VERBALE DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 2002
Il giorno 14 novembre 2002, alle ore 15.00,
presso i locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata", si riunisce la Commissione consultiva permanente
Affari statutari e normativi.
Sono presenti: il Prof. A. D'Atena - Presidente -, il Prof. U. Tarantino,
che funge da segretario, e la Sig.ra A. M. Surdo.
Sono assenti giustificati: il Prof. F. Chiomenti, il Prof. O.A.
Simone, il Prof. G. Santoni, il Prof. A. M. Picardello, il Dott.
M. Di Cicco, il Sig. A. De Luna ed il Sig. G. Bianchi.
Sono altresì assenti: il Dott. C. Monti ed il Sig. A. Sena.
Partecipa alla seduta il Prof. S. Nicosia. Partecipano, altresì,
alla seduta, in rappresentanza dell'Amministrazione, la Dott.ssa
S. Poggialini ed il Dott. D. Falcone.
ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni;
2) Regolamento Corso di perfezionamento;
3) Modificazioni dello Statuto di Ateneo;
4) Regolamento disciplina studenti;
5) Varie, eventuali.
1) COMUNICAZIONI
Il Presidente informa i presenti di aver pregato il Prof. S. Nicosia,
che ringrazia, di partecipare alla seduta in relazione al secondo
punto all'o.d.g., che ha ad oggetto un regolamento elaborato dalla
Commissione da lui presieduta.
2) REGOLAMENTO CORSO DI PERFEZIONAMENTO
Si svolge un'ampia ed approfondita discussione alla quale partecipano
tutti i presenti e si procede, quindi, all'esame, articolo per articolo,
del Regolamento in oggetto. Al termine di tale esame, la Commissione
esprime all'unanimità parere favorevole sul Regolamento nel
testo sotto riportato, che incorpora gli emendamenti da essa proposti.
Il parere favorevole non riguarda l'art. 11 (Corsi per Master a
distanza). La Commissione infatti si chiede se le verifiche in presenza
previste da tale disposizione siano funzionali allo svolgimento
di corsi di tal tipo. Ravvisa, comunque, l'esigenza imprescindibile
che, in sede di verifica del profitto, sia accertata l'identità
personale del discente.
Regolamento per l'attivazione
e l'organizzazione dei corsi di perfezionamento che rilasciano il
titolo di Master Universitario istituiti ai sensi del D.M. 3.11.1999
n. 509 e dei Corsi di perfezionamento ex D.P.R. 162/82 e L. 341/90.
Art. 1 - Norme di carattere generale
1. Presso l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata"
possono essere istituiti Corsi di perfezionamento che rilasciano
il titolo di Master, d'ora in poi denominati Corsi per Master, alla
conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di master di primo
e di secondo livello.
2. La denominazione "Master dell'Università degli studi
di Roma Tor Vergata" si applica esclusivamente ai corsi organizzati
ai sensi dell'art. 3 comma 8 del D.M. 509/99 e dell'art. 12 del
Regolamento didattico d'Ateneo
3. Ai corsi per il conseguimento del Master di primo livello si
accede con un titolo universitario di durata almeno triennale: laurea
triennale o diploma universitario di durata triennale o altro titolo
ritenuto equipollente dal Consiglio del corso. Ai corsi per il conseguimento
del Master di secondo livello si accede con la laurea specialistica
o corso di laurea almeno quadriennale o altro titolo ritenuto equipollente
dal Consiglio del corso.
L'iscrizione ad un Corso per master è incompatibile con la
contemporanea iscrizione al altro corso di studi.
4. La durata dei Corsi per Master non può essere inferiore
ad un anno né superiore a 3. Il numero di crediti necessari
per il conseguimento del titolo di Master di primo o di secondo
livello non può essere inferiore a 60 crediti formativi universitari
(CFU) per un totale di almeno 1500 ore, con un numero, di norma,
non inferiore a 375 e non superiore a 750 ore di attività
didattica frontale e altre forme di studio guidato e di didattica
interattiva. Le restanti ore sono dedicate a stages o tirocini e/o
alla redazione di un progetto o un elaborato, nonché allo
studio e alla preparazione individuale
5. E' prevista la possibilità di iscriversi a singoli moduli
didattici. Le modalità di partecipazione, gli oneri corrispondenti,
il rilascio dell'attestato di frequenza e il riconoscimento dei
relativi crediti ai partecipanti che li abbiano frequentati superando
i relativi esami, sono regolati dal Consiglio del Corso e specificati
nel bando.
Art. 2 - Modalità per l'ammissione
di studenti stranieri
1. E' ammessa l'iscrizione di studenti stranieri comunitari ed extracomunitari
residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi
di lavoro o di studio.
2. L'iscrizione degli studenti stranieri extracomunitari residenti
all'estero è regolata dalle norme vigenti.
3. Ai fini dell'ammissione al corso, la valutazione dei titoli conseguiti
all'estero, sia in paesi della CEE che extracomunitari, e la loro
equipollenza sono rimesse alla decisione del Consiglio del corso,
che può eventualmente indicare i titoli predetti nel bando.
Art. 3 Riconoscimento dei crediti pregressi
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del Regolamento didattico di Ateneo,
possono essere riconosciute, dal Consiglio del Corso di cui all'art.
5 attività formative, di perfezionamento e di tirocinio seguite
successivamente al conseguimento del titolo di studio che da accesso
al Corso per master e delle quali esista attestazione (ivi compresi
insegnamenti attivati nell'ambito di corsi di studio), purché
coerenti con le caratteristiche del Corso per master. A tali attività
vengono assegnati crediti utili ai fini del completamento del Corso
per master, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto,
fino a un massimo di 20.
Art 4 Verifiche del profitto
1. Il conseguimento dei crediti corrispondenti all'articolazione
delle varie attività è subordinato al superamento
delle prove di verifica del profitto e alla prova finale di accertamento
delle competenze complessivamente acquisite.
2. Le votazioni cui danno luogo le verifiche di profitto sono espresse
in trentesimi con eventuale menzione di lode. La votazione della
prova finale è espressa in centodecimi con eventuale menzione
di lode.
Art. 5 - Corpo docente
1. I docenti del Corso sono nominati dal Consiglio di Facoltà
cui per Statuto il Corso afferisce, o dai Consigli di Facoltà
competenti, nel caso di Corsi interfacoltà.
2. I docenti possono non appartenere al personale docente dell'Ateneo.
Art. 6 - Organi del Corso
1. Sono organi del Corso Il Consiglio del Corso e il Direttore.
2. Al Consiglio del Corso si applica l'art. 33 dello Statuto.
3. Il Direttore dura in carica per tutta la durata del Corso; è
eletto a scrutinio segreto dai componenti del Consiglio fra i professori
di ruolo che ne fanno parte e che siano a tempo pieno o che dichiarino
di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina. L'elezione
avviene a maggioranza assoluta nella prima votazione ed a maggioranza
semplice nelle successive votazioni. Il Direttore è nominato
dal Rettore con proprio decreto.
4. Il Consiglio del Corso può nominare un Comitato scientifico
composto da personalità particolarmente esperte nel settore.
Art. 7 - Compiti del Consiglio del Corso
1. Il Consiglio del Corso ha compiti di indirizzo programmatico,
sovrintende al coordinamento delle attività didattiche e
determina, inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,
il compenso per i docenti interni ed esterni, le spese per seminari,
conferenze e convegni ed ogni altro costo di gestione, compresi
i costi per il personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti
o dei Centri interessati, predisponendo preventivamente un piano
di spese.
2. Può proporre di attivare, sentita la Facoltà o
il Dipartimento, convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune
ed altri enti pubblici e privati, ed in particolare associazioni,
fondazioni ed imprese con o senza scopo di lucro. Può proporre
altresì, sentita la Facoltà o il Dipartimento, di
accettare liberalità da parte di soggetti pubblici, privati
e da persone fisiche.
Art. 8 - Compiti del Direttore del Corso
1. Il Direttore ha la responsabilità didattica del Corso,
sovrintende al suo funzionamento, coordina le attività e
cura i rapporti esterni.
Attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti alla
liquidazione delle spese. Al termine del Corso riferisce al Consiglio
circa le iniziative effettuate.
2. Può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli a
ratifica del Consiglio del Corso.
3. Uno stesso docente non può essere Direttore di più
di 2 Corsi.
4. Il Direttore può designare tra i docenti di ruolo un Vice-Direttore,
che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento
o di assenza. Può, altresì, delegare l'esercizio di
talune sue funzioni a docenti componenti il Consiglio del Corso.
5. Le funzioni di Direttore, fino alla costituzione del Consiglio
del Corso, sono svolte da un professore dell'Ateneo su incarico
della Facoltà.
Art. 9 - Obblighi e diritti degli iscritti
al Corso
1. Gli iscritti sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione,
nella misura prefissata dal Consiglio del Corso ed approvata dal
Consiglio di Amministrazione.
2. Lo statuto del Corso regola gli eventuali obblighi di frequenza.
3. A conclusione dei Corsi, agli iscritti che abbiano adempiuto
agli obblighi didattico-amministrativi previsti e superato la prova
finale, viene rilasciato il titolo di Master universitario del livello
corrispondente al Corso frequentato.
Art. 10 - Benefici economici a favore
degli iscritti al Corso
1. Il Consiglio del Corso può deliberare, per i più
meritevoli, o per coloro che versino in situazioni di disagio economico,
la concessione dei sotto indicati benefici economici:
· attivazione di borse di studio;
· esenzione totale o parziale dal pagamento del contributo
di iscrizione al corso.
2. E' prevista la possibilità di frequentare gratuitamente
il corso a partecipanti riconosciuti particolarmente esperti nel
settore in cambio di una loro attività di tutoring.
3. Nel caso di esonero totale o parziale dal contributo di iscrizione
o di frequenza gratuita per tutoring, lo studente deve comunque
pagare il 20% del contributo che viene versato a favore del bilancio
dell'Ateneo per la copertura delle spese generali.
Art. 11 Corsi per master a distanza
Nel caso in cui vengono istituiti Corsi per master in cui è
prevista, totalmente o parzialmente, la formazione a distanza:
· devono essere indicate le metodologie didattiche adottate;
· devono essere previste, in itinere, prove in presenza di
verifica, valutazione e controllo del percorso di apprendimento
del discente;
· tutte le prove di verifica del profitto di cui all'art.
4 devono essere svolte in presenza.
Art. 12 Modalità per l'istituzione
1. Le proposte di istituzione dei Corsi sono avanzate da una o più
Facoltà anche su iniziativa dei Dipartimenti o dei Centri.
Esse sono approvate dal Senato Accademico, dal Consiglio di amministrazione
e dal Nucleo di valutazione di Ateneo. I Corsi sono istituiti con
decreto del Rettore.
2. Le attività amministrativo-contabili strumentali al funzionamento
del Corso sono svolte da un Dipartimento o altro Centro di spesa,
con il loro consenso; in mancanza sono svolte dall'Amministrazione
Centrale.
3. All'atto dell'approvazione della proposta di istituzione del
Corso per master il Consiglio di Facoltà deve verificare
che i Corsi approvati non abbiano caratteristiche sostanzialmente
uguali ad altri già attivati o in corso di attivazione. A
tale scopo l'Anagrafe dei Corsi per master è depositata presso
ciascuna Presidenza di Facoltà e aggiornata annualmente.
4. I Corsi per master possono essere proposti anche congiuntamente
con altri Atenei italiani o stranieri e con Enti pubblici o privati
sulla base di apposite convenzioni. Dette convenzioni devono essere
proposte da una o più Facoltà o Dipartimenti, ed approvate
dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
Gli statuti dei Corsi per master interuniversitari determinano le
particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento
e determinano quali tra gli Atenei convenzionati provvedono all'iscrizione
degli studenti e ad assumere la responsabilità amministrativa
del corso, compreso il rilascio del titolo di studio.
5. La proposta di istituzione di un Corso per master dovrà
essere corredata da una Scheda di fattibilità, in cui devono
essere indicate le risorse fisiche, le risorse strutturali e le
risorse finanziarie disponibili senza oneri aggiuntivi a carico
dell'Ateneo, di cui il corso si avvarrà; e da un piano economico
che indichi la percentuale di ripartizione delle risorse finanziarie
tra i vari costi di produzione.
6. Lo statuto del Corso, allegato alla proposta, deve contenere,
in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento:
· la denominazione del Corso e la denominazione del titolo
di master che viene rilasciato;
· l'indicazione del livello del titolo di master rilasciato
a conclusione del corso;
· l'indicazione di eventuali collaborazioni in convenzione
con altri Enti o Università;
· le finalità e il progetto del Corso;
· i requisiti di ammissione, compresi quelli conseguiti secondo
gli ordinamenti didattici anteriori al D.M. n. 509/99;
· la durata, che non può essere inferiore ad un anno,
né superiore a 3;
· il numero di crediti necessari per il conseguimento del
titolo, comunque non inferiore a 60, e il numero totale di ore di
lezione frontale e attività didattica interattiva;
· l'articolazione del Corso con l'indicazione degli insegnamenti,
indicando per ogni insegnamento: il Settore Scientifico Disciplinare,
le ore di didattica frontale ed interattiva previste e i crediti
maturati;
· le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
· le modalità delle prove di verifica e della prova
finale;
· il numero massimo degli ammessi nonché il numero
minimo degli iscritti senza il quale il corso non viene attivato.
· Le eventuali modalità di svolgimento delle selezioni
per l'ammissione al Corso o i criteri di ammissione;
· eventuali modalità di accettazione di frequentanti
a singole attività formative e le forme di contribuzione
e certificazione;
· i criteri per il riconoscimento di eventuali crediti pregressi;
· l'ammontare della quota di partecipazione a carico degli
iscritti;
· il Dipartimento o il Centro di Spesa presso il quale il
Corso avrà sede amministrativa e la sede delle attività
didattiche.
7. Le delibere dei Consigli di Facoltà o di Dipartimento
con le proposte di istituzione di nuovi Corsi per master devono
pervenire all'Amministrazione entro il termine del 30 aprile dell'anno
accademico precedente a quello in cui si intende istituire il Corso.
8. Se un Corso per master non viene attivato entro l'anno accademico
successivo a quello di istituzione decade con decreto del Rettore.
Nel caso si volesse istituire nuovamente è necessario ripercorrere
tutto l'iter procedurale.
9. Alla fine dell'anno accademico il Direttore deve presentare al
Consiglio di Facoltà una relazione sul lavoro svolto e sui
risultati conseguiti, ai fini della valutazione del corso e della
eventuale riattivazione dello stesso.
Art. 13 - Riattivazione del Corso
1. Una volta istituito, il Corso per master può essere riattivato
ogni anno accademico, con decreto del Rettore, su proposta del Direttore
del corso, approvata dal Consiglio di Facoltà.
2. Eventuali aumenti o diminuzioni della quota di partecipazione
devono essere deliberati dal Consiglio di Facoltà e sottoposti
al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.
3. Se un Corso per master non viene riattivato per due anni accademici
consecutivi decade. La decadenza è sancita con decreto del
Rettore. Ai fini dell'eventuale nuova istituzione è necessario
ripercorrere tutto l'iter procedurale.
Art. 14 - Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del Corso
sono costituite dai proventi delle iscrizioni e dagli eventuali
contributi derivanti da convenzioni con gli enti di cui ai precedenti
artt. 7,comma 2, e 12, comma 4, o da liberalità dei medesimi
enti o persone fisiche.
2. Il Consiglio del Corso può stabilire un compenso per il
Direttore, per i docenti e per il personale tecnico-amministrativo.
Per i docenti interni, può essere corrisposto un compenso
a condizione che essi superino i limiti dell'impegno orario complessivo
previsto per i professori ed i ricercatori dalle norme loro applicabili,
previa dichiarazione in tal senso del docente interessato; per il
personale tecnico-amministrativo il compenso può essere corrisposto
a condizione che le prestazioni siano effettuate al di là
dell'ordinario orario di lavoro.
3. Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili,
contratti di diritto privato con qualificati studiosi ed esperti
esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.
Art. 15 Procedure contabili
1. Al bilancio dell'Ateneo é riservato il 20% della quota
di iscrizione. Il Consiglio di Amministrazione destina parte di
tale ammontare al fondo competenze accessorie personale non docente.
Il restante 80% viene trasferito dalla Ragioneria al Dipartimento
o al Centro di spesa presso il quale il Corso ha la propria sede
amministrativa.
2. Nel caso di contributi di iscrizione superiori a 4.000 €,
il Consiglio di Amministrazione può riservarsi di aumentare
di volta in volta la percentuale della quota di iscrizione spettante
al bilancio dell'Ateneo fino ad un massimo del 35%.
Art. 16 - Copertura assicurativa contro
gli infortuni
1. L'Ateneo, in analogia con quanto già previsto per gli
studenti iscritti alle Facoltà ed ai corsi di Diploma Universitario,
attiverà una copertura assicurativa contro gli infortuni.
Le spese relative saranno trattenute dalla Ragioneria sul 20% della
quota di iscrizione destinata al Bilancio d'Ateneo.
Art. 17 Corsi di Perfezionamento ex D.P.R.
162/82 e L. 341/90.
1. Presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
possono essere istituiti i Corsi di perfezionamento previsti dal
D.P.R. 162/82 e dalla L. 341/90, d'ora in poi denominati Corsi di
perfezionamento.
2. La durata del Corso di perfezionamento non può essere
superiore ad un anno.
3. Alla conclusione del Corso viene rilasciato un attestato di frequenza.
4. Se il Corso prevede forme di verifica del profitto, esso comporta
la maturazione di crediti che non possono comunque essere superiori
a 20. Tali crediti vanno indicati nell'attestato di frequenza.
5. Il numero dei crediti che è possibile acquisire con la
partecipazione ai Corsi di perfezionamento di cui al comma precedente
deve essere indicato nello Statuto del Corso.
6. Ai fini dell'iscrizione al Corso non sono riconosciuti crediti
pregressi.
7. Ai Corsi di perfezionamento si applicano gli articoli precedenti
in quanto compatibili con il presente articolo.
Si dà atto che il Prof. S. Nicosia
manifesta avviso contrario all'eliminazione, dall'art. 4, della
previsione che le prove di verifica del profitto siano "previste
per ogni insegnamento".
La Commissione segnala, infine, la necessità che le bozze
di Statuto dei corsi di perfezionamento delle diverse tipologie
allegate al regolamento in oggetto vengano adeguate alle modifiche
proposte nella seduta odierna.
Esce il Prof. Nicosia
3) MODIFICHE DELLO STATUTO DI ATENEO
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione, delibera
all'unanimità di proporre le seguenti modifiche di statuto:
art. 13, comma 3, lett. t):
sopprimere le seguenti parole: "al riconoscimento dei titoli
di studio conseguiti all'estero nonchè".
Art. 31, comma 1:
aggiungere la lett. l) del seguente tenore: "approvare le delibere
dei Consiglio di Corso di studio in ordine al riconoscimento dei
titoli accademici conseguiti all'estero".
4) BOZZA REGOLAMENTO DISCIPLINA STUDENTI
Il Presidente comunica che nessuna osservazione o proposta è
pervenuta dal Consiglio degli Studenti.
La Commissione delibera quindi di rinviare la trattazione ad altra
seduta.
5) VARIE EVENTUALI
A nome del Preside della Facoltà di Giurisprudenza, il Presidente
informa i presenti che la delibera adottata in data 30 gennaio 2002
dal Senato Accademico in ordine al riconoscimento "di esami
sostenuti anche molto lontani nel tempo e pertanto decaduti ai sensi
dello R.D. 1592/1933", applicandosi solo ai corsi articolati
nel 3 + 2, determina un ingiustificabile pregiudizio per gli studenti
della Facoltà di Giurisprudenza, la quale, secondo quanto
consentito dalla normativa vigente, mantiene il precedente percorso
unitario. Sottopone, quindi, alla Commissione la proposta che la
delibera predetta venga espressamente estesa anche alla Facoltà
di Giurisprudenza.
Questo il tenore della proposta che egli propone di sottoporre al
Senato:
Il Senato Accademico,
considerato che, con delibera del 30.1.2002, ha previsto il riconoscimento
"di esami sostenuti anche molto lontani nel tempo e pertanto
decaduti ai sensi dello R.D. 1592/1933";
considerato che la medesima delibera ha limitato tale possibilità
ai Corsi assoggettati al nuovo ordinamento didattico (3+2);
considerato che la Facoltà di Giurisprudenza, esercitando
una facoltà riconosciuta dalla normativa vigente, seguita
ad operare secondo l'ordinamento didattico precedente (il quale
prevede un percorso unitario);
considerato che, se si esclude la Facoltà di Giurisprudenza
dal campo di applicazione del riconoscimento di esami decaduti ai
sensi del R.D. 1592/1933, si determina un'ingiustificabile disparità
di trattamento ai danni degli studenti di tale Facoltà;
delibera
di estendere alla Facoltà di Giurisprudenza la disciplina
dettata dalla citata delibera del 30.1.2002.
La Commissione approva all'unanimità.
La seduta è tolta alle ore 18.00
Il presente verbale si compone di 8 fogli.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE
IL PRESIDENTE
prof. Antonio D'Atena
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IL SEGRETARIO
Prof. Umberto Tarantino |
Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento: 15 novembre2002
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