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VERBALE DELLA COMMISSIONE SENATORIALE
PER LA DIDATTICA E RICERCA
RIUNIONE DEL 7 MARZO 2008

Il giorno 7.3.2008, alle ore 10,00, presso la Sala del Consiglio di Amministrazione al VII piano dell’edificio del Rettorato dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, si è riunita la Commissione Didattica e Ricerca del Senato Accademico.
Sono presenti: il prof. Francesco Carlo Gandolfo, la prof. Simonetta Antonaroli, il prof. Severino Caprioli, il prof. Ernesto Limiti, il prof. Aurelio Simone, la dott.ssa Francesca Dragotto, il sig. Simone Amati.
Sono assenti giustificati: il prof. Francesco De Antoni, il prof. Antonio Palleschi.
Sono assenti: il prof. Pietro Guerrieri, il prof. Marco Rizzoni, il prof. Massimo Picardello, il prof. Antonio Volpi, il dott. Rocco Stelitano, il Sig. Adriano Barba, la Sig.ra Sara De Rosa, il sig. Giuseppe Fortugno, il sig. Francesco Posca, la sig.ra Chiara Ricagni e il Sig. Marco Siclari.
Partecipa, inoltre, alla seduta la sig.ra Marisa Leonardi.
Il prof. Gandolfo assume la presidenza, la sig.ra Marisa Leonardi assume le funzioni di segretario.

ORDINE DEL GIORNO

1) Adeguamento del Regolamento didattico d'Ateneo;
2) Osservazioni del CUN sull’art. 4, comma 5 del Regolamento didattico di Ateneo – richiesta di adeguamento;
3)Varie ed eventuali;

*****


1) Adeguamento del Regolamento didattico di Ateneo
La Commissione procede ad una lettura corale degli articoli 1, 2 e 2 bis del Regolamento didattico di Ateneo e dopo ampia discussione approva la seguente nuova stesura degli articoli 1 e 2 che se approvati dal Senato Accademico sostituiranno gli articoli 1, 2 e 2 bis.

Art. 1 - Titoli conferiti dall’Ateneo
1. L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” conferisce titoli corrispondenti ai livelli di istruzione universitaria e post-universitaria previsti dagli ordinamenti vigenti, anche con modalità di formazione a distanza. In particolare, essa conferisce i seguenti titoli:
a) Laurea
b) Laurea Magistrale
c) Diploma di Specializzazione
d) Master di I e di II livello
e) Dottorato di Ricerca
I titoli sopra elencati si conseguono al termine di percorsi formativi disciplinati da Ordinamenti Didattici adottati dai rispettivi Consigli di Corso di Studio, Consigli di Master e Collegi dei Docenti del Dottorato in conformità al presente Regolamento, con le procedure determinate nel successivo articolo XX. I Corsi di Studio, le Scuole di Specializzazione, i Master ed i Corsi di Dottorato dell’Ateneo sono elencati nel Titolo II.
2. A coloro che hanno conseguito la Laurea, la Laurea Magistrale e il Dottorato di Ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di Dottore, Dottore Magistrale e Dottore di Ricerca. Alla Laurea Magistrale sono equiparate la Laurea Specialistica, prevista dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e dalle sue modifiche, e la Laurea prevista dalle norme previgenti a tale decreto.
3. Ai fini del conseguimento del titolo di studio è necessario avere acquisito:
a) per la Laurea 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza di una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano;
b) per la Laurea Magistrale 120 crediti, oltre quelli acquisiti per conseguire la Laurea;
c) per il Diploma di Specializzazione il numero di crediti fissato dal Decreto Ministeriale istitutivo della Scuola, fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell’Unione Europea;
d) per il Master Universitario di I e di II livello almeno 60 crediti, oltre quelli acquisiti per conseguire rispettivamente la Laurea e la Laurea Magistrale;
e) per il Dottorato di Ricerca la positiva valutazione della Tesi di Dottorato ed il superamento dell’esame finale.
Art. 2 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio
1. L’istituzione di un Corso di Studio è deliberata dal Senato Accademico, con atto motivato, su proposta di una Facoltà o struttura didattica assimilata, sentito il Consiglio di Amministrazione. L’istituzione è adottata con Decreto Rettorale, nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti determinati con decreto del Ministro, e nell’osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di Valutazione. Il provvedimento istitutivo è attuabile a partire dal successivo anno accademico.
2. L’attivazione di un Corso di Studio avviene su delibera del Senato Accademico su proposta della Facoltà o struttura didattica assimilata proponente, previo positivo parere del Nucleo di Valutazione. Il procedimento di cui al comma 1 si applica, in forma semplificata, anche alla modifica di un Corso di Studio, prevedendo il parere del Nucleo di Valutazione laddove richiesto dal Senato Accademico. I provvedimenti relativi sono trasmessi al Ministero per quanto di competenza.
3. I Corsi di Studio possono essere istituiti ed attivati anche mediante accordi tra diverse Facoltà dell’Ateneo (Corsi di Studio Interfacoltà) o convenzioni tra diversi Atenei (Corsi di Studio Interuniversitari). Gli Ordinamenti dei Corsi di Studio Interfacoltà e Interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una tra le Facoltà o ad uno tra gli Atenei convenzionati l’iscrizione degli studenti, il rilascio del titolo finale e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo quanto diversamente previsto dagli accordi o dalle convenzioni.
4. La proposta di istituzione, comunicata alle altre Facoltà dell’Ateneo, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali, deve essere corredata dal relativo Ordinamento Didattico. Quest’ultimo definisce in particolare:
a) la denominazione del Corso di Studio, gli obiettivi formativi specifici, la Classe di appartenenza, nonché la Facoltà di appartenenza;
b) la durata del Corso di Studio e il quadro generale delle attività formative qualificanti da inserire nei curricula previsti;
c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli nel loro complesso ad uno o più Settori Scientifico-Disciplinari, per quanto riguarda le attività formative relative alla formazione di base e le attività formative caratterizzanti la Classe;
d) la frazione dell’impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale;
e) i caratteri e le modalità di effettuazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
5. Oltre alle attività formative qualificanti, l’Ordinamento Didattico del Corso di Studio dovrà prevedere:
a) le attività formative autonomamente scelte dallo studente, coerenti con il progetto formativo;
b) le attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
c) le attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla Laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera;
d) le attività formative, non comprese nelle precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142;
e) le attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
6. La proposta di istituzione, per consentire la valutazione della sua fattibilità, dovrà infine evidenziare:
a) la rispondenza a giustificate esigenze scientifiche e socio-economiche, considerate anche dal punto di vista territoriale;
b) la sussistenza di adeguate risorse di personale docente di ruolo (con particolare riferimento agli insegnamenti di base e caratterizzanti del Corso di Studio), di personale tecnico, aule, attrezzature e laboratori valutati anche in relazione al numero degli studenti che si prevede di poter accogliere, tenendo conto delle modalità previste per lo svolgimento e la fruizione delle attività formative;
c) la compatibilità con il mantenimento della qualità dell’offerta formativa e con l’organizzazione dei Corsi di Studio già attivati nell’Ateneo.
7. Non possono essere istituiti due diversi Corsi di Studio afferenti alla medesima Classe qualora le attività formative dei rispettivi Ordinamenti Didattici non si differenzino per almeno 40 crediti per le Lauree e per almeno 30 crediti per le Lauree Magistrali.
8. Tutti gli iscritti ai Corsi di Studio afferenti alla medesima Classe e allo stesso gruppo di affinità debbono condividere le attività formative di base e caratterizzanti per un minimo di 60 crediti, prima della differenziazione dei rispettivi percorsi formativi. I titoli conseguiti al termine dei Corsi di Studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa Classe, hanno identico valore legale.
9. Qualora l’Ordinamento Didattico di un Corso di Studio, sia esso per il conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale, soddisfi i requisiti di due Classi differenti, il Senato Accademico può istituire il Corso di Studio come appartenente ad ambedue le Classi. Ciascuno studente dovrà indicare al momento dell’immatricolazione la Classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente potrà comunque modificare la sua scelta, fino al momento dell’iscrizione all’ultimo anno del Corso di Studio.
10. La disattivazione di un Corso di Studio è deliberata dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Facoltà (o dei Consigli delle Facoltà interessate nel caso di Corsi di Studio Interfacoltà o Interateneo), sentito il Consiglio di Corso di Studio interessato. L’Ateneo assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo, e delega ai Consigli di Facoltà la disciplina delle relative carriere, comprensiva della possibilità di optare per il passaggio ad altri Corsi di Studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti.

2) Osservazioni del CUN sull’art. 4, comma 5 del Regolamento didattico di Ateneo – richiesta di adeguamento;
La sig.ra Leonardi fa presente che non è ancora pervenuta la comunicazione ufficiale della richiesta di adeguamento al parere del CUN da parte del Ministero, pertanto, in attesa di tale comunicazione, la Commissione decide di rimandare l’esame del punto n. 2 all’o.d.g..

Alle ore 12,40 il Presidente, non essendoci altri argomenti da discutere, chiude la seduta.

 

IL SEGRETARIO
Sig.ra Marisa Leonardi
IL PRESIDENTE
Prof. Francesco Maria Gandolfo



Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento:
2 aprile 2008

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