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VERBALE DELLA COMMISSIONE SENATORIALE
PER LA DIDATTICA E RICERCA
RIUNIONE DEL 30 MAGGIO 2008

Il giorno 30.5.2008, alle ore 10,00, presso la Sala del Consiglio di Amministrazione al VII piano dell’edificio del Rettorato dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, si è riunita la Commissione Didattica e Ricerca del Senato Accademico.
Sono presenti: il prof. Francesco Carlo Gandolfo, il prof. Severino Caprioli, la dott.ssa Francesca Dragotto, il prof. Ernesto Limiti.
Sono assenti giustificati: il prof. Francesco De Antoni, il prof. Marco Rizzoni, il prof. Antonio Volpi, il prof. Pietro Guerrieri, il prof. Massimo Picardello, il prof. Antonio Palleschi,e il sig. Simone Amati.
Sono assenti: la prof. Simonetta Antonaroli, il prof. Aurelio Simone, il dott. Rocco Stelitano, la Sig.ra Sara De Rosa, il sig. Giuseppe Fortugno, il sig. Francesco Posca, la sig.ra Chiara Ricagni il Sig. Adriano Barba e il Sig. Marco Siclari.
Partecipano, inoltre, alla seduta la dott.ssa Simonetta Poggialini, la dott.ssa Daniela Carnicelli, la sig.ra Maria Antonietta Diofebo Pulini.
Il prof. Gandolfo assume la presidenza, la dott.ssa Simonetta Poggialini assume le funzioni di segretario.

ORDINE DEL GIORNO

1) Adeguamento del Regolamento didattico d'Ateneo;
2)Varie ed eventuali


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1) Adeguamento del Regolamento didattico di Ateneo
La Commissione dopo ampia discussione propone di sostituire il testo del comma 11 dell’articolo 4, approvato nella riunione dell’8 aprile u.s., con il seguente:

11. Trascorsi 6 anni dalla immatricolazione ad un corso di laurea triennale e 4 anni dall’immatricolazione ad un corso di laurea specialistica o magistrale senza il conseguimento del titolo corrispondente, il Consiglio di Corso di Studio può disporre una verifica dello stato di studente. Tale verifica può comportare una valutazione della cultura e delle capacità acquisite e, in caso di esito non positivo, la richiesta di riqualificazione di crediti.

La Commissione procede ad una lettura corale degli articoli 6,8,9 e 10 del Regolamento didattico di Ateneo anche alla luce delle proposte formulate dalla dott.ssa Carnicelli e dei chiarimenti forniti dalla sig.ra Diofebo Pulini sui servizi di tutorato e orientamento e, dopo un’ampia e approfondita discussione, formula la seguente nuova stesura degli articoli 7,8,9,10,11,12 e 13 che, se approvata dal Senato Accademico, sostituirà la versione vigente degli articoli 6,8,9 e 10.

Art. 7 - Riconoscimento di crediti
1. Il Consiglio di Corso di Studio interessato determina il riconoscimento degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti da studenti provenienti da altri Atenei o da una diversa struttura didattica dell’Ateneo o, anche, dal medesimo Corso di Studio ma con diverso ordinamento. Possono formare oggetto di riconoscimento anche gli studi all’estero che non abbiano portato al conseguimento di un titolo accademico, purché adeguatamente documentati.
2. I Consigli dei Corsi di Studio approvano le abbreviazioni di Corso previste dalle norme vigenti, valutando i crediti acquisiti.
3. I Consigli dei Corsi di Studio possono promuovere programmi di cooperazione con aziende private e pubbliche e con istituzioni nelle quali gli studenti svolgano esperienze di apprendimento sul campo considerate valide ai fini del conseguimento di crediti didattici.

Art. 8 – Attività di orientamento
1. L’orientamento ha la funzione di fornire l’assistenza e le basi conoscitive necessarie ai fini della scelta del Corso di Studio e dell’ingresso nel mondo del lavoro post-universitario, nonché nella fase di accesso all’Università. La disciplina dell’orientamento è dettata da apposito regolamento d’Ateneo, emanato con Decreto Rettorale.

Art. 9 - Tutorato degli studenti
1. Il tutorato è finalizzato a migliorare, in ogni singolo studente, l’incidenza formativa dell’esperienza universitaria. Esso si propone di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il Corso di Studio, di renderli attivamente partecipi del processo formativo, di rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza universitaria.
2. Le singole Facoltà ed i singoli Corsi di Studio sono responsabili delle attività di tutorato.
3. Su proposta del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione ripartisce annualmente, per Facoltà, le risorse destinate alle attività di tutorato.
4. I servizi di tutorato sono rivolti a:
a) fornire informazioni generali sull’organizzazione dell’Università; assistere lo studente affinché la frequenza dei corsi sia proficua;
b) illustrare gli strumenti, i contenuti e gli obiettivi formativi della Facoltà e dei Corsi di Studio (compresi i programmi post-lauream);
c) agevolare il contatto con il personale impegnato nell’assistenza finalizzata alla preparazione dei singoli esami, e con quello impegnato nell’assistenza al disbrigo delle pratiche amministrative, ivi comprese quelle relative all’esercizio del diritto allo studio; in tale ultimo caso, l’assistenza è fornita da personale amministrativo.
d) assistere lo studente nella scelta dei diversi possibili percorsi di studio istituzionalmente definiti (quali ad esempio piani di studio, indirizzi), aiutandolo a sviluppare la capacità di organizzare autonomamente il proprio curriculum universitario;
e) fornire informazioni sugli sbocchi professionali del titolo di studio;
f) assistere nella scelta della tesi di laurea.
Le modalità ed i contenuti delle attività sono determinati dai Consigli delle strutture didattiche competenti.
5. L’Ateneo assicura un’adeguata pubblicità dei servizi offerti agli studenti, mediante apposite informazioni inserite nel sito telematico dell’Università. Specifiche informazioni sono offerte dalle Facoltà e dai Corsi di Studio. Vanno indicati in particolare: l’ordine degli studi, i programmi dei singoli corsi, gli orari delle lezioni e delle esercitazioni, gli orari di ricevimento studenti del personale docente, gli orari di apertura delle biblioteche e le condizioni per l’accesso ad esse, le date ufficialmente comunicate degli esami di profitto e degli esami di laurea, le notizie riguardanti gli stages all’estero, le ulteriori iniziative formative (come conferenze, seminari, tavole rotonde, etc.). Nella medesima forma sono pubblicizzate le attività facenti capo ai Corsi di Dottorato, ai Diplomi di Specializzazione ed ai Master.

Art. 10 - Interruzione temporanea della carriera scolastica
1. Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione per almeno un anno accademico, qualora intenda proseguire gli studi, deve presentare apposita domanda di ricongiunzione della carriera. È tenuto in tal caso a versare, per ogni anno di interruzione, una tassa di ricognizione nella misura stabilita dall’Ateneo, oltre alle tasse e contributi dovuti per l’anno accademico di ripresa degli studi.
2. È consentito il versamento della sola tassa di ricognizione per anno accademico in luogo dell'intero importo, presentando la domanda di ricongiunzione nei termini ordinari di iscrizione all’anno successivo.
3. Nel periodo di interruzione degli studi e fino al termine della sessione straordinaria dell'anno accademico oggetto della ricongiunzione, lo studente non può compiere alcun atto di carriera relativa al corso di studio interrotto.

Art. 11 - Decadenza dalla carriera di studente
1. Lo studente iscritto a Corsi di Studio dell' ordinamento previgente al D.M.509/99, qualora non sostenga esami per otto anni accademici consecutivi all'anno di superamento dell'ultimo esame, decade dalla condizione di studente. Il computo degli otto anni va fatto, se più favorevole, dalla data dell'ultima iscrizione in corso. Lo studente iscritto ad un Corso di Studio per il conseguimento della Laurea, della Laurea Specialistica/Magistrale, della Laurea Specialistica/Magistrale a ciclo unico, che abbia trascorso nella posizione di fuori corso, senza aver sostenuto esami, un tempo rispettivamente di cinque, quattro e nove anni, non può reiscriversi allo stesso Corso.
2. Il termine è estensibile di due anni nel caso di studenti iscritti a tempo parziale.
3. Le norme di cui sopra non si applicano nei confronti degli studenti che siano in difetto del solo esame finale.
4. Lo studente decaduto, qualora intenda iscriversi nuovamente a Corsi di Studio è obbligato ad immatricolarsi ex novo.
5. Alla ripresa della carriera universitaria, lo studente deve versare all'Università un diritto fisso.
6. Il Consiglio del Corso di Studio competente valuta, su istanza dello studente, se riconoscere gli esami superati o i crediti formativi acquisiti nella precedente carriera e determina eventuali obblighi formativi per il conseguimento del titolo.

Art.12 - Sospensione degli studi
1. È consentita la sospensione dagli studi nel caso in cui lo studente dichiari di voler proseguire gli studi nelle Accademie militari italiane ovvero in Università straniere.
2. È altresì consentita la sospensione dell'iscrizione ad un Corso di Studio, per accedere ad un altro Corso di Studio non appartenente allo stesso livello fino al conseguimento del relativo titolo, previa presentazione di apposita domanda motivata di sospensione.
3. Alla ripresa della carriera lo studente dovrà allegare alla domanda la certificazione da cui risulti il conseguimento del titolo o, in caso contrario, un certificato da cui risultino gli anni di iscrizione all'altro Corso.

Art. 13 – Rinuncia agli studi
1. È possibile in ogni momento rinunciare allo status di studente e quindi alla carriera maturata.
2. La rinuncia è irrevocabile e deve essere manifestata con atto scritto e non può essere subordinata a condizioni.
3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere certificati relativi alla carriera percorsa con l’annotazione obbligatoria della rinuncia.
4. Lo studente rinunciatario può quindi immatricolarsi ex novo allo stesso oppure ad altro Corso di Studio. Lo studente rinunciatario che si immatricoli di nuovo può presentare domanda di valutazione degli studi compiuti nella estinta carriera, che non può più produrre effetti giuridici.
5. Il Consiglio di Corso di Studio può, a sua discrezione, prendere in considerazione tale domanda, valutando gli studi compiuti dal richiedente alla stregua di titolo attestante la cultura e la capacità acquisita utile al percorso formativo.
6. Lo studente che rinuncia non è comunque tenuto a pagare tasse di ricognizione.

Alle ore 13,15 il Presidente, non essendoci altri argomenti da discutere, chiude la seduta.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Simona Poggialini
IL PRESIDENTE
Prof. Francesco Maria Gandolfo

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Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento:
6 giugno 2008

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