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VERBALE DELLA COMMISSIONE
CONSULTIVA PERMANENTE DIDATTICA E RICERCA
RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 2008

 

Il giorno 16.1.2008, alle ore 11.00, presso la Sala del Consiglio di Amministrazione al VII piano dell'edificio del Rettorato dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, si è riunita la Commissione Didattica e Ricerca del Senato Accademico.
Sono presenti : il prof. Francesco Carlo Gandolfo, il prof. Severino Caprioli, il prof. Ernesto Limiti, la dott.ssa Francesca Dragotto.
Sono assenti giustificati : la prof. Simonetta Antonaroli, il prof. Antonio Palleschi, il prof. Antonio Volpi, il prof. Aurelio Simone.
Sono assenti : il prof. Francesco De Antoni, il prof. Pietro Guerrieri, il prof. Marco Rizzoni, il prof. Massimo Picardello, il dott. Rocco Stelitano, il sig. Simone Amati, il Sig. Adriano Barba, la Sig.ra Sara De Rosa, il sig. Giuseppe Fortugno, il sig. Francesco Posca, la sig.ra Chiara Ricagni e il Sig. Marco Siclari.
Partecipano, inoltre, alla seduta la Sig.ra Marisa Leonardi e la dott.ssa Simonetta Poggialini.
Il prof. Gandolfo assume la presidenza, la dott.ssa Poggialini assume le funzioni di segretario.


ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche al Regolamento didattico d'Ateneo;
2) Fondi assegnati dal MUR per attività di tutorato e didattico-integrative da destinare agli studenti delle lauree specialistiche, dottorati di ricerca e agli iscritti alla scuola di specializzazione per le professioni legali - assegnazione alle Facoltà A.A. 2007-08;
3) Istituzione ed attivazione per l'anno accademico 2008-09 del master interdisciplinare Erasmus Mundus di II livello in "Cooperazione internazionale e sviluppo urbano (mundus urbano)";
4) Riordino offerta formativa 2007-08;
5)Varie ed eventuali;

*****
1) Modifiche al Regolamento didattico di Ateneo

Il Presidente sottopone all’esame della Commissione il testo del Regolamento didattico d’Ateneo con le modifiche indispensabili per adeguarlo alla normativa dettata dal D.M. 270/2004 e dai Decreti sulle Classi, elaborato su mandato della Commissione.
La Commissione esamina ed approva il testo articolo per articolo.
Il testo approvato è allegato al presente verbale.

2) Fondi assegnati dal MUR per attività di tutorato e didattico-integrative da destinare agli studenti delle lauree specialistiche, dottorati di ricerca e agli iscritti alla scuola di specializzazione per le professioni legali - assegnazione alle Facoltà A.A. 2007-08.
La Commissione, dopo aver esaminato l’assegnazione dei fondi erogati dal Ministero dell’Università e della Ricerca per l’attività di tutorato da destinare agli studenti capaci e meritevoli ed il criterio di assegnazione dei fondi alle singole Facoltà sulla base del numero degli immatricolati, prende atto ed esprime parere favorevole.

3) Istituzione ed attivazione per l'anno accademico 2008-09 del master interdisciplinare Erasmus Mundus di II livello in "Cooperazione internazionale e sviluppo urbano (mundus urbano)".
Il Presidente invita la dott.ssa Poggialini ad illustrare le caratteristiche del corso e del progetto Erasmus Mundus.
La Commissione dopo aver esaminato lo statuto e le risorse del corso di master presentato, il cui progetto è risultato vincitore di un bando europeo nell’ambito del programma Erasmus Mundus e che è organizzato in consorzio con altre tre università europee, esprime parere positivo all’attivazione del master.

4) Riordino offerta formativa 2007-08;
Il Presidente invita la sig.ra Leonardi ad illustrare l’argomento all’ordine del giorno.
La sig.ra Leonardi comunica che è pervenuta la proposta della Scuola IaD di riordino dei due corsi di laurea triennale gia esistenti e la proposta di istituzione di due nuovi corsi di laurea magistrale.
La Commissione prende atto della comunicazione e non ha nulla da eccepire riguardo all’ordinamento dei corsi di studio, auspica, inoltre, la tempestiva integrazione della documentazione mancante.
E’ pervenuta anche la proposta di istituzione di un corso di laurea a ciclo unico interfacoltà in Farmacia, la Commissione dopo avere esaminato le caratteristiche del corso esprime parere favorevole.

Alle ore 13,45 il Presidente, non essendoci altri argomenti da discutere, chiude la seduta.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Simona Poggialini
IL PRESIDENTE
Prof. Francesco Maria Gandolfo



ALLEGATO

Le parti modificate sono in colore rosso.

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

SOMMARIO

Titolo I

Art. 1 - Titoli di studio
Art. 2 - Facoltà e Corsi di Studio
Art. 2 bis – Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studio
Art. 3 - Organizzazione dell’attività didattica
Art. 4 - Esami ed altre verifiche del profitto
Art. 5 - Valutazione iniziale degli studenti ed attività formative ad
essa propedeutiche
Art. 6 - Tutorato ed orientamento degli studenti.
Art. 7 - Iscrizione ai corsi
Art. 8 - Riconoscimento di crediti
Art. 9 - Interruzione temporanea della carriera scolastica
Art. 10 - Divieto di contemporanea iscrizione ai corsi e sospensione degli studio
Art. 11 - Scuole di Specializzazione
Art. 12 - Dottorati di Ricerca, Master e Corsi di Perfezionamento
Art. 13 - Servizi didattici integrativi
Art. 14 - Titoli congiunti con altri Atenei
Art. 15.- Valutazione delle attività formative
Art. 16 - Responsabili di attività

Titolo II

Art. 17 - Facoltà
Art. 18 - Corsi di Laurea: Classi di appartenenza
Art. 19 - Corsi di Laurea Professioni Sanitarie: Classi di appartenenza
Art. 20 - Corsi di Laurea Magistrale : Classi di appartenenza. Corsi di Laurea vecchio ordinamento
Art. 20 bis – Corsi di Laurea Magistrale Professioni Sanitarie: Classi di appartenenza.
Art. 21 - Scuole di Specializzazione

Titolo III

Art. 22 – Ordinamenti didattici

TITOLO I

Art. 1 - Titoli di studio
1.Conformemente all’art. 5 dello Statuto, l'Università di Roma “Tor Vergata” conferisce titoli corrispondenti a tutti i livelli di istruzione universitaria e post-universitaria previsti dagli ordinamenti vigenti, anche con modalità di formazione a distanza permanente. Essa, in particolare, conferisce i seguenti titoli:
a) Diploma di Laurea
b) Diploma di Laurea Magistrale
c) Diploma di Specializzazione
d) Master di I e di II livello
e) Dottorato di Ricerca
I titoli di cui sopra si conseguono alla fine di Corsi di studio disciplinati dai rispettivi ordinamenti adottati dai Corsi di studio con propri Regolamenti.
2. A coloro che hanno conseguito la laurea, la laurea magistrale o specialistica (prevista dal decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e dalle sue modifiche) e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
3. Il Senato Accademico, su proposta di una o più Facoltà, può attivare nuovi Corsi che rilascino titoli rientranti nelle tipologie indicate nel comma 1.

Art. 2 – Facoltà e Corsi di Studio
1. Le Facoltà dell'Ateneo e i Corsi di studio di cui all'art. 1, comma 1, sono elencati nel successivo Tit. II. Gli altri Corsi di studio permangono invariati, sino all’adeguamento degli stessi al nuovo ordinamento.
2. Ai fini del conseguimento del titolo di studio è necessario avere acquisito:
a) per la laurea 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza di una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano. La conoscenza delle lingue sarà verificata con le modalità stabilite dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studio.
b) per la laurea magistrale 120 crediti oltre ai requisiti necessari per l’immatricolazione.
c) per il diploma di specializzazione il numero di crediti fissato dal decreto ministeriale istitutivo della Scuola, fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.
d) per il master universitario almeno 60 crediti oltre quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.
e) per conseguire il dottorato di ricerca occorre infine essere in possesso della laurea magistrale ovvero d’altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo ai fini dell’ammissione al Corso di studio di dottorato.

Art. 2 bis – Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studio
1. L'istituzione di un nuovo Corso di studio è deliberata dal Senato Accademico, con atto motivato, su proposta di almeno una Facoltà, sentito il Consiglio di Amministrazione. Essa viene adottata con decreto rettorale, nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti determinati con decreto del Ministro, e nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione (che si esprime sulla base di parametri predeterminati e noti), ed entra in attuazione dal successivo anno accademico.
2. Il procedimento di cui al comma 1 si applica anche all’attivazione e alla modifica di un Corso di studio. I provvedimenti relativi vengono comunicati al Ministero.
3. La proposta, comunicata alle altre Facoltà dell’Ateneo, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali, deve essere corredata dal relativo ordinamento didattico, che definisce in particolare:
a) la denominazione del Corso di studio, gli obiettivi formativi specifici di esso, la classe di appartenenza del medesimo, nonché la Facoltà di afferenza dello stesso;
b) la durata del Corso di studio e il quadro generale delle attività formative qualificanti da inserire nei "curricula” previsti;
c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli nel loro complesso ad uno o più settori scientifico-disciplinari, per quanto riguarda le attività formative relative alla formazione di base e le attività formative caratterizzanti la classe;
d) la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale;

e) i caratteri e le modalità di effettuazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
4. Oltre alle attività formative qualificanti, l'ordinamento didattico del Corso di studio dovrà prevedere:
a) le attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo;
b) le attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
c) le attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;
d) le attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;
e) le attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
5. Tutti gli iscritti ai Corsi di studio afferenti alla medesima classe debbono condividere le attività formative di base e caratterizzanti per un minimo di 60 crediti, prima della differenziazione dei rispettivi percorsi formativi. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale.
6. Non possono essere istituiti due diversi Corsi di studio afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti per le lauree e per almeno 30 crediti per le lauree magistrali.
7. Qualora l'ordinamento didattico di un Corso di laurea o di un Corso di laurea magistrale soddisfi i requisiti di due classi differenti, il Senato Accademico può istituire il Corso di laurea o il Corso di laurea magistrale come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente indica al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno per le lauree e al secondo anno per le lauree magistrali.

8. Sono inoltre presupposti per la valutazione della fattibilità di un Corso di studio:
a) la rispondenza a giustificate esigenze scientifiche e socio-economiche, considerate anche dal punto di vista territoriale;
b) la sussistenza di adeguate risorse di personale docente di ruolo (con particolare riferimento agli insegnamenti di base e caratterizzanti del Corso di studio), di personale tecnico, aule, attrezzature e laboratori valutati anche in relazione al numero degli studenti che si prevede di poter accogliere, tenendo conto delle modalità previste per lo svolgimento e la fruizione delle attività formative;
c) la compatibilità con il mantenimento della qualità dell'offerta formativa e con la organizzazione dei Corsi di studio già attivati nell'Ateneo.
10. I Corsi di studio possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse Facoltà dell'Ateneo (Corsi di studio interfacoltà) o convenzioni tra diversi Atenei (Corsi di studio interuniversitari). 1 regolamenti dei Corsi di studio interfacoltà e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una tra le Facoltà o ad uno tra gli Atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi, il rilascio del titolo finale e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo quanto diversamente previsto dagli accordi o dalle convenzioni.
11. La disattivazione di Corsi di studio è deliberata dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Facoltà o dei Consigli delle Facoltà interessate (nel caso di Corsi di studio interfacoltà), sentito il Consiglio di Corso di studio interessato. L'Ateneo assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo, e delega ai Consigli di Facoltà la disciplina delle relative carriere, comprensiva anche della possibilità di optare per il passaggio ad altri Corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti.

Art. 3 – Organizzazione dell’attività didattica
1. I Consigli di Corso di studio disciplinano l'organizzazione didattica dei Corsi con propri regolamenti, in armonia con gli ordinamenti didattici nazionali e con il presente regolamento didattico, prevedendo, altresì, l'attribuzione dei crediti e la loro distribuzione temporale.
2. I Consigli di Corso di studio attribuiscono a ciascun insegnamento attivato un congruo numero intero di crediti formativi. In ciascun corso di laurea non possono comunque essere previsti in totale più di venti esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale, fatti salvi quelli regolati da normative dell'Unione europea, non possono essere previsti in totale più di dodici esami o valutazioni finali di profitto, anche mediante prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.
3. I Consigli di Corso di studio determinano altresì la quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

4. Il Consiglio di Corso di studio è responsabile della corretta attuazione dell’organizzazione didattica dei Corsi di studio; le segreterie studenti sono responsabili della corretta applicazione degli ordinamenti didattici per quanto attiene alla carriera dello studente.
5. Con cadenza annuale, in tempo utile ai fini dell’eventuale attivazione di nuovi corsi e della tempestiva pubblicizzazione dell’offerta didattica, ogni Consiglio di Corso di studio programma l'organizzazione didattica per il successivo anno accademico, incluse le attività didattiche integrative, propedeutiche, di orientamento e di tutorato e propone tutti i provvedimenti necessari, compresa l’eventuale attribuzione delle supplenze e degli affidamenti, nonché la nomina dei professori a contratto.
Gli estratti dei verbali dei Consigli di Corso di studio relativi alle attività formative, con esclusione di quelli relativi ai singoli studenti, sono resi noti al pubblico attraverso affissione all’apposito albo del Corso di studio, eventualmente sostituito o integrato da mezzi informatici.
6. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 n. 341/1990, il Consiglio di Facoltà, su proposta dei competenti Consigli di Corso di studio e sentiti, ove richiesto dai regolamenti di Facoltà, i Dipartimenti di afferenza dei docenti, provvede all’attribuzione dei compiti didattici, previo parere del competente Consiglio di Corso di studio, con il consenso dei docenti interessati. Ai ricercatori possono essere assegnate, d’intesa con gli stessi, responsabilità di insegnamento.
7. Ai professori, può essere annualmente attribuito – con il loro consenso – lo svolgimento di corsi di insegnamento diversi da quello di titolarità.
8. I Consigli di Corso di studio possono istituire, anche in collaborazione con strutture dell’Ateneo ed eventualmente anche con Enti esterni, corsi intensivi, servizi di sostegno e aiuto all'attività didattica, forme di insegnamento a distanza, iniziative di integrazione formativa con gli istituti di istruzione secondaria superiore, corsi serali, corsi di recupero per studenti lavoratori e corsi di educazione permanente.
9. Le ore impegnate per la realizzazione di corsi a distanza gestiti direttamente dall'Università costituiscono, a tutti gli effetti, assolvimento dei doveri didattici dei docenti.
10. In funzione dello svolgimento dell’attività didattica relativa ai singoli insegnamenti in periodi corrispondenti a frazioni di anno, il Consiglio di Facoltà competente, dandone pubblicità agli studenti con congruo preavviso, può anticipare l’inizio dell’attività didattica rispetto all’anno accademico e stabilire conseguentemente il calendario degli esami e il termine per le iscrizioni, che comunque non può essere anteriore al primo agosto. Le facoltà deliberano il Calendario delle lezioni. Il Senato Accademico stabilisce le date delle vacanze accademiche.
11. Con delibera dei Consigli di Corso di Studio gli insegnamenti possono articolarsi in moduli di durata compatibile con il numero dei crediti loro assegnati. Per modulo si intende una parte compiutamente organizzata di un insegnamento che lo articola o lo specifica secondo il profilo del contenuto didattico. Moduli differenti dello stesso corso possono essere insegnati da docenti diversi.
12. Su proposta dei Consigli di Corso di studio, le Facoltà possono predisporre per gli studenti a tempo parziale piani didattici che prevedano un’attività ridotta comunque corrispondente a non meno di 30 crediti per anno. Agli studenti che fruiscono dei piani didattici ridotti il Senato Accademico può concedere una riduzione delle tasse e/o dei contributi.
13. Ciascun corso di studio istituisce una commissione didattica paritetica formata da due professori e da 2 studenti facenti parte del Consiglio del Corso, designati i primi dai docenti del Consiglio del Corso di studio e i secondi dagli studenti eletti nel Consiglio del Corso.
La Commissione dura in carica due anni accademici ed espleta i compiti previsti dall’art. 12, comma 3 del D. M. 509/99.

Art. 4 - Esami ed altre verifiche del profitto
1. Le Facoltà ed i Corsi di studio rendono noti al pubblico con adeguato anticipo i periodi in cui si svolgono gli esami di profitto, nonché gli esami finali per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. Gli esami di profitto si svolgono, al termine dei rispettivi corsi, con cadenze distanziate e rese note, secondo modalità determinate, per ciascun Corso di studio, dalle competenti strutture didattiche, le quali, in funzione della specificità dei rispettivi percorsi formativi, possono anche prevedere un limitato numero di appelli collegati allo svolgimento del corso e l'obbligo di ripetere il corso stesso in caso di mancato superamento dell'esame negli appelli predetti. Le prove possono essere scritte, pratiche in laboratorio od orali, oppure consistere in più di una di tali modalità. Le prove scritte possono consistere in elaborati, questionari a risposta multipla, etc. Le prove orali sono pubbliche. La valutazione finale è individuale ed è espressa in trentesimi e tiene conto anche dei risultati delle eventuali prove periodiche di valutazione. Qualora si raggiunga il punteggio massimo, la Commissione esaminatrice può attribuire la lode.
3. Le date della prima prova di un esame di profitto non possono essere anticipate rispetto alla data pubblicizzata.
4. Per sostenere gli esami di profitto lo studente deve risultare iscritto per il periodo considerato allo specifico corso, ove richiesto, ed essere in regola con l'accertamento della frequenza, se obbligatoria in base a delibera del competente Consiglio di Corso di studio.
5. Per sostenere l'esame di laurea e di laurea magistrale lo studente deve avere superato tutti gli esami di profitto relativi agli insegnamenti inclusi nel proprio piano di studio e le eventuali prove di idoneità ed essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti.
Il Consiglio di Facoltà, con delibera motivata e su conforme parere del competente Consiglio di Corso di studio, può autorizzare gli studenti che abbiano completato il proprio curriculum didattico ad anticipare di non più di una sessione l’esame di laurea o di laurea magistrale.
6. Gli esami di laurea e di laurea magistrale sono pubblici. La votazione finale è espressa in centodecimi. L'esame si intende superato con votazione minima di 66/110.
7. Come supplemento al diploma di ciascun titolo di studio sarà rilasciato un certificato che dovrà riportare le indicazioni analitiche relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo, conformemente ai modelli in uso presso gli altri paesi europei. Tale documento è emesso dalle Segreterie studenti, sulla base delle indicazioni fornite dai competenti corsi di studio.
8. La composizione delle commissioni preposte agli esami di profitto è disciplinata da regolamenti deliberati dai Consigli di Corso di studio competenti.
9. Conformemente all’art. 74, comma 2, dello Statuto, la composizione delle commissioni preposte all'esame conclusivo per il conseguimento dei titoli di cui all’art. 1 del presente regolamento è disciplinata con regolamenti dei Corsi di studio competenti, nel rispetto della normativa vigente e di indirizzi generali eventualmente fissati dal Senato accademico. Tali regolamenti fissano il numero dei componenti, che devono essere tratti - di regola - dal personale docente afferente ai Corsi di studio medesimi. I componenti effettivi e supplenti sono nominati dal Presidente del Corso di studio con provvedimento che va comunicato al Rettore.
10. Trascorsi 6 anni dalla immatricolazione al Corso di laurea o 4 anni dalla immatricolazione al Corso di laurea magistrale, il Consiglio di Corso di studio può disporre una verifica dello stato di studente; tale verifica può comportare una valutazione della cultura e delle capacità acquisite e, in caso di esito non positivo, la richiesta di riqualificazione di crediti. Analoga procedura si applica agli studenti che riprendono gli studi dopo un’interruzione superiore ad un anno.

Art. 5 – Valutazione iniziale degli studenti ed attività formative ad essa propedeutiche
1. La valutazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea magistrale avviene nelle forme e nei modi previsti dalle normative nazionali. La determinazione delle modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso è demandata ai Consigli di Corso di studio, i quali – per accrescere l’efficacia delle attività formative - attivano forme di valutazione iniziale degli studenti che accedono alle diverse tipologie di corsi, fissando i livelli di conoscenza necessari all’ammissione ed individuando gli obblighi formativi aggiuntivi che debbono essere soddisfatti nel primo anno di corso dagli studenti che non abbiano ottenuto una valutazione positiva.
Obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
2. I Consigli di Corso di studio possono organizzare attività formative propedeutiche alle valutazioni di cui al comma precedente.

Art. 6 – Tutorato ed orientamento degli studenti
1. La disciplina dell’orientamento e del tutorato è dettata dal regolamento d’Ateneo per l’orientamento ed il tutorato, emanato con D.R. n. 1393 del 3.5.2000.

Art. 7 – Iscrizione ai corsi
1. Il Senato Accademico delibera annualmente i termini per l'immatricolazione e l’iscrizione ai Corsi di studio. Ciascuno studente iscritto ad un Corso sceglie un percorso formativo fra quelli consigliati dal Consiglio del Corso.
2. Al momento dell’iscrizione, ciascuno studente, ove previsto dalla competente struttura didattica, può scegliere di seguire il Corso di studio prescelto solo a tempo parziale. I Consigli di Corso di studio deliberano le opzioni relative ai percorsi formativi per studenti a tempo parziale. In ogni caso, il titolo di studio verrà rilasciato solo in seguito all’acquisizione di un numero di crediti pari a quello previsto per gli studenti a tempo pieno. I Consigli di Corso di studio deliberano altresì gli eventuali obblighi di frequenza a ciascun insegnamento da parte deglii studenti a tempo parziale.
3. Requisito per l’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale è il possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuti idonei dal competente Consiglio di Corso di Studio. L'immatricolazione ad un corso di laurea magistrale con il possesso del solo diploma di scuola secondaria superiore è previsto esclusivamente per i corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello ovvero per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.
4. Ai fini dell’ammissione alla laurea magistrale sono da intendersi requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in classi esplicitamente indicate e le competenze e le conoscenze acquisite in specifici settori scientifico-disciplinari, parimenti stabiliti per un determinato numero minimo di crediti. Spetta ai competenti Consigli di Corso di studio il compito di definire entità e caratteristiche di entrambi i requisiti. Eventuali integrazioni curricolari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale di cui all'art. 5.
5. L'ordinamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale può prevedere una pluralità di curricula al fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale.
6. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'Ateneo anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la frequenza ai corsi, nel rispetto delle norme stabilite in proposito nei regolamenti dei Corsi di studio.

Art. 8 – Riconoscimento di crediti
1. Il riconoscimento degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti da studenti provenienti da altri Atenei o da una diversa struttura didattica dell'Ateneo o, anche, dal medesimo Corso di studio ma con diverso ordinamento è determinato dal Consiglio di Corso di studio interessato.
2. I Consigli dei Corsi di studio approvano le abbreviazioni di corso previste dalle norme vigenti, valutando i crediti acquisiti.
3. I Consigli dei Corsi di studio possono proporre al Senato Accademico programmi di cooperazione con aziende private e pubbliche e con istituzioni nelle quali gli studenti svolgano esperienze di apprendimento sul campo considerate valide ai fini del conseguimento di crediti didattici.
4. Possono formare oggetto di riconoscimento anche gli studi all’estero che non abbiano portato al conseguimento di un titolo accademico, purché adeguatamente documentati.

Art. 9 – Interruzione temporanea della carriera scolastica
1. Gli studenti che, avendo interrotto gli studi, intendano esercitare i diritti derivanti dalla condizione di studente devono presentare al Rettore istanza diretta ad ottenere la ricognizione di tale status.
2. La domanda di ricognizione richiede il versamento di:
a) una tassa di ricognizione stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, per ciascun anno di interruzione degli studi;
b) tutte le tasse e i contributi dovuti per l’anno accademico in cui presenta la domanda con assoggettamento allo stesso trattamento previsto per la generalità degli studenti.
3. La domanda sarà valutata dal competente Consiglio di Corso di studio tenendo conto, anche, di quanto disposto al comma 10 art. 4 del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui lo studente sia decaduto ai sensi dell’art. 149 del T. U. sull’istruzione superiore 1592/33, lo stesso può chiedere di riprendere la carriera. Tale richiesta sarà valutata dal competente Consiglio di Corso di studio.

Art. 10 - Divieto di contemporanea iscrizione ai corsi e sospensione degli studi
1. Non è ammessa l’iscrizione contemporanea a più corsi di laurea, di laurea magistrale, di diploma universitario, di scuole dirette a fini speciali, di specializzazione, di dottorato di ricerca e master.
2. E' consentita la sospensione degli studi nel caso in cui lo studente dichiari di voler proseguire gli studi nelle Accademie militari italiane ovvero in Università straniere.
3. E' altresì consentita la sospensione dell’iscrizione ad un corso di studio per accedere ad un altro corso di studio di diverso livello fino al conseguimento del relativo titolo, previa presentazione di apposita domanda motivata di sospensione.
4. Nei casi di sospensione degli studi previsti dai precedenti commi secondo e terzo, lo studente cessa di rivestire tale qualità dal giorno successivo a quello in cui è dichiarata la sospensione.
5. Il Collegio di un Dottorato di Ricerca può proporre al Consiglio del Master, ritenuto ad esso affine, il conferimento del corrispondente titolo di Master agli studenti del corso di Dottorato che abbiano proficuamente seguito un periodo di studio non inferiore a quello del Master e che abbiano soddisfatto i requisiti previsti per il conseguimento del titolo.

Art. 10 bis
1. L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata rilascia automaticamente e senza spese per lo studente, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato contenente le principali informazioni circa il curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato redatto in lingua italiana e in lingua inglese, è conforme al modello sviluppato in ambito internazionale e recepito dalla normativa italiana.

Art. 11 - Scuole di Specializzazione
1. Fermo restando quanto disposto nell’art. 37 dello Statuto, le Scuole di Specializzazione sono rette da un Consiglio composto da non meno di tre professori di ruolo dell'Ateneo e da un Direttore, eletto tra i professori di ruolo dell'Ateneo, che lo presiede, fatta salva la disciplina della Scuola di Specializzazione per le professioni legali.
2. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione delibera l'organizzazione didattica e decide le modalità di valutazione del percorso didattico.
3. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso del titolo di studio previsto dal decreto ministeriale istitutivo ovvero di un titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal competente Consiglio della Scuola di Specializzazione. Al Consiglio spetta anche il compito di individuare gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, sulla base degli specifici requisiti di ammissione previsti dal decreto ministeriale istitutivo della Scuola.
Art. 12 - Dottorati di Ricerca e Master
1. I Dipartimenti e le Facoltà propongono al Senato Accademico l'organizzazione di Corsi di Dottorato di Ricerca. La relativa delibera è successivamente sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
2. I Corsi di Dottorato di Ricerca sono disciplinati da apposito Regolamento.
3. I Dipartimenti e le Facoltà possono proporre al Senato Accademico l'istituzione e l'attivazione di Master di I e II livello e di Corsi di Perfezionamento istituiti in base al D.P.R. 162 e alla legge 341/90. Qualora alla istituzione dei Corsi suddetti concorrano più Facoltà e/o, Dipartimenti la proposta va formulata di concerto tra le strutture predette. La relativa delibera va sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. I Master e i Corsi di Perfezionamento sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 13 - Servizi didattici integrativi
1. Impregiudicate le discipline speciali previste a livello nazionale od europeo, il Senato Accademico, su iniziativa delle competenti strutture didattiche, può deliberare l'attivazione di corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici, di corsi di istruzione e di attività culturali e formative esterne, ivi compresi i corsi per l'aggiornamento culturale degli adulti e per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, di corsi di aggiornamento professionale. L'Ateneo rilascia i relativi attestati.

Art. 14 – Titoli congiunti con altri Atenei
1. Sulla base di apposite convenzioni, l’Università di Roma “Tor Vergata” può rilasciare i titoli di cui all’art. 1 congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri. Per il rilascio di tali titoli, si richiede che lo studente abbia completato almeno un anno dei propri studi nell'Università di Roma Tor Vergata. Le modalità specifiche per il rilascio del titolo sono proposte dal Consiglio di Corso di Studio interessato e deliberate dal Consiglio di Facoltà.

Art. 15.- Valutazione delle attività formative
1. Alla valutazione delle attività formative provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze, il Nucleo di valutazione ed i Comitati paritetici per la didattica ed il diritto allo studio di cui all’art. 32 dello statuto. Il raccordo tra le attività di tali organi e quelle delle competenti strutture didattiche è disciplinato dai regolamenti di queste ultime.

Art. 16 – Responsabili di attività
1. Con cadenza annuale, il Consiglio di Facoltà, sentiti i Consigli di Corso di studio competenti, con delibera adottata a maggioranza assoluta, procede all’individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità.

Art. 17 – Disposizioni transitorie e finali
1. Quando vengono istituiti nuovi ordinamenti didattici, l'Ateneo deve assicurare la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi; deve disciplinare, altresì, la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.



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Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento:
21 gennaio 2008

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