
VERBALE DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
SEDUTA DEL 5 MARZO 2001
Il giorno 5 marzo 2001, alle ore 16.00, presso
i locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
si riunisce la Commissione Consultiva Permanente Affari Statutari
e Normativi, regolarmente convocata in data 21 febbraio u.s.
Sono presenti: il Prof. A. D'Atena, Presidente, il Prof. O.A. Simone,
il Prof. G. Santoni, il Prof. A.M. Picardello, il Sig. L. Spagnolo
ed il Sig. C. Manuti.
Partecipa alla riunione il Prof. F. Peracchi, quale Presidente della
Commissione Dottorati di Ricerca d'Ateneo.
Sono assenti giustificati: il Prof. F. Chiomenti, il Sig. G. Bianchi
e la Dott.ssa M.C. Pietrini.
ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni;
2) Approvazione del verbale della sedute dell'8 gennaio 2001;
3) Modifiche di Statuto;
4) Regolamento Dottorati di Ricerca;
5) Fondazione "Tor Vergata";
6) Regolamento Corsi di Perfezionamento;
7) Varie ed eventuali.
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA
DELL'8 GENNAIO 2001
La Commissione rinvia l'approvazione del verbale dell'8 gennaio
2001 alla prossima seduta.
3) MODIFICHE DI STATUTO.
Il Presidente, su invito del Rettore, propone all'art. 19 "I
Revisori dei Conti", comma 1 dello Statuto di autonomia il
seguente emendamento: aggiungere dopo le parole: "nomina tre
revisori dei conti" il seguente testo: "ufficiali e due
supplenti".
La Commissione approva all'unanimità.
4) REGOLAMENTO DOTTORATI DI RICERCA
La Commissione, sentita l'esposizione del Prof. F. Seracchi, dopo
ampia ed approfondita discussione, esprime il proprio parere favorevole
al Regolamento in parola nel tenore risultante dal presente verbale.
La seduta è tolta alle ore 19.10.
Il Presente verbale si compone di n. 1 foglio,
incluso il presente, e di n. 1 allegato.
IL PRESIDENTE
PROF. ANTONIO D'ATENA
Allegato 1
Regolamento per l'istituzione
e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca.
Art. 1 Istituzione dei dottorati di ricerca
1.Presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
possono essere istituiti corsi di dottorato di ricerca. Essi costituiscono
parte integrante dell'offerta didattica di terzo livello dell'Università.
2. Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non
può essere inferiore a 3. Le tematiche scientifiche e le
relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi
al contenuto di un settore scientifico-disciplinare o di una aggregazione
di più settori.
3. I corsi sono istituiti con decreto del Rettore, su proposta delle
Facoltà interessate o dei Dipartimenti e previo parere favorevole
del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Nel rispetto
di quanto disposto dal presente regolamento, la proposta dovrà
specificare i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento
del corso, le strutture utilizzabili, la disponibilità di
un congruo numero di docenti notoriamente qualificati per la specifica
ed originale produzione scientifica, le eventuali proposte di convenzione
e di accordi nazionali ed internazionali, l'ammontare del contributo
per l'accesso e la frequenza, il numero di partecipanti, il numero
di dottorandi esonerati (totalmente o parzialmente) dai contributi
per l'accesso e la frequenza, il numero di borse di studio, il centro
di spesa presso il quale corso avrà la sede amministrativa
e la sede delle attività didattiche.
4. Con decreto rettorale, le indicazioni di cui sopra vengono confermate
negli anni successivi a quello di istituzione, salvo diversa indicazione
del Collegio dei docenti.
Art.2 Obbiettivi formativi e programma
di studi
1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono
le competenze necessarie per esercitare, presso università,
enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di
alta qualificazione. Essi consistono nella frequenza di corsi avanzati
e nello svolgimento di programmi di ricerca individuali e/o in collaborazione,
a carattere anche interdisciplinare, secondo le modalità
definite dal Collegio dei docenti dello specifico corso di dottorato.
Art.3 Organi dei corsi di dottorato di
ricerca e relativi compiti
1. Organi del corso sono: (a) il Coordinatore, (b) il Collegio dei
docenti e (c) il Rappresentante dei dottorandi.
2. Il Collegio dei docenti è composto di massima da non più
di nove docenti (o equiparati) designati dal Consiglio o dai Consigli
di Facoltà o di Dipartimento rispettivi ed elegge, a scadenza
quadriennale, il proprio Coordinatore tra i professori di ruolo
a tempo pieno componenti il collegio medesimo. Il Collegio dei docenti
ha compiti di indirizzo programmatico, sovraintende alle attività
didattiche e di ricerca del corso e determina, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, il compenso per i docenti interni
ed esterni, le spese per seminari, conferenze e convegni, ed ogni
altro costo di gestione, predisponendo preventivamente un piano
di spese. Il Collegio dei docenti può attivare convenzioni
con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri enti pubblici e privati
ed in particolare associazioni, fondazioni ed imprese con o senza
scopo di lucro, con i quali può instaurare rapporti di collaborazione
anche al di fuori delle convenzioni. Il Collegio dei docenti delibera,
in particolare, alla fine di ogni anno di corso l'ammissione degli
iscritti all'anno di corso successivo o all'esame finale sulla base
delle prove di esame eventualmente da questi sostenute e/o sulla
base di particolareggiate relazioni sulla loro attività di
studio e ricerca.
3. Il Coordinatore ha la responsabilità didattica e scientifica
del corso, ne sovraintende il funzionamento, coordina le attività
e cura i rapporti esterni. Il Coordinatore attesta ed autorizza
tutti gli atti di gestione anche inerenti la liquidazione delle
spese. Il Coordinatore redige la relazione particolareggiata sullo
stato del corso di cui all'art.13.
4. Il Rappresentante degli iscritti viene eletto annualmente fra
tutti gli iscritti al corso e partecipa, con funzioni consultiva,
alle riunioni del Consiglio del centro di spesa presso il quale
corso ha la propria sede amministrativa e la sede delle attività
didattiche.
Art. 4 Durata dei corsi
1. La durata dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca
non può essere inferiore a tre anni accademici per i dottorandi
a tempo pieno e a cinque anni per i dottorandi a tempo parziale.
Art. 5 Modalità di ammissione ai
corsi
1. Possono presentare domanda di ammissione
al corso i cittadini italiani o stranieri che siano in possesso
della laurea o che conseguiscano entro la data dell'esame di ammissione
la laurea o titolo equipollente o, in ogni caso, giudicato equivalente
dalla commissione per l'esame di ammissione.
2. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene sulla base di titoli
presentati e di una prova orale e/o scritta, a giudizio insindacabile
di una commissione nominata con decreto del Rettore e composta dal
Coordinatore del corso (o da un suo delegato) e da altri due membri
scelti tra i professori appartenenti al Collegio dei docenti. Il
Rettore provvede, altresì, alla nomina di due supplenti.
Al termine della prova d'esame la commissione compila una graduatoria
generale di merito.
In caso di rinuncia degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
3. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione
interuniversitaria internazionale la Commissione e le modalità
di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi
stessi.
4. L'Università assicura la
pubblicità degli atti delle procedure di valutazione.
Art. 6 Modalità di conferimento
del titolo
1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale che può essere ripetuto una sola volta.
L'Università, a richiesta degli interessati, ne certifica
il conseguimento. L'Università assicura inoltre la pubblicità
degli atti di procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui
singoli candidati. Successivamente al rilascio del titolo, l'Università
provvede al deposito di copia della tesi di dottorato presso le
biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
2. Il titolo di dottore di ricerca è conferito con decreto
del Rettore su proposta della Commissione di cui al comma 4.
3. La tesi di dottorato può essere redatta, previa autorizzazione
del collegio dei docenti, anche in lingua straniera.
4. La valutazione della tesi di dottorato è demandata ad
una commissione nominata dal Rettore, su indicazione del Collegio
dei docenti. Tale Commissione è composta da tre professori
ordinari o associati italiani o stranieri (o equiparati) di cui
non più di uno sia componente del Collegio dei docenti. Nel
caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali,
la commissione è costituita secondo le modalità previste
dagli accordi stessi.
5. Le commissioni giudicatrici sono convocate dal Rettore non oltre
il trentesimo giorno successivo alla presentazione della tesi di
dottorato e sono tenute a concludere improrogabilmente le valutazioni
entro i successivi due mesi. Le eventuali dimissioni dei componenti
delle commissioni, adeguatamente motivate, acquistano efficacia
all'atto dell'accoglimento da parte del Rettore.
6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la commissione
abbia concluso i sui lavori, il Rettore può decretarne la
decadenza nominando una nuova Commissione. Qualora il ritardo sia
dovuto a fatto od impedimento di uno o più componenti la
sostituzione riguarda soltanto i componenti mancanti.
Art. 7 Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del corso
sono costituite, oltre che dai fondi di funzionamento erogati dall'Ateneo,
dal 90 per cento dei contributi per l'accesso e la frequenza di
cui all'art.9 nonchè dal 90 per cento dei contributi derivanti
da eventuali convenzioni con soggetti estranei all'amministrazione
universitaria.
2. Il Collegio dei docenti può stabilire un compenso per
i docenti esterni. Per i docenti interni può essere stabilito
un compenso qualora superino i limiti dell'impegno orario complessivo
previsto per i professori ed i ricercatori dalle rispettive norme,
previa dichiarazione in tal senso del docente interessato. Può
essere altresì previsto dal Collegio dei docenti un compenso
per la documentata attività di organizzazione e gestione
del corso di dottorato.
3. Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili,
contratti di diritto privato con qualificati studiosi ed esperti
esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.
Il Collegio dei docenti, annualmente, può definire l'ammontare
del contributo per l'accesso la frequenza e può disporre
l'esonero (totale o parziale) dai contributi per l'accesso e la
frequenza e può attivare borse di studio, anche in variazione
di quanto inizialmente previsto nella proposta di istituzione del
corso di dottorato.
Art. 8 Procedure contabili
1. Al bilancio di Ateneo è destinato il 10 per cento dei
contributi per l'accesso e la frequenza, oltre la quota per l'assicurazione
obbligatoria, nonchè il 10 per cento dei contributi derivanti
da eventuali convenzioni con soggetti estranei all'amministrazione
universitaria. La restante quota viene trasferita dalla Ragioneria
al centro di spesa presso il quale il corso ha la propria sede amministrativa.
Art. 9 Contributo per l'accesso e la frequenza
1. Gli iscritti sono tenuti al pagamento di un contributo per l'accesso
e la frequenza. I titolari di borsa di studio sono esonerati dal
versamento del contributo di iscrizione e frequenza. Tutti gli iscritti
ai corsi di dottorato di ricerca sono comunque tenuti al versamento
del premio assicurativo per la copertura di infortuni e per responsabilita`
civile contro terzi fissato annualmente dagli organi collegiali
dell'Ateneo.
2. L'esonero (totale o parziale) dal contributo per l'accesso e
la frequenza può essere annualmete disposto dal Collegio
dei docenti previa valutazione comparativa del merito e, in caso
di parità di merito, in base alla valutazione della situazione
economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del consiglio
dei ministri del 30 aprile 1997, e successive integrazioni e modificazioni.
In particolare, l'esonero parziale del contributo per l'accesso
e la frequenza può essere disposto per gli anni di corso
successivo al primo per i dottorandi che intendano frequentare il
corso a tempo parziale.
Art. 10 Borse di studio
1. Ad un numero di iscritti, che può essere rideterminato
annualmente dal Consiglio dei docenti, e pari o superiore, in ogni
caso, alla metà del numero dei partecipanti, sono erogate
borse di studio previa valutazione comparativa del merito e in caso
di parità di merito, in base alla valutazione della situazione
economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del consiglio
dei ministri del 30 aprile 1997, e successive integrazioni e modificazioni.
2. Le borse di studio sono assegnate, in generale, dalla commissione
per l'esame di ammissione al momento del completamento delle procedure
di ammissione al corso. Nel caso di borse di studio assegnabili
in anni successivi al primo, l'assegnazione è fatta dal Collegio
dei docenti.
3. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al
presente articolo possono essere oltre che a totale o parziale carico
dell'Ateneo, anche a carico totale o paziale di enti esterni sulla
base di convenzioni. Nel secondo caso il cofinanziamento della borsa
di studio al 50% del totale.
4. L'importo delle borse di studio può, per i dottorandi
che si recano all'estero, essere aumentato anche per periodi inferiori
ad un anno fino ad un massimo del 50% della borsa di studio.
5. I titolati di borse di studio e gli iscritti hanno l'obbligo
di frequentare i corsi di dottorato e di compiere attività
di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture all'uopo destinate.
Il Collegio dei docenti, dandone tempestiva comunicazione al Settore
Dottorati dell'Ateneo, può disporre l'esclusione dal corso
con l'eventuale decadenza della borsa di studio dei dottorandi che
sospendano l'attività di ricerca, di studio o la frequenza
delle lezioni e/o dei seminari per un periodo superiore a trenta
giorni.
6. Il collegio docenti può, inoltre , escludere dal corso
i dottorandi previa verifica dei risultati conseguiti. I dottorandi
possono sospendere il dottorato di ricerca per un periodo non superiore
ad un anno per maternità e servizio militare e non superiore
a due anni per grave e documentata malattia.
9. I posti eventualmente resi disponibili da esclusioni o rinunce
possono essere coperti, dal Collegio dei Docenti, attingendo dalla
graduatoria di merito del concorso.
10. I titolari di borse di studio possono svolgere attività
di lavoro dipendente e/o autonomo, fino alla concorrenza di un reddito
complessivo personale lordo pari a lire 18 milioni, pena la decadenza
del godimento della borsa.
11. Le borse di studio di cui al presente articolo non possono essere
cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite,
tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di
formazione o di ricerca dei titolari delle borse.
12. Le borse di studio non danno, in ogni caso luogo a valutazioni
giuridiche ed economiche ai fini di carriera.
Art. 11 Attività di supporto alla
didattica
1. L'attività di insegnamento costituisce parte integrante
del processo formativo dei dottorandi. Conseguentemente, a partire
dal secondo anno di corso, Le Facoltà, con apposita delibera,
possono affidare agli iscritti ai corsi di dottorato una limitata
attività di supporto alla didattica, tanto all'interno dei
corsi di dottorato quanto all'interno dei corsi di diploma o di
laurea. tale attività, autorizzata dal Coordinatore del corso,
non dovrà in ogni caso, compromettere l'attività di
formazione alla ricerca. La collaborazione didattica deve intendersi
come facoltativa e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso
ai ruoli universitari. Pur essendo, in linea di principio, gratuita
essa può dar luogo all'esonero dal pagamento del contributo
per l'accesso e la frequenza.
Art. 12 Incompatibilità
1. Gli iscritti al dottorato di ricerca possono svolgere periodi
di formazione presso Università o istituti di ricerca italiani
o stranieri per un periodo non superiore ad un anno. Tale limite
non si applica in presenza di accordi internazionali.
2. L'iscrizione ai corsi di dottorato è incompatibile, pena
l'esclusione dal corso, con l'iscrizione ad altri corsi di dottorato
presso altra università o istituto di ricerca italiano o
straniero.
Art. 13 Valutazione
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento,
e successivamente a scadenza annuale ed entro il 31 dicembre di
ogni anno, il Coordinatore farà pervenire all'ufficio competente
dell'Università una particolareggiata relazione sulla situazione
del corso. Detta relazione dovrà riportare, fra l'altro e
per l'ultimo quinquennio, le date effettive di inizio dei corsi
e le modalità del loro svolgimento, informazioni circa l'attività
didattica e di ricerca e circa le ammissioni degli iscritti agli
anni successivi al primo, informazioni circa i tassi di conseguimento
del titolo e gli sbocchi occupazionali. Alla relazione dovrà
essere allegata una valutazione scritta della situazione del corso
redatta dal Rappresentante dei dottorandi.
2. Sulla base delle relazioni dei Coordinatori, la Commissione di
Ateneo per il dottorato di ricerca coadiuva il Nucleo di Valutazione
per l'attività valutativa relativa ai corsi di dottorato.
3. Il Rettore procederà annualmente alla ripartizione dei
fondi destinati alle borse di studio ed al funzionamento dei corsi
di dottorato, facendo esplicito riferimento alla valutazione comparativa
dei corsi quale emergerà dalla relazione menzionata nel comma
precedente.
Art. 14 Relazioni con i corsi di perfezionamento
1. Nel caso in cui sia stato attivato un corso di perfezionamento
in un settore di studio strettamente connesso a quello oggetto di
uno specifico corso di dottorato, il Collegio dei docenti di quest'ultimo
corso può deliberare l'ammissione al secondo anno del corso
di dottorato di partecipanti al corso di perfezionamento che, avendo
seguito le lezioni ed adempiuto agli obblighi previsti, abbiano
conseguito l'attestato previsto dal corso di perfezionamento.
2. Nel caso in cui sia stato attivato un corso di perfezionamento
in un settore di studio strettamente connesso a quello oggetto di
uno specifico corso di dottorato, il Consiglio del corso di perfezionamento
può proporre che l'attestato previsto dal corso di pefezionamento
venga attribuito ai partecipanti al corso di dottorato che, sulla
base delle prove di esame eventualmente sostenute e/o sulla base
di particolareggiate relazioni sulla loro attività di studio
e di ricerca, siano stai ammessi dal Collegio al secondo anno del
corso di dottorato.
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