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VERBALE DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 2002

Il giorno 15 ottobre 2002, alle ore 15.00, presso i locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce la Commissione consultiva permanente Affari statutari e normativi.
Sono presenti: il Prof. A. D'Atena - Presidente -, il Sig. A. M. Picardello, il Prof. O.A. Simone, il Prof. U. Tarantino e la Sig.ra A. M. Surdo, che funge da Segretario.
Sono assenti giustificati: il Prof. F. Chiomenti, il Prof. G. Santoni, il Dott. M. Di Cicco, il Sig. A. Sena ed il Sig. G. Bianchi.
Sono, altresì, assenti: il Dott. C. Monti ed il Sig. A. De Luna.


ORDINE DEL GIORNO


1) Comunicazioni;
2) Modificazioni dello Statuto di Ateneo;
3) Bozza regolamento disciplina studenti
3bis) Esame del Manuale di amministrazione, del Regolamento per l'attività negoziale e del Regolamento per il Patrimonio;
4) Varie, eventuali.


1) COMUNICAZIONI
Il Presidente comunica ai presenti che, a quanto ha potuto appurare, l'esame del punto iscritto al punto 3-bis) all'o.d.g. presenta carattere di urgenza. Propone, quindi, di anticiparne la trattazione.
La Commissione approva all'unanimità.

3BIS) ESAME DEL MANUALE DI AMMINISTRAZIONE, DEL REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NEGOZIALE E DEL REGOLAMENTO PER IL PATRIMONIO
La Commissione, esaminate le proposte di:
- Manuale di amministrazione
- Regolamento per l'attività negoziale
- Regolamento per il patrimonio,
elaborate dalla Conferenza dei Direttori di Dipartimento, in attuazione del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, sul quale il Senato accademico ha espresso il prescritto parere in data 05/03/02; dopo ampia ed approfondita discussione, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

Manuale di amministrazione
- all'art. 5, comma 2, occorre correggere i richiami all'art. 21 del Regolamento, che risultano errati;
- la formula "non meno di 10 anni" - usata negli artt. 8, comma 3, e 13, comma 6 - introduce un inopportuno elemento di incertezza; si suggerisce di sostituirla con "10 anni"
- art. 11, comma 2, lett b), si suggerisce di aggiungere, in fine, la seguente formula: "o, comunque, giustificate da ragioni di efficienza".

Regolamento per l'attività negoziale
- art. 6, comma 1, lett. g): si raccomanda di sopprimere la formula: "del personale per l'esecuzione della prestazione";
tale formula infatti:
a) per il riferimento all'esecuzione della prestazione, è superflua,
b) mentre, per il riferimento al "personale", è in contrasto con il
regolamento missioni, il quale, per sua espressa previsione, si
applica anche ai collaboratori esterni;
- art. 6, comma 1, lett. h): potrebbe essere opportuno aggiungere, in fine, la formula "o assicurativi";
- art, 7, comma 5: il riferimento al "presente titolo" è oscuro; poiché il regolamento è articolato in capitoli, probabilmente va modificato corrispondentemente;
- art. 9, comma 4:
a) ci si chiede se non sia il caso di prevedere, oltre alla richiesta del responsabile scientifico del progetto di ricerca, l'accordo dell'altro contraente;
b) non è chiaro, in questo contesto, il senso della formula "purchè non conclusi"

Regolamento per il patrimonio
- art. 1, comma 1: per esigenze di informatizzazione si raccomanda di sostituire la serie alfabetica con una serie numerica progressiva;
- art. 2, comma 1: eliminare il riferimento alle tende, che normalmente non sono inventariabili
- art. 2, comma 11, n. 6: si segnala l'opportunità:
a) di aggiungere, dopo le parole "destinati allo scambio", la formula "o alla distribuzione gratuita in ambito scientifico o istituzionale"
b) di sopprimere la formula "e dei destinatari", che imporrebbe di annotare in apposito registro l'elenco dei destinatari delle copie-omaggio di ogni pubblicazione realizzata nell'ambito del centro di spesa; si tratta di un adempimento al cui onere amministrativo non corrisponde un apprezzabile vantaggio per l'Amministrazione;
- artt. 5, comma 3, e 8, comma 12: sostituire la formula "presente Manuale" con "presente regolamento";
- art. 3, comma 1: aggiungere la lett. e): "software";
- art. 7, comma 3: si suggerisce di aggiungere, in fine, la formula: "Per documentati motivi, il termine predetto può essere prorogato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su istanza del Consegnatario subentrante";
- art. 7, comma 6: se si emenda l'art. 7, comma 3, nel modo appena suggerito, occorre sostituire la formula "Decorsi i tre mesi" con la formula: "Decorso il termine di cui al comma 3";
- artt. 10, comma 4, 12, comma 1, lett. b): per coerenza con quanto previsto dall'art. 9, comma 6, si suggerisce di aggiungere, dopo la parola "associazioni", la formula "od altri soggetti".
La Sig.ra A.M. Surdo ravvisa , inoltre, l'esigenza che all'art. 7, comma 2, Regolamento per l'attività negoziale venga aggiunta l'obbligatoria consultazione delle rappresentanze sindacali del personale tecnico amministrativo.
La Commissione dà, inoltre, atto che la Sig.ra A.M. Surdo si riserva di presentare in Senato Accademico ulteriori osservazioni al Regolamento per il patrimonio.
Il Prof. A.M. Picardello rappresenta l'esigenza che o il Regolamento per l'attività negoziale o il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità disciplini i contratti d'opera stipulati con unità del personale dell'Ateneo; indica a tal fine la seguente ipotesi di disciplina:
"Contratti per prestazioni d'opera e a tempo determinato"
1. L'Università può sottoscrivere contratti d'opera ed affidare incarichi professionali per lo svolgimento di attività temporanee e determinate nell'oggetto, anche a personale in servizio presso l'Ateneo, qualora si tratti di attività:
a) non rientranti nei compiti istituzionali del personale in servizio;
b) per le quali non sussiste disponibilità del personale predetto;
c) di supporto alle attività didattiche, di ricerca, di servizio e amministrative, quando il personale con adeguata qualifica non sia sufficiente;
d) di consulenza tecnica, scientifica, legale e fiscale che richieda iscrizioni al albi o registri, o comunque specifiche competenze.
2. Gli incarichi di cui sopra possono essere affidati a personale dell'Ateneo a condizione che le prestazioni cui si riferiscono si svolgano al di fuori dell'orario di lavoro e comunque senza pregiudizio dell'assolvimento dei doveri istituzionali del dipendente.
Il Prof. A. M. Picardello manifesta, inoltre, l'opportunità che o il Manuale di Amministrazione o il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità estendano ai Centri di spesa la possibilità di porre a bilancio le spese di rappresentanza previste dall'art. 22 dell'attuale bozza di Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

2) MODIFICHE DELLO STATUTO DI ATENEO
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione, esprime parere favorevole in merito agli emendamenti di seguito elencati:
art. 33, comma 1, lett. a) riformulare nel modo che segue: "dai docenti di ruolo dell'Ateneo che siano titolari di insegnamenti ufficiali impartiti nel corso o di altre attività di insegnamento esplicitamente previste dall'ordinamento curricolare e attribuite con delibera dell'organo competente";
art. 33: aggiungere un comma 4 del seguente tenore: "Alle sedute del Consiglio partecipano, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale e senza diritto di voto, i docenti esterni".
art. 82, comma 3: sopprimere dopo le parole: " dei seguenti uffici: "le parole: "Presidente di Corso di studio"
art. 82, comma 4: aggiungere, in fine, la seguente formulazione: " Nessuno studente, nell'arco della propria carriera universitaria, può ricoprire, complessivamente, ruoli di rappresentanza studentesca per più di quattro mandati elettivi, anche in caso di rinuncia agli studi o re-iscrizione.


3) BOZZA REGOLAMENTO DISCIPLINA STUDENTI

La Commissione prende atto che non sono pervenute osservazioni dal Consiglio degli Studenti.

4) VARIE EVENTUALI
Il Presidente ricorda ai presenti che la proposta di Regolamento per l'attivazione e l'organizzazione dei corsi di perfezionamento che rilasciano il titolo di Master Universitario istituiti ai sensi del D.M. del 3.11.99, n. 509 e dei Corsi di perfezionamento ex D.P.R. 162/82 e L. 341/90 è stato trasmesso ai membri della Commissione soltanto ieri sera. Rileva inoltre che tale proposta richiede un esame più attento di quello che il breve tempo a disposizione dei membri della Commissione ha reso possibile. Segnala, infine, che, qualora il Senato Accademico accogliesse l'emendamento all'art. 33 dello Statuto, formulato in data odierna dalla Commissione, in materia di Consigli di Corso di Studi, sarebbe necessario adeguare ad esso la corrispondente disciplina contenuta nella proposta di Regolamento.
La Commissione, unanime, alla luce di quanto sopra, ravvisa l'esigenza di un rinvio.
La Sig.ra A.M. Surdo, sottolinea l'esigenza di presentare degli emendamenti che saranno posti in discussione al momento in cui la Commissione esaminerà il Regolamento in parola.
Gli emendamenti sono di seguito riportati:
- art. 7, comma 1, del Regolamento dei corsi di perfezionamento: dopo le parole: "docenti interni ed esterni" inserire il seguente testo: "e per il personale tecnico amministrativo e dei Centri interessati".
- art. 12, del Corso per il Master di … livello: dopo le parole: "docenti interni ed esterni" inserire il seguente testo: "e per il personale tecnico amministrativo e dei Centri interessati".
- art. 12, del Corso di perfezionametno: dopo le parole: "docenti interni ed esterni" inserire il seguente testo: "e per il personale tecnico amministrativo e dei Centri interessati".

La seduta è tolta alle ore 17.40

Il presente verbale si compone di 4 fogli.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

Il Presidente
Prof. ANTONIO D'ATENA

Il Segretario
Sig.ra A. M. Surdo

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Manuale di amministrazione

INDICE

Capo I - Il bilancio di previsione

Art. 1 - Istituzione nuovi capitoli
Art. 2 - Tabelle allegate al bilancio (Allegati C, D, E)


Capo II - Le entrate

Art. 3 - Reversali di incasso
Art. 4 - Vigilanza sulla riscossione delle entrate


Capo III - Le spese

Art. 5 - Fasi della spesa ed assunzione di impegni
Art. 6 - Liquidazione della spesa
Art. 7 - Ordinazione della spesa (Mandati di pagamento)
Art. 8 - Documentazione dei mandati di pagamento
Art. 9 - Modalità di estinzione dei mandati di pagamento
Art. 10 - Mandati di pagamento inestinti alla fine dell'esercizio
Art. 11 - Fondo economale e per piccole spese


Capo IV - Scritture contabili

Art. 12 - Sistema di scritture
Art. 13 - Scritture contabili


Capo V - Conto consuntivo


Art. 14 - Conto consuntivo (allegati F,G,H,I,J)
Art. 15 - Rendiconto finanziario di Ateneo
Art. 16 - Rendiconto finanziario dei Centri di Spesa di tipo A (allegato K)
Art. 17 - Situazione patrimoniale (allegato I)
Art. 18 - Conto economico di Ateneo (allegato J)

Capo I
Il bilancio di previsione

Articolo 1
Istituzione di nuovi capitoli

1 . Nel corso dell'esercizio, qualora non sia possibile provvedere diversamente, è consentita, eccezionalmente e unicamente nel rispetto delle procedure di cui ai commi successivi, l'istituzione di nuovi capitoli.

2. Per i Centri di spesa di tipo A l'istituzione di nuovi capitoli è approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio del Centro interessato.

3. Per i Centri di spesa di tipo B la proposta di delibera è presentata ai competenti organi collegiali dal Direttore Amministrativo.

Articolo 2
Tabelle allegate al Bilancio

1 . Il bilancio di previsione comprende un quadro riassuntivo, redatto in conformità all'allegato C, nel quale sono indicate le entrate e le spese per titoli e categorie.

2. La Tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione presunto, nonché quella dimostrativa della disponibilità o deficit di cassa presunto, relative al Bilancio preventivo di Ateneo, sono redatte rispettivamente in conformità agli allegati D ed E.

3. I Centri di spesa di tipo A adottano, del pari, le tabelle di cui al precedente comma (allegati D ed E).

Capo II
Le entrate

Articolo 3
Reversali d'incasso

1. Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, sono firmate per i Centri di spesa A dal Direttore del Centro e dal Segretario amministrativo secondo le rispettive competenze e per i Centri di spesa B dal direttore del Centro, o dalle persone dagli stessi delegate, o che legittimamente li sostituiscano.

2. Le reversali contengono le seguenti indicazioni:
2.1. struttura emittente;
2.2. esercizio finanziario;
2.3. titolo, categoria e capitolo di bilancio movimentati;
2.4. nome e cognome o denominazione dei debitore o erogatore;
2.5. causale della riscossione;
2.6. importo in cifre e in lettere;
2.7. data di emissione;
2.8. numero del conto bancario della struttura.

3. Le reversali che si riferiscono ad entrate del Bilancio di Ateneo dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative agli esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione "residui".

4. Le reversali sono cronologicamente registrate nell'apposito giornale di cassa e nei partitari di entrata prima dell'invio all'istituto cassiere.

5. Le reversali d'incasso non riscosse entro la chiusura dell'esercizio vengono restituite dall'istituto cassiere all'Università per l'annullamento e la riemissione in conto residui.

6. Le reversali d'incasso e la relativa documentazione devono essere conservate per non meno di dieci anni. Annualmente una commissione, nominata con provvedimento del Direttore Amministrativo, procede allo scarto degli atti di archivio.

7. Nel rispetto della normativa vigente potrà adottarsi, in sostituzione all'attuale sistema, l'emissione di reversali con firma elettronica.

Articolo 4
Vigilanza sulla riscossione delle entrate

1 . Il Direttore Amministrativo, relativamente ai Centri di spesa di tipo B, vigila, nei limiti delle sue attribuzioni, affinché l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate avvengano prontamente ed integralmente; per i Centri di spesa di tipo A detta vigilanza è posta in essere dai rispettivi Direttori.


Capo III
Le spese

Articolo 5
Fasi della spesa ed assunzione di impegni

1 . La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione dell'ordinazione e dei pagamenti

2. Per i Centri di spesa di tipo A l'assunzione di impegni è effettuata dai Direttori dei Centri stessi o su loro delega dai Segretari Amministrativi, ad eccezione delle deliberazioni riguardanti gli oggetti di spesa indicati all'art. 21, comma 2, del regolamento ovvero indicati nella delibera di cui all'art. 21, comma 3, del regolamento stesso.

3. Per i Centri di spesa di tipo B l'assunzione di impegni è effettuata dai Direttori dei Centri stessi sulla base delle linee di indirizzo e dei limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione dell'Università e delle determinazioni assunte dal rispettivo organo deliberante, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del regolamento.

4. Formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le somme dovute ai creditori, determinati in base alla legge, a contratto, o ad altro titolo giuridicamente valido.

5. Gli impegni non possono in nessun caso superare l'ammontare degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio.

6. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso; fanno eccezione quelli relativi:
6.1. a spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali l'impegno può estendersi a più anni; i pagamenti debbono comunque essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;
6.2. a spese per l'estinzione di mutui;
6.3. a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità dei servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;
6.4. a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi, quando ne venga riconosciuta la necessità o la convenienza e, comunque, per un periodo non superiore a nove anni.

7. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.

Articolo 6
Liquidazione della spesa

l. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, è effettuata dal competente Centro di spesa previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e verifica della regolarità della fornitura dei beni, opere e servizi, nonché sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.


Articolo 7
Ordinazione della spesa (Mandati di pagamento)

1 . Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo, tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

2. I mandati di pagamento sono firmati per i centri di spesa A dal Direttore del Centro e dal Segretario Amministrativo e per i centri di spesa B dal direttore del Centro.

3. I mandati contengono le seguenti indicazioni:
3.1. struttura emittente;
3.2. esercizio finanziario;
3.3. titolo, categoria e capitolo di bilancio movimentati;
3.4. nome e cognome o denominazione dei creditore;
3.5. causale dei pagamento;
3.6. importo in cifre e in lettere;
3.7. modalità di pagamento dei titolo;
3.8. codifica relativa al bene o servizio acquistato;
3.9. data di emissione;
3.10. numero dei conto bancario della struttura.

4. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per i pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori e mandati cumulativi per i pagamenti da farsi a diverso titolo allo stesso creditore.

5. I mandati di pagamento emessi sul bilancio di Ateneo, che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione "residui"

6. Nel rispetto della normativa vigente potrà adottarsi, in sostituzione all'attuale sistema, l'emissione di mandati con firma elettronica.

Articolo 8

Documentazione dei mandati di pagamento

1 . Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, da documenti comprovanti la regolarità dell' esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, dai verbali di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, ove necessari, dai buoni di carico quando si tratti di beni inventariabili, ovvero da documento di trasporto per materiali da assumersi in carico nei registri di magazzino, dalla copia degli atti d'impegno o dall'annotazione degli estremi di essi, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa

2. Al mandato estinto è allegata la documentazione della spesa.

3. I documenti di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo debbono essere conservati per non meno di dieci anni. Annualmente una commissione, nominata con provvedimento del Direttore Amministrativo, procede allo scarto degli atti di archivio.


Articolo 9

Modalità di estinzione dei mandati di pagamento

l. L'Università può disporre, su richiesta scritta dei creditore valida fino a revoca, o comunque con il suo assenso e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti, di norma, con spese a carico dei creditore, mediante:
l. l. accreditamento in conto corrente postale a favore dei creditore, nonché mediante vaglia postale o telegrafico; in tal caso deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio postale;
1.2. emissione di assegno circolare non trasferibile all'ordine dei creditore, da spedire a cura dell'istituto cassiere all'indirizzo dei medesimo;
1.3. accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore

2. Nel caso in cui non sia possibile provvedere al pagamento dei mandato secondo le modalità di cui al precedente comma, il pagamento potrà avvenire allo sportello dell' Istituto cassiere.

3. I pagamenti possono essere effettuati anche mediante carte di credito intestate ai Centri di spesa e altri strumenti di natura informatica, quali la viacard o similari, secondo le modalità definite in apposita deliberazione dell'organo collegiale competente.

4. L'Università può concordare con l'istituto cassiere modalità di pagamento delle spettanze retributive idonee ad estinguere in tempi definiti i relativi mandati.

5. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza dei creditore, debbono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni e il timbro dell' istituto cassiere.

Articolo 10
Mandati di pagamento inestinti alla fine dell'esercizio

1 . I mandati di pagamento emessi sul bilancio di Ateneo non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere all'Università per il loro annullamento e per la riemissione in conto residui. I mandati di pagamento emessi dai Centri di spesa di tipo "A" non pagati alla chiusura dell'esercizio saranno restituiti dall'Istituto cassiere per il loro annullamento e riemissione nell'esercizio successivo. Tuttavia, qualora si ritenga opportuno, i mandati di pagamento individuali e quelli collettivi rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data dei 31 dicembre possono essere commutati d'ufficio, secondo modalità stabilite in accordo con l'istituto cassiere, in assegni circolari non trasferibili l'ordine dei creditore da spedire a cura dell'istituto cassiere stesso all'indirizzo dei creditore, con spese a carico di quest'ultimo.

Articolo 11
Fondo economale e per piccole spese

1 . Per l'effettuazione di piccole spese in contanti i Segretari Amministrativi dei Centri di spesa di tipo A possono essere dotati all'inizio di ciascun esercizio di un fondo di importo determinato con provvedimento del Direttore del Centro stesso nella misura massima di Euro 1.550,00; tale fondo può essere reintegrato durante l'esercizio previa documentazione delle somme già spese.

2. Con il fondo economale si può provvedere al pagamento delle minute spese di ufficio di seguito indicate:
a) spese urgenti;
b) spese per le quali il pagamento in contanti è economicamente vantaggioso.

3. Al pagamento delle spese di cui al comma 2 si provvede sulla base di direttive impartite dai Direttori dei Centri di spesa di tipo A.

4. Per i fini di cui ai precedenti commi devono essere tenuti appositi registri nei quali sono annotati tutti i prelevamenti effettuati con ordini di pagamento nonché tutte le piccole spese effettuate.

5. Per piccole spese che singolarmente non eccedono Euro 100,00, i Segretari dei Centri di spesa in argomento sono esentati dall'obbligo di documentazione. La prova dell'avvenuto pagamento, ove non sia altrimenti acquisibile, potrà essere costituita da apposita dichiarazione motivata dalla persona che ha effettuato materialmente la spesa e controfirmata dal Direttore.

6. Non è consentito il frazionamento di una stessa spesa eccedente Euro 100,00.

7. Le spese di cui al precedente quinto comma non possono eccedere Euro 300,00 mensili.

8. Nei Centri di spesa di tipo B, su iniziativa del Direttore del Centro, è costituito un fondo economale con una dotazione massima di Euro 5.000,00 reintegrabile previa documentazione delle somme già spese. Sono estesi ai Centri di spesa di tipo B in quanto applicabili i precedenti commi da 2 a 7.

Articolo 12
Sistema di scritture

1 . Le scritture finanziarie relative alla gestione dei bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza, sia per i residui per l'Ateneo, sia per la cassa per i Centri di spesa di tipo"A," la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

2. Le scritture patrimoniali debbono consentire la dimostrazione a valore dei patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione dei bilancio o per altre cause, nonché la consistenza dei patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

Articolo 13
Scritture contabili

l. I Centri di spesa di tipo A tengono le seguenti scritture:
1.1. Un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo, in termini di cassa, lo stanziamento o la consistenza iniziali e le variazioni intervenute nel corso dell' esercizio, nonché, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere.
1.2. Un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo, in termini di cassa, lo stanziamento o la consistenza iniziali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, nonché, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare.
1.3. Un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi.
1.4. I registri degli inventari.

2. I Centri di spesa di tipo B tengono un prospetto dimostrativo dell'andamento della gestione dei fondi assegnati, con indicazione per i capitoli di pertinenza, in termini di competenza e residui, dello stanziamento o della consistenza iniziali e delle variazioni intervenute nel corso dell' esercizio, nonché, distintamente per singolo impegno e per esercizio di provenienza, delle somme impegnate.

3. L'Ufficio di bilancio tiene le scritture riepilogative di cui al comma 1 relativamente ai soli Centri di spesa di tipo B.

4. I mandati e le reversali sono cronologicamente. registrati nei relativi partitari delle entrate e delle spese prima dell'invio all'istituto cassiere.

5. I fogli delle scritture indicate ai punti 3 e 4 dei precedente comma 1 debbono essere numerati e vidimati per registro:
a) dal Direttore Amministrativo o, su sua formale delega, dal Responsabile dell'Ufficio di bilancio, per i centri di spesa di tipo B;
b) dai Direttori dei Centri di spesa di tipo A, o da loro formale delegato, per i centri di spesa di tipo A.

6. Le predette scritture debbono essere conservate per non meno di dieci anni.


Capo IV
Conto consuntivo

Articolo 14
Conto consuntivo

1 . Il rendiconto finanziario di Ateneo, la situazione amministrativa, quella di cassa, la situazione patrimoniale ed il conto economico sono redatti rispettivamente in conformità agli allegati F, G, H, I, J.

2. Il conto consuntivo consolidato, sia nell'aspetto finanziario che in quello patrimoniale, è il documento che riconduce ad unità la gestione universitaria nel suo complesso.

3. I Centri di spesa di tipo A redigono i documenti di cui al comma 1 in conformità ai suddetti allegati.

4. Per i Centri di spesa di tipo B l'Ufficio di bilancio redige un documento riepilogativo in termini finanziari, amministrativi, di cassa, patrimoniali ed economici, in conformità agli allegati di cui al comma l. Tale documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste per il Conto consuntivo di Ateneo.

Articolo 15
Rendiconto finanziario di Ateneo

1 . Il Rendiconto finanziario di Ateneo e il documento riepilogativo dei Centri di spesa di tipo B, di cui all'Allegato F, comprendono i risultati della gestione dei bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, categorie e capitoli, separatamente per competenza e per residui, nonché congiuntamente per cassa.

2. In particolare per la competenza debbono risultare:
2.1. le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario e le previsioni definitive;
2.2. le somme accertate o impegnate;
2.3. le somme riscosse o pagate;
2.4. le somme rimaste da riscuotere o da pagare.

3. Per i residui sono indicati:
3. l. l'ammontare all'inizio dell'anno finanziario;
3.2. le variazioni in più o in meno;
3.3. le somme riscosse o pagate in conto residui;
3.4. le somme rimaste da riscuotere o da pagare.

4. Per la cassa sono indicati:
4.1. le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario e le previsioni definitive;
4.2. il totale delle somme riscosse o pagate in conto competenza e residui.

Articolo 16
Rendiconto finanziario dei Centri di spesa di tipo "A"

1 . Il Rendiconto finanziario dei Centri di spesa di tipo "A" cui all'Allegato K, comprendono i risultati della gestione dei bilancio per l'entrata e per la spesa in termini di cassa distintamente per titoli, categorie e capitoli.

2. In particolare debbono risultare le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario, le previsioni definitive , le somme riscosse e il totale delle somme pagate.

Articolo 17
Situazione patrimoniale (Allegato I)

1 . La situazione patrimoniale, di cui all'Allegato I, rispettivamente per l'Ateneo, per i Centri di spesa di tipo A e per i Centri di spesa di tipo B ", indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e alla chiusura dell'esercizio.

2. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione dei patrimonio netto per effetto della gestione o per altre cause.

3. Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e dei passivo.

Articolo 18
Conto economico di Ateneo (Allegato J)

1. Il conto economico, di cui all'Allegato J, rispettivamente per l'Ateneo e per i Centri di spesa di tipo B espone, fino a che non venga introdotta la contabilità economico-patrimoniale, le rendite e le spese della gestione di competenza, le variazioni intervenute nell'ammontare dei residui attivi e di quelli passivi, nonché le modificazioni sulla consistenza degli altri elementi patrimoniali.

2. Sono vietate compensazioni fra le componenti attive e passive dei conto economico.

Regolamento per l'attivazione e l'organizzazione dei corsi di perfezionamento che rilasciano il titolo di Master Universitario istituiti ai sensi del D.M. 3.11.1999 n. 509 e dei Corsi di perfezionamento ex D.P.R. 162/82 e L. 341/90.


Art. 1 - Norme di carattere generale

1. Presso l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata" possono essere istituiti Corsi di perfezionamento che rilasciano il titolo di Master, d'ora in poi denominati Corsi per Master, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di master di primo e di secondo livello.
2. La denominazione "Master dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata" si applica esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi dell'art. 3 comma 8 del D.M. 509/99 e dell'art. 12 del Regolamento didattico d'Ateneo
3. Ai corsi per il conseguimento del Master di primo livello si accede con un titolo universitario di durata almeno triennale: laurea triennale o diploma universitario di durata triennale o altro titolo ritenuto equipollente dal Consiglio del corso. Ai corsi per il conseguimento del Master di secondo livello si accede con la laurea specialistica o corso di laurea almeno quadriennale o altro titolo ritenuto equipollente dal Consiglio del corso.
L'iscrizione ad un Corso per master è incompatibile con la contemporanea iscrizione al altro corso di studi.
4. Il numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo di Master di primo o di secondo livello non può essere inferiore a 60 crediti formativi universitari (CFU) per un totale di almeno 1500 ore, con un numero di ore non inferiore a 375 e non superiore a 750 di attività didattica frontale e altre forme di studio guidato e di didattica interattiva. Le restanti ore sono dedicate a stages o tirocini e/o alla redazione di un progetto o un elaborato, nonché allo studio e alla preparazione individuale
La durata dei Corsi per Master non può essere inferiore ad un anno né superiore a 3.
5. E' prevista la possibilità di iscriversi a singoli moduli didattici. Le modalità di partecipazione, gli oneri corrispondenti, il rilascio dell'attestato di frequenza e il riconoscimento dei relativi crediti ai partecipanti che li abbiano frequentati superando i relativi esami, sono regolati dal Consiglio del Corso e specificati nel bando.


Art. 2 - Modalità per l'ammissione di studenti stranieri

1. E' ammessa l'iscrizione di studenti stranieri comunitari ed extracomunitari residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di studio.
2. L'iscrizione degli studenti stranieri extracomunitari residenti all'estero è regolata dalle norme emanate dal Ministero degli Affari Esteri.
3. La valutazione dei titoli conseguiti all'estero, sia in paesi della CEE che extracomunitari, e la loro equipollenza sono rimesse alla decisione del Consiglio del corso, che può eventualmente deliberarle già nel bando.


Art. 3 Riconoscimento dei crediti pregressi

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del Regolamento didattico di Ateneo, possono essere riconosciute, dal Consiglio del Corso di cui all'art. 5 attività formative, di perfezionamento e di tirocinio seguite successivamente al conseguimento del titolo di studio che da accesso al Corso per master e delle quali esista attestazione (ivi compresi insegnamenti attivati nell'ambito di corsi di studio), purché coerenti con le caratteristiche del Corso per master. A tali attività vengono assegnati crediti utili ai fini del completamento del Corso per master, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, fino a un massimo di 20.


Art 4 Verifiche del profitto

1. Il conseguimento dei crediti corrispondenti all'articolazione delle varie attività è subordinato al superamento delle prove di verifica del profitto previste per ogni insegnamento e alla prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite.
2. Le votazioni cui danno luogo le verifiche di profitto sono espresse in trentesimi con eventuale menzione di lode. La votazione della prova finale è espressa in centodecimi.


Art. 5 - Corpo docente

1. I docenti del Corso sono nominati dal Consiglio di Facoltà o di Dipartimento cui per statuto
il Corso afferisce.
2. I docenti possono non appartenere al personale docente dell'Ateneo.


Art. 6 - Organi del Corso

1. Sono organi del Corso:
Il Consiglio del Corso, composto dai docenti del Corso.
Il Direttore; eletto dal Consiglio del Corso tra i professori dell'Ateneo componenti il Consiglio stesso.
2. Nello statuto può essere prevista una Giunta composta da docenti del Corso nominati dal Consiglio di Facoltà o dal Consiglio di Dipartimento
3. Il Consiglio del Corso può nominare un Comitato scientifico composto da personalità particolarmente esperte nel settore.


Art. 7 - Compiti del Consiglio del Corso

1. Il Consiglio del Corso ha compiti di indirizzo programmatico, sovrintende al coordinamento delle attività didattiche e determina, inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il compenso per i docenti interni ed esterni, le spese per seminari, conferenze e convegni ed ogni altro costo di gestione, predisponendo preventivamente un piano di spese.
2. Può proporre di attivare, sentita la Facoltà o il Dipartimento, convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri enti pubblici e privati, ed in particolare associazioni, fondazioni ed imprese con o senza scopo di lucro.
Può proporre altresì, sentita la Facoltà o il Dipartimento, di accettare liberalità da parte di soggetti pubblici, privati e da persone fisiche.
3. Nello statuto del Corso può essere previsto che parte dei predetti compiti siano riservati alla Giunta.


Art. 8 - Compiti del Direttore del Corso

1. Il Direttore ha la responsabilità didattica del Corso, sovrintende al suo funzionamento, coordina le attività e cura i rapporti esterni.
Attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti alla liquidazione delle spese. Al termine del Corso riferisce al Consiglio circa le iniziative effettuate.
2. Può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli a ratifica del Consiglio del Corso.
3. Uno stesso docente non può essere Direttore di più di 2 Corsi.
4. Le funzioni di direttore, fino alla costituzione del Consiglio del Corso, sono svolte da un professore dell'Ateneo su incarico della Facoltà o del Dipartimento interessati


Art. 9 - Adempimenti degli iscritti al Corso

1. Gli iscritti sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione, nella misura e con le scadenze prefissate dal Consiglio del Corso.
2. Lo statuto del Corso, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. e) del D.M. 509/99, regola gli eventuali obblighi di frequenza.
3. A conclusione dei Corsi, agli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi didattico-amministrativi previsti e superato la prova finale, viene rilasciato il titolo di Master universitario del livello corrispondente al Corso frequentato.


Art. 10 - Benefici economici a favore degli iscritti al Corso

1. Il Consiglio del Corso può deliberare, per i più meritevoli, o per coloro che versino in situazioni di disagio economico, la concessione dei sotto indicati benefici economici:
· attivazione di borse di studio;
· esenzione totale o parziale dal pagamento del contributo di iscrizione al corso.
2. E' prevista la possibilità di frequentare gratuitamente il corso a partecipanti riconosciuti particolarmente esperti nel settore in cambio di una loro attività di tutoring.
3. Nel caso di esonero totale o parziale dal contributo di iscrizione o di frequentazione gratuita per tutoring, lo studente deve comunque pagare il 20% del contributo che viene versato a favore del bilancio dell'Ateneo per la copertura delle spese generali.


Art. 11 Corsi per master a distanza

Nel caso in cui vengono istituiti Corsi per master in cui è prevista, totalmente o parzialmente, la formazione a distanza:
· devono essere indicate le metodologie didattiche adottate;
· devono essere previste, in itinere, prove in presenza di verifica, valutazione e controllo del percorso di apprendimento del discente;
· tutte le prove di verifica del profitto di cui all'art. 4 devono essere svolte in presenza.


Art. 12 Modalità per l'istituzione

1. Le proposte di istituzione dei Corsi per master sono approvate dal Senato Accademico, dal Consiglio di amministrazione dal Nucleo di valutazione di Ateneo. I Corsi sono istituiti con decreto del Rettore
2. Le proposte di istituzione dei Corsi sono avanzate da una o più Facoltà anche su iniziativa dei Dipartimenti o dei Centri.
3. All'atto dell'approvazione della proposta di istituzione del Corso per master il Consiglio di Facoltà deve verificare che i Corsi approvati non abbiano caratteristiche sostanzialmente uguali ad altri già attivati o in corso di attivazione. A tale scopo l'Anagrafe dei Corsi per master è depositata presso ciascuna Presidenza di Facoltà e aggiornata annualmente.
4. I Corsi per master possono essere proposti anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri e con Enti pubblici o privati sulla base di apposite convenzioni. Dette convenzioni devono essere proposte da una o più Facoltà o Dipartimenti, ed approvate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
Gli statuti dei Corsi per master interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento e determinano quali tra gli Atenei convenzionati provvedono all'iscrizione degli studenti e ad assumere la responsabilità amministrativa del corso, compreso il rilascio del titolo di studio.
5. La proposta di istituzione di un Corso per master dovrà essere corredata da una Scheda di fattibilità, in cui devono essere indicate le risorse fisiche, le risorse strutturali e le risorse finanziarie disponibili senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ateneo, di cui il corso si avvarrà; e da un piano economico che indichi la percentuale di ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari costi di produzione.
6. Lo statuto del Corso, allegato alla proposta, deve contenere, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento:
· la denominazione del Corso e la denominazione del titolo di master che viene rilasciato;
· l'indicazione del livello del titolo di master rilasciato a conclusione del corso;
· l'indicazione di eventuali collaborazioni in convenzione con altri Enti o Università;
· le finalità e il progetto del Corso;
· i requisiti di ammissione, compresi quelli conseguiti secondo gli ordinamenti didattici anteriori al D.M. n. 509/99;
· la durata, che non può essere inferiore ad un anno, né superiore a 3;
· il numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo, comunque non inferiore a 60, e il numero totale di ore di lezione frontale e attività didattica interattiva;
· l'articolazione del Corso con l'indicazione degli insegnamenti, indicando per ogni insegnamento: il Settore Scientifico Disciplinare, le ore di didattica frontale ed interattiva previste e i crediti maturati;
· le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
· le modalità delle prove di verifica e della prova finale;
· il numero massimo degli ammessi nonché il numero minimo degli iscritti senza il quale il corso non viene attivato.
· Le eventuali modalità di svolgimento delle selezioni per l'ammissione al Corso o i criteri di ammissione;
· eventuali modalità di accettazione di frequentanti a singole attività formative e le forme di contribuzione e certificazione;
· le modalità per il riconoscimento degli eventuali crediti d'ingresso;
· l'ammontare della quota di partecipazione a carico degli iscritti;
· il Dipartimento o il Centro di Spesa presso il quale il Corso avrà sede amministrativa e la sede delle attività didattiche.
7. nel caso di Corsi per master da istituire presso Centri interdipartimentali con autonomia amministrativa facenti capo a più Dipartimenti, l'istituzione deve essere approvata dai Consigli dei Dipartimenti concorrenti o dal Consiglio di Facoltà.
8. Le delibere dei Consigli di Facoltà o di Dipartimento con le proposte di istituzione di nuovi Corsi per master devono pervenire all'Amministrazione entro il termine improrogabile del 30 aprile dell'anno accademico precedente a quello in cui si vogliono istituire.
9. Se un Corso per master non viene attivato entro l'anno accademico successivo a quello di istituzione decade con decreto del Rettore. Nel caso si volesse istituire nuovamente è necessario ripercorrere tutto l'iter procedurale.
10. Alla fine dell'anno accademico il Direttore deve presentare al C.d.F. o al Dipartimento una relazione sul lavoro svolto e sui risultati conseguiti, ai fini della valutazione del corso e della eventuale riattivazione dello stesso.


Art. 13 - Riattivazione del Corso

1. Una volta istituito, il Corso per master può essere riattivato ogni anno accademico, con decreto del Rettore, su proposta del Direttore del corso, approvata dal Consiglio di Facoltà o di Dipartimento.
2. Eventuali aumenti o diminuzioni della quota di partecipazione devono essere motivati e approvati dal Consiglio di Facoltà o Dipartimento.
3. Se un Corso per master non viene riattivato per due anni accademici consecutivi decade con decreto del Rettore. Nel caso si volesse istituire nuovamente è necessario ripercorrere tutto l'iter procedurale.


Art. 14 - Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del Corso sono costituite dai proventi delle iscrizioni e dagli eventuali contributi derivanti da convenzioni con gli enti di cui al precedente art. 11 o da liberalità dei medesimi enti o persone fisiche.
2. Il Consiglio del Corso può stabilire un compenso per il Direttore e per i docenti. Per i docenti interni, può essere corrisposto un compenso a condizione che superino i limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori ed i ricercatori dalle rispettive norme, previa dichiarazione in tal senso del docente interessato.
3. Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di diritto privato con qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.


Art. 15 Procedure contabili

1. Al bilancio dell'Ateneo é destinato il 20% della quota di iscrizione; il residuo viene trasferito dalla Ragioneria al Dipartimento o al Centro di spesa presso il quale il Corso ha la propria sede amministrativa.
2. Nel caso di contributi di iscrizione superiori a 4.000 €, il Consiglio di Amministrazione può riservarsi di aumentare di volta in volta la percentuale della quota di iscrizione spettante al bilancio dell'Ateneo fino ad un massimo del 35%


Art. 16 - Copertura assicurativa contro gli infortuni

1. L'Ateneo, in analogia con quanto già previsto per gli studenti iscritti alle Facoltà ed ai corsi di Diploma Universitario, attiverà una copertura assicurativa contro gli infortuni.
Le spese relative saranno trattenute dalla Ragioneria sul 20% della quota di iscrizione destinata al Bilancio d'Ateneo.


Art. 17 Corsi di Perfezionamento ex D.P.R. 162/82 e L. 341/90.

1. Presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" possono essere istituiti i Corsi di perfezionamento previsti dal D.P.R. 162/82 e dalla L. 341/90, d'ora in poi denominati Corsi di perfezionamento.
2. La durata del Corso di perfezionamento non può essere superiore ad un anno.
3. Alla conclusione del Corso di perfezionamento a coloro che abbiano frequentato le lezioni e adempiuto agli obblighi previsti verrà rilasciato un attestato di frequenza.
4. Se il corso di perfezionamento prevede forme di verifica del profitto conformi al D.M. 509/99 e al Regolamento didattico di Ateneo, alla conclusione del Corso verrà rilasciato un attestato di frequenza nel quale potranno essere indicati i crediti maturati.
5. Il numero dei crediti che è possibile acquisire con la partecipazione ai Corsi di perfezionamento di cui al comma precedente non può essere superiore a 20 e deve essere indicato nello Statuto del Corso.
6. I Corsi di perfezionamento sono regolati dalle norme del presente Regolamento, ove compatibili con il presente articolo, ad eccezione dell'art. 3 - "Riconoscimento dei crediti pregressi".


n.b. Al presente regolamento è allegato uno schema di statuto cui adeguarsi, in modo da rendere uniformi, per quanto possibile, gli statuti dei vari corsi.


Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Regolamento per il patrimonio


INDICE


Art. 1- Classificazione dei beni mobili
Art. 2 - Inventari dei beni mobili
Art. 3 - Beni non soggetti ad inventariazione
Art. 4 - Attribuzione del valore inventariale
Art. 5 - Aggiornamento del valore inventariale
Art. 6 - Consegnatari dei beni mobili
Art. 7 - La consegna
Art. 8 - Funzioni e responsabilità del consegnatario dei beni mobili
Art. 9 - Cancellazione dei beni dagli inventari
Art. 10 - Scarico inventariale
Art. 11 - Scarico per cessione a titolo oneroso
Art. 12 - Scarico per cessione a titolo gratuito
Art. 13 - Scarico per distruzione e per causa di forza maggiore
Art. 14 - Scarico per furto
Art. 15 - Scarico per errore di inventariazione
Art. 16 - Scarico di beni acquistati con fondi erogati da Enti di ricerca
Art. 17 - Magazzini di scorta

Articolo 1
Classificazione dei beni mobili

1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
a) mobili e arredi;
b) materiale bibliografico;
c) collezioni scientifiche;
d) strumenti tecnici, macchine d'ufficio, attrezzature in genere, apparecchiature informatiche ;
e) automezzi e altri mezzi di trasporto;
f) fondi pubblici e privati;
g) altri beni mobili.

2. Per mobili si intendono quei beni la cui presenza è indispensabile perché in un ambiente sia possibile soggiornare e compiere le attività previste (p. es.: sedie, tavoli, armadi ecc.); per arredi si intendono invece i beni che, pur non essendo indispensabili, servono a migliorare l'estetica o la funzionalità degli ambienti (p. es.: tende, quadri, tappeti ecc.).

Articolo 2
Inventari dei beni mobili

1. Tutti i beni mobili che entrano nel patrimonio dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata devono essere registrati su appositi registri inventario sulla base di buoni di carico di cui al comma 3, emessi dal competente ufficio e firmati dall'agente responsabile, seguendo le procedure previste dal programma informatico predisposto dall'Ateneo. I dati così memorizzati assumono a tutti gli effetti il valore di documento amministrativo. Per i centri di spesa A i segretari di dipartimento provvedono alla tenuta dei suddetti registri inventariali e sono responsabili della corretta tenuta degli stessi.

2. I beni acquistati con fondi erogati da Enti di ricerca possono essere iscritti in separati registri per la cui tenuta si applicano le norme stabilite dall'Ente che ne è proprietario.

3. I beni mobili debbono essere iscritti negli inventari, con conseguente redazione dei relativi buoni di carico da staccarsi da registri o bollettari, il giorno medesimo del loro acquisto o del loro ingresso nel Centro di spesa o del superamento del collaudo e comunque prima dell'emissione dei mandati di pagamento relativi.

4. Ciascuna registrazione di carico deve contenere:
a) l'indicazione del Centro di spesa che prende in carico il bene;
b) il numero del buono di carico del Centro di spesa;
c) la data della registrazione di carico;
d) il numero progressivo di inventario del Centro di spesa;
e) la categoria;
f) la quantità;
g) la descrizione;
h) il valore inventariale;
i) i dati relativi alla fattura;
j) la firma di presa in carico del Consegnatario.

5. I beni devono essere numerati progressivamente e la loro descrizione deve essere sintetica ma atta a determinare senza alcuna incertezza l'oggetto inventariato e anche la sua localizzazione, nel caso in cui il Centro di spesa abbia più sedi o sia comunque ritenuto opportuno dal Consegnatario; per i beni che ne siano muniti, quali computer e fotocopiatrici, è necessario, altresì, indicare il numero di matricola.

6. Su tutti i beni deve essere applicata idonea targhetta identificativa che permetta di individuarne la corrispondente posizione sul registro inventario.

7. Nel caso in cui vengano acquistate parti accessorie di beni inventariabili, prive di propria autonoma individualità rispetto al bene principale, le stesse debbono essere comprese nello stesso buono e sono inventariate con lo stesso numero d'inventario del bene di cui sono accessorie; se l'acquisto è fatto successivamente, dovrà essere emesso un nuovo buono di carico, ma dovrà essere utilizzato lo stesso numero d'inventario del bene di cui sono accessorie, con una opportuna breve annotazione di richiamo sul buono stesso e sul registro relativo.

8. Qualora la parte accessoria possa essere utilizzata e quindi spostata su più apparecchiature, il Consegnatario, se lo ritiene opportuno in considerazione della destinazione d'uso del bene, può attribuirle un numero d'inventario proprio.

9. Il titolo di proprietà dei beni mobili ottenuti mediante contratti di locazione finanziaria (leasing) si acquisisce al pagamento dell'ultima rata del canone previsto se viene esercitato il diritto di riscatto: solo in tale momento i beni devono essere iscritti nei registri inventario.

10. Al buono di carico dei beni ricevuti in dono deve essere allegata copia del provvedimento di accettazione della donazione emanato dall'Organo competente.

11. Il materiale bibliografico è iscritto in appositi registri inventari con autonoma numerazione secondo le seguenti regole:
11.1. Ad ogni singolo volume, anche se facente parte di opere in più volumi, deve essere assegnato un distinto numero d'inventario.
11.2. Le riviste e le pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero d'inventario all'inizio di ogni annata.
11.3. Per materiale bibliografico si devono intendere anche le registrazioni su nastro (quali audio e videocassette), su disco (quali floppy disk e compact disc) e su pellicola (quali microfilm e microfiche).
11.4. Dette registrazioni, quando sono allegate a materiale bibliografico, devono essere inventariate con lo stesso numero di inventario della rivista o del libro al quale fanno da supporto.
11.5. Quando la registrazione non è associata ad un libro o ad una rivista, deve essere inventariata con un numero di inventario proprio.
11.6. Per i libri, i periodici e le altre pubblicazioni concernenti ricerche e lavori originali svolti nell'ambito e per i fini del Centro di spesa, qualora destinati allo scambio, è tenuto un registro con l'annotazione del loro numero e dei destinatari; in ogni caso cinque esemplari sono iscritti nell'inventario del Centro di spesa.
11.7. Di ciascun titolo del materiale bibliografico non possono essere inventariati più di cinque esemplari, a meno che non si tratti di edizioni diverse e salvo il caso di manuali e testi di largo uso.

12. Per quanto riguarda l'inventariazione delle collezioni scientifiche si seguono le seguenti regole:
12.1. Se ciascuno degli oggetti che le compongono è privo di individualità o non ha un valore apprezzabile (p. es. una collezione di minerali comuni di modesto valore) è possibile attribuire un unico numero d'inventario; altrimenti è necessario inventariare ciascun oggetto.
12.2. Per le collezioni di materiale librario è sempre necessario che ogni volume sia contraddistinto da un proprio numero di inventario.

13. Per quanto riguarda automezzi e altri mezzi di trasporto la descrizione deve indicare la marca, il modello, la potenza del motore, il numero di telaio, di motore e di targa.

14. I fondi pubblici e privati sono descritti con l'indicazione della natura dei titoli, del loro numero di identificazione, della scadenza, del valore nominale e della rendita annuale.

15. Alla categoria degli altri beni mobili, che ha funzione residuale, devono essere ascritti tutti quei beni che non possono rientrare nelle precedenti.

16. I beni singoli e le collezioni d'interesse storico, archeologico ed artistico devono essere registrati anche in un ulteriore separato registro inventario con le indicazioni atte ad identificarli secondo quanto previsto dalla Legge 1/6/1929,n.1089. In altro registro dovranno essere inventariati i beni di proprietà dello Stato o di altri Enti che siano stati dati all'Università degli Studi di in concessione o comodato gratuiti.

17. Possono essere disposti dal Direttore Amministrativo interventi di vigilanza e controllo sugli atti gestionali concernenti i beni del patrimonio mobiliare in occasione di cambiamento di Economo e Consegnatari, periodicamente per accertare a campione l'andamento di tale gestione, alla fine di ciascun esercizio finanziario per accertare sulla scorta delle scritture, le risultanze della gestione.

Articolo 3
Beni non soggetti ad inventariazione

1. Non sono iscritti nei registri inventario:
a) i beni che per loro natura sono consumabili ossia che non sono suscettibili di uso continuativo o ripetuto in quanto il loro utilizzo comporta necessariamente la loro distruzione (p. es.: combustibile, carta ecc.);
b) i beni che si deteriorano facilmente con l'uso;
c) i beni, ad eccezione del materiale bibliografico, che siano di modico valore ossia di valore non superiore a Euro 51.65;
d) il materiale librario acquistato non per costituire raccolta del Centro di spesa, ma per essere distribuito quale strumento di lavoro, di formazione o aggiornamento professionale.

Articolo 4
Attribuzione del valore inventariale

1. Il valore da iscrivere sul registro inventario viene stabilito in modo diverso a seconda che il bene sia pervenuto tramite acquisto o donazione.

2. Il valore di inventario di un bene è soggetto a diminuzioni o aumenti in conseguenza di scarichi o addizioni parziali (p. es. di una parte accessoria) oppure di aggiornamento in via ordinaria o straordinaria.

3. L'aggiornamento del valore di iscrizione deve essere compiuto periodicamente secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal presente Manuale.

4. Per quanto riguarda l'attribuzione del valore inventariale ai beni acquistati si seguono le seguenti regole:
4.1. I beni acquistati devono essere inventariati al prezzo di acquisto.
4.2. Per prezzo di acquisto, si intende l'importo effettivamente pagato e cioè quello al netto degli eventuali sconti e comprensivo di eventuali oneri connessi (trasporto, imballaggio, dazi doganali, I.V.A. ecc.); nel caso di contemporaneo acquisto di più oggetti, la detrazione dello sconto globale ottenuto e il caricamento dei predetti oneri deve essere fatta in modo proporzionale al costo dei singoli beni.
4.3. Il valore di iscrizione dei beni mobili ottenuti mediante contratti di locazione finanziaria (leasing) è dato dalla somma dei canoni pagati e del prezzo di riscatto depurata delle quote versate in conto "interessi".
4.4. I beni costruiti nei laboratori dell'Università o che risultino dall'assemblaggio di componenti sono inventariati con valore pari alla somma dei prezzi di acquisto delle singole parti.
4.5. I libri sono inventariati al prezzo di copertina o al valore di stima se non è segnato alcun prezzo o se il valore di copertina è inferiore al prezzo di mercato.
4.6. I titoli e i fondi pubblici e privati sono valutati al prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore di borsa del giorno precedente a quello di inventariazione.

5. I beni ricevuti in dono sono inventariati al valore di stima o di mercato, se non sono corredati dai relativi documenti fiscali, fatta eccezione per i libri che devono essere comunque inventariati con lo stesso criterio di quelli acquistati.

6. Al buono di carico deve essere allegata la documentazione relativa all'avvenuta accettazione della donazione da parte dell'Organo competente.

Articolo 5
Aggiornamento del valore inventariale

1. In via ordinaria, al termine di ogni esercizio, il valore dei beni mobili è svalutato o rivalutato, rispetto al valore iniziale di inventario, per ciascuna categoria, sulla base degli indici annuali predisposti dal Nucleo di valutazione.

2. Il valore dei beni e delle collezioni di interesse storico, archeologico e artistico può essere aggiornato in base alle valutazioni di mercato.

3. L'azzeramento del valore di inventario conseguente all'applicazione dei predetti coefficienti non costituisce necessario motivo di scarico inventariale se il bene è ancora di qualche utilità per il Centro di spesa.

Articolo 6
Consegnatari dei beni mobili

1. I Direttori dei Centri di spesa sono consegnatari dei beni mobili dati in uso ai Centri stessi.

2. Il Consegnatario può delegare i suoi compiti ad un sostituto di propria fiducia unicamente per i casi di assenza o impedimento temporaneo, rimanendo tuttavia solidalmente responsabile per gli atti da questo compiuti.

Articolo 7
La consegna

1. La consegna dei beni inventariati deve avvenire al momento dell'insediamento del Consegnatario subentrante e deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio dal Consegnatario cedente e dal Consegnatario subentrante, secondo lo schema-tipo, da sottoporsi al visto successivo del Direttore Amministrativo o di un suo delegato.

2. Il verbale di consegna, che deve contenere l'indicazione della consistenza patrimoniale del Centro di spesa sia complessiva che relativa a ciascuna categoria di beni, è redatto in tre originali: uno per il Consegnatario cedente, uno per il Consegnatario subentrante e uno per il Direttore Amministrativo.

3. In casi eccezionali il Consegnatario subentrante, qualora lo ritenga opportuno, può accettare la consegna con la clausola della "riserva", da sciogliersi solo a seguito della materiale ricognizione dei beni stessi, che deve essere compiuta a sua cura e che deve comunque concludersi entro tre mesi dal giorno dell'insediamento del Consegnatario stesso.

4. Delle operazioni di ricognizione inventariale, alle quali ha diritto di assistere il Consegnatario cedente, viene redatto apposito verbale.

5. Qualora a seguito della ricognizione dovesse accertarsi la mancanza o l'ingiustificato deterioramento di beni inventariati, il Consegnatario subentrante provvederà a darne comunicazione al Magnifico Rettore affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

6. Decorsi i tre mesi senza che il Consegnatario subentrante abbia comunicato l'esito della ricognizione, come pure nel caso in cui la consegna sia avvenuta in via di fatto con l'insediamento senza che sia stato trasmesso all'Amministrazione Centrale per il necessario visto l'apposito verbale, il Consegnatario subentrante diventa responsabile di diritto dei beni iscritti nell'inventario a partire dal giorno in cui ne è diventato responsabile di fatto con l'insediamento.

7. In caso di decesso o di permanente impedimento del Consegnatario cedente, la consegna avviene con la partecipazione del Consegnatario subentrante e del Direttore Amministrativo o di un suo delegato.

8. L'accettazione della consegna con la clausola della "riserva" da parte del Consegnatario subentrante deve essere comunicata agli eredi o al Consegnatario cedente permanentemente impedito affinché possano presenziare, personalmente o tramite rappresentante, alle operazioni di ricognizione inventariale.

9. La consegna dei beni acquistati dal Centro di spesa con fondi erogati da Enti di ricerca deve avvenire contestualmente alla consegna dei beni di proprietà dell'Università degli Studi di , con le medesime modalità e mediante apposito e distinto verbale, redatto secondo lo schema-tipo.

Articolo 8
Funzioni e responsabilità del consegnatario dei beni mobili

1. Il Consegnatario è personalmente responsabile dei beni ricevuti in consegna e deve curarne la conservazione e la manutenzione nonché vigilare affinché non vengano sottratti o utilizzati per fini non istituzionali.

2. Il Consegnatario deve altresì consegnare al Consegnatario subentrante i registri inventario e tutta la documentazione contabile relativa alla gestione del Centro di spesa, firmare il verbale di passaggio di consegna e collaborare per l'esecuzione dell'eventuale ricognizione dei beni in caso di accettazione con riserva da parte del Consegnatario subentrante.

3. Il Consegnatario deve inoltre curare che vengano correttamente svolte le seguenti funzioni amministrative:
a) tenuta e aggiornamento dei registri di inventario e custodia della relativa documentazione contabile;
b) emissione dei buoni di carico per la registrazione dei beni inventariabili ed emissione dei buoni di scarico per la cancellazione dei beni dall'inventario;
c) apposizione delle targhette inventario sui beni e loro sostituzione se deteriorate;
d) stampa e conservazione, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, della situazione patrimoniale del Centro di spesa (essa deve porre in evidenza, per categoria, il valore dei beni inventariati risultante all'inizio e alla fine dell'esercizio);
e) ricognizione inventariale dei beni ed eventuale rinnovo degli inventari, quando ne ravvisi la necessità o quando il Consiglio di Amministrazione lo disponga in via generale.

4. Il consegnatario di autoveicoli provvede a tutti gli adempimenti tecnici e fiscali imposti dalla normativa vigente a carico dei proprietari di autoveicoli e ne deve inoltre controllare l'uso accertando che:
a) la loro utilizzazione sia riservata ai servizi istituzionali;
b) lo stato di manutenzione sia conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente;
c) venga compilato mensilmente un prospetto riepilogativo delle spese per il consumo del carburante e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni.

5. Il Consegnatario può, sotto la propria piena responsabilità e per un periodo di tempo determinato, concedere in uso ad altro Centro di spesa o, in casi eccezionali adeguatamente motivati, direttamente a soggetti dell'Università o estranei ad essa singoli beni inventariati, previa acquisizione di apposita dichiarazione scritta del ricevente con la quale questi si impegna alla buona conservazione e alla restituzione dei beni.

6. La disposizione del comma precedente non si applica al prestito di libri e materiale didattico agli studenti, che rimane disciplinato dalle norme interne stabilite da ciascun Centro di spesa.

7. Il Consegnatario deve inoltre provvedere alla ricognizione inventariale, al rinnovo degli inventari e al recupero degli inventari manuali.

8. La ricognizione inventariale dei beni consiste nella verifica materiale della corrispondenza tra quanto contenuto nei registri inventario ed i beni mobili effettivamente esistenti nel Centro di spesa e viene compiuta ogniqualvolta il Consegnatario lo reputi necessario o quando il Consiglio di Amministrazione lo disponga in via generale.

9. Quando risultano discordanze tra le registrazioni e la situazione reale, si deve procedere alle necessarie rettifiche:
a) qualora si tratti di semplici errori di scritturazione (p. es.: errata descrizione di un bene o sua registrazione in categoria impropria), il Consegnatario provvede direttamente alla correzione della registrazione, redigendo contestualmente un apposito verbale, nel quale sono riportati gli estremi delle rettifiche compiute;
b) qualora la rettifica comporti la necessità di uno scarico inventariale (p. es.: bene inventariato con due numeri diversi) occorre seguire la normale procedura di scarico inventariale.

10. Qualora si riscontri la mancanza di un bene che si ritenga essere dovuta a furto, il Consegnatario deve presentare immediata denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza, avendo cura di farsene rilasciare copia autentica e di darne immediata notizia all'Amministrazione Centrale.

11. Il rinnovo degli inventari, previa ricognizione dei beni, consiste nell'attribuzione agli stessi di un nuovo numero di inventario e viene compiuto quando il Consegnatario ne ravvisi la necessità o quando il Consiglio di Amministrazione lo disponga in via generale.

12. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente manuale, i Consegnatari provvedono al recupero degli inventari manuali ossia all'inserimento del loro contenuto nei registri informatici.

13. Il Consegnatario chiude l'inventario al termine di ogni esercizio finanziario e procede alla stampa di una copia dei registri inventario e del relativo prospetto riassuntivo che deve essere conservata agli atti del Centro di spesa a cura del Consegnatario.

Articolo 9
Cancellazione dei beni dagli inventari

1. Lo scarico è l'operazione con la quale un bene viene cancellato dall'inventario e cessa contestualmente di far parte del patrimonio dell'Università degli Studi Tor Vergata.

2. Lo scarico è consentito solo con riferimento ad una delle seguenti cause:
a) logoramento, guasto la cui riparazione non sia tecnicamente possibile oppure non economicamente conveniente, obsolescenza tecnica, sopravvenuta inutilità per il Centro di spesa;
b) cessione a titolo oneroso (alienazione);
c) cessione a titolo gratuito (donazione);
d) distruzione per causa di forza maggiore;
e) furto;
f) errore di inventariazione.

3. Lo scarico dei beni viene disposto con provvedimento motivato del Direttore del Centro di spesa, previa apposita delibera dell'organo collegiale corrispondente.

4. Il provvedimento di scarico deve contenere per ciascun bene:
a) la descrizione contenuta nel registro inventario,
b) il numero e la data di inventario (con l'indicazione delle eventuali precedenti inventariazioni del bene compiute da altro Centro di spesa, quale un Istituto soppresso il cui patrimonio sia confluito in quello del Centro di spesa);
c) il valore del bene e il valore complessivo dello scarico se la richiesta riguarda più beni;
d) la causa dello scarico adeguatamente ed esaustivamente motivata;
e) in caso di scarico per guasto, distruzione per causa di forza maggiore o furto: la dichiarazione del consegnatario che il fatto non è stato dovuto a comportamento doloso, colposo o comunque negligente del medesimo o di altro dipendente dell'Ateneo; in caso contrario, dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del danno;
f) i documenti richiesti in relazione alle singole cause di scarico (per esempio: parere della Commissione tecnica per scarichi superiori a Euro 50.000,00, denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza per i furti ecc.).

5. Quando i beni hanno, singolarmente o nel loro complesso, valore uguale o superiore a Euro 50.000,00, deve essere preventivamente costituita un'apposita Commissione tecnica, nominata con provvedimento del Direttore del Centro composta dal Consegnatario, che la presiede, e da due altri componenti da questo designati, che deve esprimere il proprio motivato parere tecnico in merito alla richiesta di scarico e alla possibilità di alienazione dei beni.

6. I beni e le apparecchiature di natura informatica, qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui erano destinati, devono essere alienati mediante pubblico avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano di grande tiratura e sul sito dell'Università. In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature sono ceduti in proprietà a titolo gratuito a istituzioni scolastiche o ad associazioni o ad altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta ovvero sono distrutti nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale.

Articolo 10
Scarico inventariale per logoramento, guasto non riparabile, obsolescenza tecnica,sopravvenuta inutilità per il Centro di spesa

1. Lo scarico inventariale può essere disposto per:
a) logoramento del bene dovuto all'uso;
b) guasto non riparabile oppure riparabile ad un prezzo che non è economicamente conveniente in considerazione delle caratteristiche del bene;
c) obsolescenza tecnica, quando il bene non è più adeguato alle esigenze del Centro di spesa perché superato dal progresso tecnologico;
d) sopravvenuta inutilità per il Centro di spesa, quando a seguito di eventi particolari (p. es.: un trasloco o la fine di un programma di ricerca) determinati beni debbano essere eliminati perché divenuti inutili.

2. Il Consegnatario, nel provvedimento di scarico, oltre a indicarne con precisione la causa, deve dichiarare se il bene sia o meno privo di valore residuo.

3. Nel caso in cui il bene sia privo di valore residuo, il Consegnatario deve allegare agli atti apposita dichiarazione con la quale attesta che il bene è stato avviato alla pubblica discarica.

4. Nel caso in cui il bene abbia valore residuo, il Consegnatario deve seguire la procedura per l'alienazione mediante cessione a titolo oneroso oppure provvedere alla cessione a titolo gratuito ad altri Centri di spesa o ad enti e associazioni non aventi fine di lucro che ne abbiano fatto richiesta.

Articolo 11
Scarico per cessione a titolo oneroso

1. Nel caso in cui il bene da scaricare abbia valore residuo, il Consegnatario deve richiedere almeno tre preventivi per la sua alienazione mediante cessione a titolo oneroso a terzi.

2. Ciò deve avvenire in particolare quando il bene viene sostituito con altro analogo ed è consolidata prassi commerciale l'acquisto dell'usato da parte del fornitore della nuova apparecchiatura (per esempio: fotocopiatrici).

3. La cessione a titolo oneroso può avvenire anche nei confronti di altro Centro di spesa dell'Università degli Studi Tor Vergata.

Articolo 12
Scarico per cessione a titolo gratuito

1. La cessione a titolo gratuito può avvenire a favore:
a) di altri Centri di spesa dell'Università degli Studi Tor Vergata;
b) della Croce Rossa Italiana o di altri enti, pubblici o privati, e associazioni non aventi fine di lucro che ne abbiano fatto richiesta.

Articolo 13
Scarico per distruzione e per causa di forza maggiore

1. In caso di distruzione di beni mobili per cause di forza maggiore (incendi, alluvioni, ecc.) il Consegnatario deve immediatamente fornire all'Amministrazione Centrale notizia del fatto, indicando gli eventuali responsabili del sinistro e l'elenco - anche presuntivo - dei beni irreperibili, inutilizzabili o distrutti, affinché si possa procedere agli eventuali adempimenti del caso (richieste di risarcimento danni, denuncia del sinistro alla Compagnia di assicurazioni, ecc.).

2. Per lo scarico dei beni distrutti per causa di forza maggiore, il Consegnatario, nel redigerne l'elenco, può presumere che siano andati perduti tutti quelli che risultino mancanti o dei quali non sia stata trovata traccia sufficiente per l'identificazione inventariale.

Articolo 14
Scarico per furto

1. Nel caso di furto, il Consegnatario deve presentare immediata denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza, avendo cura di farsene rilasciare copia autentica e di darne immediata notizia all'Amministrazione Centrale.

2. Il Consegnatario deve inoltre fornire gli elementi necessari per la determinazione dell'ammontare effettivo del danno e per l'accertamento delle eventuali responsabilità.

3. La procedura per lo scarico inventariale potrà essere avviata solo dopo che siano decorsi almeno sei mesi dalla data del furto, in considerazione della possibilità che il bene rubato venga ritrovato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Articolo 15
Scarico per errore di inventariazione

1. Lo scarico per errore di inventariazione viene richiesto quando sia stata compiuta un'inventariazione non dovuta (p. es.: inventariazione di bene già inventariato o che non doveva esserlo in quanto consumabile, facilmente deteriorabile o di modico valore).

Articolo 16
Scarico di beni acquistati con fondi erogati da Enti di ricerca

1. Per lo scarico dei beni acquistati con fondi erogati da Enti di ricerca si applicano le norme stabilite dall'Ente che ne è proprietario.

Articolo 17
Magazzini di scorta

1. L'Università, con delibera del Consiglio di amministrazione, ove ne ravvisi l'utilità può istituire appositi magazzini per il deposito e la conservazione di materiali costituenti scorta.

Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento: 18 ottobre2002

 

 

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