VERBALE
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2002
Alle ore 10.30 del giorno 28
del mese di febbraio dell'anno 2002, presso la stanza n. 624, situata
al sesto piano dell'Edificio della "Romanina", si è
riunita la Commissione consultiva permanente Affari statutari e
normativi. Sono presenti: Prof. Antonio D'Atena (che presiede),
Prof. Oronzo Aurelio Simone, Dott. Marco Di Cicco (che funge da
segretario), Sig.ra Anna Maria Surdo.
Risultano assenti giustificati: Prof. Filippo Chiomenti, Prof. Giuseppe
Santoni, Prof. Umberto Tarantino, Prof. Basilio Pispisa, Sig. Carlo
Monti, Sig. Adolfo De Luna, Prof. Angelo Massimo Picardello (fino
alle ore 12.45).
Sono assenti: Prof. Franco Maceri, Sig. Gianluca Bianchi, Sig. Angelo
Sena.
ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni;
2) Regolamento contabile per le iniziative culturali degli studenti;
3) Regolamento di contabilità;
4) Regolamento viaggi di istruzione;
5) Modificazioni statutarie;
6) Varie ed eventuali;
Il Presidente comunica ai presenti che ha
pregato il Prof. Francesco Autuori e il Prof. Claudio Franchini
di partecipare alla seduta odierna in relazione al punto 3) iscritto
all'ordine del giorno, del quale propone l'anticipo della trattazione.
La Commissione, approva all'unanimità.
3) Regolamento di contabilità.
Entrano i Proff. Autuori e Franchini, che il Presidente, a nome
della Commissione, ringrazia.
Successivamente si svolge un'ampia ed approfondita discussione alla
quale partecipano tutti i presenti.
Al termine della discussione la Commissione perviene, unanime, alla
conclusione che l'integrazione e l'attuazione del regolamento di
principi sottopostole, sia demandata a regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 59 dello Statuto dell'Ateneo, salvo che per gli aspetti
meramente tecnici e privi di rilevanza normativa, per i quali è
possibile il rinvio a manuali di amministrazione.
Escono i Proff. Autuori e Franchini.
2) Regolamento contabile per le iniziative
culturali degli studenti.
Il Presidente fa presente che dal titolo del Regolamento in oggetto,
va eliminato l'aggettivo contabile.
Dopo un'ampia ed approfondita discussione, la Commissione esprime
parere favorevole al Regolamento in oggetto, nella versione emendata
dalla Commissione stessa (allegato n. 1).
4) Regolamento viaggi di istruzione.
Dopo un'ampia ed approfondita discussione, la Commissione propone
degli emendamenti al testo sottopostole ed esprime, all'unanimità,
parere favorevole alla versione così emendata (allegato n.
2).
5) Modificazioni statutarie.
Il punto non viene discusso.
6) Varie ed eventuali
6.1 Esame di uno schema tipo di Statuto di un Centro per la Gestione
dei Servizi delle Facoltà e delle Biblioteche
d'Area).
Alle ore 12.45 entra il Prof. Picardello.
Il Presidente premette che l'atto sottoposto alla valutazione della
Commissione non è un atto normativo rivolto a prefigurare
una disciplina generale di un Centro per la Gestione dei Servizi
delle Facoltà e delle Biblioteche d'Area, ma è uno
Statuto: costituisce, quindi, una delle opzioni possibili, senza
escludere soluzioni diverse.
Si apre, quindi, la discussione alla quale partecipano tutti i presenti,
i quali manifestano perplessità di vario ordine in merito
alla bozza predetta.
I punti critici che vengono manifestati sono i seguenti:
- preoccupazione di inefficienza, mediante l'unificazione in un'unica
struttura di funzioni eterogenee, parte delle quali (Biblioteca)
sono svolte soddisfacentemente dalle attuali Biblioteche d'Area;
- criticabilità del mancato coinvolgimento, nella decisione,
di tutti gli attori interessati ed in particolare dei Comitati Scientifici
delle Biblioteche d'Area;
- presenza di incongruenze nella composizione degli Organi: viene
posta, ad esempio, in risalto la discutibile esclusione dei Presidenti
dei Consigli di Corso di Laurea in organi preposti ad assicurare
il supporto alla didattica;
- presenza di problemi insolubili, con riferimento alle strutture
riconducibili a più Facoltà (es. Biblioteca Biomedica);
Al termine della discussione, la Commissione
ravvisa l'opportunità di sottoporre questi elementi all'esame
del Senato Accademico.
Alle ore 13.05 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il
Segretario
Dott. Marco Di Cicco
|
Il Presidente
Prof. ANTONIO D'ATENA
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Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento: 01 marzo 2002
All. n. 1)
REGOLAMENTO
PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE
Art.
1
E
Istituito un fondo per leffettuazione dei viaggi di
istruzione che graverà sul Cap. 13, Tit, I, Ctg. 2 del bilancio
universitario.
I
fondi stanziati annualmente in bilancio sul capitolo relativo
ai viaggi di istruzione, saranno allinizio di ogni anno
accademico ripartiti tra Facoltà dal Consiglio di Amministrazione
su proposta del Senato Accademico.
Art.
2
Al
fine di approfondire alcuni temi specifici affrontati durante
lo svolgimento del corso monografico il titolare dellinsegnamento
interessato può chiedere lassegnazione di un contributo
per lo svolgimento di un viaggio di istruzione.
In
tale caso il docente proponente, dopo aver specificato lo
scopo, il luogo, la durata e la descrizione del viaggio prescelto,
deve indicare il preventivo globale della spesa, scorporando
i costi del viaggio e dellassicurazione infortunistica
dal costo del soggiorno per ciascun studente.
Art.
3
Il
richiedente dovrà allegare alla richiesta di finanziamento
di cui sopra un dettagliato elenco degli studenti partecipanti
e dei docenti accompagnatori.
Art.
4
La
scelta degli studenti partecipanti avverrà secondo i seguenti
parametri valutativi:
-
frequenza al corso
-
media dei voti riportata
-
preferibilmente iscrizione al III anno oppure al IV con preparazione
della tesi in materia specifica
-
in caso di parità di situazione sarà considerato il godimento
del pre-salario
Art.
5
Il
docente proponente dovrà inoltre motivare la designazione
dei docenti accompagnatori. In tal caso le spese di viaggio
e di soggiorno dei suddetti graveranno sul Cap. "Missioni"
del bilancio del Dipartimento di appartenenza con le conseguenti
autorizzazioni
Art.
6
Iter
da seguire:
1)
formulazione della richiesta con precisa motivazione del docente
proponente da inoltrare allAmministrazione entro la
data stabilita per ciascun anno;
2)
parere del Consiglio di Dipartimento;
3)
parere del Senato Accademico;
4)
delibera del Consiglio di Amministrazione per lautorizzazione
al finanziamento;
5)
accreditamento dei fondi al Dipartimento interessato.
|
VERSIONE
EMENDATA DALLA COMMISSIONE AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
Art. 1
1. E istituito un
fondo per leffettuazione dei viaggi di istruzione. Tale
fondo grava sul Cap. 13, Tit, I, Ctg. 2 del bilancio universitario.
2. Allinizio di ogni
anno accademico, i fondi stanziati annualmente in bilancio
sul capitolo relativo ai viaggi di istruzione, sono ripartiti
tra Facoltà dal Consiglio di Amministrazione su proposta del
Senato Accademico.
Art. 2
1. Al fine di approfondire
temi affrontati durante lo svolgimento del corso, il titolare
dellinsegnamento interessato può chiedere lassegnazione
di un contributo per lo svolgimento di un viaggio di istruzione.
2. La domanda deve essere
inoltrata allAmministrazione nel rispetto dei termini
periodicamente fissati. In essa vanno indicati:
- lo scopo, il luogo,
la durata e la descrizione del viaggio;
- il preventivo globale
della spesa, comprensivo delle spese di viaggio e di soggiorno;
- il costo per studente
partecipante ed il costo per i docenti accompagnatori;
- i costi assicurativi.
3. Alla domanda deve allegarsi:
- il parere del Dipartimento
cui il proponente afferisce;
- lelenco degli
studenti partecipanti;
- la motivata designazione
dei docenti accompagnatori e la loro accettazione.
Art. 3
1. La scelta degli studenti
partecipanti avviene nel rispetto dei seguenti parametri:
- frequenza del corso;
- media dei voti riportati
negli esami di profitto;
- rapporto tra esami sostenuti
ed anno di corso
2. In caso di parità, costituiscono
titolo di preferenza:
- la preparazione della
prova finale nella materia del proponente od in materia
affine;
- il godimento di borse
di studio per la frequenza di corsi universitari.
Art. 4
Entro un mese dal termine
del viaggio, il docente proponente deve presentare allAmministrazione
una succinta relazione.
|
All.
n. 2
REGOLAMENTO
SULLE INIZIATIVE CULTURALI DEGLI STUDENTI
Art.
1
E
istituito un fondo per le iniziative culturali e ricreative
degli studenti dellUniversità degli Studi di Roma "Tor
Vergata" che graverà sul Tit. I Ctg.2, Cap. 17. Lammontare
di tale fondo verrà determinato annualmente dal Consiglio
di Amministrazione in sede di approvazione di bilancio.
Art. 2
Gli
studenti promotori delle iniziative di cui allArt.1
possono conseguire il contributo da parte dellAmministrazione
Universitaria mediante lorganizzazione diretta di tali
iniziative. Per quanto riguarda la realizzazione potranno
avvalersi di associazioni, cooperative ed enti operanti nel
campo educativo, ricreativo culturale.
Art.
3
A
tale scopo i progetti dovranno essere presentati adeguatamente
documentati da almeno 25 studenti, su appositi moduli predisposti,
e dovranno essere corredate da una descrizione delliniziativa
comprensiva di dettagliato preventivo di spesa e delle modalità
di realizzazione.
Nel
caso in cui ci si avvalga di associazioni, cooperative od
enti, alle domande dovranno essere acclusi statuto e atto
costitutivo dellente o associazione realizzatrice, certificato
di vigenza delle cariche sociali in autocertificazione corredate
da un sintetico curriculum della attività svolta.
Le
domande dovranno essere corredate dalla individuazione di
un responsabile delliniziativa che sottoscriverà una
dichiarazione di assunzione delle responsabilità che potranno
essere originate dalla realizzazione delle iniziative sia
nei confronti dellUniversità sia nei confronti di terzi.
Su
ogni domanda dovranno essere specificati la data presunta
di inizio, quella di fine e il luogo di svolgimento delliniziativa
stessa; il tutto dovrà essere comunicato allUff. Scambi
Culturali almeno una settimana prima dellinizio.
Art.
4
La
valutazione delle richieste verrà effettuata dal una Commissione
costituita dal: delegato del Rettore per la Cultura, un docente
rappresentante in Senato Accademico, sette studenti rappresentanti
in Senato Accademico e un Funzionario amministrativo. Tale
commissione istruirà tutte le domande presentate che saranno
sottoposte per lapprovazione al Senato Accademico e
successivamente al Consiglio di Amministrazione. Tutte le
iniziative dovranno essere svolte entro il 31 marzo successivo
allemanazione del bando.
Il
bando verrà emanato entro il 10 febbraio di ogni anno.
Art.
5
La
gestione e lerogazione dei fondi per le iniziative didattiche
e culturali degli studenti saranno regolate dalle apposite
norme di attuazione che saranno formulate dal Consiglio di
Amministrazione.
|
VERSIONE
EMENDATA DALLA COMMISSIONE AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
Art. 1
1. E istituito
un fondo per le iniziative culturali e ricreative degli
studenti dellUniversità degli Studi di Roma "Tor
Vergata", il quale grava sul Tit. I Ctg.2, Cap. 17.
2. Lammontare di tale fondo è determinato annualmente
dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione
di bilancio.
Art. 2
1. E condizione
dellerogazione del contributo che lideazione,
lorganizzazione e la gestione degli eventi proposti
siano assicurate direttamente dagli studenti proponenti,
i quali, comunque, possono avvalersi, per la realizzazione
di associazioni, cooperative ed enti operanti nel campo
educativo, ricreativo culturale.
Art. 3
1. I progetti,
sottoscritti a titolo di sostegno da almeno 25 studenti,
vanno presentati, con adeguata documentazione, su appositi
moduli predisposti. Essi devono contenere:
- lindicazione
del responsabile;
- una descrizione
delliniziativa;
- un dettagliato
preventivo di spesa;
- lindicazione
delle modalità di realizzazione;
- la data presunta
di inizio, quella di fine e il luogo di svolgimento delliniziativa
stessa.
2. Alla domanda
va allegata una dichiarazione di assunzione delle responsabilità
che possano essere originate dalla realizzazione delle iniziative,
sia nei confronti dellUniversità sia nei confronti
di terzi, sottoscritta dal responsabile.
3. Nel caso in
cui ci si avvalga di associazioni, cooperative od enti,
alla domanda vanno, altresì, acclusi:
- statuto e atto
costitutivo dellente, associazione o cooperativa;
- certificato
di vigenza delle cariche sociali in autocertificazione;
- sintetico curriculum
della attività svolte.
ART. 4
1. Listruttoria
delle richieste è effettuata da una Commissione costituita
dal delegato del Rettore per la cultura, da un docente rappresentante
in Senato accademico, da sette studenti componenti del Senato
accademico e da un funzionario amministrativo.
2. Dalle sedute
hanno obbligo di astenersi gli studenti che siano proponenti
o firmatari di domande.
3. Le proposte
della Commissione di cui al primo comma sono sottoposte
per lapprovazione al Senato Accademico e successivamente
al Consiglio di Amministrazione.
ART. 5
1. Il bando è
emanato entro il 10 febbraio di ogni anno.
2. Le iniziative
finanziate debbono svolgersi entro il 31 marzo successivo
allemanazione del bando.
3. Dello svolgimento
di ciascun evento il responsabile deve informare lUfficio
Scambi Culturali, non più tardi del quindicesimo giorno
precedente linizio dello stesso.
4. Entro un mese
dal termine dellevento, il responsabile deve presentare
allAmministrazione una succinta relazione.
Art. 6
1. La gestione
e lerogazione dei fondi per le iniziative didattiche
e culturali degli studenti sono regolate da norme adottate
dal Consiglio di Amministrazione con la procedura di cui
allart. 59 dello Statuto dellAteneo.
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