Barra divisoria

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
VERBALE DELLA
SEDUTA DEL 5 APRILE 2002

Il giorno 5 aprile 2002, alle ore 10.30, presso i locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce la Commissione consultiva permanente Affari statutari e normativi.
Sono presenti: il Prof. A. D'Atena, Presidente, il Prof. F. Chiomenti, il Prof. O. A. Simone (che funge da Segretario), il Prof. Umberto Tarantino, il Dr. Marco Di Cicco, la Sig.ra Anna Maria Surdo, il Sig. Angelo Sena.
Sono assenti giustificati: il Prof. Franco Maceri, il Prof. Giuseppe Santoni, il Sig Carlo Monti.
Sono assenti: il Prof. A.M. Picardello, il Prof. Basilio Pispisa, il Sig. Gianluca Bianchi, il Sig.Adolfo De Luna.

ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni;
2) Modifiche di Statuto;
3) Statuto MIFAV
4) Varie, eventuali.


1) Comunicazioni

Il Presidente informa la Commissione che - a seguito dell'annullamento delle elezioni studentesche nella Facoltà di lettere ed alla presentazione di appello al Senato avverso l'annullamento predetto - il Rettore, con D.R. 399 del 13.2.2002, ha istituito una Commissione consultiva (presieduta dal Prof. A. D'Atena e composta da Dott.ssa Carla Manfredini, Dott. Mariano Di Giulio e Dott. Luca Pirozzi), al fine di ricevere suggerimenti circa l'interpretazione della normativa elettorale d'Ateneo, dotando la Commissione stessa del potere di effettuare audizioni per l'acclaramento delle circostanze di fatto.
Procede inoltre a riepilogare i termini della vicenda, sottolineando che, a conclusione dei lavori della predetta Commissione consultiva, il Senato Accademico, nella prossima seduta, sarà chiamato a pronunziarsi in ordine ai profili di ammissibilità e di merito del ricorso in appello proposto avverso l'annullamento delle elezioni predette pronunciato dalla Commissione elettorale centrale.
Comunica infine che, in funzione di questo intervento del Senato Accademico, la Commissione Affari statutari e normativi è stata incaricata dal Rettore di procedere all'audizione della Commissione elettorale centrale, in persona del Presidente o di un suo delegato.
Su proposta del Presidente, la Commissione delibera all'unanimità di anticipare il quarto punto all'o.d.g., per procedere all'audizione della Commissione elettorale centrale in relazione all'annullamento, da parte di questa, delle elezioni degli studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia ed al ricorso in appello presentato al Senato Accademico.

4) Varie, eventuali
Entrano il Prof. Paolo Papanti Pelletier, Presidente della Commissione elettorale centrale, e il Dott. Di Giorgio segretario della medesima Commissione, che il Presidente ringrazia a nome della Commissione affari statutari e normativi per la loro presenza.
Successivamente il Presidente illustra brevemente le risultanze dell'attività svolta dalla Commissione consultiva. Invita quindi il Prof. Papanti a fornire tutte le notizie e valutazioni che ritenga opportune.
Il Prof. Papanti precisa quanto segue:
· che la Commissione da lui presieduta, a seguito dell'istruttoria compiuta, è pervenuta alla conclusione che, nel corso delle elezioni, non sia stata garantita né la riservatezza delle manifestazioni di voto, né quella dell'astensione dal voto (scheda bianca), che va pure salvaguardata;
· che tale conclusione è stata raggiunta dalla Commissione predetta all'unanimità;
· che la Commissione non sarebbe incorsa né nel vizio di ultrapetizione, né in quello di mancato rispetto della causa petendi. Essa, infatti: da un lato, avrebbe accolto il ricorso dei ricorrenti, adottando il provvedimento da loro richiesto; d'altro lato, avrebbe accolto il ricorso , facendo leva su un motivo implicito nel ricorso stesso.
Il Presidente dopo aver accertato che il Prof. Papanti non ritiene di avere altro da aggiungere, rinnova a lui ed al Dott. Di Giorgio i ringraziamenti della Commissione.
Il Prof. Papanti Pelletier ed il dr. Di Giorgio lasciano la sala.

2) Modifiche di Statuto
Il Presidente comunica alla Commissione che, con il Prof. Salvatore Nicosia, Presidente della Commissione didattica e ricerca, ha concordato di sottoporre alla Commissione una serie di emendamenti alla disciplina statutaria in materia didattica, che erano stati istruiti da entrambe le Commissioni, durante la precedente "legislatura" del Senato Accademico. Si tratta di emendamenti rivolti, per lo più, ad adeguare, alle novità introdotte dalla successive riforme intervenute a livello nazionale, la disciplina statutaria in materia.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti, sui quali la Commissione si esprime conformemente al documento allegato al presente verbale (allegato 1), distinguendo gli emendamenti che ritiene maturi per il Senato (contrassegnati dalla lettera A), da quelli che richiedono un'ulteriore messa a punto, di concerto con la Commissione per la Didattica e la Ricerca (contrassegnati dalla lettera B).

3) Statuto MIFAV
La trattazione viene rinviata ad altra seduta.

Alle ore 12,20 la seduta è tolta.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Segretario
Prof. Aurelio Simone

Il Presidente
Prof. ANTONIO D'ATENA

Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento: 08 Aprile 2002

Allegato 1 al verbale della seduta del 5.4.02 della

COMMISSIONE
CONSULTIVA PERMANENTE
AFFARI STATUTARI E NORMATIVI


(A)
Emendamenti che la Commissione ritiene maturi per l'esame del Senato Accademico

Artt.

- 66 "Anno Accademico"

- 71 "Dottorato di ricerca"

- 72 "Piani di studio"

- 74 "Esami"

- 75 "Ulteriori iniziative didattiche"


(B)
Emendamenti che la Commissione ritiene vadano riformulati,
di concerto con la Commissione didattica e ricerca

Artt.
- 68 "Diploma universitario

- 69 " Corsi di laurea"

- 70 "Diploma di specializzazione"


(A)
Emendamenti che la Commissione ritiene maturi per l'esame del Senato Accademico


Articolo 66
Anno accademico

L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. In funzione(1) dei corsi semestrali, dei corsi annuali articolati in due semestri e della concentrazione semestrale di insegnamenti annuali, la struttura didattica competente, dandone pubblicità agli studenti con congruo preavviso, può anticipare l'inizio dell'attività didattica e stabilire conseguentemente il calendario degli esami e il termine per le iscrizioni (2).

(1) Art. 66 - Emendamento sostitutivo presentato dalla Commissione Affari Statutari e Normativi: sostituire il periodo: "dei corsi semestrali, dei corsi annuali articolati in due semestri e della concentrazione semestrale di insegnamenti annuali" con il seguente testo: "della cadenza temporale dei corsi".
(2) Art. 66 - Emendamento aggiuntivo presentato dalla Commissione Affari Statutari e Normativi: aggiungere alla fine dell'articolo il seguente testo: "e per il pagamento delle tasse anche in deroga al calendario accademico".

Articolo 71(3)
Dottorato di ricerca

Il dottorato di ricerca, organizzato nell'ambito dei dipartimenti, mira all'approfondimento della formazione scientifica, conformemente alla normativa statale vigente.

(3) Art. 71 - Emendamento presentato dalla Commissione Didattica e Ricerca: sopprimere l'intero articolo. (La Commissione Affari Statutari e Normativi propone di sopprimere solo l'aggettivo "statale").

Articolo 72 (4)
Piani di studio

1. Le strutture didattiche competenti predispongono piani di studio-tipo sulla base degli insegnamenti attivati, fatta salva la facoltà degli studenti di avvalersi delle deroghe previste dalla legge.
2. L'articolazione degli insegnamenti può essere pluriennale, annuale o semestrale. Gli insegnamenti annuali possono articolarsi in due moduli semestrali anche con distinta prova d'esame, o possono essere concentrati in un semestre, mantenendo inalterati i contenuti ed il numero delle ore di insegnamento. I corsi ed i moduli semestrali comprendono - di regola - un numero di ore di insegnamento corrispondente alla metà di quelle previste per gli insegnamenti annuali. L'articolazione dei corsi, il loro calendario e l'eventuale sospensione delle attività d'insegnamento in occasione delle sessioni d'esame sono deliberati dal Consiglio della struttura competente.

(4) Art. 72 - Emendamento presentato dalla Commissione Didattica e Ricerca: sopprimere l'intero articolo. (La Commissione Affari Statutari e Normativi esprime parere favorevole limitatamente ai primi 3 periodi del 2° comma, indicati in grassetto nel testo).

Articolo 74
Esami

1.(5) La composizione delle commissioni preposte agli esami di profitto è disciplinata con regolamenti deliberati dai Consigli di Corso di studio competenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) che tali commissioni
si compongano di almeno tre membri e possano, eventualmente, articolarsi in sottocommissioni;
b) che esse siano, di regola, presiedute dal professore ufficiale della materia (o da uno dei professori ufficiali della materia, nel caso di corsi integrati);
c) che i restanti membri siano tratti dal personale docente dell'Università e/o da cultori della materia, nominati in base a delibera del Consiglio, adottata su proposta del Presidente della commissione d'esame;
d) che il Presidente del Corso di studio adotti il provvedimento di nomina della Commissione, informandone il Consiglio e disponendone l'affissione nell'albo.

2.(6) La composizione delle commissioni preposte all'esame conclusivo per il conseguimento dei titoli di diploma universitario, di laurea e di specializzazione è disciplinata con regolamenti dei Corsi di studio competenti, nel rispetto della normativa statale e di indirizzi generali eventualmente fissati dal Senato accademico. Tali regolamenti fissano il numero dei componenti, che devono essere tratti - di regola - dal personale docente afferente ai Corsi di studio medesimi. I componenti effettivi e supplenti sono nominati dal Presidente del Corso di studio con provvedimento che va comunicato al Rettore.

3. Per tutte le prove d'esame i punteggi attribuibili sono stabiliti con regolamenti dei Corsi di studio competenti, nel rispetto della normativa statale, nonché di criteri generali fissati con regolamento deliberato dal Senato accademico.

(5) Art. 74, comma 1 - Emendamento presentato dalla Commissione Didattica e Ricerca: sopprimere il comma e sostituirlo con il seguente testo: " La composizione delle Commissioni preposte agli esami di profitto è disciplinata dai Regolamenti didattici dei corsi di studio".
La Commissione Affari statutari e normativi propone:
· di sopprimere la parte in grassetto nel primo comma;
· di sostituire, nella lett. b), che, per effetto della soppressione precedente diviene a):
a) le parole "ufficiale della materia" con le parole "responsabile del corso o del modulo"
b) le parole) "ufficiali delle materie" con le parole "responsabili dei corsi o dei moduli."

(6) Art. 74, comma 2 - Emendamento presentato dalla Commissione Didattica e Ricerca: sopprimere le parole: "di indirizzi generali eventualmente fissati dal Senato Accademico" e sostituirle con le parole: "Regolamento didattico di Ateneo". (La Commissione Affari Statutari e Normativi esprime parere favorevole alla soppressione delle parole di cui sopra, a condizione che siano sostituite con le seguenti: "del regolamento").

Articolo 75
Ulteriori iniziative didattiche

1. (7) Con regolamento del Senato Accademico, sentiti i consigli delle strutture didattiche e di ricerca, vengono fissati principi generali in ordine ai corsi diversi da quelli di cui agli artt. 68, 69, 70 e 71, con particolare riferimento al procedimento di attivazione dei corsi predetti, agli attestati di frequenza, all'eventuale controllo del profitto, alla distribuzione degli eventuali proventi, nel rispetto di principi corrispondenti a quelli di cui all'art.4, comma 3, ed alle modalità di sottoposizione al Consiglio di Amministrazione dei piani finanziari.

2. I regolamenti di attuazione sono deliberati dalla struttura cui il corso afferisce, d'intesa con le altre strutture eventualmente coinvolte nell'iniziativa, e sono approvati dal Senato Accademico. Con lo stesso procedimento è fissato l'ordinamento didattico dei corsi di cui sopra.

(7) Emendamento presentato dalla Commissione Affari Statutari e Normativi: sostituire le parole: "diversi da quelli di cui agli artt. 68, 69, 70 e 71" con la parola: "tipici").

(B)
Emendamenti che la Commissione ritiene vadano riformulati,
di concerto con la Commissione didattica e ricerca


Articolo 68 (8)
Diploma universitario

1. Il corso di diploma si svolge nella Facoltà, ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientati al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.
2. Il diploma universitario si consegue dopo aver superato gli esami di profitto, le prove di idoneità e l'esame finale che sono determinati nel numero e nelle modalità dalla struttura didattica competente. Questa decide altresì in merito al riconoscimento degli esami di profitto superati in altri corsi di studio.

(8) Art. 68 - Emendamento presentato dalla Commissione Didattica e Ricerca: sopprimere l'intero articolo. (La Commissione Affari Statutari e Normativi esprime parere favorevole alla soppressione del testo dell'articolo, a condizione che sia contestualmente sostituito in base a quanto stabilito dalla nuova normativa).

Articolo 69 (9)
Corsi di laurea

1. Il corso di laurea si svolge nella Facoltà, ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore.
2. La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto, le prove di idoneità e l'esame di laurea che sono determinati nel numero e nelle modalità dalla struttura didattica competente. Questa decide altresì in merito al riconoscimento degli esami di profitto superati in altri corsi di studio.

(9) Art. 69 - Emendamento presentato dalla Commissione Didattica e Ricerca: sopprimere l'intero articolo. (La Commissione Affari Statutari e Normativi esprime parere favorevole alla soppressione del testo dell'articolo, a condizione che sia contestualmente sostituito in base quanto stabilito dalla nuova normativa).

Articolo 70 (10)
Diploma di specializzazione

Il diploma di specializzazione si consegue, dopo la laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni ed è finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.

(10) Art. 70 - Emendamento presentato dalla Commissione Didattica e Ricerca: sopprimere l'intero articolo. (La Commissione Affari Statutari e Normativi esprime parere favorevole alla soppressione del testo dell'articolo, a condizione che sia contestualmente sostituito in base a quanto stabilito dalla nuova normativa).

TornaBarra divisoriaSali