COMMISSIONE CONSULTIVA
PERMANENTE
AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
VERBALE DELLA
SEDUTA DEL 5 APRILE 2002
Il giorno 5 aprile 2002, alle ore 10.30,
presso i locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata", si riunisce la Commissione consultiva permanente
Affari statutari e normativi.
Sono presenti: il Prof. A. D'Atena, Presidente, il Prof. F. Chiomenti,
il Prof. O. A. Simone (che funge da Segretario), il Prof. Umberto
Tarantino, il Dr. Marco Di Cicco, la Sig.ra Anna Maria Surdo, il
Sig. Angelo Sena.
Sono assenti giustificati: il Prof. Franco Maceri, il Prof. Giuseppe
Santoni, il Sig Carlo Monti.
Sono assenti: il Prof. A.M. Picardello, il Prof. Basilio Pispisa,
il Sig. Gianluca Bianchi, il Sig.Adolfo De Luna.
ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni;
2) Modifiche di Statuto;
3) Statuto MIFAV
4) Varie, eventuali.
1) Comunicazioni
Il Presidente informa la Commissione che - a seguito dell'annullamento
delle elezioni studentesche nella Facoltà di lettere ed alla
presentazione di appello al Senato avverso l'annullamento predetto
- il Rettore, con D.R. 399 del 13.2.2002, ha istituito una Commissione
consultiva (presieduta dal Prof. A. D'Atena e composta da Dott.ssa
Carla Manfredini, Dott. Mariano Di Giulio e Dott. Luca Pirozzi),
al fine di ricevere suggerimenti circa l'interpretazione della normativa
elettorale d'Ateneo, dotando la Commissione stessa del potere di
effettuare audizioni per l'acclaramento delle circostanze di fatto.
Procede inoltre a riepilogare i termini della vicenda, sottolineando
che, a conclusione dei lavori della predetta Commissione consultiva,
il Senato Accademico, nella prossima seduta, sarà chiamato
a pronunziarsi in ordine ai profili di ammissibilità e di
merito del ricorso in appello proposto avverso l'annullamento delle
elezioni predette pronunciato dalla Commissione elettorale centrale.
Comunica infine che, in funzione di questo intervento del Senato
Accademico, la Commissione Affari statutari e normativi è
stata incaricata dal Rettore di procedere all'audizione della Commissione
elettorale centrale, in persona del Presidente o di un suo delegato.
Su proposta del Presidente, la Commissione delibera all'unanimità
di anticipare il quarto punto all'o.d.g., per procedere all'audizione
della Commissione elettorale centrale in relazione all'annullamento,
da parte di questa, delle elezioni degli studenti della Facoltà
di Lettere e Filosofia ed al ricorso in appello presentato al Senato
Accademico.
4) Varie, eventuali
Entrano il Prof. Paolo Papanti Pelletier, Presidente della Commissione
elettorale centrale, e il Dott. Di Giorgio segretario della medesima
Commissione, che il Presidente ringrazia a nome della Commissione
affari statutari e normativi per la loro presenza.
Successivamente il Presidente illustra brevemente le risultanze
dell'attività svolta dalla Commissione consultiva. Invita
quindi il Prof. Papanti a fornire tutte le notizie e valutazioni
che ritenga opportune.
Il Prof. Papanti precisa quanto segue:
· che la Commissione da lui presieduta, a seguito dell'istruttoria
compiuta, è pervenuta alla conclusione che, nel corso delle
elezioni, non sia stata garantita né la riservatezza delle
manifestazioni di voto, né quella dell'astensione dal voto
(scheda bianca), che va pure salvaguardata;
· che tale conclusione è stata raggiunta dalla Commissione
predetta all'unanimità;
· che la Commissione non sarebbe incorsa né nel vizio
di ultrapetizione, né in quello di mancato rispetto della
causa petendi. Essa, infatti: da un lato, avrebbe accolto il ricorso
dei ricorrenti, adottando il provvedimento da loro richiesto; d'altro
lato, avrebbe accolto il ricorso , facendo leva su un motivo implicito
nel ricorso stesso.
Il Presidente dopo aver accertato che il Prof. Papanti non ritiene
di avere altro da aggiungere, rinnova a lui ed al Dott. Di Giorgio
i ringraziamenti della Commissione.
Il Prof. Papanti Pelletier ed il dr. Di Giorgio lasciano la sala.
2) Modifiche di Statuto
Il Presidente comunica alla Commissione che, con il Prof. Salvatore
Nicosia, Presidente della Commissione didattica e ricerca, ha concordato
di sottoporre alla Commissione una serie di emendamenti alla disciplina
statutaria in materia didattica, che erano stati istruiti da entrambe
le Commissioni, durante la precedente "legislatura" del
Senato Accademico. Si tratta di emendamenti rivolti, per lo più,
ad adeguare, alle novità introdotte dalla successive riforme
intervenute a livello nazionale, la disciplina statutaria in materia.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti, sui quali la Commissione
si esprime conformemente al documento allegato al presente verbale
(allegato 1), distinguendo gli emendamenti che ritiene maturi per
il Senato (contrassegnati dalla lettera A), da quelli che richiedono
un'ulteriore messa a punto, di concerto con la Commissione per la
Didattica e la Ricerca (contrassegnati dalla lettera B).
3) Statuto MIFAV
La trattazione viene rinviata ad altra seduta.
Alle ore 12,20 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il
Segretario
Prof. Aurelio Simone
|
Il Presidente
Prof. ANTONIO D'ATENA
|
Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento: 08 Aprile 2002
Allegato 1 al verbale della
seduta del 5.4.02 della
COMMISSIONE
CONSULTIVA PERMANENTE
AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
(A)
Emendamenti che la Commissione ritiene maturi per l'esame del Senato
Accademico
Artt.
- 66 "Anno Accademico"
- 71 "Dottorato di ricerca"
- 72 "Piani di studio"
- 74 "Esami"
- 75 "Ulteriori iniziative didattiche"
(B)
Emendamenti che la Commissione ritiene vadano riformulati,
di concerto con la Commissione didattica e ricerca
Artt.
- 68 "Diploma universitario
- 69 " Corsi di laurea"
- 70 "Diploma di specializzazione"
(A)
Emendamenti che la Commissione ritiene maturi per l'esame del Senato
Accademico
Articolo 66
Anno accademico
L'anno accademico ha inizio il 1° novembre
e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. In funzione(1)
dei corsi semestrali, dei corsi annuali articolati in due semestri
e della concentrazione semestrale di insegnamenti annuali, la struttura
didattica competente, dandone pubblicità agli studenti con
congruo preavviso, può anticipare l'inizio dell'attività
didattica e stabilire conseguentemente il calendario degli esami
e il termine per le iscrizioni (2).
(1) Art. 66 - Emendamento sostitutivo presentato dalla Commissione
Affari Statutari e Normativi: sostituire il periodo: "dei corsi
semestrali, dei corsi annuali articolati in due semestri e della
concentrazione semestrale di insegnamenti annuali" con il seguente
testo: "della cadenza temporale dei corsi".
(2) Art. 66 - Emendamento aggiuntivo presentato dalla Commissione
Affari Statutari e Normativi: aggiungere alla fine dell'articolo
il seguente testo: "e per il pagamento
delle tasse anche in deroga al calendario accademico".
Articolo 71(3)
Dottorato di ricerca
Il dottorato di ricerca, organizzato nell'ambito
dei dipartimenti, mira all'approfondimento della formazione scientifica,
conformemente alla normativa statale vigente.
(3) Art. 71 - Emendamento presentato dalla Commissione Didattica
e Ricerca: sopprimere l'intero articolo. (La
Commissione Affari Statutari e Normativi propone di sopprimere solo
l'aggettivo "statale").
Articolo 72 (4)
Piani di studio
1. Le strutture didattiche competenti predispongono
piani di studio-tipo sulla base degli insegnamenti attivati, fatta
salva la facoltà degli studenti di avvalersi delle deroghe
previste dalla legge.
2. L'articolazione degli insegnamenti può
essere pluriennale, annuale o semestrale. Gli insegnamenti annuali
possono articolarsi in due moduli semestrali anche con distinta
prova d'esame, o possono essere concentrati in un semestre, mantenendo
inalterati i contenuti ed il numero delle ore di insegnamento. I
corsi ed i moduli semestrali comprendono - di regola - un numero
di ore di insegnamento corrispondente alla metà di quelle
previste per gli insegnamenti annuali. L'articolazione dei
corsi, il loro calendario e l'eventuale sospensione delle attività
d'insegnamento in occasione delle sessioni d'esame sono deliberati
dal Consiglio della struttura competente.
(4) Art. 72 - Emendamento presentato dalla Commissione Didattica
e Ricerca: sopprimere l'intero articolo. (La
Commissione Affari Statutari e Normativi esprime parere favorevole
limitatamente ai primi 3 periodi del 2° comma, indicati in grassetto
nel testo).
Articolo 74
Esami
1.(5) La composizione
delle commissioni preposte agli esami di profitto è disciplinata
con regolamenti deliberati dai Consigli di Corso di studio competenti,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) che tali commissioni si compongano di almeno tre
membri e possano, eventualmente, articolarsi in sottocommissioni;
b) che esse siano, di regola, presiedute dal professore ufficiale
della materia (o da uno dei professori ufficiali della materia,
nel caso di corsi integrati);
c) che i restanti membri siano tratti dal personale docente dell'Università
e/o da cultori della materia, nominati in base a delibera del Consiglio,
adottata su proposta del Presidente della commissione d'esame;
d) che il Presidente del Corso di studio adotti il provvedimento
di nomina della Commissione, informandone il Consiglio e disponendone
l'affissione nell'albo.
2.(6) La composizione
delle commissioni preposte all'esame conclusivo per il conseguimento
dei titoli di diploma universitario, di laurea e di specializzazione
è disciplinata con regolamenti dei Corsi di studio competenti,
nel rispetto della normativa statale e di indirizzi generali eventualmente
fissati dal Senato accademico. Tali regolamenti fissano il numero
dei componenti, che devono essere tratti - di regola - dal personale
docente afferente ai Corsi di studio medesimi. I componenti effettivi
e supplenti sono nominati dal Presidente del Corso di studio con
provvedimento che va comunicato al Rettore.
3. Per tutte le prove d'esame i punteggi
attribuibili sono stabiliti con regolamenti dei Corsi di studio
competenti, nel rispetto della normativa statale, nonché
di criteri generali fissati con regolamento deliberato dal Senato
accademico.
(5) Art. 74, comma 1 - Emendamento presentato dalla Commissione
Didattica e Ricerca: sopprimere il comma e sostituirlo con il seguente
testo: " La composizione delle Commissioni preposte agli esami
di profitto è disciplinata dai Regolamenti didattici dei
corsi di studio".
La Commissione Affari statutari e normativi propone:
· di sopprimere la parte in grassetto nel primo comma;
· di sostituire, nella lett. b), che, per effetto della soppressione
precedente diviene a):
a) le parole "ufficiale della materia" con le parole "responsabile
del corso o del modulo"
b) le parole) "ufficiali delle materie" con le parole
"responsabili dei corsi o dei moduli."
(6) Art. 74, comma 2 - Emendamento presentato dalla Commissione
Didattica e Ricerca: sopprimere le parole: "di indirizzi generali
eventualmente fissati dal Senato Accademico" e sostituirle
con le parole: "Regolamento didattico di Ateneo". (La
Commissione Affari Statutari e Normativi esprime parere favorevole
alla soppressione delle parole di cui sopra, a condizione che
siano sostituite con le seguenti: "del regolamento").
Articolo 75
Ulteriori iniziative didattiche
1. (7) Con
regolamento del Senato Accademico, sentiti i consigli delle strutture
didattiche e di ricerca, vengono fissati principi generali in ordine
ai corsi diversi da quelli di cui agli artt. 68, 69, 70 e 71, con
particolare riferimento al procedimento di attivazione dei corsi
predetti, agli attestati di frequenza, all'eventuale controllo del
profitto, alla distribuzione degli eventuali proventi, nel rispetto
di principi corrispondenti a quelli di cui all'art.4, comma 3, ed
alle modalità di sottoposizione al Consiglio di Amministrazione
dei piani finanziari.
2. I regolamenti di attuazione sono deliberati
dalla struttura cui il corso afferisce, d'intesa con le altre strutture
eventualmente coinvolte nell'iniziativa, e sono approvati dal Senato
Accademico. Con lo stesso procedimento è fissato l'ordinamento
didattico dei corsi di cui sopra.
(7) Emendamento presentato dalla Commissione Affari Statutari
e Normativi: sostituire le parole: "diversi da quelli di cui
agli artt. 68, 69, 70 e 71" con la parola: "tipici").
(B)
Emendamenti che la Commissione ritiene vadano riformulati,
di concerto con la Commissione didattica e ricerca
Articolo 68 (8)
Diploma universitario
1. Il corso di diploma si svolge nella Facoltà,
ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre ed
ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi
e contenuti culturali e scientifici orientati al conseguimento del
livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.
2. Il diploma universitario si consegue dopo aver superato gli esami
di profitto, le prove di idoneità e l'esame finale che sono
determinati nel numero e nelle modalità dalla struttura didattica
competente. Questa decide altresì in merito al riconoscimento
degli esami di profitto superati in altri corsi di studio.
(8) Art. 68 - Emendamento presentato dalla Commissione Didattica
e Ricerca: sopprimere l'intero articolo. (La
Commissione Affari Statutari e Normativi esprime parere favorevole
alla soppressione del testo dell'articolo, a condizione che sia
contestualmente sostituito in base a quanto stabilito dalla
nuova normativa).
Articolo 69 (9)
Corsi di laurea
1. Il corso di laurea si svolge nella Facoltà,
ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei
ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi
e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore.
2. La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto,
le prove di idoneità e l'esame di laurea che sono determinati
nel numero e nelle modalità dalla struttura didattica competente.
Questa decide altresì in merito al riconoscimento degli esami
di profitto superati in altri corsi di studio.
(9) Art. 69 - Emendamento presentato dalla Commissione Didattica
e Ricerca: sopprimere l'intero articolo. (La
Commissione Affari Statutari e Normativi esprime parere favorevole
alla soppressione del testo dell'articolo, a condizione che sia
contestualmente sostituito in base quanto stabilito dalla
nuova normativa).
Articolo 70 (10)
Diploma di specializzazione
Il diploma di specializzazione si consegue,
dopo la laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore
a due anni ed è finalizzato alla formazione di specialisti
in settori professionali determinati.
(10) Art. 70 - Emendamento presentato dalla Commissione Didattica
e Ricerca: sopprimere l'intero articolo. (La
Commissione Affari Statutari e Normativi esprime parere favorevole
alla soppressione del testo dell'articolo, a condizione che sia
contestualmente sostituito in base a quanto stabilito dalla
nuova normativa).
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