
VERBALE DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
SEDUTA DEL 01 LUGLIO 2003
Il giorno 01 luglio 2003, alle ore 16.00, presso i locali dell'Università
degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce la Commissione
consultiva permanente Affari statutari e normativi.
Sono presenti: il Prof. A. D'Atena - Presidente, il Prof. O.A. Simone,
che funge da segretario, il Dott. C. Monti ed il Sig. A. Sena.
Sono assenti giustificati: il Prof. F. Chiomenti, il Prof. G. Santoni,
il Prof. A. M. Picardello, il Prof. U. Tarantino, il Dott. M. Di
Cicco, la Sig.ra A. M. Surdo, il Sig. A. De Luna ed il Sig. A. Papitto.
Partecipa alla seduta il Prof. S. Nicosia, in qualità di
Presidente della Commissione Consultiva Permanente Didattica e Ricerca.
Partecipano, altresì, alla seduta, in rappresentanza dell'Amministrazione,
la Sig.ra M. Leonardi e la Dott.ssa P. Calvitti.
ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni;
2) Osservazioni del Cun sulle modifiche del Regolamento Didattico
di Ateneo;
3) Varie, eventuali.
1) COMUNICAZIONI
Il Presidente comunica che, delle quattro modifiche al Regolamento
Didattico d'Ateneo approvate dal Senato Accademico il 25 luglio
2002, il M.I.U.R., con decreto in data 17 giugno 2003, ne ha approvate
soltanto due.
Comunica inoltre che ha ritenuto utile invitare alla seduta il Presidente
della Commissione Consultiva Permanente Didattica e Ricerca: Prof.
Salvatore Nicosia, che ringrazia per la sua accettazione.
2) OSSERVAZIONI DEL CUN SULLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DIDATTICO
DI ATENEO
La Commissione dopo ampia e approfondita discussione, osserva che
dei rilievi formulati dal CUN, certamente meno consistenti sono
quelli relativi all'art. 7, comma 4. Ravvisa comunque l'opportunità
di indicare al Senato Accademico in base a quali argomenti potrebbe
richiedersi al Ministro l'approvazione, oltre che della modifica
relativa all'art. 7, comma 4, anche di quella relativa all'art.
10, comma 5.
Questa, quindi, la delibera che propone al Senato Accademico:
IL SENATO ACCADEMICO,
VISTO il decreto ministeriale in data 17 giugno
2003, relativo alle modifiche al regolamento didattico d'Ateneo
deliberate dal Senato accademico il 25.07.02;
PRESO ATTO che tale decreto non approva, per
le motivazioni espresse dal CUN, le modifiche concernenti l'inserimento
dell'art 7, comma 4, e dell'art. 10, comma 5;
VISTO il parere del CUN da esso richiamato;
OSSERVA QUANTO SEGUE
1.-
Il primo rilievo del CUN si riferisce alla previsione di cui all'art.
7, comma 4, secondo cui: "I Consigli di Corso di studio possono
disporre l'ammissione temporanea al Corso di laurea specialistica
di studenti che non siano ancora in possesso della laurea triennale,
a condizione che il debito formativo mancante sia assolto entro
un termine che va fissato dal Consiglio di corso di studio compatibilmente
con il calendario degli esami conclusivi del corso di laurea triennale.
Qualora, entro il termine predetto, lo studente consegua la laurea
triennale, l'ultima iscrizione al relativo corso si imputa al primo
anno del corso di laurea specialistica".
Il CUN, premesso che il DM 509/99 prevede la condizione del possesso
della laurea ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea specialistica,
ritiene il predetto comma 4 non opportuno, in questa fase di prima
applicazione della riforma, anche alla luce delle proposte di modifica
del DM 509/99.
Il Senato rileva:
a) che il rilievo di cui sopra attiene all'opportunità -
e non alla legittimità - della modifica regolamentare;
b) che il citato comma 4, lungi dallo scardinare il principio della
subordinazione della laurea specialistica alla laurea di primo livello,
si limita a prevedere un accorgimento amministrativo-procedimentale
rivolto a scongiurare il grave danno che subirebbe lo studente che,
a causa delle cadenze previste per gli esami di profitto e per la
prova finale, non disponesse della laurea di primo livello entro
il termine per l'iscrizione alla laurea specialistica;
c) che, in difetto di tale accorgimento, gli interessati si vedrebbero
costretti ad attendere l'anno accademico successivo, per l'iscrizione
al Corso di laurea specialistica, restando inoperosi per quasi un
anno;
d) che tale ritardo appare incompatibile con una delle rationes
della riforma degli ordinamenti didattici: quella di contenere i
tempi necessari al conseguimento dei titoli di studio universitari,
al fine di anticipare l'ingresso dei laureati nel mercato del lavoro;
e) che l'approvazione della disposizione in discorso non pregiudicherebbe
l'incidenza di eventuali successive modifiche della normativa ministeriale:
per l'ovvia ragione che ad esse verrebbe successivamente adeguato
il regolamento didattico d'Ateneo.
2.-
Il secondo rilievo del CUN si riferisce all'art. 10, comma 5, il
quale prevede: " Il Collegio di un Dottorato di Ricerca può
proporre al Consiglio del Corso di Perfezionamento, ritenuto ad
esso affine, il conferimento del corrispondente titolo di Master
agli studenti del corso di Dottorato che abbiano proficuamente seguito
un periodo di studi non inferiore a quello del Corso di Perfezionamento
e che abbiano soddisfatto i requisiti previsti per il conseguimento
del titolo"
Il parere non favorevole espresso dal CUN "deriva dalla sostanziale
diversità di obiettivi e di modalità formative che
debbono caratterizzare i corsi di dottorato e i corsi di master".
Il Senato Accademico, pur non contestando questa premessa, rileva
i) che tale "diversità" di obiettivi e modalità
formative non è necessariamente totale;
ii) che l'ipotesi presa in considerazione dalla disposizione è
che, per effetto dei margini di sovrapposizione eventualmente sussistenti
tra i due curricula, la proficua partecipazione al corso di dottorato
equivalga a quella del corrispondente corso di perfezionamento;
iii) che la disposizione non prevede alcun automatismo, in quanto:
a) riconosce al Collegio dei docenti di un dottorato un semplice
potere di proposta;
b) prevede che su tale proposta si esprima il Consiglio del Corso
di perfezionamento, chiamato ad accertare - come la norma non manca
di precisare - la sussistenza, in concreto, dei "requisiti
previsti per il conseguimento del titolo"
PER QUESTI MOTIVI,
chiede al Ministro di approvare, in riforma
del decreto del 17.6.03, gli artt. 7, comma 4, e 10, comma 1, del
Regolamento didattico d'Ateneo, deliberati dal Senato Accademico
il 25.07.02.
Esce il Prof. S. Nicosia.
3) VARIE EVENTUALI
Il Senatore Angelo Sena, Presidente del Consiglio
degli Studenti, presenta due emendamenti in ordine allo Statuto,
volti ad equiparare la durata del mandato dei rappresentanti degli
studenti a quello dei rappresentanti dei docenti e del personale
non docente dell'Ateneo.
Si tratta, in particolare, degli emendamenti di seguito riportati:
Emendamento all'art. 12, comma 4,
sostituire le prime due proposizione con la seguente:
- I membri di cui alle lettere d,) g) e f) durano in carica 3 anni
accademici.
Emendamento all'art. 30, comma 1, lett. c)
dello statuto:
sostituire con la seguente proposizione:
- da un numero di rappresentanti degli studenti iscritti alla Facoltà
pari al 15% dei docenti di cui alle lettere a) e b); tali rappresentanti
sono eletti per tre anni accademici dagli studenti iscritti alla
Facoltà e partecipano alle sedute con voto deliberativo per
le delibere di cui al successivo articolo 31, comma 1, lettere b),
c) d) e) i).
La Commissione prende atto e si riserva di
trasmettere gli emendamenti predetti al Senato Accademico per le
valutazioni di competenza.
La seduta è tolta alle ore 17.30.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE
IL SEGRETARIO
prof. O.A. SIMONE
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IL PRESIDENTE
Prof. ANTONIO D'ATENA |
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ultimo aggiornamento: 02 luglio 2003
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