VERBALE DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 2002
Il giorno 15 ottobre 2002, alle ore 15.00,
presso i locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata", si riunisce la Commissione consultiva permanente
Affari statutari e normativi.
Sono presenti: il Prof. A. D'Atena - Presidente -, il Sig. A. M.
Picardello, il Prof. O.A. Simone, il Prof. U. Tarantino e la Sig.ra
A. M. Surdo, che funge da Segretario.
Sono assenti giustificati: il Prof. F. Chiomenti, il Prof. G. Santoni,
il Dott. M. Di Cicco, il Sig. A. Sena ed il Sig. G. Bianchi.
Sono, altresì, assenti: il Dott. C. Monti ed il Sig. A. De
Luna.
ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni;
2) Modificazioni dello Statuto di Ateneo;
3) Bozza regolamento disciplina studenti
3bis) Esame del Manuale di amministrazione, del Regolamento per
l'attività negoziale e del Regolamento per il Patrimonio;
4) Varie, eventuali.
1) COMUNICAZIONI
Il Presidente comunica ai presenti che, a quanto ha potuto appurare,
l'esame del punto iscritto al punto 3-bis) all'o.d.g. presenta carattere
di urgenza. Propone, quindi, di anticiparne la trattazione.
La Commissione approva all'unanimità.
3BIS) ESAME DEL MANUALE DI AMMINISTRAZIONE,
DEL REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NEGOZIALE E DEL REGOLAMENTO
PER IL PATRIMONIO
La Commissione, esaminate le proposte di:
- Manuale di amministrazione
- Regolamento per l'attività negoziale
- Regolamento per il patrimonio,
elaborate dalla Conferenza dei Direttori di Dipartimento, in attuazione
del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità, sul quale il Senato accademico ha espresso il
prescritto parere in data 05/03/02; dopo ampia ed approfondita discussione,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
Manuale di amministrazione
- all'art. 5, comma 2, occorre correggere i richiami
all'art. 21 del Regolamento, che risultano errati;
- la formula "non meno di 10 anni" - usata negli artt.
8, comma 3, e 13, comma 6 - introduce un inopportuno elemento
di incertezza; si suggerisce di sostituirla con "10 anni"
- art. 11, comma 2, lett b), si suggerisce di aggiungere,
in fine, la seguente formula: "o, comunque, giustificate da
ragioni di efficienza".
Regolamento per l'attività negoziale
- art. 6, comma 1, lett. g): si raccomanda di sopprimere
la formula: "del personale per l'esecuzione della prestazione";
tale formula infatti:
a) per il riferimento all'esecuzione della prestazione, è
superflua,
b) mentre, per il riferimento al "personale", è
in contrasto con il
regolamento missioni, il quale, per sua espressa previsione, si
applica anche ai collaboratori esterni;
- art. 6, comma 1, lett. h): potrebbe essere opportuno
aggiungere, in fine, la formula "o assicurativi";
- art, 7, comma 5: il riferimento al "presente titolo"
è oscuro; poiché il regolamento è articolato
in capitoli, probabilmente va modificato corrispondentemente;
- art. 9, comma 4:
a) ci si chiede se non sia il caso di prevedere, oltre alla richiesta
del responsabile scientifico del progetto di ricerca, l'accordo
dell'altro contraente;
b) non è chiaro, in questo contesto, il senso della formula
"purchè non conclusi"
Regolamento per il patrimonio
- art. 1, comma 1: per esigenze di informatizzazione si raccomanda
di sostituire la serie alfabetica con una serie numerica progressiva;
- art. 2, comma 1: eliminare il riferimento alle tende, che
normalmente non sono inventariabili
- art. 2, comma 11, n. 6: si segnala l'opportunità:
a) di aggiungere, dopo le parole "destinati allo scambio",
la formula "o alla distribuzione gratuita in ambito scientifico
o istituzionale"
b) di sopprimere la formula "e dei destinatari", che imporrebbe
di annotare in apposito registro l'elenco dei destinatari delle
copie-omaggio di ogni pubblicazione realizzata nell'ambito del centro
di spesa; si tratta di un adempimento al cui onere amministrativo
non corrisponde un apprezzabile vantaggio per l'Amministrazione;
- artt. 5, comma 3, e 8, comma 12: sostituire la formula
"presente Manuale" con "presente regolamento";
- art. 3, comma 1: aggiungere la lett. e): "software";
- art. 7, comma 3: si suggerisce di aggiungere, in fine,
la formula: "Per documentati motivi, il termine predetto può
essere prorogato, con delibera del Consiglio di Amministrazione,
su istanza del Consegnatario subentrante";
- art. 7, comma 6: se si emenda l'art. 7, comma 3, nel modo
appena suggerito, occorre sostituire la formula "Decorsi i
tre mesi" con la formula: "Decorso il termine di cui al
comma 3";
- artt. 10, comma 4, 12, comma 1, lett. b): per coerenza
con quanto previsto dall'art. 9, comma 6, si suggerisce di aggiungere,
dopo la parola "associazioni", la formula "od altri
soggetti".
La Sig.ra A.M. Surdo ravvisa , inoltre, l'esigenza che all'art.
7, comma 2, Regolamento per l'attività negoziale venga aggiunta
l'obbligatoria consultazione delle rappresentanze sindacali del
personale tecnico amministrativo.
La Commissione dà, inoltre, atto che la Sig.ra A.M. Surdo
si riserva di presentare in Senato Accademico ulteriori osservazioni
al Regolamento per il patrimonio.
Il Prof. A.M. Picardello rappresenta l'esigenza che o il Regolamento
per l'attività negoziale o il Regolamento per l'Amministrazione,
la Finanza e la Contabilità disciplini i contratti d'opera
stipulati con unità del personale dell'Ateneo; indica a tal
fine la seguente ipotesi di disciplina:
"Contratti per prestazioni d'opera e a tempo determinato"
1. L'Università può sottoscrivere contratti d'opera
ed affidare incarichi professionali per lo svolgimento di attività
temporanee e determinate nell'oggetto, anche a personale in servizio
presso l'Ateneo, qualora si tratti di attività:
a) non rientranti nei compiti istituzionali del personale in servizio;
b) per le quali non sussiste disponibilità del personale
predetto;
c) di supporto alle attività didattiche, di ricerca, di servizio
e amministrative, quando il personale con adeguata qualifica non
sia sufficiente;
d) di consulenza tecnica, scientifica, legale e fiscale che richieda
iscrizioni al albi o registri, o comunque specifiche competenze.
2. Gli incarichi di cui sopra possono essere affidati a personale
dell'Ateneo a condizione che le prestazioni cui si riferiscono si
svolgano al di fuori dell'orario di lavoro e comunque senza pregiudizio
dell'assolvimento dei doveri istituzionali del dipendente.
Il Prof. A. M. Picardello manifesta, inoltre, l'opportunità
che o il Manuale di Amministrazione o il Regolamento per l'Amministrazione,
la Finanza e la Contabilità estendano ai Centri di spesa
la possibilità di porre a bilancio le spese di rappresentanza
previste dall'art. 22 dell'attuale bozza di Regolamento per l'Amministrazione,
la Finanza e la Contabilità.
2) MODIFICHE DELLO STATUTO DI ATENEO
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione, esprime
parere favorevole in merito agli emendamenti di seguito elencati:
art. 33, comma 1, lett. a) riformulare
nel modo che segue: "dai docenti di ruolo dell'Ateneo che siano
titolari di insegnamenti ufficiali impartiti nel corso o di altre
attività di insegnamento esplicitamente previste dall'ordinamento
curricolare e attribuite con delibera dell'organo competente";
art. 33: aggiungere un comma 4 del seguente tenore: "Alle
sedute del Consiglio partecipano, senza che la loro presenza concorra
alla formazione del numero legale e senza diritto di voto, i docenti
esterni".
art. 82, comma 3: sopprimere dopo le parole: " dei seguenti
uffici: "le parole: "Presidente di Corso di studio"
art. 82, comma 4: aggiungere, in fine, la seguente formulazione:
" Nessuno studente, nell'arco della propria carriera universitaria,
può ricoprire, complessivamente, ruoli di rappresentanza
studentesca per più di quattro mandati elettivi, anche in
caso di rinuncia agli studi o re-iscrizione.
3) BOZZA REGOLAMENTO DISCIPLINA STUDENTI
La Commissione prende atto che non sono pervenute osservazioni dal
Consiglio degli Studenti.
4) VARIE EVENTUALI
Il Presidente ricorda ai presenti che la proposta di Regolamento
per l'attivazione e l'organizzazione dei corsi di perfezionamento
che rilasciano il titolo di Master Universitario istituiti ai sensi
del D.M. del 3.11.99, n. 509 e dei Corsi di perfezionamento ex D.P.R.
162/82 e L. 341/90 è stato trasmesso ai membri della Commissione
soltanto ieri sera. Rileva inoltre che tale proposta richiede un
esame più attento di quello che il breve tempo a disposizione
dei membri della Commissione ha reso possibile. Segnala, infine,
che, qualora il Senato Accademico accogliesse l'emendamento all'art.
33 dello Statuto, formulato in data odierna dalla Commissione, in
materia di Consigli di Corso di Studi, sarebbe necessario adeguare
ad esso la corrispondente disciplina contenuta nella proposta di
Regolamento.
La Commissione, unanime, alla luce di quanto sopra, ravvisa l'esigenza
di un rinvio.
La Sig.ra A.M. Surdo, sottolinea l'esigenza di presentare degli
emendamenti che saranno posti in discussione al momento in cui la
Commissione esaminerà il Regolamento in parola.
Gli emendamenti sono di seguito riportati:
- art. 7, comma 1, del Regolamento dei corsi di perfezionamento:
dopo le parole: "docenti interni ed esterni" inserire
il seguente testo: "e per il personale tecnico amministrativo
e dei Centri interessati".
- art. 12, del Corso per il Master di
livello: dopo
le parole: "docenti interni ed esterni" inserire il seguente
testo: "e per il personale tecnico amministrativo e dei Centri
interessati".
- art. 12, del Corso di perfezionametno: dopo le parole:
"docenti interni ed esterni" inserire il seguente testo:
"e per il personale tecnico amministrativo e dei Centri interessati".
La seduta è tolta alle ore 17.40
Il presente verbale si compone di 4 fogli.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE
Il
Presidente
Prof. ANTONIO D'ATENA
|
Il
Segretario
Sig.ra A. M. Surdo
|
Università degli
Studi di Roma "Tor Vergata"
Manuale di amministrazione
INDICE
Capo I - Il bilancio di
previsione
Art. 1 - Istituzione nuovi capitoli
Art. 2 - Tabelle allegate al bilancio (Allegati C, D, E)
Capo II - Le entrate
Art. 3 - Reversali di incasso
Art. 4 - Vigilanza sulla riscossione delle entrate
Capo III - Le spese
Art. 5 - Fasi della spesa ed assunzione di
impegni
Art. 6 - Liquidazione della spesa
Art. 7 - Ordinazione della spesa (Mandati di pagamento)
Art. 8 - Documentazione dei mandati di pagamento
Art. 9 - Modalità di estinzione dei mandati di pagamento
Art. 10 - Mandati di pagamento inestinti alla fine dell'esercizio
Art. 11 - Fondo economale e per piccole spese
Capo IV - Scritture contabili
Art. 12 - Sistema di scritture
Art. 13 - Scritture contabili
Capo V - Conto consuntivo
Art. 14 - Conto consuntivo (allegati F,G,H,I,J)
Art. 15 - Rendiconto finanziario di Ateneo
Art. 16 - Rendiconto finanziario dei Centri di Spesa di tipo A (allegato
K)
Art. 17 - Situazione patrimoniale (allegato I)
Art. 18 - Conto economico di Ateneo (allegato J)
Capo I
Il bilancio di previsione
Articolo 1
Istituzione di nuovi capitoli
1 . Nel corso dell'esercizio, qualora non
sia possibile provvedere diversamente, è consentita, eccezionalmente
e unicamente nel rispetto delle procedure di cui ai commi successivi,
l'istituzione di nuovi capitoli.
2. Per i Centri di spesa di tipo A l'istituzione
di nuovi capitoli è approvata dal Consiglio di Amministrazione
su proposta del Consiglio del Centro interessato.
3. Per i Centri di spesa di tipo B la proposta
di delibera è presentata ai competenti organi collegiali
dal Direttore Amministrativo.
Articolo 2
Tabelle allegate al Bilancio
1 . Il bilancio di previsione comprende un
quadro riassuntivo, redatto in conformità all'allegato C,
nel quale sono indicate le entrate e le spese per titoli e categorie.
2. La Tabella dimostrativa dell'avanzo o
disavanzo di amministrazione presunto, nonché quella dimostrativa
della disponibilità o deficit di cassa presunto, relative
al Bilancio preventivo di Ateneo, sono redatte rispettivamente in
conformità agli allegati D ed E.
3. I Centri di spesa di tipo A adottano,
del pari, le tabelle di cui al precedente comma (allegati D ed E).
Capo II
Le entrate
Articolo 3
Reversali d'incasso
1. Le reversali d'incasso, numerate in ordine
progressivo per ciascun anno finanziario, sono firmate per i Centri
di spesa A dal Direttore del Centro e dal Segretario amministrativo
secondo le rispettive competenze e per i Centri di spesa B dal direttore
del Centro, o dalle persone dagli stessi delegate, o che legittimamente
li sostituiscano.
2. Le reversali contengono le seguenti indicazioni:
2.1. struttura emittente;
2.2. esercizio finanziario;
2.3. titolo, categoria e capitolo di bilancio movimentati;
2.4. nome e cognome o denominazione dei debitore o erogatore;
2.5. causale della riscossione;
2.6. importo in cifre e in lettere;
2.7. data di emissione;
2.8. numero del conto bancario della struttura.
3. Le reversali che si riferiscono ad entrate
del Bilancio di Ateneo dell'esercizio in corso sono tenute distinte
da quelle relative agli esercizi precedenti da contraddistinguersi
con l'indicazione "residui".
4. Le reversali sono cronologicamente registrate
nell'apposito giornale di cassa e nei partitari di entrata prima
dell'invio all'istituto cassiere.
5. Le reversali d'incasso non riscosse entro
la chiusura dell'esercizio vengono restituite dall'istituto cassiere
all'Università per l'annullamento e la riemissione in conto
residui.
6. Le reversali d'incasso e la relativa documentazione
devono essere conservate per non meno di dieci anni. Annualmente
una commissione, nominata con provvedimento del Direttore Amministrativo,
procede allo scarto degli atti di archivio.
7. Nel rispetto della normativa vigente potrà
adottarsi, in sostituzione all'attuale sistema, l'emissione di reversali
con firma elettronica.
Articolo 4
Vigilanza sulla riscossione delle entrate
1 . Il Direttore Amministrativo, relativamente
ai Centri di spesa di tipo B, vigila, nei limiti delle sue attribuzioni,
affinché l'accertamento, la riscossione ed il versamento
delle entrate avvengano prontamente ed integralmente; per i Centri
di spesa di tipo A detta vigilanza è posta in essere dai
rispettivi Direttori.
Capo III
Le spese
Articolo 5
Fasi della spesa ed assunzione di impegni
1 . La gestione delle spese segue le fasi
dell'impegno, della liquidazione dell'ordinazione e dei pagamenti
2. Per i Centri di spesa di tipo A l'assunzione
di impegni è effettuata dai Direttori dei Centri stessi o
su loro delega dai Segretari Amministrativi, ad eccezione delle
deliberazioni riguardanti gli oggetti di spesa indicati all'art.
21, comma 2, del regolamento ovvero indicati nella delibera di cui
all'art. 21, comma 3, del regolamento stesso.
3. Per i Centri di spesa di tipo B l'assunzione
di impegni è effettuata dai Direttori dei Centri stessi sulla
base delle linee di indirizzo e dei limiti definiti dal Consiglio
di Amministrazione dell'Università e delle determinazioni
assunte dal rispettivo organo deliberante, ai sensi dell'art. 21,
comma 3, del regolamento.
4. Formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio
le somme dovute ai creditori, determinati in base alla legge, a
contratto, o ad altro titolo giuridicamente valido.
5. Gli impegni non possono in nessun caso
superare l'ammontare degli stanziamenti dei singoli capitoli di
bilancio.
6. Gli impegni si riferiscono all'esercizio
finanziario in corso; fanno eccezione quelli relativi:
6.1. a spese in conto capitale ripartite in più esercizi,
per le quali l'impegno può estendersi a più anni;
i pagamenti debbono comunque essere contenuti nei limiti dei fondi
assegnati per ogni esercizio;
6.2. a spese per l'estinzione di mutui;
6.3. a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo
di assicurare la continuità dei servizio, assumere impegni
a carico dell'esercizio successivo;
6.4. a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti per
le quali l'impegno può estendersi a più esercizi,
quando ne venga riconosciuta la necessità o la convenienza
e, comunque, per un periodo non superiore a nove anni.
7. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio
finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio
scaduto.
Articolo 6
Liquidazione della spesa
l. La liquidazione della spesa, consistente
nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione
del soggetto creditore, è effettuata dal competente Centro
di spesa previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e verifica
della regolarità della fornitura dei beni, opere e servizi,
nonché sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi
comprovanti il diritto dei creditori.
Articolo 7
Ordinazione della spesa (Mandati di pagamento)
1 . Il pagamento delle spese è ordinato
mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine
progressivo, tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio
di cassa.
2. I mandati di pagamento sono firmati per
i centri di spesa A dal Direttore del Centro e dal Segretario Amministrativo
e per i centri di spesa B dal direttore del Centro.
3. I mandati contengono le seguenti indicazioni:
3.1. struttura emittente;
3.2. esercizio finanziario;
3.3. titolo, categoria e capitolo di bilancio movimentati;
3.4. nome e cognome o denominazione dei creditore;
3.5. causale dei pagamento;
3.6. importo in cifre e in lettere;
3.7. modalità di pagamento dei titolo;
3.8. codifica relativa al bene o servizio acquistato;
3.9. data di emissione;
3.10. numero dei conto bancario della struttura.
4. Possono essere emessi mandati di pagamento
collettivi per i pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente
a favore di diversi creditori e mandati cumulativi per i pagamenti
da farsi a diverso titolo allo stesso creditore.
5. I mandati di pagamento emessi sul bilancio
di Ateneo, che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso debbono
essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi precedenti
da contraddistinguersi con l'indicazione "residui"
6. Nel rispetto della normativa
vigente potrà adottarsi, in sostituzione all'attuale sistema,
l'emissione di mandati con firma elettronica.
Articolo 8
Documentazione dei mandati di pagamento
1 . Ogni mandato di pagamento è corredato,
a seconda dei casi, da documenti comprovanti la regolarità
dell' esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, dai
verbali di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, ove necessari,
dai buoni di carico quando si tratti di beni inventariabili, ovvero
da documento di trasporto per materiali da assumersi in carico nei
registri di magazzino, dalla copia degli atti d'impegno o dall'annotazione
degli estremi di essi, dalle note di liquidazione e da ogni altro
documento che giustifichi la spesa
2. Al mandato estinto è allegata la
documentazione della spesa.
3. I documenti di cui ai comma 1 e 2 del
presente articolo debbono essere conservati per non meno di dieci
anni. Annualmente una commissione, nominata con provvedimento del
Direttore Amministrativo, procede allo scarto degli atti di archivio.
Articolo 9
Modalità di estinzione dei mandati di pagamento
l. L'Università può disporre,
su richiesta scritta dei creditore valida fino a revoca, o comunque
con il suo assenso e con espressa annotazione sui titoli, che i
mandati di pagamento siano estinti, di norma, con spese a carico
dei creditore, mediante:
l. l. accreditamento in conto corrente postale a favore dei creditore,
nonché mediante vaglia postale o telegrafico; in tal caso
deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata
dall'ufficio postale;
1.2. emissione di assegno circolare non trasferibile all'ordine
dei creditore, da spedire a cura dell'istituto cassiere all'indirizzo
dei medesimo;
1.3. accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore
2. Nel caso in cui non sia possibile provvedere
al pagamento dei mandato secondo le modalità di cui al precedente
comma, il pagamento potrà avvenire allo sportello dell' Istituto
cassiere.
3. I pagamenti possono essere effettuati
anche mediante carte di credito intestate ai Centri di spesa e altri
strumenti di natura informatica, quali la viacard o similari, secondo
le modalità definite in apposita deliberazione dell'organo
collegiale competente.
4. L'Università può concordare
con l'istituto cassiere modalità di pagamento delle spettanze
retributive idonee ad estinguere in tempi definiti i relativi mandati.
5. Le dichiarazioni di accreditamento o di
commutazione, che sostituiscono la quietanza dei creditore, debbono
risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi
relativi alle operazioni e il timbro dell' istituto cassiere.
Articolo 10
Mandati di pagamento inestinti alla fine dell'esercizio
1 . I mandati di pagamento emessi sul bilancio
di Ateneo non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti
dall'istituto cassiere all'Università per il loro annullamento
e per la riemissione in conto residui. I mandati di pagamento emessi
dai Centri di spesa di tipo "A" non pagati alla chiusura
dell'esercizio saranno restituiti dall'Istituto cassiere per il
loro annullamento e riemissione nell'esercizio successivo. Tuttavia,
qualora si ritenga opportuno, i mandati di pagamento individuali
e quelli collettivi rimasti interamente o parzialmente inestinti
alla data dei 31 dicembre possono essere commutati d'ufficio, secondo
modalità stabilite in accordo con l'istituto cassiere, in
assegni circolari non trasferibili l'ordine dei creditore da spedire
a cura dell'istituto cassiere stesso all'indirizzo dei creditore,
con spese a carico di quest'ultimo.
Articolo 11
Fondo economale e per piccole spese
1 . Per l'effettuazione di piccole spese
in contanti i Segretari Amministrativi dei Centri di spesa di tipo
A possono essere dotati all'inizio di ciascun esercizio di un fondo
di importo determinato con provvedimento del Direttore del Centro
stesso nella misura massima di Euro 1.550,00; tale fondo può
essere reintegrato durante l'esercizio previa documentazione delle
somme già spese.
2. Con il fondo economale si può provvedere
al pagamento delle minute spese di ufficio di seguito indicate:
a) spese urgenti;
b) spese per le quali il pagamento in contanti è economicamente
vantaggioso.
3. Al pagamento delle spese di cui al comma
2 si provvede sulla base di direttive impartite dai Direttori dei
Centri di spesa di tipo A.
4. Per i fini di cui ai precedenti commi
devono essere tenuti appositi registri nei quali sono annotati tutti
i prelevamenti effettuati con ordini di pagamento nonché
tutte le piccole spese effettuate.
5. Per piccole spese che singolarmente non
eccedono Euro 100,00, i Segretari dei Centri di spesa in argomento
sono esentati dall'obbligo di documentazione. La prova dell'avvenuto
pagamento, ove non sia altrimenti acquisibile, potrà essere
costituita da apposita dichiarazione motivata dalla persona che
ha effettuato materialmente la spesa e controfirmata dal Direttore.
6. Non è consentito il frazionamento
di una stessa spesa eccedente Euro 100,00.
7. Le spese di cui al precedente quinto comma
non possono eccedere Euro 300,00 mensili.
8. Nei Centri di spesa di tipo B, su iniziativa
del Direttore del Centro, è costituito un fondo economale
con una dotazione massima di Euro 5.000,00 reintegrabile previa
documentazione delle somme già spese. Sono estesi ai Centri
di spesa di tipo B in quanto applicabili i precedenti commi da 2
a 7.
Articolo 12
Sistema di scritture
1 . Le scritture finanziarie relative alla
gestione dei bilancio devono consentire di rilevare per ciascun
capitolo, sia per la competenza, sia per i residui per l'Ateneo,
sia per la cassa per i Centri di spesa di tipo"A," la
situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione
delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere
e da pagare.
2. Le scritture patrimoniali debbono consentire
la dimostrazione a valore dei patrimonio all'inizio dell'esercizio
finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto
della gestione dei bilancio o per altre cause, nonché la
consistenza dei patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
Articolo 13
Scritture contabili
l. I Centri di spesa di tipo A tengono le
seguenti scritture:
1.1. Un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo,
in termini di cassa, lo stanziamento o la consistenza iniziali e
le variazioni intervenute nel corso dell' esercizio, nonché,
le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere.
1.2. Un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo,
in termini di cassa, lo stanziamento o la consistenza iniziali e
le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, nonché,
le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare.
1.3. Un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati
emessi.
1.4. I registri degli inventari.
2. I Centri di spesa di tipo B tengono un
prospetto dimostrativo dell'andamento della gestione dei fondi assegnati,
con indicazione per i capitoli di pertinenza, in termini di competenza
e residui, dello stanziamento o della consistenza iniziali e delle
variazioni intervenute nel corso dell' esercizio, nonché,
distintamente per singolo impegno e per esercizio di provenienza,
delle somme impegnate.
3. L'Ufficio di bilancio tiene le scritture
riepilogative di cui al comma 1 relativamente ai soli Centri di
spesa di tipo B.
4. I mandati e le reversali sono cronologicamente.
registrati nei relativi partitari delle entrate e delle spese prima
dell'invio all'istituto cassiere.
5. I fogli delle scritture indicate ai punti
3 e 4 dei precedente comma 1 debbono essere numerati e vidimati
per registro:
a) dal Direttore Amministrativo o, su sua formale delega, dal Responsabile
dell'Ufficio di bilancio, per i centri di spesa di tipo B;
b) dai Direttori dei Centri di spesa di tipo A, o da loro formale
delegato, per i centri di spesa di tipo A.
6. Le predette scritture debbono essere conservate
per non meno di dieci anni.
Capo IV
Conto consuntivo
Articolo 14
Conto consuntivo
1 . Il rendiconto finanziario di Ateneo,
la situazione amministrativa, quella di cassa, la situazione patrimoniale
ed il conto economico sono redatti rispettivamente in conformità
agli allegati F, G, H, I, J.
2. Il conto consuntivo consolidato, sia nell'aspetto
finanziario che in quello patrimoniale, è il documento che
riconduce ad unità la gestione universitaria nel suo complesso.
3. I Centri di spesa di tipo A redigono i
documenti di cui al comma 1 in conformità ai suddetti allegati.
4. Per i Centri di spesa di tipo B l'Ufficio
di bilancio redige un documento riepilogativo in termini finanziari,
amministrativi, di cassa, patrimoniali ed economici, in conformità
agli allegati di cui al comma l. Tale documento è approvato
dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste
per il Conto consuntivo di Ateneo.
Articolo 15
Rendiconto finanziario di Ateneo
1 . Il Rendiconto finanziario di Ateneo e
il documento riepilogativo dei Centri di spesa di tipo B, di cui
all'Allegato F, comprendono i risultati della gestione dei bilancio
per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, categorie
e capitoli, separatamente per competenza e per residui, nonché
congiuntamente per cassa.
2. In particolare per la competenza debbono
risultare:
2.1. le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno
finanziario e le previsioni definitive;
2.2. le somme accertate o impegnate;
2.3. le somme riscosse o pagate;
2.4. le somme rimaste da riscuotere o da pagare.
3. Per i residui sono indicati:
3. l. l'ammontare all'inizio dell'anno finanziario;
3.2. le variazioni in più o in meno;
3.3. le somme riscosse o pagate in conto residui;
3.4. le somme rimaste da riscuotere o da pagare.
4. Per la cassa sono indicati:
4.1. le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno
finanziario e le previsioni definitive;
4.2. il totale delle somme riscosse o pagate in conto competenza
e residui.
Articolo 16
Rendiconto finanziario dei Centri di spesa di tipo "A"
1 . Il Rendiconto finanziario dei Centri
di spesa di tipo "A" cui all'Allegato K, comprendono i
risultati della gestione dei bilancio per l'entrata e per la spesa
in termini di cassa distintamente per titoli, categorie e capitoli.
2. In particolare debbono risultare le previsioni
iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario, le
previsioni definitive , le somme riscosse e il totale delle somme
pagate.
Articolo 17
Situazione patrimoniale (Allegato I)
1 . La situazione patrimoniale, di cui all'Allegato
I, rispettivamente per l'Ateneo, per i Centri di spesa di tipo A
e per i Centri di spesa di tipo B ", indica la consistenza
degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e alla chiusura
dell'esercizio.
2. Essa pone altresì in evidenza le
variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento
o la diminuzione dei patrimonio netto per effetto della gestione
o per altre cause.
3. Sono vietate compensazioni tra partite
dell'attivo e dei passivo.
Articolo 18
Conto economico di Ateneo (Allegato J)
1. Il conto economico, di cui all'Allegato
J, rispettivamente per l'Ateneo e per i Centri di spesa di tipo
B espone, fino a che non venga introdotta la contabilità
economico-patrimoniale, le rendite e le spese della gestione di
competenza, le variazioni intervenute nell'ammontare dei residui
attivi e di quelli passivi, nonché le modificazioni sulla
consistenza degli altri elementi patrimoniali.
2. Sono vietate compensazioni fra le componenti
attive e passive dei conto economico.
Regolamento per l'attivazione
e l'organizzazione dei corsi di perfezionamento che rilasciano il
titolo di Master Universitario istituiti ai sensi del D.M. 3.11.1999
n. 509 e dei Corsi di perfezionamento ex D.P.R. 162/82 e L. 341/90.
Art. 1 - Norme di carattere generale
1. Presso l'Università degli studi
di Roma "Tor Vergata" possono essere istituiti Corsi di
perfezionamento che rilasciano il titolo di Master, d'ora in poi
denominati Corsi per Master, alla conclusione dei quali sono rilasciati
i titoli di master di primo e di secondo livello.
2. La denominazione "Master dell'Università degli studi
di Roma Tor Vergata" si applica esclusivamente ai corsi organizzati
ai sensi dell'art. 3 comma 8 del D.M. 509/99 e dell'art. 12 del
Regolamento didattico d'Ateneo
3. Ai corsi per il conseguimento del Master di primo livello si
accede con un titolo universitario di durata almeno triennale: laurea
triennale o diploma universitario di durata triennale o altro titolo
ritenuto equipollente dal Consiglio del corso. Ai corsi per il conseguimento
del Master di secondo livello si accede con la laurea specialistica
o corso di laurea almeno quadriennale o altro titolo ritenuto equipollente
dal Consiglio del corso.
L'iscrizione ad un Corso per master è incompatibile con la
contemporanea iscrizione al altro corso di studi.
4. Il numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo
di Master di primo o di secondo livello non può essere inferiore
a 60 crediti formativi universitari (CFU) per un totale di almeno
1500 ore, con un numero di ore non inferiore a 375 e non superiore
a 750 di attività didattica frontale e altre forme di studio
guidato e di didattica interattiva. Le restanti ore sono dedicate
a stages o tirocini e/o alla redazione di un progetto o un elaborato,
nonché allo studio e alla preparazione individuale
La durata dei Corsi per Master non può essere inferiore ad
un anno né superiore a 3.
5. E' prevista la possibilità di iscriversi a singoli moduli
didattici. Le modalità di partecipazione, gli oneri corrispondenti,
il rilascio dell'attestato di frequenza e il riconoscimento dei
relativi crediti ai partecipanti che li abbiano frequentati superando
i relativi esami, sono regolati dal Consiglio del Corso e specificati
nel bando.
Art. 2 - Modalità per l'ammissione di studenti stranieri
1. E' ammessa l'iscrizione di studenti stranieri
comunitari ed extracomunitari residenti in Italia con regolare permesso
di soggiorno per motivi di lavoro o di studio.
2. L'iscrizione degli studenti stranieri extracomunitari residenti
all'estero è regolata dalle norme emanate dal Ministero degli
Affari Esteri.
3. La valutazione dei titoli conseguiti all'estero, sia in paesi
della CEE che extracomunitari, e la loro equipollenza sono rimesse
alla decisione del Consiglio del corso, che può eventualmente
deliberarle già nel bando.
Art. 3 Riconoscimento dei crediti pregressi
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del Regolamento
didattico di Ateneo, possono essere riconosciute, dal Consiglio
del Corso di cui all'art. 5 attività formative, di perfezionamento
e di tirocinio seguite successivamente al conseguimento del titolo
di studio che da accesso al Corso per master e delle quali esista
attestazione (ivi compresi insegnamenti attivati nell'ambito di
corsi di studio), purché coerenti con le caratteristiche
del Corso per master. A tali attività vengono assegnati crediti
utili ai fini del completamento del Corso per master, con corrispondente
riduzione del carico formativo dovuto, fino a un massimo di 20.
Art 4 Verifiche del profitto
1. Il conseguimento dei crediti corrispondenti
all'articolazione delle varie attività è subordinato
al superamento delle prove di verifica del profitto previste per
ogni insegnamento e alla prova finale di accertamento delle competenze
complessivamente acquisite.
2. Le votazioni cui danno luogo le verifiche di profitto sono espresse
in trentesimi con eventuale menzione di lode. La votazione della
prova finale è espressa in centodecimi.
Art. 5 - Corpo docente
1. I docenti del Corso sono nominati dal Consiglio di Facoltà
o di Dipartimento cui per statuto
il Corso afferisce.
2. I docenti possono non appartenere al personale docente dell'Ateneo.
Art. 6 - Organi del Corso
1. Sono organi del Corso:
Il Consiglio del Corso, composto dai docenti del Corso.
Il Direttore; eletto dal Consiglio del Corso tra i professori dell'Ateneo
componenti il Consiglio stesso.
2. Nello statuto può essere prevista una Giunta composta
da docenti del Corso nominati dal Consiglio di Facoltà o
dal Consiglio di Dipartimento
3. Il Consiglio del Corso può nominare un Comitato scientifico
composto da personalità particolarmente esperte nel settore.
Art. 7 - Compiti del Consiglio del Corso
1. Il Consiglio del Corso ha compiti di indirizzo
programmatico, sovrintende al coordinamento delle attività
didattiche e determina, inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, il compenso per i docenti interni ed esterni, le spese
per seminari, conferenze e convegni ed ogni altro costo di gestione,
predisponendo preventivamente un piano di spese.
2. Può proporre di attivare, sentita la Facoltà o
il Dipartimento, convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune
ed altri enti pubblici e privati, ed in particolare associazioni,
fondazioni ed imprese con o senza scopo di lucro.
Può proporre altresì, sentita la Facoltà o
il Dipartimento, di accettare liberalità da parte di soggetti
pubblici, privati e da persone fisiche.
3. Nello statuto del Corso può essere previsto che parte
dei predetti compiti siano riservati alla Giunta.
Art. 8 - Compiti del Direttore del Corso
1. Il Direttore ha la responsabilità
didattica del Corso, sovrintende al suo funzionamento, coordina
le attività e cura i rapporti esterni.
Attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti alla
liquidazione delle spese. Al termine del Corso riferisce al Consiglio
circa le iniziative effettuate.
2. Può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli a
ratifica del Consiglio del Corso.
3. Uno stesso docente non può essere Direttore di più
di 2 Corsi.
4. Le funzioni di direttore, fino alla costituzione del Consiglio
del Corso, sono svolte da un professore dell'Ateneo su incarico
della Facoltà o del Dipartimento interessati
Art. 9 - Adempimenti degli iscritti al Corso
1. Gli iscritti sono tenuti al pagamento
di una quota di iscrizione, nella misura e con le scadenze prefissate
dal Consiglio del Corso.
2. Lo statuto del Corso, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. e)
del D.M. 509/99, regola gli eventuali obblighi di frequenza.
3. A conclusione dei Corsi, agli iscritti che abbiano adempiuto
agli obblighi didattico-amministrativi previsti e superato la prova
finale, viene rilasciato il titolo di Master universitario del livello
corrispondente al Corso frequentato.
Art. 10 - Benefici economici a favore degli iscritti al Corso
1. Il Consiglio del Corso può deliberare,
per i più meritevoli, o per coloro che versino in situazioni
di disagio economico, la concessione dei sotto indicati benefici
economici:
· attivazione di borse di studio;
· esenzione totale o parziale dal pagamento del contributo
di iscrizione al corso.
2. E' prevista la possibilità di frequentare gratuitamente
il corso a partecipanti riconosciuti particolarmente esperti nel
settore in cambio di una loro attività di tutoring.
3. Nel caso di esonero totale o parziale dal contributo di iscrizione
o di frequentazione gratuita per tutoring, lo studente deve comunque
pagare il 20% del contributo che viene versato a favore del bilancio
dell'Ateneo per la copertura delle spese generali.
Art. 11 Corsi per master a distanza
Nel caso in cui vengono istituiti Corsi per master in cui è
prevista, totalmente o parzialmente, la formazione a distanza:
· devono essere indicate le metodologie didattiche adottate;
· devono essere previste, in itinere, prove in presenza di
verifica, valutazione e controllo del percorso di apprendimento
del discente;
· tutte le prove di verifica del profitto di cui all'art.
4 devono essere svolte in presenza.
Art. 12 Modalità per l'istituzione
1. Le proposte di istituzione dei Corsi per master sono approvate
dal Senato Accademico, dal Consiglio di amministrazione dal Nucleo
di valutazione di Ateneo. I Corsi sono istituiti con decreto del
Rettore
2. Le proposte di istituzione dei Corsi sono avanzate da una o più
Facoltà anche su iniziativa dei Dipartimenti o dei Centri.
3. All'atto dell'approvazione della proposta di istituzione del
Corso per master il Consiglio di Facoltà deve verificare
che i Corsi approvati non abbiano caratteristiche sostanzialmente
uguali ad altri già attivati o in corso di attivazione. A
tale scopo l'Anagrafe dei Corsi per master è depositata presso
ciascuna Presidenza di Facoltà e aggiornata annualmente.
4. I Corsi per master possono essere proposti anche congiuntamente
con altri Atenei italiani o stranieri e con Enti pubblici o privati
sulla base di apposite convenzioni. Dette convenzioni devono essere
proposte da una o più Facoltà o Dipartimenti, ed approvate
dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
Gli statuti dei Corsi per master interuniversitari determinano le
particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento
e determinano quali tra gli Atenei convenzionati provvedono all'iscrizione
degli studenti e ad assumere la responsabilità amministrativa
del corso, compreso il rilascio del titolo di studio.
5. La proposta di istituzione di un Corso per master dovrà
essere corredata da una Scheda di fattibilità, in cui devono
essere indicate le risorse fisiche, le risorse strutturali e le
risorse finanziarie disponibili senza oneri aggiuntivi a carico
dell'Ateneo, di cui il corso si avvarrà; e da un piano economico
che indichi la percentuale di ripartizione delle risorse finanziarie
tra i vari costi di produzione.
6. Lo statuto del Corso, allegato alla proposta, deve contenere,
in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento:
· la denominazione del Corso e la denominazione del titolo
di master che viene rilasciato;
· l'indicazione del livello del titolo di master rilasciato
a conclusione del corso;
· l'indicazione di eventuali collaborazioni in convenzione
con altri Enti o Università;
· le finalità e il progetto del Corso;
· i requisiti di ammissione, compresi quelli conseguiti secondo
gli ordinamenti didattici anteriori al D.M. n. 509/99;
· la durata, che non può essere inferiore ad un anno,
né superiore a 3;
· il numero di crediti necessari per il conseguimento del
titolo, comunque non inferiore a 60, e il numero totale di ore di
lezione frontale e attività didattica interattiva;
· l'articolazione del Corso con l'indicazione degli insegnamenti,
indicando per ogni insegnamento: il Settore Scientifico Disciplinare,
le ore di didattica frontale ed interattiva previste e i crediti
maturati;
· le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
· le modalità delle prove di verifica e della prova
finale;
· il numero massimo degli ammessi nonché il numero
minimo degli iscritti senza il quale il corso non viene attivato.
· Le eventuali modalità di svolgimento delle selezioni
per l'ammissione al Corso o i criteri di ammissione;
· eventuali modalità di accettazione di frequentanti
a singole attività formative e le forme di contribuzione
e certificazione;
· le modalità per il riconoscimento degli eventuali
crediti d'ingresso;
· l'ammontare della quota di partecipazione a carico degli
iscritti;
· il Dipartimento o il Centro di Spesa presso il quale il
Corso avrà sede amministrativa e la sede delle attività
didattiche.
7. nel caso di Corsi per master da istituire presso Centri interdipartimentali
con autonomia amministrativa facenti capo a più Dipartimenti,
l'istituzione deve essere approvata dai Consigli dei Dipartimenti
concorrenti o dal Consiglio di Facoltà.
8. Le delibere dei Consigli di Facoltà o di Dipartimento
con le proposte di istituzione di nuovi Corsi per master devono
pervenire all'Amministrazione entro il termine improrogabile del
30 aprile dell'anno accademico precedente a quello in cui si vogliono
istituire.
9. Se un Corso per master non viene attivato entro l'anno accademico
successivo a quello di istituzione decade con decreto del Rettore.
Nel caso si volesse istituire nuovamente è necessario ripercorrere
tutto l'iter procedurale.
10. Alla fine dell'anno accademico il Direttore deve presentare
al C.d.F. o al Dipartimento una relazione sul lavoro svolto e sui
risultati conseguiti, ai fini della valutazione del corso e della
eventuale riattivazione dello stesso.
Art. 13 - Riattivazione del Corso
1. Una volta istituito, il Corso per master
può essere riattivato ogni anno accademico, con decreto del
Rettore, su proposta del Direttore del corso, approvata dal Consiglio
di Facoltà o di Dipartimento.
2. Eventuali aumenti o diminuzioni della quota di partecipazione
devono essere motivati e approvati dal Consiglio di Facoltà
o Dipartimento.
3. Se un Corso per master non viene riattivato per due anni accademici
consecutivi decade con decreto del Rettore. Nel caso si volesse
istituire nuovamente è necessario ripercorrere tutto l'iter
procedurale.
Art. 14 - Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie disponibili per
il funzionamento del Corso sono costituite dai proventi delle iscrizioni
e dagli eventuali contributi derivanti da convenzioni con gli enti
di cui al precedente art. 11 o da liberalità dei medesimi
enti o persone fisiche.
2. Il Consiglio del Corso può stabilire un compenso per il
Direttore e per i docenti. Per i docenti interni, può essere
corrisposto un compenso a condizione che superino i limiti dell'impegno
orario complessivo previsto per i professori ed i ricercatori dalle
rispettive norme, previa dichiarazione in tal senso del docente
interessato.
3. Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili,
contratti di diritto privato con qualificati studiosi ed esperti
esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.
Art. 15 Procedure contabili
1. Al bilancio dell'Ateneo é destinato
il 20% della quota di iscrizione; il residuo viene trasferito dalla
Ragioneria al Dipartimento o al Centro di spesa presso il quale
il Corso ha la propria sede amministrativa.
2. Nel caso di contributi di iscrizione superiori a 4.000 €,
il Consiglio di Amministrazione può riservarsi di aumentare
di volta in volta la percentuale della quota di iscrizione spettante
al bilancio dell'Ateneo fino ad un massimo del 35%
Art. 16 - Copertura assicurativa contro gli infortuni
1. L'Ateneo, in analogia con quanto già
previsto per gli studenti iscritti alle Facoltà ed ai corsi
di Diploma Universitario, attiverà una copertura assicurativa
contro gli infortuni.
Le spese relative saranno trattenute dalla Ragioneria sul 20% della
quota di iscrizione destinata al Bilancio d'Ateneo.
Art. 17 Corsi di Perfezionamento ex D.P.R. 162/82 e L. 341/90.
1. Presso l'Università degli Studi
di Roma "Tor Vergata" possono essere istituiti i Corsi
di perfezionamento previsti dal D.P.R. 162/82 e dalla L. 341/90,
d'ora in poi denominati Corsi di perfezionamento.
2. La durata del Corso di perfezionamento non può essere
superiore ad un anno.
3. Alla conclusione del Corso di perfezionamento a coloro che abbiano
frequentato le lezioni e adempiuto agli obblighi previsti verrà
rilasciato un attestato di frequenza.
4. Se il corso di perfezionamento prevede forme di verifica del
profitto conformi al D.M. 509/99 e al Regolamento didattico di Ateneo,
alla conclusione del Corso verrà rilasciato un attestato
di frequenza nel quale potranno essere indicati i crediti maturati.
5. Il numero dei crediti che è possibile acquisire con la
partecipazione ai Corsi di perfezionamento di cui al comma precedente
non può essere superiore a 20 e deve essere indicato nello
Statuto del Corso.
6. I Corsi di perfezionamento sono regolati dalle norme del presente
Regolamento, ove compatibili con il presente articolo, ad eccezione
dell'art. 3 - "Riconoscimento dei crediti pregressi".
n.b. Al presente regolamento è allegato uno schema di statuto
cui adeguarsi, in modo da rendere uniformi, per quanto possibile,
gli statuti dei vari corsi.
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Regolamento per il patrimonio
INDICE
Art. 1- Classificazione dei beni mobili
Art. 2 - Inventari dei beni mobili
Art. 3 - Beni non soggetti ad inventariazione
Art. 4 - Attribuzione del valore inventariale
Art. 5 - Aggiornamento del valore inventariale
Art. 6 - Consegnatari dei beni mobili
Art. 7 - La consegna
Art. 8 - Funzioni e responsabilità del consegnatario dei
beni mobili
Art. 9 - Cancellazione dei beni dagli inventari
Art. 10 - Scarico inventariale
Art. 11 - Scarico per cessione a titolo oneroso
Art. 12 - Scarico per cessione a titolo gratuito
Art. 13 - Scarico per distruzione e per causa di forza maggiore
Art. 14 - Scarico per furto
Art. 15 - Scarico per errore di inventariazione
Art. 16 - Scarico di beni acquistati con fondi erogati da Enti di
ricerca
Art. 17 - Magazzini di scorta
Articolo 1
Classificazione dei beni mobili
1. I beni mobili si classificano nelle seguenti
categorie:
a) mobili e arredi;
b) materiale bibliografico;
c) collezioni scientifiche;
d) strumenti tecnici, macchine d'ufficio, attrezzature in genere,
apparecchiature informatiche ;
e) automezzi e altri mezzi di trasporto;
f) fondi pubblici e privati;
g) altri beni mobili.
2. Per mobili si intendono quei beni la cui
presenza è indispensabile perché in un ambiente sia
possibile soggiornare e compiere le attività previste (p.
es.: sedie, tavoli, armadi ecc.); per arredi si intendono invece
i beni che, pur non essendo indispensabili, servono a migliorare
l'estetica o la funzionalità degli ambienti (p. es.: tende,
quadri, tappeti ecc.).
Articolo 2
Inventari dei beni mobili
1. Tutti i beni mobili che entrano nel patrimonio
dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata devono essere
registrati su appositi registri inventario sulla base di buoni di
carico di cui al comma 3, emessi dal competente ufficio e firmati
dall'agente responsabile, seguendo le procedure previste dal programma
informatico predisposto dall'Ateneo. I dati così memorizzati
assumono a tutti gli effetti il valore di documento amministrativo.
Per i centri di spesa A i segretari di dipartimento provvedono alla
tenuta dei suddetti registri inventariali e sono responsabili della
corretta tenuta degli stessi.
2. I beni acquistati con fondi erogati da
Enti di ricerca possono essere iscritti in separati registri per
la cui tenuta si applicano le norme stabilite dall'Ente che ne è
proprietario.
3. I beni mobili debbono essere iscritti
negli inventari, con conseguente redazione dei relativi buoni di
carico da staccarsi da registri o bollettari, il giorno medesimo
del loro acquisto o del loro ingresso nel Centro di spesa o del
superamento del collaudo e comunque prima dell'emissione dei mandati
di pagamento relativi.
4. Ciascuna registrazione di carico deve
contenere:
a) l'indicazione del Centro di spesa che prende in carico il bene;
b) il numero del buono di carico del Centro di spesa;
c) la data della registrazione di carico;
d) il numero progressivo di inventario del Centro di spesa;
e) la categoria;
f) la quantità;
g) la descrizione;
h) il valore inventariale;
i) i dati relativi alla fattura;
j) la firma di presa in carico del Consegnatario.
5. I beni devono essere numerati progressivamente
e la loro descrizione deve essere sintetica ma atta a determinare
senza alcuna incertezza l'oggetto inventariato e anche la sua localizzazione,
nel caso in cui il Centro di spesa abbia più sedi o sia comunque
ritenuto opportuno dal Consegnatario; per i beni che ne siano muniti,
quali computer e fotocopiatrici, è necessario, altresì,
indicare il numero di matricola.
6. Su tutti i beni deve essere applicata
idonea targhetta identificativa che permetta di individuarne la
corrispondente posizione sul registro inventario.
7. Nel caso in cui vengano acquistate parti
accessorie di beni inventariabili, prive di propria autonoma individualità
rispetto al bene principale, le stesse debbono essere comprese nello
stesso buono e sono inventariate con lo stesso numero d'inventario
del bene di cui sono accessorie; se l'acquisto è fatto successivamente,
dovrà essere emesso un nuovo buono di carico, ma dovrà
essere utilizzato lo stesso numero d'inventario del bene di cui
sono accessorie, con una opportuna breve annotazione di richiamo
sul buono stesso e sul registro relativo.
8. Qualora la parte accessoria possa essere
utilizzata e quindi spostata su più apparecchiature, il Consegnatario,
se lo ritiene opportuno in considerazione della destinazione d'uso
del bene, può attribuirle un numero d'inventario proprio.
9. Il titolo di proprietà dei beni
mobili ottenuti mediante contratti di locazione finanziaria (leasing)
si acquisisce al pagamento dell'ultima rata del canone previsto
se viene esercitato il diritto di riscatto: solo in tale momento
i beni devono essere iscritti nei registri inventario.
10. Al buono di carico dei beni ricevuti
in dono deve essere allegata copia del provvedimento di accettazione
della donazione emanato dall'Organo competente.
11. Il materiale bibliografico è iscritto
in appositi registri inventari con autonoma numerazione secondo
le seguenti regole:
11.1. Ad ogni singolo volume, anche se facente parte di opere in
più volumi, deve essere assegnato un distinto numero d'inventario.
11.2. Le riviste e le pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto
un solo numero d'inventario all'inizio di ogni annata.
11.3. Per materiale bibliografico si devono intendere anche le registrazioni
su nastro (quali audio e videocassette), su disco (quali floppy
disk e compact disc) e su pellicola (quali microfilm e microfiche).
11.4. Dette registrazioni, quando sono allegate a materiale bibliografico,
devono essere inventariate con lo stesso numero di inventario della
rivista o del libro al quale fanno da supporto.
11.5. Quando la registrazione non è associata ad un libro
o ad una rivista, deve essere inventariata con un numero di inventario
proprio.
11.6. Per i libri, i periodici e le altre pubblicazioni concernenti
ricerche e lavori originali svolti nell'ambito e per i fini del
Centro di spesa, qualora destinati allo scambio, è tenuto
un registro con l'annotazione del loro numero e dei destinatari;
in ogni caso cinque esemplari sono iscritti nell'inventario del
Centro di spesa.
11.7. Di ciascun titolo del materiale bibliografico non possono
essere inventariati più di cinque esemplari, a meno che non
si tratti di edizioni diverse e salvo il caso di manuali e testi
di largo uso.
12. Per quanto riguarda l'inventariazione
delle collezioni scientifiche si seguono le seguenti regole:
12.1. Se ciascuno degli oggetti che le compongono è privo
di individualità o non ha un valore apprezzabile (p. es.
una collezione di minerali comuni di modesto valore) è possibile
attribuire un unico numero d'inventario; altrimenti è necessario
inventariare ciascun oggetto.
12.2. Per le collezioni di materiale librario è sempre necessario
che ogni volume sia contraddistinto da un proprio numero di inventario.
13. Per quanto riguarda automezzi e altri
mezzi di trasporto la descrizione deve indicare la marca, il modello,
la potenza del motore, il numero di telaio, di motore e di targa.
14. I fondi pubblici e privati sono descritti
con l'indicazione della natura dei titoli, del loro numero di identificazione,
della scadenza, del valore nominale e della rendita annuale.
15. Alla categoria degli altri beni mobili,
che ha funzione residuale, devono essere ascritti tutti quei beni
che non possono rientrare nelle precedenti.
16. I beni singoli e le collezioni d'interesse
storico, archeologico ed artistico devono essere registrati anche
in un ulteriore separato registro inventario con le indicazioni
atte ad identificarli secondo quanto previsto dalla Legge 1/6/1929,n.1089.
In altro registro dovranno essere inventariati i beni di proprietà
dello Stato o di altri Enti che siano stati dati all'Università
degli Studi di in concessione o comodato gratuiti.
17. Possono essere disposti dal Direttore
Amministrativo interventi di vigilanza e controllo sugli atti gestionali
concernenti i beni del patrimonio mobiliare in occasione di cambiamento
di Economo e Consegnatari, periodicamente per accertare a campione
l'andamento di tale gestione, alla fine di ciascun esercizio finanziario
per accertare sulla scorta delle scritture, le risultanze della
gestione.
Articolo 3
Beni non soggetti ad inventariazione
1. Non sono iscritti nei registri inventario:
a) i beni che per loro natura sono consumabili ossia che non sono
suscettibili di uso continuativo o ripetuto in quanto il loro utilizzo
comporta necessariamente la loro distruzione (p. es.: combustibile,
carta ecc.);
b) i beni che si deteriorano facilmente con l'uso;
c) i beni, ad eccezione del materiale bibliografico, che siano di
modico valore ossia di valore non superiore a Euro 51.65;
d) il materiale librario acquistato non per costituire raccolta
del Centro di spesa, ma per essere distribuito quale strumento di
lavoro, di formazione o aggiornamento professionale.
Articolo 4
Attribuzione del valore inventariale
1. Il valore da iscrivere sul registro inventario
viene stabilito in modo diverso a seconda che il bene sia pervenuto
tramite acquisto o donazione.
2. Il valore di inventario di un bene è
soggetto a diminuzioni o aumenti in conseguenza di scarichi o addizioni
parziali (p. es. di una parte accessoria) oppure di aggiornamento
in via ordinaria o straordinaria.
3. L'aggiornamento del valore di iscrizione
deve essere compiuto periodicamente secondo quanto stabilito dalla
normativa vigente e dal presente Manuale.
4. Per quanto riguarda l'attribuzione del
valore inventariale ai beni acquistati si seguono le seguenti regole:
4.1. I beni acquistati devono essere inventariati al prezzo di acquisto.
4.2. Per prezzo di acquisto, si intende l'importo effettivamente
pagato e cioè quello al netto degli eventuali sconti e comprensivo
di eventuali oneri connessi (trasporto, imballaggio, dazi doganali,
I.V.A. ecc.); nel caso di contemporaneo acquisto di più oggetti,
la detrazione dello sconto globale ottenuto e il caricamento dei
predetti oneri deve essere fatta in modo proporzionale al costo
dei singoli beni.
4.3. Il valore di iscrizione dei beni mobili ottenuti mediante contratti
di locazione finanziaria (leasing) è dato dalla somma dei
canoni pagati e del prezzo di riscatto depurata delle quote versate
in conto "interessi".
4.4. I beni costruiti nei laboratori dell'Università o che
risultino dall'assemblaggio di componenti sono inventariati con
valore pari alla somma dei prezzi di acquisto delle singole parti.
4.5. I libri sono inventariati al prezzo di copertina o al valore
di stima se non è segnato alcun prezzo o se il valore di
copertina è inferiore al prezzo di mercato.
4.6. I titoli e i fondi pubblici e privati sono valutati al prezzo
di acquisto o, in mancanza, al valore di borsa del giorno precedente
a quello di inventariazione.
5. I beni ricevuti in dono sono inventariati
al valore di stima o di mercato, se non sono corredati dai relativi
documenti fiscali, fatta eccezione per i libri che devono essere
comunque inventariati con lo stesso criterio di quelli acquistati.
6. Al buono di carico deve essere allegata
la documentazione relativa all'avvenuta accettazione della donazione
da parte dell'Organo competente.
Articolo 5
Aggiornamento del valore inventariale
1. In via ordinaria, al termine di ogni esercizio,
il valore dei beni mobili è svalutato o rivalutato, rispetto
al valore iniziale di inventario, per ciascuna categoria, sulla
base degli indici annuali predisposti dal Nucleo di valutazione.
2. Il valore dei beni e delle collezioni
di interesse storico, archeologico e artistico può essere
aggiornato in base alle valutazioni di mercato.
3. L'azzeramento del valore di inventario
conseguente all'applicazione dei predetti coefficienti non costituisce
necessario motivo di scarico inventariale se il bene è ancora
di qualche utilità per il Centro di spesa.
Articolo 6
Consegnatari dei beni mobili
1. I Direttori dei Centri di spesa sono consegnatari
dei beni mobili dati in uso ai Centri stessi.
2. Il Consegnatario può delegare i
suoi compiti ad un sostituto di propria fiducia unicamente per i
casi di assenza o impedimento temporaneo, rimanendo tuttavia solidalmente
responsabile per gli atti da questo compiuti.
Articolo 7
La consegna
1. La consegna dei beni inventariati deve
avvenire al momento dell'insediamento del Consegnatario subentrante
e deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio
dal Consegnatario cedente e dal Consegnatario subentrante, secondo
lo schema-tipo, da sottoporsi al visto successivo del Direttore
Amministrativo o di un suo delegato.
2. Il verbale di consegna, che deve contenere
l'indicazione della consistenza patrimoniale del Centro di spesa
sia complessiva che relativa a ciascuna categoria di beni, è
redatto in tre originali: uno per il Consegnatario cedente, uno
per il Consegnatario subentrante e uno per il Direttore Amministrativo.
3. In casi eccezionali il Consegnatario subentrante,
qualora lo ritenga opportuno, può accettare la consegna con
la clausola della "riserva", da sciogliersi solo a seguito
della materiale ricognizione dei beni stessi, che deve essere compiuta
a sua cura e che deve comunque concludersi entro tre mesi dal giorno
dell'insediamento del Consegnatario stesso.
4. Delle operazioni di ricognizione inventariale,
alle quali ha diritto di assistere il Consegnatario cedente, viene
redatto apposito verbale.
5. Qualora a seguito della ricognizione dovesse
accertarsi la mancanza o l'ingiustificato deterioramento di beni
inventariati, il Consegnatario subentrante provvederà a darne
comunicazione al Magnifico Rettore affinché vengano adottati
gli opportuni provvedimenti.
6. Decorsi i tre mesi senza che il Consegnatario
subentrante abbia comunicato l'esito della ricognizione, come pure
nel caso in cui la consegna sia avvenuta in via di fatto con l'insediamento
senza che sia stato trasmesso all'Amministrazione Centrale per il
necessario visto l'apposito verbale, il Consegnatario subentrante
diventa responsabile di diritto dei beni iscritti nell'inventario
a partire dal giorno in cui ne è diventato responsabile di
fatto con l'insediamento.
7. In caso di decesso o di permanente impedimento
del Consegnatario cedente, la consegna avviene con la partecipazione
del Consegnatario subentrante e del Direttore Amministrativo o di
un suo delegato.
8. L'accettazione della consegna con la clausola
della "riserva" da parte del Consegnatario subentrante
deve essere comunicata agli eredi o al Consegnatario cedente permanentemente
impedito affinché possano presenziare, personalmente o tramite
rappresentante, alle operazioni di ricognizione inventariale.
9. La consegna dei beni acquistati dal Centro
di spesa con fondi erogati da Enti di ricerca deve avvenire contestualmente
alla consegna dei beni di proprietà dell'Università
degli Studi di , con le medesime modalità e mediante apposito
e distinto verbale, redatto secondo lo schema-tipo.
Articolo 8
Funzioni e responsabilità del consegnatario dei beni mobili
1. Il Consegnatario è personalmente
responsabile dei beni ricevuti in consegna e deve curarne la conservazione
e la manutenzione nonché vigilare affinché non vengano
sottratti o utilizzati per fini non istituzionali.
2. Il Consegnatario deve altresì consegnare
al Consegnatario subentrante i registri inventario e tutta la documentazione
contabile relativa alla gestione del Centro di spesa, firmare il
verbale di passaggio di consegna e collaborare per l'esecuzione
dell'eventuale ricognizione dei beni in caso di accettazione con
riserva da parte del Consegnatario subentrante.
3. Il Consegnatario deve inoltre curare che
vengano correttamente svolte le seguenti funzioni amministrative:
a) tenuta e aggiornamento dei registri di inventario e custodia
della relativa documentazione contabile;
b) emissione dei buoni di carico per la registrazione dei beni inventariabili
ed emissione dei buoni di scarico per la cancellazione dei beni
dall'inventario;
c) apposizione delle targhette inventario sui beni e loro sostituzione
se deteriorate;
d) stampa e conservazione, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario,
della situazione patrimoniale del Centro di spesa (essa deve porre
in evidenza, per categoria, il valore dei beni inventariati risultante
all'inizio e alla fine dell'esercizio);
e) ricognizione inventariale dei beni ed eventuale rinnovo degli
inventari, quando ne ravvisi la necessità o quando il Consiglio
di Amministrazione lo disponga in via generale.
4. Il consegnatario di autoveicoli provvede
a tutti gli adempimenti tecnici e fiscali imposti dalla normativa
vigente a carico dei proprietari di autoveicoli e ne deve inoltre
controllare l'uso accertando che:
a) la loro utilizzazione sia riservata ai servizi istituzionali;
b) lo stato di manutenzione sia conforme a quanto stabilito dalla
normativa vigente;
c) venga compilato mensilmente un prospetto riepilogativo delle
spese per il consumo del carburante e dei lubrificanti, per la manutenzione
ordinaria e per le piccole riparazioni.
5. Il Consegnatario può, sotto la
propria piena responsabilità e per un periodo di tempo determinato,
concedere in uso ad altro Centro di spesa o, in casi eccezionali
adeguatamente motivati, direttamente a soggetti dell'Università
o estranei ad essa singoli beni inventariati, previa acquisizione
di apposita dichiarazione scritta del ricevente con la quale questi
si impegna alla buona conservazione e alla restituzione dei beni.
6. La disposizione del comma precedente non
si applica al prestito di libri e materiale didattico agli studenti,
che rimane disciplinato dalle norme interne stabilite da ciascun
Centro di spesa.
7. Il Consegnatario deve inoltre provvedere
alla ricognizione inventariale, al rinnovo degli inventari e al
recupero degli inventari manuali.
8. La ricognizione inventariale dei beni
consiste nella verifica materiale della corrispondenza tra quanto
contenuto nei registri inventario ed i beni mobili effettivamente
esistenti nel Centro di spesa e viene compiuta ogniqualvolta il
Consegnatario lo reputi necessario o quando il Consiglio di Amministrazione
lo disponga in via generale.
9. Quando risultano discordanze tra le registrazioni
e la situazione reale, si deve procedere alle necessarie rettifiche:
a) qualora si tratti di semplici errori di scritturazione (p. es.:
errata descrizione di un bene o sua registrazione in categoria impropria),
il Consegnatario provvede direttamente alla correzione della registrazione,
redigendo contestualmente un apposito verbale, nel quale sono riportati
gli estremi delle rettifiche compiute;
b) qualora la rettifica comporti la necessità di uno scarico
inventariale (p. es.: bene inventariato con due numeri diversi)
occorre seguire la normale procedura di scarico inventariale.
10. Qualora si riscontri la mancanza di un
bene che si ritenga essere dovuta a furto, il Consegnatario deve
presentare immediata denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza,
avendo cura di farsene rilasciare copia autentica e di darne immediata
notizia all'Amministrazione Centrale.
11. Il rinnovo degli inventari, previa ricognizione
dei beni, consiste nell'attribuzione agli stessi di un nuovo numero
di inventario e viene compiuto quando il Consegnatario ne ravvisi
la necessità o quando il Consiglio di Amministrazione lo
disponga in via generale.
12. Entro cinque anni dall'entrata in vigore
del presente manuale, i Consegnatari provvedono al recupero degli
inventari manuali ossia all'inserimento del loro contenuto nei registri
informatici.
13. Il Consegnatario chiude l'inventario
al termine di ogni esercizio finanziario e procede alla stampa di
una copia dei registri inventario e del relativo prospetto riassuntivo
che deve essere conservata agli atti del Centro di spesa a cura
del Consegnatario.
Articolo 9
Cancellazione dei beni dagli inventari
1. Lo scarico è l'operazione con la
quale un bene viene cancellato dall'inventario e cessa contestualmente
di far parte del patrimonio dell'Università degli Studi Tor
Vergata.
2. Lo scarico è consentito solo con
riferimento ad una delle seguenti cause:
a) logoramento, guasto la cui riparazione non sia tecnicamente possibile
oppure non economicamente conveniente, obsolescenza tecnica, sopravvenuta
inutilità per il Centro di spesa;
b) cessione a titolo oneroso (alienazione);
c) cessione a titolo gratuito (donazione);
d) distruzione per causa di forza maggiore;
e) furto;
f) errore di inventariazione.
3. Lo scarico dei beni viene disposto con
provvedimento motivato del Direttore del Centro di spesa, previa
apposita delibera dell'organo collegiale corrispondente.
4. Il provvedimento di scarico deve contenere
per ciascun bene:
a) la descrizione contenuta nel registro inventario,
b) il numero e la data di inventario (con l'indicazione delle eventuali
precedenti inventariazioni del bene compiute da altro Centro di
spesa, quale un Istituto soppresso il cui patrimonio sia confluito
in quello del Centro di spesa);
c) il valore del bene e il valore complessivo dello scarico se la
richiesta riguarda più beni;
d) la causa dello scarico adeguatamente ed esaustivamente motivata;
e) in caso di scarico per guasto, distruzione per causa di forza
maggiore o furto: la dichiarazione del consegnatario che il fatto
non è stato dovuto a comportamento doloso, colposo o comunque
negligente del medesimo o di altro dipendente dell'Ateneo; in caso
contrario, dovrà essere indicato il nominativo del responsabile
del danno;
f) i documenti richiesti in relazione alle singole cause di scarico
(per esempio: parere della Commissione tecnica per scarichi superiori
a Euro 50.000,00, denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza
per i furti ecc.).
5. Quando i beni hanno, singolarmente o nel
loro complesso, valore uguale o superiore a Euro 50.000,00, deve
essere preventivamente costituita un'apposita Commissione tecnica,
nominata con provvedimento del Direttore del Centro composta dal
Consegnatario, che la presiede, e da due altri componenti da questo
designati, che deve esprimere il proprio motivato parere tecnico
in merito alla richiesta di scarico e alla possibilità di
alienazione dei beni.
6. I beni e le apparecchiature di natura
informatica, qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a
cui erano destinati, devono essere alienati mediante pubblico avviso
da pubblicarsi su almeno un quotidiano di grande tiratura e sul
sito dell'Università. In caso di esito negativo del procedimento
di alienazione, i beni e le apparecchiature sono ceduti in proprietà
a titolo gratuito a istituzioni scolastiche o ad associazioni o
ad altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto
richiesta ovvero sono distrutti nel rispetto della vigente normativa
in materia di tutela ambientale.
Articolo 10
Scarico inventariale per logoramento, guasto non riparabile, obsolescenza
tecnica,sopravvenuta inutilità per il Centro di spesa
1. Lo scarico inventariale
può essere disposto per:
a) logoramento del bene dovuto all'uso;
b) guasto non riparabile oppure riparabile ad un prezzo che non
è economicamente conveniente in considerazione delle caratteristiche
del bene;
c) obsolescenza tecnica, quando il bene non è più
adeguato alle esigenze del Centro di spesa perché superato
dal progresso tecnologico;
d) sopravvenuta inutilità per il Centro di spesa, quando
a seguito di eventi particolari (p. es.: un trasloco o la fine di
un programma di ricerca) determinati beni debbano essere eliminati
perché divenuti inutili.
2. Il Consegnatario, nel provvedimento di
scarico, oltre a indicarne con precisione la causa, deve dichiarare
se il bene sia o meno privo di valore residuo.
3. Nel caso in cui il bene sia privo di valore
residuo, il Consegnatario deve allegare agli atti apposita dichiarazione
con la quale attesta che il bene è stato avviato alla pubblica
discarica.
4. Nel caso in cui il bene abbia valore residuo,
il Consegnatario deve seguire la procedura per l'alienazione mediante
cessione a titolo oneroso oppure provvedere alla cessione a titolo
gratuito ad altri Centri di spesa o ad enti e associazioni non aventi
fine di lucro che ne abbiano fatto richiesta.
Articolo 11
Scarico per cessione a titolo oneroso
1. Nel caso in cui il bene da scaricare abbia
valore residuo, il Consegnatario deve richiedere almeno tre preventivi
per la sua alienazione mediante cessione a titolo oneroso a terzi.
2. Ciò deve avvenire in particolare
quando il bene viene sostituito con altro analogo ed è consolidata
prassi commerciale l'acquisto dell'usato da parte del fornitore
della nuova apparecchiatura (per esempio: fotocopiatrici).
3. La cessione a titolo oneroso può
avvenire anche nei confronti di altro Centro di spesa dell'Università
degli Studi Tor Vergata.
Articolo 12
Scarico per cessione a titolo gratuito
1. La cessione a titolo gratuito può
avvenire a favore:
a) di altri Centri di spesa dell'Università degli Studi Tor
Vergata;
b) della Croce Rossa Italiana o di altri enti, pubblici o privati,
e associazioni non aventi fine di lucro che ne abbiano fatto richiesta.
Articolo 13
Scarico per distruzione e per causa di forza maggiore
1. In caso di distruzione di beni mobili
per cause di forza maggiore (incendi, alluvioni, ecc.) il Consegnatario
deve immediatamente fornire all'Amministrazione Centrale notizia
del fatto, indicando gli eventuali responsabili del sinistro e l'elenco
- anche presuntivo - dei beni irreperibili, inutilizzabili o distrutti,
affinché si possa procedere agli eventuali adempimenti del
caso (richieste di risarcimento danni, denuncia del sinistro alla
Compagnia di assicurazioni, ecc.).
2. Per lo scarico dei beni distrutti per
causa di forza maggiore, il Consegnatario, nel redigerne l'elenco,
può presumere che siano andati perduti tutti quelli che risultino
mancanti o dei quali non sia stata trovata traccia sufficiente per
l'identificazione inventariale.
Articolo 14
Scarico per furto
1. Nel caso di furto, il Consegnatario deve
presentare immediata denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza,
avendo cura di farsene rilasciare copia autentica e di darne immediata
notizia all'Amministrazione Centrale.
2. Il Consegnatario deve inoltre fornire
gli elementi necessari per la determinazione dell'ammontare effettivo
del danno e per l'accertamento delle eventuali responsabilità.
3. La procedura per lo scarico inventariale
potrà essere avviata solo dopo che siano decorsi almeno sei
mesi dalla data del furto, in considerazione della possibilità
che il bene rubato venga ritrovato dall'Autorità di Pubblica
Sicurezza.
Articolo 15
Scarico per errore di inventariazione
1. Lo scarico per errore di inventariazione
viene richiesto quando sia stata compiuta un'inventariazione non
dovuta (p. es.: inventariazione di bene già inventariato
o che non doveva esserlo in quanto consumabile, facilmente deteriorabile
o di modico valore).
Articolo 16
Scarico di beni acquistati con fondi erogati da Enti di ricerca
1. Per lo scarico dei beni acquistati con
fondi erogati da Enti di ricerca si applicano le norme stabilite
dall'Ente che ne è proprietario.
Articolo 17
Magazzini di scorta
1. L'Università, con delibera del
Consiglio di amministrazione, ove ne ravvisi l'utilità può
istituire appositi magazzini per il deposito e la conservazione
di materiali costituenti scorta.
Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento: 18 ottobre2002
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