Barra divisoria

VERBALE
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2002

Alle ore 10.30 del giorno 28 del mese di febbraio dell'anno 2002, presso la stanza n. 624, situata al sesto piano dell'Edificio della "Romanina", si è riunita la Commissione consultiva permanente Affari statutari e normativi. Sono presenti: Prof. Antonio D'Atena (che presiede), Prof. Oronzo Aurelio Simone, Dott. Marco Di Cicco (che funge da segretario), Sig.ra Anna Maria Surdo.
Risultano assenti giustificati: Prof. Filippo Chiomenti, Prof. Giuseppe Santoni, Prof. Umberto Tarantino, Prof. Basilio Pispisa, Sig. Carlo Monti, Sig. Adolfo De Luna, Prof. Angelo Massimo Picardello (fino alle ore 12.45).
Sono assenti: Prof. Franco Maceri, Sig. Gianluca Bianchi, Sig. Angelo Sena.

ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni;
2) Regolamento contabile per le iniziative culturali degli studenti;
3) Regolamento di contabilità;
4) Regolamento viaggi di istruzione;
5) Modificazioni statutarie;
6) Varie ed eventuali;

Il Presidente comunica ai presenti che ha pregato il Prof. Francesco Autuori e il Prof. Claudio Franchini di partecipare alla seduta odierna in relazione al punto 3) iscritto all'ordine del giorno, del quale propone l'anticipo della trattazione.
La Commissione, approva all'unanimità.

3) Regolamento di contabilità.
Entrano i Proff. Autuori e Franchini, che il Presidente, a nome della Commissione, ringrazia.
Successivamente si svolge un'ampia ed approfondita discussione alla quale partecipano tutti i presenti.
Al termine della discussione la Commissione perviene, unanime, alla conclusione che l'integrazione e l'attuazione del regolamento di principi sottopostole, sia demandata a regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 59 dello Statuto dell'Ateneo, salvo che per gli aspetti meramente tecnici e privi di rilevanza normativa, per i quali è possibile il rinvio a manuali di amministrazione.

Escono i Proff. Autuori e Franchini.

2) Regolamento contabile per le iniziative culturali degli studenti.
Il Presidente fa presente che dal titolo del Regolamento in oggetto, va eliminato l'aggettivo contabile.
Dopo un'ampia ed approfondita discussione, la Commissione esprime parere favorevole al Regolamento in oggetto, nella versione emendata dalla Commissione stessa (allegato n. 1).

4) Regolamento viaggi di istruzione.
Dopo un'ampia ed approfondita discussione, la Commissione propone degli emendamenti al testo sottopostole ed esprime, all'unanimità, parere favorevole alla versione così emendata (allegato n. 2).

5) Modificazioni statutarie.
Il punto non viene discusso.

6) Varie ed eventuali

6.1 Esame di uno schema tipo di Statuto di un Centro per la Gestione dei Servizi delle Facoltà e delle Biblioteche
d'Area).

Alle ore 12.45 entra il Prof. Picardello.
Il Presidente premette che l'atto sottoposto alla valutazione della Commissione non è un atto normativo rivolto a prefigurare una disciplina generale di un Centro per la Gestione dei Servizi delle Facoltà e delle Biblioteche d'Area, ma è uno Statuto: costituisce, quindi, una delle opzioni possibili, senza escludere soluzioni diverse.
Si apre, quindi, la discussione alla quale partecipano tutti i presenti, i quali manifestano perplessità di vario ordine in merito alla bozza predetta.
I punti critici che vengono manifestati sono i seguenti:
- preoccupazione di inefficienza, mediante l'unificazione in un'unica struttura di funzioni eterogenee, parte delle quali (Biblioteca) sono svolte soddisfacentemente dalle attuali Biblioteche d'Area;
- criticabilità del mancato coinvolgimento, nella decisione, di tutti gli attori interessati ed in particolare dei Comitati Scientifici delle Biblioteche d'Area;
- presenza di incongruenze nella composizione degli Organi: viene posta, ad esempio, in risalto la discutibile esclusione dei Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea in organi preposti ad assicurare il supporto alla didattica;
- presenza di problemi insolubili, con riferimento alle strutture riconducibili a più Facoltà (es. Biblioteca Biomedica);

Al termine della discussione, la Commissione ravvisa l'opportunità di sottoporre questi elementi all'esame del Senato Accademico.
Alle ore 13.05 la seduta è tolta.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Segretario
Dott. Marco Di Cicco

Il Presidente
Prof. ANTONIO D'ATENA

Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento: 01 marzo 2002

 

All. n. 1)

REGOLAMENTO PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE

 

 

Art. 1

E’ Istituito un fondo per l’effettuazione dei viaggi di istruzione che graverà sul Cap. 13, Tit, I, Ctg. 2 del bilancio universitario.

I fondi stanziati annualmente in bilancio sul capitolo relativo ai viaggi di istruzione, saranno all’inizio di ogni anno accademico ripartiti tra Facoltà dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

Art. 2

Al fine di approfondire alcuni temi specifici affrontati durante lo svolgimento del corso monografico il titolare dell’insegnamento interessato può chiedere l’assegnazione di un contributo per lo svolgimento di un viaggio di istruzione.

In tale caso il docente proponente, dopo aver specificato lo scopo, il luogo, la durata e la descrizione del viaggio prescelto, deve indicare il preventivo globale della spesa, scorporando i costi del viaggio e dell’assicurazione infortunistica dal costo del soggiorno per ciascun studente.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3

Il richiedente dovrà allegare alla richiesta di finanziamento di cui sopra un dettagliato elenco degli studenti partecipanti e dei docenti accompagnatori.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4

La scelta degli studenti partecipanti avverrà secondo i seguenti parametri valutativi:

- frequenza al corso

- media dei voti riportata

- preferibilmente iscrizione al III anno oppure al IV con preparazione della tesi in materia specifica

- in caso di parità di situazione sarà considerato il godimento del pre-salario

 

 

 

 

Art. 5

Il docente proponente dovrà inoltre motivare la designazione dei docenti accompagnatori. In tal caso le spese di viaggio e di soggiorno dei suddetti graveranno sul Cap. "Missioni" del bilancio del Dipartimento di appartenenza con le conseguenti autorizzazioni

Art. 6

Iter da seguire:

1) formulazione della richiesta con precisa motivazione del docente proponente da inoltrare all’Amministrazione entro la data stabilita per ciascun anno;

2) parere del Consiglio di Dipartimento;

3) parere del Senato Accademico;

4) delibera del Consiglio di Amministrazione per l’autorizzazione al finanziamento;

5) accreditamento dei fondi al Dipartimento interessato.

 

VERSIONE EMENDATA DALLA COMMISSIONE AFFARI STATUTARI E NORMATIVI

Art. 1

1. E’ istituito un fondo per l’effettuazione dei viaggi di istruzione. Tale fondo grava sul Cap. 13, Tit, I, Ctg. 2 del bilancio universitario.

2. All’inizio di ogni anno accademico, i fondi stanziati annualmente in bilancio sul capitolo relativo ai viaggi di istruzione, sono ripartiti tra Facoltà dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

Art. 2

1. Al fine di approfondire temi affrontati durante lo svolgimento del corso, il titolare dell’insegnamento interessato può chiedere l’assegnazione di un contributo per lo svolgimento di un viaggio di istruzione.

2. La domanda deve essere inoltrata all’Amministrazione nel rispetto dei termini periodicamente fissati. In essa vanno indicati:

- lo scopo, il luogo, la durata e la descrizione del viaggio;

- il preventivo globale della spesa, comprensivo delle spese di viaggio e di soggiorno;

- il costo per studente partecipante ed il costo per i docenti accompagnatori;

- i costi assicurativi.

3. Alla domanda deve allegarsi:

- il parere del Dipartimento cui il proponente afferisce;

- l’elenco degli studenti partecipanti;

- la motivata designazione dei docenti accompagnatori e la loro accettazione.

 

Art. 3

1. La scelta degli studenti partecipanti avviene nel rispetto dei seguenti parametri:

- frequenza del corso;

- media dei voti riportati negli esami di profitto;

- rapporto tra esami sostenuti ed anno di corso

2. In caso di parità, costituiscono titolo di preferenza:

- la preparazione della prova finale nella materia del proponente od in materia affine;

- il godimento di borse di studio per la frequenza di corsi universitari.

 

Art. 4

Entro un mese dal termine del viaggio, il docente proponente deve presentare all’Amministrazione una succinta relazione.

 

All. n. 2

REGOLAMENTO SULLE INIZIATIVE CULTURALI DEGLI STUDENTI

 

 

 

Art. 1

E’ istituito un fondo per le iniziative culturali e ricreative degli studenti dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" che graverà sul Tit. I Ctg.2, Cap. 17. L’ammontare di tale fondo verrà determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione di bilancio.

 


Art. 2

Gli studenti promotori delle iniziative di cui all’Art.1 possono conseguire il contributo da parte dell’Amministrazione Universitaria mediante l’organizzazione diretta di tali iniziative. Per quanto riguarda la realizzazione potranno avvalersi di associazioni, cooperative ed enti operanti nel campo educativo, ricreativo culturale.

 

Art. 3

A tale scopo i progetti dovranno essere presentati adeguatamente documentati da almeno 25 studenti, su appositi moduli predisposti, e dovranno essere corredate da una descrizione dell’iniziativa comprensiva di dettagliato preventivo di spesa e delle modalità di realizzazione.

Nel caso in cui ci si avvalga di associazioni, cooperative od enti, alle domande dovranno essere acclusi statuto e atto costitutivo dell’ente o associazione realizzatrice, certificato di vigenza delle cariche sociali in autocertificazione corredate da un sintetico curriculum della attività svolta.

Le domande dovranno essere corredate dalla individuazione di un responsabile dell’iniziativa che sottoscriverà una dichiarazione di assunzione delle responsabilità che potranno essere originate dalla realizzazione delle iniziative sia nei confronti dell’Università sia nei confronti di terzi.

Su ogni domanda dovranno essere specificati la data presunta di inizio, quella di fine e il luogo di svolgimento dell’iniziativa stessa; il tutto dovrà essere comunicato all’Uff. Scambi Culturali almeno una settimana prima dell’inizio.

 

 

 

 

 

 

 


Art. 4

La valutazione delle richieste verrà effettuata dal una Commissione costituita dal: delegato del Rettore per la Cultura, un docente rappresentante in Senato Accademico, sette studenti rappresentanti in Senato Accademico e un Funzionario amministrativo. Tale commissione istruirà tutte le domande presentate che saranno sottoposte per l’approvazione al Senato Accademico e successivamente al Consiglio di Amministrazione. Tutte le iniziative dovranno essere svolte entro il 31 marzo successivo all’emanazione del bando.

Il bando verrà emanato entro il 10 febbraio di ogni anno.

 

 

 

Art. 5

La gestione e l’erogazione dei fondi per le iniziative didattiche e culturali degli studenti saranno regolate dalle apposite norme di attuazione che saranno formulate dal Consiglio di Amministrazione.

VERSIONE EMENDATA DALLA COMMISSIONE AFFARI STATUTARI E NORMATIVI

 

Art. 1

1. E’ istituito un fondo per le iniziative culturali e ricreative degli studenti dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", il quale grava sul Tit. I Ctg.2, Cap. 17. 2. L’ammontare di tale fondo è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione di bilancio.

 

Art. 2

1. E’ condizione dell’erogazione del contributo che l’ideazione, l’organizzazione e la gestione degli eventi proposti siano assicurate direttamente dagli studenti proponenti, i quali, comunque, possono avvalersi, per la realizzazione di associazioni, cooperative ed enti operanti nel campo educativo, ricreativo culturale.

Art. 3

1. I progetti, sottoscritti a titolo di sostegno da almeno 25 studenti, vanno presentati, con adeguata documentazione, su appositi moduli predisposti. Essi devono contenere:

- l’indicazione del responsabile;

- una descrizione dell’iniziativa;

- un dettagliato preventivo di spesa;

- l’indicazione delle modalità di realizzazione;

- la data presunta di inizio, quella di fine e il luogo di svolgimento dell’iniziativa stessa.

2. Alla domanda va allegata una dichiarazione di assunzione delle responsabilità che possano essere originate dalla realizzazione delle iniziative, sia nei confronti dell’Università sia nei confronti di terzi, sottoscritta dal responsabile.

3. Nel caso in cui ci si avvalga di associazioni, cooperative od enti, alla domanda vanno, altresì, acclusi:

- statuto e atto costitutivo dell’ente, associazione o cooperativa;

- certificato di vigenza delle cariche sociali in autocertificazione;

- sintetico curriculum della attività svolte.

 

ART. 4

1. L’istruttoria delle richieste è effettuata da una Commissione costituita dal delegato del Rettore per la cultura, da un docente rappresentante in Senato accademico, da sette studenti componenti del Senato accademico e da un funzionario amministrativo.

2. Dalle sedute hanno obbligo di astenersi gli studenti che siano proponenti o firmatari di domande.

3. Le proposte della Commissione di cui al primo comma sono sottoposte per l’approvazione al Senato Accademico e successivamente al Consiglio di Amministrazione.

 

ART. 5

1. Il bando è emanato entro il 10 febbraio di ogni anno.

2. Le iniziative finanziate debbono svolgersi entro il 31 marzo successivo all’emanazione del bando.

3. Dello svolgimento di ciascun evento il responsabile deve informare l’Ufficio Scambi Culturali, non più tardi del quindicesimo giorno precedente l’inizio dello stesso.

4. Entro un mese dal termine dell’evento, il responsabile deve presentare all’Amministrazione una succinta relazione.

 

Art. 6

1. La gestione e l’erogazione dei fondi per le iniziative didattiche e culturali degli studenti sono regolate da norme adottate dal Consiglio di Amministrazione con la procedura di cui all’art. 59 dello Statuto dell’Ateneo.

 

 

 

 

TornaBarra divisoriaSali