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VERBALE DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2002
Il giorno 10 dicembre 2002, alle ore 15.00, presso i locali dell'Università
degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce la Commissione
consultiva permanente Affari statutari e normativi.
Sono presenti: il Prof. A. D'Atena - Presidente -, il Prof. O.A.. Simone,
che funge da segretario, il Prof. F. Chiomenti, il Prof. U. Tarantino
e la Sig.ra A. M. Surdo.
Sono assenti giustificati: il Prof. G. Santoni, il Prof. A. M. Picardello,
il Dott. M. Di Cicco, il Dott.. G. Bianchi ed il Sig. A. De Luna.
Sono altresì assenti: il Dott. C. Monti ed il Sig. A. Sena.
Partecipa alla seduta il Prof. S. Nicosia. Partecipano, altresì,
alla seduta, in rappresentanza dell'Amministrazione, la Dott.ssa C. Manfredini,
la Dott.ssa S. Poggialini e la Dott.ssa S. Ranelli.
ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni;
2) Regolamento Corso di perfezionamento;
3) Modificazioni dello Statuto di Ateneo;
4) Regolamento disciplina studenti;
5) Varie, eventuali.
1) COMUNICAZIONI
Il Presidente ricorda ai presenti che il Senato Accademico ha richiesto
alla Commissione un supplemento di riflessione in ordine al Regolamento
dei Corsi di Perfezionamento, comunica, altresì, che ha pregato
il Prof. S. Nicosia, che ringrazia anticipatamente per la sua disponibilità,
di partecipare alla seduta.
2.) REGOLAMENTO CORSO DI PERFEZIONAMENTO
Si svolge un'ampia ed approfondita discussione alla quale partecipano
tutti i presenti, che esprimono parere favorevole alle proposte di emendamento,
che sono approvate all'unanimità.
Il testo del Regolamento emendato viene qui di seguito riportato nella
sua interezza:
"Regolamento per l'attivazione e l'organizzazione dei Master Universitari
istituiti ai sensi del D.M. 3.11.1999 n. 509 e dei Corsi di perfezionamento
ex D.P.R. 162/82 e L. 341/90.
Art. 1 - Norme di carattere generale
1. Presso l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata"
possono essere istituiti Corsi di perfezionamento che rilasciano il titolo
di Master, d'ora in poi denominati Master Universitari, alla conclusione
dei quali sono rilasciati i titoli di master di primo e di secondo livello.
2. La denominazione "Master dell'Università degli studi di
Roma Tor Vergata" si applica esclusivamente ai corsi organizzati
ai sensi dell'art. 3 comma 8 del D.M. 509/99 e dell'art. 12 del Regolamento
didattico d'Ateneo
3. Ai corsi per il conseguimento del Master di primo livello si accede
con un titolo universitario di durata almeno triennale: laurea triennale
o diploma universitario di durata triennale o altro titolo ritenuto equipollente
dal Consiglio del corso. Ai corsi per il conseguimento del Master di secondo
livello si accede con la laurea specialistica o corso di laurea almeno
quadriennale o altro titolo ritenuto equipollente dal Consiglio del corso.
4. L'iscrizione ad un Master Universitario è incompatibile con
la contemporanea iscrizione al altro corso di studi.
5. La durata dei Master Universitari non può essere inferiore ad
un anno né superiore a 3. Il numero di crediti necessari per il
conseguimento del titolo di Master di primo o di secondo livello non può
essere inferiore a 60 crediti formativi universitari (CFU) per un totale
di almeno 1500 ore, con un numero, di norma, non inferiore a 375 e non
superiore a 750 ore di attività didattica frontale e altre forme
di studio guidato e di didattica interattiva. Le restanti ore sono dedicate
a stages o tirocini e/o alla redazione di un progetto o un elaborato,
nonché allo studio e alla preparazione individuale
6. E' prevista la possibilità di iscriversi a singoli moduli didattici.
Le modalità di partecipazione, gli oneri corrispondenti, il rilascio
dell'attestato di frequenza e il riconoscimento dei relativi crediti ai
partecipanti che li abbiano frequentati superando i relativi esami, sono
regolati dal Consiglio del Corso e specificati nel bando.
7. Ai fini dell'ammissione al corso, la valutazione dei titoli conseguiti
all'estero, sia in paesi della CEE che extracomunitari, e della loro equipollenza
è rimessa alla decisione del Consiglio del corso, che può
eventualmente indicare i titoli predetti nel bando.
Art. 2 - Modalità per l'ammissione di studenti
stranieri
1. E' ammessa l'iscrizione di studenti stranieri comunitari ed extracomunitari
residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro
o di studio.
2. L'iscrizione degli studenti stranieri extracomunitari residenti all'estero
è regolata dalle norme vigenti.
Art. 3 Riconoscimento dei crediti pregressi
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del Regolamento didattico di Ateneo,
possono essere riconosciute, dal Consiglio del Corso di cui all'art. 5
attività formative, di perfezionamento e di tirocinio seguite successivamente
al conseguimento del titolo di studio che da accesso al Master Universitario
e delle quali esista attestazione (ivi compresi insegnamenti attivati
nell'ambito di corsi di studio), purché coerenti con le caratteristiche
del Master Universitario. A tali attività vengono assegnati crediti
utili ai fini del completamento del Master Universitario, con corrispondente
riduzione del carico formativo dovuto, fino a un massimo di 20.
Art 4 Verifiche del profitto
1. Il conseguimento dei crediti corrispondenti all'articolazione delle
varie attività è subordinato al superamento delle prove
di verifica del profitto e alla prova finale di accertamento delle competenze
complessivamente acquisite.
2. Le votazioni cui danno luogo le verifiche di profitto sono espresse
in trentesimi con eventuale menzione di lode. La votazione della prova
finale è espressa in centodecimi con eventuale menzione di lode.
Art. 5 - Corpo docente
1. I docenti del Master sono nominati dal Consiglio di Facoltà
cui per Statuto il Master afferisce, o dai Consigli di Facoltà
competenti, nel caso di Corsi interfacoltà.
2. I docenti possono non appartenere al personale docente dell'Ateneo.
Art. 6 - Organi del Master
1. Sono organi del corso: il Consiglio del Master e il Direttore.
2. Al Consiglio del Master si applica l'art. 33 dello Statuto.
3. Il Direttore dura in carica di norma 3 anni ed è nominato dal
Consiglio di Facoltà.
4. Il Consiglio del Master può nominare un Comitato scientifico
composto da personalità particolarmente esperte nel settore.
Art. 7 - Compiti del Consiglio del Master
1. Il Consiglio del Master ha compiti di indirizzo programmatico, sovrintende
al coordinamento delle attività didattiche e determina, inoltre,
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il compenso per i docenti
interni ed esterni, le spese per seminari, conferenze e convegni ed ogni
altro costo di gestione, compresi i costi per il personale tecnico-amministrativo
dei Dipartimenti o dei Centri interessati, predisponendo preventivamente
un piano di spese.
2. Può proporre di attivare, sentita la Facoltà o il Dipartimento,
convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri enti pubblici
e privati, ed in particolare associazioni, fondazioni ed imprese con o
senza scopo di lucro. Può proporre altresì, sentita la Facoltà
o il Dipartimento, di accettare liberalità da parte di soggetti
pubblici, privati e da persone fisiche.
Art. 8 - Compiti del Direttore del Master
1. Il Direttore ha la responsabilità didattica del Master, sovrintende
al suo funzionamento, coordina le attività e cura i rapporti esterni.
Attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti alla liquidazione
delle spese. Al termine del Master riferisce al Consiglio circa le iniziative
effettuate.
2. Può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli a ratifica
del Consiglio del Master.
3. Uno stesso docente non può essere Direttore di più di
2 Corsi.
4. Il Direttore può designare tra i docenti di ruolo un Vice-Direttore,
che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di
assenza. Può, altresì, delegare l'esercizio di talune sue
funzioni a docenti componenti il Consiglio del Master.
5. Le funzioni di Direttore, fino alla costituzione del Consiglio del
Master, sono svolte da un professore dell'Ateneo su incarico della Facoltà.
Art. 9 - Obblighi e diritti degli iscritti al Master
1. Gli iscritti sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione, nella
misura prefissata dal Consiglio del Master ed approvata dal Consiglio
di Amministrazione.
2. Lo statuto del Master regola gli eventuali obblighi di frequenza.
3. A conclusione dei Corsi, agli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi
didattico-amministrativi previsti e superato la prova finale, viene rilasciato
il titolo di Master universitario del livello corrispondente al Master
frequentato.
Art. 10 - Benefici economici a favore degli iscritti
al Master
1. Il Consiglio del Master può deliberare, per i più meritevoli,
o per coloro che versino in situazioni di disagio economico, la concessione
dei sotto indicati benefici economici:
· attivazione di borse di studio;
· esenzione totale o parziale dal pagamento del contributo di iscrizione
al Master.
2. E' prevista la possibilità di frequentare gratuitamente il Master
a partecipanti riconosciuti particolarmente esperti nel settore in cambio
di una loro attività di tutoring.
3. Nel caso di esonero totale o parziale dal contributo di iscrizione
o di frequenza gratuita per tutoring, lo studente deve comunque pagare
il 20% del contributo che viene versato a favore del bilancio dell'Ateneo
per la copertura delle spese generali.
Art. 11 Master Universitari a distanza
Nel caso in cui vengono istituiti Master Universitari in cui è
prevista, totalmente o parzialmente, la formazione a distanza:
· devono essere indicate le modalità di svolgimento del
corso e delle prove, sia in itinere che finali, nonché le modalità
di valutazione.
· le modalità di accertamento del profitto debbono assicurare
l'identificazione del candidato;
· la prova finale deve essere svolta in presenza.
Art. 12 Modalità per l'istituzione
1. Le proposte di istituzione dei Corsi sono avanzate da una o più
Facoltà anche su iniziativa dei Dipartimenti o dei Centri. Esse
sono approvate dal Senato Accademico, dal Consiglio di amministrazione
e dal Nucleo di valutazione di Ateneo. I Corsi sono istituiti con decreto
del Rettore.
2. Le attività amministrativo-contabili strumentali al funzionamento
del Master sono svolte da un Dipartimento o altro Centro di spesa, con
il loro consenso; in mancanza sono svolte dall'Amministrazione Centrale.
3. All'atto dell'approvazione della proposta di istituzione del Master
Universitario il Consiglio di Facoltà deve verificare che i Corsi
approvati non abbiano caratteristiche sostanzialmente uguali ad altri
già attivati o in Master di attivazione. A tale scopo l'Anagrafe
dei Master Universitari è depositata presso ciascuna Presidenza
di Facoltà e aggiornata annualmente.
4. I Master Universitari possono essere proposti anche congiuntamente
con altri Atenei italiani o stranieri e con Enti pubblici o privati sulla
base di apposite convenzioni. Dette convenzioni devono essere proposte
da una o più Facoltà o Dipartimenti, ed approvate dal Consiglio
di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
Gli statuti dei Master Universitari interuniversitari determinano le particolari
norme organizzative che ne regolano il funzionamento e determinano quali
tra gli Atenei convenzionati provvedono all'iscrizione degli studenti
e ad assumere la responsabilità amministrativa del Master, compreso
il rilascio del titolo di studio.
5. La proposta di istituzione di un Master Universitario dovrà
essere corredata da una Scheda di fattibilità, in cui devono essere
indicate le risorse fisiche, le risorse strutturali e le risorse finanziarie
disponibili senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ateneo, di cui il Master
si avvarrà; e da un piano economico che indichi la percentuale
di ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari costi di produzione.
6. Lo statuto del Master, allegato alla proposta, deve contenere, in conformità
a quanto previsto dal presente Regolamento:
· la denominazione del Master e la denominazione del titolo di
master che viene rilasciato;
· l'indicazione del livello del titolo di master rilasciato a conclusione
del Master;
· l'indicazione di eventuali collaborazioni in convenzione con
altri Enti o Università;
· le finalità e il progetto del Master;
· i requisiti di ammissione, compresi quelli conseguiti secondo
gli ordinamenti didattici anteriori al D.M. n. 509/99;
· la durata, che non può essere inferiore ad un anno, né
superiore a 3;
· il numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo,
comunque non inferiore a 60, e il numero totale di ore di lezione frontale
e attività didattica interattiva;
· l'articolazione del Master con l'indicazione degli insegnamenti,
indicando per ogni insegnamento: il Settore Scientifico Disciplinare,
le ore di didattica frontale ed interattiva previste e i crediti maturati;
· le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
· le modalità delle prove di verifica e della prova finale;
· il numero massimo degli ammessi nonché il numero minimo
degli iscritti senza il quale il Master non viene attivato.
· Le eventuali modalità di svolgimento delle selezioni per
l'ammissione al Master o i criteri di ammissione;
· eventuali modalità di accettazione di frequentanti a singole
attività formative e le forme di contribuzione e certificazione;
· i criteri per il riconoscimento di eventuali crediti pregressi;
· l'ammontare della quota di partecipazione a carico degli iscritti;
· il Dipartimento o il Centro di Spesa presso il quale il Master
avrà sede amministrativa e la sede delle attività didattiche.
7. Le delibere dei Consigli di Facoltà o di Dipartimento con le
proposte di istituzione di nuovi Master Universitari devono pervenire
all'Amministrazione entro il termine del 30 aprile dell'anno accademico
precedente a quello in cui si intende istituire il Master.
8. Se un Master Universitario non viene attivato entro l'anno accademico
successivo a quello di istituzione decade con decreto del Rettore. Nel
caso si volesse istituire nuovamente è necessario ripercorrere
tutto l'iter procedurale.
9. Alla fine dell'anno accademico il Direttore deve presentare al Consiglio
di Facoltà una relazione sul lavoro svolto e sui risultati conseguiti,
ai fini della valutazione del Master e della eventuale riattivazione dello
stesso.
Art. 13 - Riattivazione del Master
1. Una volta istituito, il Master Universitario può essere riattivato
ogni anno accademico, con decreto del Rettore, su proposta del Direttore
del Master, approvata dal Consiglio di Facoltà.
2. Eventuali aumenti o diminuzioni della quota di partecipazione devono
essere deliberati dal Consiglio di Facoltà e sottoposti al Consiglio
di Amministrazione per l'approvazione.
3. Se un Master Universitario non viene riattivato per due anni accademici
consecutivi decade. La decadenza è sancita con decreto del Rettore.
Ai fini dell'eventuale nuova istituzione è necessario ripercorrere
tutto l'iter procedurale.
Art. 14 - Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del Master
sono costituite dai proventi delle iscrizioni e dagli eventuali contributi
derivanti da convenzioni con gli enti di cui ai precedenti artt. 7,comma
2, e 12, comma 4, o da liberalità dei medesimi enti o persone fisiche.
2. Il Consiglio del Master può stabilire un compenso per il Direttore,
per i docenti e per il personale tecnico-amministrativo. Per i docenti
interni, può essere corrisposto un compenso a condizione che essi
superino i limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori
ed i ricercatori dalle norme loro applicabili, previa dichiarazione in
tal senso del docente interessato; per il personale tecnico-amministrativo
il compenso può essere corrisposto a condizione che le prestazioni
siano effettuate al di là dell'ordinario orario di lavoro.
3. Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili,
contratti di diritto privato con qualificati studiosi ed esperti esterni
per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.
Art. 15 - Procedure contabili
1. Al bilancio dell'Ateneo é riservato il 20% della quota di iscrizione.
Il Consiglio di Amministrazione destina parte di tale ammontare al fondo
competenze accessorie personale non docente. Il restante 80% viene trasferito
dalla Ragioneria al Dipartimento o al Centro di spesa presso il quale
il Master ha la propria sede amministrativa.
2. Nel caso di contributi di iscrizione superiori a 4.000 €, il Consiglio
di Amministrazione può riservarsi di aumentare di volta in volta
la percentuale della quota di iscrizione spettante al bilancio dell'Ateneo
fino ad un massimo del 35%.
Art. 16 - Copertura assicurativa contro gli infortuni
1. L'Ateneo, in analogia con quanto già previsto per gli studenti
iscritti alle Facoltà ed ai corsi di Diploma Universitario, attiverà
una copertura assicurativa contro gli infortuni.
Le spese relative saranno trattenute dalla Ragioneria sul 20% della quota
di iscrizione destinata al Bilancio d'Ateneo.
Art. 17 - Corsi di Perfezionamento ex D.P.R. 162/82
e L. 341/90.
1. Presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
possono essere istituiti i Corsi di perfezionamento previsti dal D.P.R.
162/82 e dalla L. 341/90, d'ora in poi denominati Corsi di perfezionamento.
2. La durata del Corso di perfezionamento non può essere superiore
ad un anno.
3. Alla conclusione del Corso viene rilasciato un attestato di frequenza.
4. Se il Corso prevede forme di verifica del profitto, esso comporta la
maturazione di crediti che non possono comunque essere superiori a 20.
Tali crediti vanno indicati nell'attestato di frequenza.
5. Il numero dei crediti che è possibile acquisire con la partecipazione
ai Corsi di perfezionamento di cui al comma precedente deve essere indicato
nello Statuto del Corso.
6. Ai fini dell'iscrizione al Corso non sono riconosciuti crediti pregressi.
7. Ai Corsi di perfezionamento si applicano gli articoli precedenti in
quanto compatibili con il presente articolo. Ad essi, comunque, non si
applica il comma 4, dell'art. 1.
3) MODIFICHE ALLO STATUTO
La trattazione del punto è rinviata ad altra seduta.
4) BOZZA REGOLAMENTO DISCIPLINA STUDENTI
Il Presidente comunica che nessuna osservazione o proposta è pervenuta
dal Consiglio degli Studenti.
La Commissione delibera quindi di rinviare la trattazione ad altra seduta.
La seduta è tolta alle ore 17.30
Il presente verbale si compone di 7 fogli.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE
IL PRESIDENTE
prof. Antonio D'Atena
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IL SEGRETARIO
Prof. O.Aurelio Simone |
Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento: 13 dicembre2002
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