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VERBALE DELLA
COMMISSIONE SENATORIALE
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
SEDUTA DELL'8 SETTEMBRE 2009

Il l giorno 8 settembre 2009 alle ore 10.30, presso i locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce la Commissione Programmazione e Sviluppo, regolarmente convocata in data 21 luglio 2009.
Sono presenti: il Prof. A.M. Picardello, il Prof. F. Cacciafesta, il Prof. M. Rizzoni, il Dott. F. Del Frate, il Dott. G. Di Santi, il Sig. S. De Cristofaro ed il Sig. F. Di Ludovico.
E’ assente giustificato: il Prof. S. Pons.
Sono assenti: il Prof. P. Sammarco, il Prof. A. Siracusano, il Prof. A. Palleschi, il Prof. G. Perone, la Sig.ra S. Silvestri, Sig. F. Lettieri e il Sig. G. Fortugno.
Partecipano alla seduta: l’Ing. D. Genovese e la Dott.ssa P. Calvitti, che funge da Segretario.

  ORDINE DEL GIORNO

1 Comunicazioni
2) Aliquote prestazioni studenti a tempo parziale
3) Varie, eventuali.

per d'ordine del Prof.
A. M. Picardello

 

2) Aliquote prestazioni studenti a tempo parziale
Su segnalazione dell’Ing. D. genovese viene integrato il regolamento proposto per l’applicazione del tempo parziale aggiungendo una clausola relativa ai passaggi di studenti a tempo parziale ad altri Atenei.
Il regolamento proposto assume quindi la seguente forma:

Regolamento per gli studenti impegnati a tempo parziale

Art.1
1. Il soggetto della regolamentazione sarà lo studente dei corsi di laurea o di laurea specialistica/ magistrale o di laurea specialistica/ magistrale a ciclo unico, che non ritiene di avere la piena disponibilità del proprio tempo da dedicare allo studio e quindi di non riuscire a sostenere esami per 60 crediti l’anno.
2. Lo studente in una delle condizioni sopraccitate, può concordare all’atto dell’immatricolazione o all’iscrizione agli anni successivi della durata normale del proprio curriculum, un percorso formativo superiore a quello normale, ma non superiore al doppio della durata normale( questo ovviamente corrisponde ad una stima di acquisizione di un numero medio annuo di CFU non inferiore a 30).
3. Lo studente iscritto ad anni successivi al primo può concordare un percorso formativo di durata non superiore al doppio degli anni residui previsti normalmente per il conseguimento del titolo.

Art.2
1. L’opzione formulata per la scelta del regime a tempo parziale non può modificare la durata normale del corso per il riscatto degli anni a fini pensionistici: sui certificati verrà, quindi, indicata la durata “normale” del corso valida ai fini giuridici e la durata “ concordata” del corso che riguarda l’organizzazione didattica del corso stesso Viene consentito per una sola volta, il passaggio dal regime a tempo parziale a quello pieno e viceversa.
2. L’opzione non è reversibile in corso d’anno.

Art.3
1. Lo studente che modifica il proprio impegno da tempo parziale a tempo pieno , deve corrispondere al momento della successiva iscrizione la differenza della contribuzione studentesca per gli anni pregressi.
2. Lo studente che opta per il tempo parziale per anni successivi al primo non ha diritto al rimborso di tasse precedentemente versate.
3. La domanda per la concessione del tempo parziale deve essere presentata contestualmente all’iscrizione.

Art.4
1. I Consigli delle strutture didattiche competenti ricevono le richieste di opzione per il tempo parziale degli studenti e ne definiscono il percorso formativo anche mediante l’eventuale predisposizione di opportuni piani di studio.
2. L’organizzazione didattica del tempo parziale è autonomamente stabilita dalle singole Facoltà che indicano per quali corsi è consentita compatibilmente con gli obiettivi formativi e la programmazione didattica.
3. In caso di passaggio ad altro corso di laurea dell’Ateneo lo status di studente a tempo parziale rimane sospeso, nel senso che l’interessato dovrà fare nuova richiesta al Consiglio della struttura didattica del nuovo corso di laurea, qualora per la Facoltà di arrivo sia previsto il tempo parziale; in caso contrario lo studente perde il diritto al tempo parziale.

Art.5
1. Lo studente, fermo restando l’obbligo del pagamento della prima rata, pagherà i contributi universitari in misura ridotta.
2. La percentuale di riduzione della contribuzione annua sarà fissata sulla base del numero degli anni concordati.
3. Il contributo complessivo dovuto dallo studente per il periodo concordato non potrà essere inferiore a quello complessivo stabilito per gli studenti a tempo pieno per la durata normale degli studi.
4. Il beneficio è valido solo per il periodo concordato ed applicato dall’anno della richiesta.
5. Nel caso in cui lo studente vada fuori corso rispetto alla durata concordata, perde il beneficio e dovrà da quel momento in poi versare le tasse nella misura prevista dalla norma generale.
6. In tal caso lo studente viene iscritto all’anno di corso al quale si troverebbe come normale studente a tempo pieno rispetto alla data di prima immatricolazione.
7. Lo studente potrà conseguire il titolo di studio anche prima della scadenza del periodo concordato, ma per sostenere l’esame finale dovrà comunque aver versato la differenza fra quanto versato e quanto avrebbe versato qualora fosse stato sempre a tempo pieno.
8. Analogamente lo studente a tempo parziale che si trasferisce ad altro Ateneo deve versare la differenza fra quanto versato e quanto avrebbe versato qualora fosse stato sempre a tempo pieno.

Rimane, quindi, il compito di determinare l’ammontare delle riduzione di tasse e contributi per studenti a tempo parziale. Il Presidente illustra i dati pervenuti dal Centro di Documentazione e Calcolo riguardo alle differenti fasce di acquisizioni di crediti nei vari anni di corso per tutte le annualità del nuovo ordinamento a partire dal 2002-2003. Da questi dati emerge che la percentuale di studenti che acquisisce annualmente almeno metà dei crediti previsti non si discosta grandemente dal 50% e in molti casi supera questa soglia.

Percentuali studenti che hanno acquisito non piu' di 30 crediti/anno - medie di Ateneo
             
  coorte 02-03 coorte 03-04 coorte 04-05 coorte 05-06 coorte 06-07 coorte 07-08
1° anno 55% 56% 55% 54% 60% 59%
2° anno 41% 41% 43% 42% 44%  
3° anno 36% 41% 45% 42%
4° anno 63% 64% 62%
5° anno 76% 76%
6° anno 80%

La Commissione osserva che gli studenti che acquisiscono più del 50% dei crediti annui presumibilmente non opteranno per il tempo parziale, e che comunque gli studenti appena immatricolati di rado opteranno per il tempo parziale per mancanza di informazioni. In effetti le risultanze delle altre sedi universitarie che hanno già applicato una regolamentazione del tempo parziale evidenziano una scarsissima incidenza nella scelta di tale opzione. Sembra quindi ragionevole stimare che la riduzione del gettito dei contributi degli studenti a causa dell’opzione del tempo parziale non sarà molto considerevole almeno all’inizio. La Commissione pertanto propone di applicare per il prossimo anno accademico la seguente tabella sulla riduzione dei contributi studenteschi per tempo parziale, riservandosi di aggiornarla negli anni successivi. La percentuale di riduzione si applica soltanto sulla quota versata all’Università tolte le spese fisse, quindi sostanzialmente sull’importo della seconda rata dei contributi, e si combina con eventuali riduzioni per motivi di reddito.

Opzione per il tempo parziale

percentuale di riduzione

All'atto dell'immatricolazione (1° anno)

30%

All'iscrizione al 2° anno

20%

All'iscrizione al 3° anno

10%

Alle ore 12.15, la Commissione termina i propri lavori.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Paola Calvitti
IL PRESIDENTE
Prof. A. M. Picardello

 

Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento:
16 settembre 2009

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