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VERBALE DELLA COMMISSIONE SENATORIALE
PER LA DIDATTICA E RICERCA
RIUNIONE DEL 31 MARZO 2008

Il giorno 31.3.2008, alle ore 10,00, presso la Sala del Consiglio di Amministrazione al VII piano dell’edificio del Rettorato dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, si è riunita la Commissione Didattica e Ricerca del Senato Accademico.
Sono presenti: il prof. Francesco Carlo Gandolfo, il prof. Severino Caprioli, il prof. Ernesto Limiti, il prof. Pietro Guerrieri, il prof. Marco Rizzoni, la dott.ssa Francesca Dragotto,e il Sig. Adriano Barba.
Sono assenti giustificati: il prof. Francesco De Antoni, il prof. Antonio Pallesch e il sig. Simone Amati i.
Sono assenti: il prof. Aurelio Simone, la prof. Simonetta Antonaroli, il prof. Massimo Picardello, il prof. Antonio Volpi, il dott. Rocco Stelitano, la Sig.ra Sara De Rosa, il sig. Giuseppe Fortugno, il sig. Francesco Posca, la sig.ra Chiara Ricagni e il Sig. Marco Siclari.
Partecipa, inoltre, alla seduta la sig.ra Marisa Leonardi.
Il prof. Gandolfo assume la presidenza, la dott.ssa Simonetta Poggialini assume le funzioni di segretario

ORDINE DEL GIORNO

1) Adeguamento del Regolamento didattico d'Ateneo;
2) Rilievo CUN del 21.2.08 sull’art. 4, comma 5 del Regolamento didattico di Ateneo – richiesta di adeguamento;
3) Offerta formativa A.A. 2008-09 - Corsi di laurea e Laurea specialistica D.M. 509/09 - Calcolo dei requisiti minimi docenza;
4)Varie ed eventuali.

*****


1) Adeguamento del Regolamento didattico di Ateneo

La Commissione prende in esame le proposte del sig. Adriano Barba di modifica dell’art. 4 del Regolamento didattico di Ateno che la dott.ssa Poggialini ha inviato per posta elettronica a tutti i componenti della Commissione.
Le proposte di modifica sono le seguenti:
Aggiungere dopo l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 4 il seguente periodo:

LO STUDENTE PUO’ RISOSTENERE L’ESAME ,GIA’ VERBALIZZATO CON APROVAZIONE, PER UN MASSIMO DI UNA VOLTA E PER NON PIU’ DI TRE DISCIPLINE TRA COMPLEMENTARI E FONDAMENTALI.

Aggiungere dopo l’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 4 il seguente periodo:

AI LAUREANDI CHE SI PRESENTANO ALLA SEDUTA DI LAUREA SENZA ESSERE ISCRITTI AD ANNI FUORI CORSO SI ATTRIBUISCONO DUE PUNTI DI SUPPLEMENTO SULLA VALUTAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

La Commissione dopo ampia e articolata discussione non approva le proposte di modifica del Sig. Adriano Barba.

La Commissione, dopo aver apportato lievi modifiche agli articoli 1 e 2 del Regolamento Didattico di Ateneo già discussi e approvati nello loro nuova stesura nella seduta del 7 marzo u.s., procede ad una lettura corale dell’articoli 3 e dopo ampia discussione ne approva la nuova stesura.
Il nuovo testo approvato dalla Commissione didattica degli articoli 1,2 e 3 del Regolamento Didattico di Ateneo è allegato al presente verbale (All. A)

2) Rilievo CUN del 21.2.08 sull’art. 4, comma 5 del Regolamento didattico di Ateneo – richiesta di adeguamento;


Il Presidente della Commissione legge il rilievo del CUN sull’Art. 4, comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo. La Commissione dopo ampia discussione propone di modificare il suddetto comma come segue e di inviare la modifica all’esame della Commissione Affari Statutari:
“Il Consiglio di Facoltà, con delibera motivata e su conforme parere del competente Consiglio di Corso di studio, può autorizzare gli studenti che abbiano completato il proprio curriculum didattico ad anticipare l’esame di Laurea o di Laurea magistrale di non più di una sessione rispetto alla durata normale del Corso.”

3) Offerta formativa A.A. 2008-09 - Corsi di laurea e Laurea specialistica D.M. 509/09 - Calcolo dei requisiti minimi docenza;

La Sig.ra Leonardi, su invito del Presidente, illustra il documento contenente i requisiti minimi e i criteri di determinazione degli stessi.
La Commissione dopo ampia discussione prende atto.

4)Varie ed eventuali.

La dott. Poggialini chiede alla Commissione didattica un parere circa la possibilità che il Direttore di un master universitario possa nominare come Vice Direttore un ricercatore confermato.
La Commissione dopo ampia e articolata discussione esprime parere positivo.

Alle ore 13,40 il Presidente, non essendoci altri argomenti da discutere, chiude la seduta.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Simona Poggialini
IL PRESIDENTE
Prof. Francesco Maria Gandolfo

Allegato A

Art. 1 - Titoli conferiti dall’Ateneo
1. L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” conferisce titoli corrispondenti ai livelli di istruzione universitaria e post-universitaria previsti dagli ordinamenti vigenti, anche con modalità di formazione a distanza. In particolare, essa conferisce i seguenti titoli:
a) Laurea
b) Laurea Magistrale
c) Diploma di Specializzazione
d) Master di I livello
e) Master di II livello
f) Dottorato di Ricerca
I titoli sopra elencati si conseguono al termine di percorsi formativi disciplinati da Ordinamenti Didattici adottati dai rispettivi Consigli di Corso di Studio, Consigli di Master e Collegi dei Docenti del Dottorato in conformità al presente Regolamento, con le procedure determinate nel successivo articolo XX. I Corsi di Studio, le Scuole di Specializzazione, i Master ed i Corsi di Dottorato dell’Ateneo sono elencati nel Titolo II.
2. A coloro che hanno conseguito la Laurea, la Laurea Magistrale e il Dottorato di Ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di Dottore, Dottore Magistrale e Dottore di Ricerca. Alla Laurea Magistrale sono equiparate la Laurea Specialistica, prevista dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e dalle sue modifiche, e la Laurea prevista dalle norme previgenti a tale decreto.
3. Ai fini del conseguimento del titolo di studio è necessario avere acquisito:
a) per la Laurea 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza di una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano;
b) per la Laurea Magistrale 120 crediti, oltre quelli acquisiti per conseguire la Laurea;
c) per il Diploma di Specializzazione il numero di crediti fissato dal Decreto Ministeriale istitutivo della Scuola, fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell’Unione Europea;
d) per i Master Universitari di I e di II livello almeno 60 crediti, oltre quelli acquisiti per conseguire rispettivamente la Laurea e la Laurea Magistrale;
e) per il Dottorato di Ricerca la positiva valutazione della Tesi di Dottorato ed il superamento dell’esame finale.


Art. 2 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio
1. L’istituzione di un Corso di Studio è deliberata dal Senato Accademico, con atto motivato, su proposta di una Facoltà o struttura didattica assimilata, sentito il Consiglio di Amministrazione. L’istituzione è adottata con Decreto Rettorale, nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti determinati con decreto del Ministro, e nell’osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di Valutazione. Il provvedimento istitutivo è attuabile a partire dal successivo anno accademico.
2. L’attivazione di un Corso di Studio avviene su delibera del Senato Accademico su proposta della Facoltà o struttura didattica assimilata proponente, previo positivo parere del Nucleo di Valutazione. Il procedimento di cui al comma 1 si applica, in forma semplificata, anche alla modifica di un Corso di Studio, prevedendo il parere del Nucleo di Valutazione laddove richiesto dal Senato Accademico. I provvedimenti relativi sono trasmessi al Ministero per quanto di competenza.
3. I Corsi di Studio possono essere istituiti ed attivati anche mediante accordi tra diverse Facoltà dell’Ateneo (Corsi di Studio Interfacoltà) o convenzioni tra diversi Atenei (Corsi di Studio Interuniversitari). Gli Ordinamenti dei Corsi di Studio Interfacoltà e Interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una tra le Facoltà o ad uno tra gli Atenei convenzionati l’iscrizione degli studenti, il rilascio del titolo finale e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo quanto diversamente previsto dagli accordi o dalle convenzioni.
4. La proposta di istituzione, comunicata alle altre Facoltà dell’Ateneo, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali, deve essere corredata dal relativo Ordinamento Didattico. Quest’ultimo definisce in particolare:
a) la denominazione del Corso di Studio, gli obiettivi formativi specifici, la Classe di appartenenza, nonché la Facoltà di appartenenza;
b) la durata del Corso di Studio e il quadro generale delle attività formative qualificanti da inserire nei curricula previsti;
c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli nel loro complesso ad uno o più Settori Scientifico-Disciplinari, per quanto riguarda le attività formative relative alla formazione di base e le attività formative caratterizzanti la Classe;
d) la frazione dell’impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale;
e) i caratteri e le modalità di effettuazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
5. Oltre alle attività formative qualificanti, l’Ordinamento Didattico del Corso di Studio dovrà prevedere:
a) le attività formative autonomamente scelte dallo studente, coerenti con il progetto formativo;
b) le attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
c) le attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla Laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera;
d) le attività formative, non comprese nelle precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142;
e) le attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
6. La proposta di istituzione, per consentire la valutazione della sua fattibilità, dovrà infine evidenziare:
a) la rispondenza a giustificate esigenze scientifiche e socio-economiche, considerate anche dal punto di vista territoriale;
b) la sussistenza di adeguate risorse di personale docente di ruolo (con particolare riferimento agli insegnamenti di base e caratterizzanti del Corso di Studio), di personale tecnico, aule, attrezzature e laboratori valutati anche in relazione al numero degli studenti che si prevede di poter accogliere, tenendo conto delle modalità previste per lo svolgimento e la fruizione delle attività formative;
c) la compatibilità con il mantenimento della qualità dell’offerta formativa e con l’organizzazione dei Corsi di Studio già attivati nell’Ateneo.
7. Non possono essere istituiti due diversi Corsi di Studio afferenti alla medesima Classe qualora le attività formative dei rispettivi Ordinamenti Didattici non si differenzino per almeno 40 crediti per le Lauree e per almeno 30 crediti per le Lauree Magistrali.
8. Tutti gli iscritti ai Corsi di Studio afferenti alla medesima Classe e allo stesso gruppo di affinità debbono condividere le attività formative di base e caratterizzanti per un minimo di 60 crediti, prima della differenziazione dei rispettivi percorsi formativi. I titoli conseguiti al termine dei Corsi di Studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa Classe, hanno identico valore legale.
9. Qualora l’Ordinamento Didattico di un Corso di Studio, sia esso per il conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale, soddisfi i requisiti di due Classi differenti, il Senato Accademico può istituire il Corso di Studio come appartenente ad ambedue le Classi. Ciascuno studente dovrà indicare al momento dell’immatricolazione la Classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente potrà comunque modificare la sua scelta, fino al momento dell’iscrizione all’ultimo anno del Corso di Studio.
10. La disattivazione di un Corso di Studio è deliberata dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Facoltà (o dei Consigli delle Facoltà interessate nel caso di Corsi di Studio Interfacoltà o Interateneo), sentito il Consiglio di Corso di Studio interessato. L’Ateneo assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo, e delega ai Consigli di Facoltà la disciplina delle relative carriere, comprensiva della possibilità di optare per il passaggio ad altri Corsi di Studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti.
Art. 3 - Organizzazione dell’attività didattica dei Corsi di Studio
1. I Consigli di Corso di Studio disciplinano l’organizzazione didattica con propri Ordinamenti Didattici, in armonia con gli ordinamenti didattici nazionali e con il presente Regolamento Didattico. Tali Ordinamenti Didattici sono approvati all’atto dell’istituzione del Corso di Studio e ogni proposta di modifica introdotta dalla Facoltà di appartenenza su richiesta del Consiglio di Corso di Studio dovrà essere approvata dal Senato Accademico.
2. Il Consiglio di Corso di Studio è responsabile della corretta attuazione dell’organizzazione didattica dei Corsi di Studio; le segreterie studenti sono responsabili della corretta applicazione degli Ordinamenti Didattici per quanto attiene alla carriera dello studente.
3. I Consigli di Corso di Studio attribuiscono a ciascun insegnamento attivato un congruo numero intero di crediti formativi. I Consigli di Corso di Studio determinano altresì la quota dell’impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell’impegno orario complessivo, salvo il caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. In ciascun Corso di Studio per il conseguimento della Laurea non possono essere previsti più di 20 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun Corso di Studio per il conseguimento della Laurea Magistrale, fatti salvi quelli regolati da normative dell’Unione Europea, non possono essere previsti più di 12 esami o valutazioni finali di profitto.
5. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 6 del R.D. 1269/38 i Corsi di Laurea possono stabilire vincoli rispetto al numero minimo di crediti, conseguibili all’interno del Corso di Laurea, necessario per sostenere esami in altro Corso di Laurea.
6. Con delibera dei Consigli di Corso di Studio, i corsi di insegnamento possono articolarsi in moduli di durata compatibile con il numero dei crediti loro assegnati. Per modulo si intende una parte compiutamente organizzata di un corso che lo articola o lo specifica secondo il profilo del contenuto didattico. Moduli differenti dello stesso corso possono essere insegnati da docenti diversi.
7. Con cadenza annuale, in tempo utile ai fini dell’eventuale attivazione di nuovi corsi e della tempestiva pubblicizzazione dell’offerta didattica, ogni Consiglio di Corso di Studio programma l’organizzazione didattica per il successivo anno accademico, incluse le attività didattiche integrative, propedeutiche, di orientamento e di tutorato e propone tutti i provvedimenti necessari, compresa l’eventuale attribuzione delle supplenze e degli affidamenti, nonché la nomina dei professori a contratto. Gli estratti dei verbali dei Consigli di Corso di Studio relativi alle attività formative, con esclusione di quelli relativi ai singoli studenti, sono resi noti al pubblico attraverso affissione all’apposito albo del Corso di Studio, eventualmente sostituito o integrato da mezzi informatici.
8. Ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D.M. 509/99, ciascun Corso di Studio istituisce una commissione didattica paritetica formata da 2 professori e da 2 studenti facenti parte del Consiglio del Corso, designati i primi dai docenti del Consiglio del Corso di Studio e i secondi dagli studenti eletti nello stesso. La Commissione dura in carica 2 anni accademici.
9. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 341/1990, il Consiglio di Facoltà, su proposta dei competenti Consigli di Corso di Studio, provvede all’attribuzione dei compiti didattici con il consenso dei docenti interessati. Ai ricercatori possono essere assegnate, d’intesa con gli stessi, responsabilità di insegnamento.
10. I Consigli di Corso di Studio possono istituire, anche in collaborazione con strutture dell’Ateneo ed eventualmente anche con Enti esterni, corsi intensivi, servizi di sostegno e aiuto all’attività didattica, forme di insegnamento a distanza, iniziative di integrazione formativa con gli istituti di istruzione secondaria superiore, corsi serali, corsi di recupero per studenti lavoratori e corsi di educazione permanente.
11. I Consigli dei Corsi di Studio possono proporre al Senato Accademico programmi di cooperazione con aziende private e pubbliche e con istituzioni nelle quali gli studenti svolgano esperienze di apprendimento sul campo considerate valide ai fini del conseguimento di crediti didattici.
12. Il Senato Accademico stabilisce il calendario accademico, ivi comprese le date di interruzione delle attività. Le Facoltà deliberano il calendario delle lezioni in maniera organica tra tutti i Corsi di Studio ad esse afferenti. In funzione dello svolgimento dell’attività didattica relativa ai singoli insegnamenti in periodi corrispondenti a frazioni di anno, i Consigli di Facoltà, dandone pubblicità agli studenti con congruo preavviso, possono anticipare l’inizio dell’attività didattica rispetto all’anno accademico e stabilire conseguentemente il calendario degli esami e il termine per le iscrizioni. Quest’ultimo non può comunque essere anteriore al primo settembre.
13. Su proposta dei Consigli di Corso di Studio, i Consigli di Facoltà possono predisporre per gli studenti a tempo parziale piani didattici che prevedano un’attività ridotta ma comunque corrispondente a non meno di 30 crediti per anno. Agli studenti che fruiscono dei piani didattici ridotti il Senato Accademico può concedere una riduzione delle tasse e/o dei contributi.

Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento:
2 aprile 2008

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