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VERBALE DELLA
COMMISSIONE SENATORIALE
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
SEDUTA DEL 31 MARZO 2009

Il giorno 31 marzo 2009 alle ore 14.00, presso i locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce la Commissione Programmazione e Sviluppo, regolarmente convocata in data 20 marzo 2009.
Sono presenti: il Prof. A.M. Picardello, il Prof. F. Cacciafesta, il Prof. M. Rizzoni, il Prof. S. Pons, il Dott. F. Del Frate, il Dott. G. Di Santi, il Sig. F. Posca, il Sig. F. Abbate, il Sig. S. De Cristofaro ed il Sig. C Mosconi.
Sono assenti: il Prof. P. Sammarco, il Prof. A. Siracusano, il Prof. A. Palleschi, il Prof. G. Perone, la Sig.ra S. Silvestri, Sig. F. Lettieri e il Sig. G. Fortugno.
Partecipano alla seduta: la Dott.ssa D. Carnicelli, la Dott.ssa S. Quattrociocche, l'Ing. D. Genovese e la Dott.ssa P. Calvitti, che funge da Segretario.

  ORDINE DEL GIORNO

1) Regolamentazione studenti tempo parziale;
2) Piano della programmazione triennale;
3) Varie eventuali.

 

per d'ordine del Prof.
A. M. Picardello

 

1) Regolamentazione studenti tempo parziale;
Il Prof. A. M. Picardello osserva che la collocazione di uno studente a tempo parziale implica un aumento della durata prevista dei suoi studi: ad esempio, se lo studente decide di acquisire 30 CFU annui la durata residua dei suoi studi viene raddoppiata, a partire dal momento di questa decisione. Il Prof. Picardello presenta i risultati di una simulazione relativa alla ripartizione del F.F.O. sulla base del rendimento didattico degli studenti nel caso di applicazione degli indicatori ministeriali approvati nel 2005. Da quest’analisi emerge che la frazione tipica di F.F.O. commisurata ad uno studente collocato a tempo parziale per una durata prevista del doppio di quella normale supera quella di uno studente fuori corso che completa gli studi dopo lo stesso numero di anni di circa 600 euro medi annui. In realtà, però, questa stima è resa inattendibile dal fatto che, contrariamente ai decreti ministeriali, nella prassi la frazione di F.F.O. che viene ripartita in base a criteri di efficienza ed efficacia degli studi è soltanto l’incremento rispetto alla quota consolidata: una frazione, quindi, relativamente ridotta. Però parte il fatto che uno studente non completi gli studi entro la durata prevista costituisce una forte penalizzazione nella valutazione ministeriale del corso di laurea, ed in ogni caso l’istituzione della figura di studente a tempo parziale è un obbligo di legge.
Vengono dibattuti vari meccanismi di attuazione della figura di studente a tempo parziale; il meccanismo su cui la Commissione concorda è quello che, all’immatricolazione o all’iscrizione agli anni successivi, lo studente opti per una posizione a tempo parziale con durata raddoppiata degli studi. Ad esempio, per un corso di laurea triennale, se tale opzione viene esercitata al momento dell’immatricolazione la durata prevista diventa di 6 anni; se viene esercitata all’iscrizione al secondo anno la durata diventa di 5 anni; se viene esercitata all’iscrizione al terzo anno la durata diventa di 4 anni. La Commissione ritiene opportuno incentivare queste scelte tramite l’applicazione di riduzioni percentuali sull’ammontare dei contributi studenteschi: queste riduzioni saranno maggiori nel caso di durata prevista maggiore, ma non tali da ridurre considerevolmente la relativa quota di bilancio di Ateneo. Un’ipotesi plausibile nell’esempio precedente è di una riduzione del 20% per durata di 6 anni, del 15% per durata di 5 anni e del 10% per durata di 4 anni. Nel caso uno studente a tempo parziale completi i propri studi in un tempo inferiore alla durata prevista, egli potrà laurearsi in anticipo saldando la differenza dovuta.
La Commissione delega il Prof. Picardello e l’Ing. Genovese a condurre simulazioni atte a stimare che impatto sul bilancio di Ateneo possano avere le aliquote qui proposte e ne rimanda l’esame alla prossima riunione.
Vengono infine approvate le seguenti linee guida provvisorie di regolamento attuativo da proporre a titolo di esempio alla Commissione Didattica e Ricerca:

Regolamento per gli studenti impegnati a tempo parziale

Il soggetto della regolamentazione è lo studente delle lauree triennali o magistrali che non ritiene di avere piena disponibilità del proprio tempo da dedicare allo studio e quindi di non riuscire a sostenere esami per 60 crediti l’anno.
Lo studente può concordare, all’atto dell’immatricolazione o all’iscrizione agli anni successivi della durata normale del proprio curriculum, un percorso formativo di durata superiore a quello normale, ma non superiore al doppio della durata normale (questo ovviamente corrisponde ad una stima di acquisizione di un numero medio annuo di CFU non inferiore a 30).
L’opzione formulata per la scelta del regime a tempo parziale non può modificare la durata normale del corso per il riscatto degli anni a fini pensionistici: sui certificati verrà, quindi, indicata la durata “normale” del corso valida ai fini giuridici e la durata “ concordata” del corso che riguarda l’organizzazione didattica del corso stesso (tale circostanza va obbligatoriamente inserita per trasparenza nella regolamentazione). Viene consentito per una sola volta il passaggio dal regime a tempo parziale a quello pieno e viceversa.
L’opzione non è reversibile in corso d’anno.
Lo studente che modifica il proprio impegno da tempo parziale a tempo pieno deve corrispondere al momento della successiva iscrizione la differenza della contribuzione studentesca per gli anni trascorsi.
Lo studente che opta per il tempo parziale per anni successivi al primo non ha diritto al rimborso di tasse precedentemente versate.
La domanda per la concessione del tempo parziale deve essere presentata contestualmente all’iscrizione.
I Consigli delle strutture didattiche competenti ricevono le richieste di opzione per il tempo parziale degli studenti e ne definiscono il percorso formativo anche mediante l’eventuale predisposizione di opportuni piani di studio.
L’organizzazione didattica del tempo parziale deve autonomamente essere stabilita dalle singole Facoltà: rientra nella competenza di ciascuna Facoltà l’attivazione del tempo parziale esplicitando per quali corsi è ammessa compatibilmente con gli obiettivi formativi e la programmazione didattica.
In caso di passaggio ad altro corso di laurea dell’Ateneo lo status di studente a tempo parziale rimane sospeso, nel senso che l’interessato dovrà fare nuova richiesta al Consiglio della struttura didattica del nuovo corso di laurea, qualora per la Facoltà di arrivo sia previsto il tempo parziale, in caso contrario lo studente perde la possibilità di essere in regime di tempo parziale.
A norma del citato articolo del Regolamento (art.13 comma 3) il Senato può deliberare la riduzione dell’importo dei contributi universitari, fermo restando l’obbligo del pagamento della prima rata annuale.
In occasione della concessione del beneficio dovrà tenersi conto dell’esigenza di mantenere l’equità contributiva riducendo il contributo in termini percentuali alla quota complessiva e non in misura fissa.
A tutela del bilancio universitario il contributo complessivo dovuto dallo studente per il periodo concordato non potrà essere inferiore a quello complessivo stabilito per gli studenti a tempo pieno per la durata normale degli studi.
A tal fine la percentuale di riduzione della contribuzione annua sarà fissata sulla base del numero degli anni concordati. Il beneficio è valido solo per il periodo concordato ed applicato dall’anno della richiesta. Nel caso in cui lo studente vada fuori corso rispetto alla durata concordata, perde il beneficio e dovrà da quel momento in poi versare le tasse nella misura prevista dalla norma generale.
Lo studente potrà conseguire il titolo di studio anche prima della scadenza del periodo concordato, ma prima di sostenere l’esame finale dovrà comunque aver saldato la differenza fra quanto ha versato e quanto avrebbe versato qualora fosse stato sempre a tempo pieno.

2) Piano della programmazione triennale;
Per il secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente dà la parola alla Dott.ssa S. Quattrociocche che presenta alcune recenti norme ministeriali relative all’attribuzione del F.F.O. per l’anno in corso. I parametri numerici di ripartizione sono ancora in fase di esame da parte degli uffici dell’Ateneo, la Dott.ssa Quattrociocche ritiene di poter fornire ulteriori precisazioni entro qualche settimana. Il Presidente aggiorna quindi tale esame alla prossima riunione ed apre la discussione alla quale intervengono il Dott. Di Santi, il Sig. Posca ed il Sg. Mosconi.
Il Dott. Di Santi ritiene opportuno che i dati relativi al F.F.O. siano forniti dall’Amministrazione perché rappresentano l’elemento fondamentale per poter avviare un ragionamento sulle modalità di distribuzione delle risorse nell’Ateneo. Le recenti informazioni fornite dal Rettore circa l’ampliamento del F.F.O. danno alla Commissione l’occasione per avviare un approfondimento sulle politiche di programmazione e sviluppo dell’Ateneo che non è assolutamente il caso di lasciarsi sfuggire. Quindi l’auspicio è che in occasione della prossima seduta della Commissione si possa procedere all’esame di questi elementi sulla base dei precisi indicatori richiesti dal Ministero all’Amministrazione: essenziali per poter procedere allo studio delle varie ipotesi della distribuzione delle risorse all’interno delle componenti dell’Ateneo, in quanto tali risorse potrebbero rappresentare per il personale tecnico amministrativo la possibilità di dare soddisfazione ai tanti istituiti contrattuali finora rimasti disattesi. I senatori Posca e Mosconi si associano a questa richiesta, e sottolineano l’importanza che il Senato affronti una discussione su questo punto.

Alle ore 17.00 la Commissione termina i propri lavori.

 

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Paola Calvitti
IL PRESIDENTE
Prof. A. M. Picardello

 

Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento:
10 aprile 2009

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