarsi che per ciascuna classe delle lauree magistrali sia attivato più di un corso di laurea.


Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento:
7 GIUGNO 2007

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