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VERBALE DELLA COMMISSIONE SENATORIALE
PER LA DIDATTICA E RICERCA
RIUNIONE DEL 10 LUGLIO 2008

Il giorno 10 luglio 2008, alle ore 11.00, la Sala del Consiglio di Amministrazione al VII piano dell’edificio del Rettorato dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, si è riunita la Commissione Didattica e Ricerca del Senato Accademico.
Sono presenti: il prof. Francesco Carlo Gandolfo, il prof. Severino Caprioli, la dott.ssa Francesca Dragotto, il prof. Ernesto Limiti, il prof. Massimo Picardello (dalle ore 12) .
Sono assenti giustificati: il prof. Francesco De Antoni, il prof. Antonio Palleschi,e la prof. Simonetta Antonaroli.
Sono assenti: il prof. Marco Rizzoni, il prof. Antonio Volpi, il prof. Pietro Guerrieri, il prof. Aurelio Simone, il dott. Rocco Stelitano, la Sig.ra Sara De Rosa, il sig. Giuseppe Fortugno, il sig. Francesco Posca, la sig.ra Chiara Ricagni, il Sig. Adriano Barba, il Sig. Marco Siclari e il sig. Simone Amati.
Partecipano, inoltre, alla seduta la dott.ssa Simonetta Poggialini e la dott.ssa Daniela Carnicelli.
Il prof. Gandolfo assume la presidenza, la dott.ssa Simonetta Poggialini assume le funzioni di segretario.

ORDINE DEL GIORNO

1) Adeguamento del Regolamento didattico di Ateneo;
2) Varie ed eventuali

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1) Adeguamento del Regolamento didattico di Ateneo
La Commissione procede ad una lettura corale degli articoli 10 bis, 10 ter e 13 del Regolamento didattico di Ateneo e, dopo un’ampia e approfondita discussione, decide di sopprimere l’articolo 10 ter in quanto precedentemente inserito nell’articolo 4, al comma 10 e formula la seguente nuova stesura degli altri due articoli che, se approvata dal Senato Accademico, sostituirà la versione vigente degli articoli 10 bis e 13.

Art 6 - Iscrizione a singoli corsi d’insegnamento
1. E’ possibile l’iscrizione a singoli corsi di insegnamento impartiti in un Corso di Studio dell’Ateneo, senza essere iscritti al Corso stesso, a fini di aggiornamento professionale, di integrazione curriculare, ovvero di arricchimento culturale. Possono presentare domanda di iscrizione, sostenendo il relativo esame di profitto e ricevendone formale attestazione, tutti coloro che:
a) risultino iscritti ad Università estere;
b) siano studenti iscritti ad altre Università del territorio nazionale, previa autorizzazione dell’Università di appartenenza ovvero in attuazione di appositi accordi;
c) siano laureati ovvero in possesso del titolo di studio previsto per l’immatricolazione ai Corsi di Studio dell’Ateneo.
2. Gli organi di governo dell’Ateneo fissano annualmente l’ammontare dei contributi dovuti per l’iscrizione ai singoli corsi di insegnamento, con l’esclusione degli studenti stranieri che partecipano a programmi interuniversitari di mobilità. Non è consentita agli studenti iscritti ad un Corso di Studio dell’Ateneo la contemporanea iscrizione ai singoli corsi di insegnamento disciplinati dal presente articolo.
3. I singoli corsi d’insegnamento sono assoggettati alla stessa disciplina generale o speciale dettata dagli ordinamenti di ciascuna Facoltà, in particolare per quanto riguarda la frequenza. Eventuali deroghe alla propedeuticità possono essere autorizzate dalle strutture didattiche competenti.
4. Il numero dei singoli corsi di insegnamento che annualmente possono essere frequentati dai soggetti indicati nei precedenti commi è deliberato dalle Facoltà, su motivata proposta dei Consigli di Corso di Studio, previa valutazione del carico didattico sostenibile.
5. I Corsi di Studio a numero programmato condizionano le iscrizioni al parere favorevole del relativo Consiglio di Corso di Studio, sulla base delle strutture disponibili, del carico didattico sostenibile e dei requisiti richiesti.
6. Non si applicano agli studenti iscritti a singoli corsi di insegnamento i benefici previsti per gli studenti iscritti ai Corsi di Studio dell’Ateneo, salvo che per gli studenti diversamente abili e salvo quanto previsto nei programmi di mobilità interuniversitari per gli studenti stranieri.

Art. XX - Servizi didattici integrativi
1. Salva l’osservanza delle discipline speciali previste a livello nazionale od europeo, il Senato Accademico, su iniziativa delle competenti strutture didattiche, può deliberare l’istituzione e l’attivazione di:
a) corsi di preparazione agli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni;
b) corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
Il Senato Accademico, allo scopo di promuovere l’aggiornamento nei diversi ambiti culturali, può altresì deliberare l’istituzione e l’attivazione di:
a) corsi di istruzione ed attività culturali e formative svolti anche all’esterno dell’Ateneo;
b) corsi di aggiornamento professionale e per la formazione permanente.
2. Gli organi di governo dell’Ateneo fissano annualmente l’ammontare dei contributi dovuti per l’iscrizione ai servizi didattici integrativi. Non è consentita agli studenti iscritti ad un Corso di Studio dell’Ateneo la contemporanea iscrizione ai servizi didattici disciplinati dal presente articolo.
3. L’Ateneo rilascia i relativi attestati di frequenza e/o di verifica del profitto.

Alle ore 12,45 il Presidente, non essendoci altri argomenti da discutere, chiude la seduta.


IL SEGRETARIO
Dott.ssa Simona Poggialini
IL PRESIDENTE
Prof. Francesco Maria Gandolfo

Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento:
24 luglio 2008

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