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VERBALE DELLA
COMMISSIONE SENATORIALE
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
SEDUTA DELL'11 GENNAIO 2006

Il giorno 11 gennaio 2006 alle ore 15.00, presso i locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce la Commissione Programmazione e Sviluppo, regolarmente convocata in data 27 dicembre 2005.
Sono presenti: il Prof. A.M. Picardello, il Prof. G. Perone, i Prof. A. Palleschi, il Prof. A. Carocci, il Prof. F. Cacciafesta, il Prof. S. Cordiner e il Prof. M. Rizzoni.
E’ altresì presente il Dott. A. Volpi.
Sono assenti: il Dott. S. Ciccone, la Sig.ra A. M. Surdo, il Dott. R. Stelitano, il Sig. R. Iuppa, il Sig. L. Cavaliere ed il Sig. M. Siclari.
Partecipa alla seduta: la Dott.ssa P. Calvitti, che funge da Segretario.

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Modifiche di regolamento scuola IAD
3. Ricercatori a tempo definito
4. Varie, eventuali

per d'ordine del Prof.
A. M. Picardello

 

 


3. RICERCATORI A TEMPO DEFINITO.

Come primo punto in discussione, viene esaminata la bozza di Regolamento per i contratti di ricercatore a tempo determinato, ex art. 1, comma 14 della legge 4.11.2005 n.230. Dopo attenta analisi la Commissione perviene ad una proposta di modifica qui acclusa in allegato.
Ulteriori emendamenti vengono discussi ma non approvati dalla maggioranza della Commissione. Essi includono:
- la proposta del Senatore Rizzoni di far gravare la copertura finanziaria del costo di ciascun contratto interamente sul Dipartimento o la struttura proponente;
- la proposta del Coordinatore che l’Ateneo programmi le risorse necessarie affinche’, al termine del periodo di durata massima contrattuale (6 anni contando il rinnovo), si possano espletare concorsi nell’organico della docenza per una frazione del 70% dei contratti banditi.

2. MODIFICHE DI REGOLAMENTO SCUOLA IAD
Come secondo punto in discussione, vengono considerate modifiche allo Statuto della Scuola IaD. La Commissione, ormai ristretta ai Senatori Picardello, Rizzoni e Volpi, concorda sui punti seguenti:
- le funzioni del Direttore della Scuola non possono cumulare le funzioni tipiche di un Presidente di Corso di Studio e quelle di un Direttore di Dipartimento o altro Centro Autonomo di Spesa, come invece si evince dall’Art. 6, comma 1;
inoltre la Commissione osserva che:
- deve essere chiaro dallo Statuto che la Scuola IaD non ospita necessariamente o automaticamente tutti i Corsi di Studio a distanza dell’Ateneo, e non ha in generale alcuna giurisdizione su corsi di formazione a distanza che non intendono afferire alla Scuola (come invece - la Scuola IaD non può proporre alcun Regolamento di Ateneo per l’Istruzione a Distanza (Art.5 comma 2 dello Statuto IaD): può solo proporre un Regolamento per la Scuola IaD;
- lo Statuto della Scuola IaD non deve generare dubbi sul fatto che, sebbene la Scuola possa – come altresi’ qualunque gruppo di docenti – proporre aspetti dei processi formativi dei Corsi di Studio, la responsabilità di tali proposte e la responsabilita’ di proporre scelte di docenti dei Corsi di Studio a distanza spetti primariamente ai singoli Consigli di Corso di Studio, e l’autorità di approvarle spetti unicamente ai Consigli di Facoltà interessati; in particolare deve essere chiarito il senso dell’ dall’Art. 6, comma 1, punto (a);
- le risorse finanziarie della Scuola non possono consistere del 90% delle somme derivanti dalle iscrizioni ai Corsi di Studio a distanza, come asserisce l’Art. 8 comma 1, perche’ non tutti i suddetti Corsi di Studio debbono necessariamente afferire alla Scuola, e la clausola puo’ al piu’ riguardare i Corsi di Studio che afferiscono alla Scuola; inoltre la decisione di rendere disponibile direttamente ad un Centro di Spesa decentrato, anziche’ far confluire nel bilancio di Ateneo, il 90% delle somme delle iscrizioni ai Corsi di Studio a distanza deve derivare da una normativa generale di Ateneo su tali Corsi e non dallo Statuto di una Scuola che ne comprende solo alcuni.

In mancanza di altri punti in discussione, alle ore 18:20 la seduta è sciolta.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Paola Calvitti
IL PRESIDENTE
Prof. A. M. Picardello

 

Allegato

PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 14, DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N. 230.

Art. 1 Ambito di applicazione
Il presente Regolamento disciplina il reclutamento di personale addetto allo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa con rapporto di lavoro subordinato tramite la stipula di contratto di diritto privato a tempo determinato.

Art. 2 Natura del rapporto di lavoro
1. Il rapporto di lavoro che si instaura fra l’Università di Roma “Tor Vergata” ed il vincitore delle selezioni bandite in base al presente Regolamento è a tempo determinato, ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
2. L’attività svolta in base a tali contratti costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedono la valutazione dei titoli.
3. Le strutture che attivano i contratti di cui all’art. 1 sono i Dipartimenti o i Centri Interdipartimentali di ricerca; essi devono deliberarne l’attivazione indicando:
a) il settore scientifico-disciplinare;
b) il programma di ricerca e la sua durata, nonché l’attività di didattica integrativa richiesta ;
c) la durata del contratto;
d) i compiti che verranno affidati al ricercatore a contratto, che non devono essere di esclusivo supporto tecnico;
e) i requisiti necessari per lo svolgimento dei compiti sopra indicati;
f) la copertura finanziaria, nel caso in cui la spesa complessiva inerente il contratto sia a carico della struttura proponente o di enti esterni pubblici o privati.

Art. 3 Requisiti di partecipazione alle selezioni
1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni i candidati italiani e stranieri in possesso preferenzialmente
- del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero, o, per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione;
ovvero
- di laurea specialistica e magistrale (o della laurea del vecchio ordinamento);
ovvero
- di elevata qualificazione scientifica, valutata preliminarmente dalla commissione giudicatrice sulla base dei titoli scientifici precedentemente acquisiti dal candidato.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezioni.
3. L’esclusione dalla selezione è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all’interessato.
4. Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 4 Commissione giudicatrice
1. Le Commissioni giudicatrici sono costituite, mediante designazione da parte degli organi della struttura che ha chiesto l’attivazione della procedura, da un professore ordinario o associato in qualità di Presidente e da ulteriori due membri scelti fra professori e ricercatori appartenenti, in via preferenziale, allo stesso settore scientifico disciplinare cui si riferisce il progetto di ricerca, o in caso di motivata necessità a settori affini. I componenti della commissione potranno essere sia docenti interni che esterni all’Ateneo. La nomina avviene con decreto del Rettore e viene resa pubblica per via telematica sul sito d’Ateneo.
2. La Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 5 Procedura di reclutamento e selezione
La selezione dei ricercatori con contratto a tempo determinato avviene mediante selezione pubblica, secondo quanto stabilito dal presente regolamento. Al fine della selezione verrà emanato un avviso pubblicato sul sito d’Ateneo all’indirizzo http://concorsi.uniroma2.it.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e debitamente firmata, dovrà essere presentata a mano o a mezzo raccomandata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione sul sito d’Ateneo.
Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli dovranno allegare alla domanda:
a) curriculum della propria attività scientifica e didattica;
b) elenco di tutti i documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della valutazione comparativa, nonché elenco delle pubblicazioni.
I cittadini stranieri devono possedere adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata in sede di valutazione comparativa durante l’espletamento delle prove d’esame.
1. La selezione è per titoli ed esami.
2. Ai fini della valutazione del curriculum complessivo e delle pubblicazioni scientifiche del candidato, devono essere rispettati i criteri in seguito indicati e devono essere individuati, esplicitamente e comparativamente, il peso attribuito agli stessi:
a) congruenza dell’ attività del candidato con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la selezione ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
c) rilevanza scientifica delle pubblicazioni, loro collocazione editoriale e loro diffusione all’ interno della comunità scientifica;
d) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all’ evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare;
e) pertinenza tra l’ attività didattica svolta dal candidato e quella prevista nel bando;
f) Facoltà nel cui ambito l’ attività didattica è stata svolta;
g) tipologia dell’ attività didattica svolta ed eventuale produzione di materiale didattico;
h) partecipazione a programmi di ricerca nazionali o internazionali.
3. Ai fini della valutazione comparativa si fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico nazionale e internazionale.
4. I criteri e il peso attribuito agli stessi devono essere, in una seduta preliminare, definiti dalla commissione.
5. Costituiscono, in ogni caso, titoli preferenziali da valutare specificamente nelle selezioni fino ad un massimo di 30 punti:
a) il titolo di dottore di ricerca, o titolo straniero equivalente;
b) il diploma di specializzazione;

c) l’espletamento di un insegnamento universitario di insegnamenti universitari mediante contratto;
Sono altresì valutabili i seguenti titoli, fino ad un massimo di 30 punti:
a) la posizione di ricercatore a tempo determinato;
b) l’ attività didattica svolta anche all’estero;
c) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
d) l’ attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
e) la fruizione di borse di studio o di assegni finalizzati ad attività di ricerca purché la tipologia sia attinente al settore per cui è bandita la selezione;
f) l’ organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale;
h) altri titoli (individuati nei criteri preliminari dalla commissione).
6. Le commissioni nella prima seduta, definiscono i titoli che ritengono valutabili ai fini della selezione, oltre quelli di cui al punto precedente, e i punteggi attribuibili a tutti i titoli.
7. La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni è effettuata prima delle prove scritte.
8. Gli esami consistono in una prova scritta ed una orale.
9. Ai titoli sono riservati 60 punti. Sono, altresì, riservati 30 punti 30 punti alla prima prova e 30 punti 30 punti alla prova orale.
10. Per lo svolgimento della prova scritta è concesso ai candidati da un minimo di due ad un massimo di sei ore.
11. Il bando definirà gli argomenti delle prove.
12. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta un voto non inferiore a 21/30.
13. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno 21/30; nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza di una lingua straniera ove questo sia previsto nel bando.
14. Il diario della prova scritta, con l’ indicazione del giorno, del mese e dell’ora in cui la medesima avrà luogo, sarà notificato agli interessati, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento della prova stessa. Ai candidati che conseguono l’ ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l’ indicazione del voto riportato nella prova scritta. L’ avviso per la presentazione alla prova orale sarà notificato ai candidati almeno venti giorni prima di quella in cui essi debbono sostenerla.
Il diario delle prove d’esame potrà anche essere definito nel bando ed in questo caso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
15. Al termine dei lavori la Commissione, sulla base delle valutazioni dei titoli e delle prove, redige una motivata relazione riassuntiva in cui sono riportati i punteggi conseguiti da ciascun candidato nonché il giudizio complessivo della Commissione sui singoli candidati in base ai quali essa dichiara i vincitori.

Art. 6 Accertamento della regolarità degli atti
1. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l’ufficio concorsi e ne viene data pubblicità telematica sul sito d’Ateneo.
2. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma entro il termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine.

Art. 7 Incompatibilità
Il contratto non e’ cumulabile con le attivita’ di lavoro escluse dalla vigente normativa sui professori universitari a tempo pieno, e non e’ cumulabile con altri contratti di lavoro subordinato, né con lo svolgimento del dottorato di ricerca o di altri corsi di studio universitari, né con assegni di ricerca ex art. 51 della legge 27/12/97, n. 449.
Per il trattamento giuridico - ivi compreso il regime delle incompatibilità - si applica, in quanto compatibile, la normativa dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, e per il regime autorizzativo si applica quanto disposto dall’art. 53 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 nonché dal Regolamento per le autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti redatto dall’Ateneo.
Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente Regolamento, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.

Art. 8 Stipula del contratto individuale di lavoro
1. A seguito del decreto di approvazione degli atti della Commissione da parte del Rettore, il vincitore della selezione è invitato a stipulare il contratto di lavoro, per la cui validità è richiesta la forma scritta. Il contratto deve contenere:
a) la specificazione della durata temporanea del rapporto di lavoro;
b) l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
c) l'indicazione delle prestazioni richieste (ricerca e didattica integrativa) e la sede;
d) l'indicazione della retribuzione;
e) l’indicazione del Dipartimento di afferenza;
f) il settore scientifico-disciplinare:
2. Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal vincitore della selezione e dal Rettore. 3. I titolari del contratto prestano la propria opera didattica presso uno o piu’ Corsi di Studio dell’Ateneo designati dalla struttura di afferenza, i quali fisseranno un monte ore annuo complessivo non superiore a 250 ore, una frazione del quale, stabilita dal Corso di Studi, deve essere di didattica integrativa frontale. I titolari svolgono comunque ricerca scientifica con un impegno adeguato a perseguire efficacemente gli obiettivi scientifici concordati con un direttore di ricerca designato dalla struttura. La presenza in sede deve essere distribuita nell’arco dell’anno, salvo autorizzazione da parte della struttura di afferenza.
4. Il direttore di ricerca è tenuto a presentare una relazione annuale sul raggiungimento di questi obiettivi e piu’ in generale sull’attività svolta dal ricercatore a contratto la quale dovrà essere valutata dal Dipartimento del settore disciplinare corrispondente.
In caso di valutazione negativa si potrà procedere alla risoluzione del contratto.5. Al termine del periodo contrattuale di cui al successivo Art. 10 comma 1, l’attivita’ scientifica svolta dal ricercatore a contratto viene sottoposta per la valutazione al Dipartimento di afferenza.

Art. 9 Medici titolari di contratto
Ai laureati in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria, titolari di contratto, è consentita, secondo le modalità previste dai singoli atti convenzionali, la frequentazione delle strutture sanitarie convenzionate con l’Ateneo ivi compreso lo svolgimento dell’attività assistenziale. Eventuali compensi aggiuntivi per lo svolgimento di tale attività saranno a carico delle strutture sanitarie ospitanti.

Art. 10 Durata del contratto e trattamento economico
1. Il contratto ha durata massima triennale.
2. Il contratto può essere rinnovato per un periodo tale che la durata complessiva del rapporto di lavoro non superi i sei anni. La richiesta di rinnovo è avanzata dal Dipartimento di afferenza, con motivata relazione sull’attivita’ di ricerca svolta.
3. Il trattamento economico per i contratti è pari al 60% della retribuzione del ricercatore confermato a tempo pieno classe iniziale, con la possibilita’ di incremento fino al 100% in fase di rinnovo contrattuale.

Art. 11 Risoluzione del contratto
La risoluzione del contratto è determinata:
a) dalla scadenza del termine;
b) dal recesso di una delle parti;
c) dalla valutazione negativa dell’attività svolta da parte della struttura richiedente. Contro tale determinazione il ricercatore a contratto potrà appellarsi ad apposita Commissione composta da cinque membri dei quali uno esperto del diritto del lavoro ed uno di diritto amministrativo e legislazione universitaria. La Commissione viene nominata, su proposta del Rettore, con delibera del Senato Accademico.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.

Art. 12 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” Ufficio Concorsi, per le finalità di gestione della selezione.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dalla procedura.

Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento:
26 gennaio 2006

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