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VERBALE DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
SEDUTA DEL 01 LUGLIO 2003


Il giorno 01 luglio 2003, alle ore 16.00, presso i locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce la Commissione consultiva permanente Affari statutari e normativi.
Sono presenti: il Prof. A. D'Atena - Presidente, il Prof. O.A. Simone, che funge da segretario, il Dott. C. Monti ed il Sig. A. Sena.
Sono assenti giustificati: il Prof. F. Chiomenti, il Prof. G. Santoni, il Prof. A. M. Picardello, il Prof. U. Tarantino, il Dott. M. Di Cicco, la Sig.ra A. M. Surdo, il Sig. A. De Luna ed il Sig. A. Papitto.
Partecipa alla seduta il Prof. S. Nicosia, in qualità di Presidente della Commissione Consultiva Permanente Didattica e Ricerca.
Partecipano, altresì, alla seduta, in rappresentanza dell'Amministrazione, la Sig.ra M. Leonardi e la Dott.ssa P. Calvitti.

ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni;
2) Osservazioni del Cun sulle modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo;
3) Varie, eventuali.


1) COMUNICAZIONI

Il Presidente comunica che, delle quattro modifiche al Regolamento Didattico d'Ateneo approvate dal Senato Accademico il 25 luglio 2002, il M.I.U.R., con decreto in data 17 giugno 2003, ne ha approvate soltanto due.
Comunica inoltre che ha ritenuto utile invitare alla seduta il Presidente della Commissione Consultiva Permanente Didattica e Ricerca: Prof. Salvatore Nicosia, che ringrazia per la sua accettazione.


2) OSSERVAZIONI DEL CUN SULLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
La Commissione dopo ampia e approfondita discussione, osserva che dei rilievi formulati dal CUN, certamente meno consistenti sono quelli relativi all'art. 7, comma 4. Ravvisa comunque l'opportunità di indicare al Senato Accademico in base a quali argomenti potrebbe richiedersi al Ministro l'approvazione, oltre che della modifica relativa all'art. 7, comma 4, anche di quella relativa all'art. 10, comma 5.
Questa, quindi, la delibera che propone al Senato Accademico:


IL SENATO ACCADEMICO,

VISTO il decreto ministeriale in data 17 giugno 2003, relativo alle modifiche al regolamento didattico d'Ateneo deliberate dal Senato accademico il 25.07.02;

PRESO ATTO che tale decreto non approva, per le motivazioni espresse dal CUN, le modifiche concernenti l'inserimento dell'art 7, comma 4, e dell'art. 10, comma 5;

VISTO il parere del CUN da esso richiamato;

OSSERVA QUANTO SEGUE

1.-
Il primo rilievo del CUN si riferisce alla previsione di cui all'art. 7, comma 4, secondo cui: "I Consigli di Corso di studio possono … disporre l'ammissione temporanea al Corso di laurea specialistica di studenti che non siano ancora in possesso della laurea triennale, a condizione che il debito formativo mancante sia assolto entro un termine che va fissato dal Consiglio di corso di studio compatibilmente con il calendario degli esami conclusivi del corso di laurea triennale. Qualora, entro il termine predetto, lo studente consegua la laurea triennale, l'ultima iscrizione al relativo corso si imputa al primo anno del corso di laurea specialistica".
Il CUN, premesso che il DM 509/99 prevede la condizione del possesso della laurea ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea specialistica, ritiene il predetto comma 4 non opportuno, in questa fase di prima applicazione della riforma, anche alla luce delle proposte di modifica del DM 509/99.
Il Senato rileva:
a) che il rilievo di cui sopra attiene all'opportunità - e non alla legittimità - della modifica regolamentare;
b) che il citato comma 4, lungi dallo scardinare il principio della subordinazione della laurea specialistica alla laurea di primo livello, si limita a prevedere un accorgimento amministrativo-procedimentale rivolto a scongiurare il grave danno che subirebbe lo studente che, a causa delle cadenze previste per gli esami di profitto e per la prova finale, non disponesse della laurea di primo livello entro il termine per l'iscrizione alla laurea specialistica;
c) che, in difetto di tale accorgimento, gli interessati si vedrebbero costretti ad attendere l'anno accademico successivo, per l'iscrizione al Corso di laurea specialistica, restando inoperosi per quasi un anno;
d) che tale ritardo appare incompatibile con una delle rationes della riforma degli ordinamenti didattici: quella di contenere i tempi necessari al conseguimento dei titoli di studio universitari, al fine di anticipare l'ingresso dei laureati nel mercato del lavoro;
e) che l'approvazione della disposizione in discorso non pregiudicherebbe l'incidenza di eventuali successive modifiche della normativa ministeriale: per l'ovvia ragione che ad esse verrebbe successivamente adeguato il regolamento didattico d'Ateneo.


2.-
Il secondo rilievo del CUN si riferisce all'art. 10, comma 5, il quale prevede: " Il Collegio di un Dottorato di Ricerca può proporre al Consiglio del Corso di Perfezionamento, ritenuto ad esso affine, il conferimento del corrispondente titolo di Master agli studenti del corso di Dottorato che abbiano proficuamente seguito un periodo di studi non inferiore a quello del Corso di Perfezionamento e che abbiano soddisfatto i requisiti previsti per il conseguimento del titolo"
Il parere non favorevole espresso dal CUN "deriva dalla sostanziale diversità di obiettivi e di modalità formative che debbono caratterizzare i corsi di dottorato e i corsi di master".
Il Senato Accademico, pur non contestando questa premessa, rileva
i) che tale "diversità" di obiettivi e modalità formative non è necessariamente totale;
ii) che l'ipotesi presa in considerazione dalla disposizione è che, per effetto dei margini di sovrapposizione eventualmente sussistenti tra i due curricula, la proficua partecipazione al corso di dottorato equivalga a quella del corrispondente corso di perfezionamento;
iii) che la disposizione non prevede alcun automatismo, in quanto:
a) riconosce al Collegio dei docenti di un dottorato un semplice potere di proposta;
b) prevede che su tale proposta si esprima il Consiglio del Corso di perfezionamento, chiamato ad accertare - come la norma non manca di precisare - la sussistenza, in concreto, dei "requisiti previsti per il conseguimento del titolo"

PER QUESTI MOTIVI,

chiede al Ministro di approvare, in riforma del decreto del 17.6.03, gli artt. 7, comma 4, e 10, comma 1, del Regolamento didattico d'Ateneo, deliberati dal Senato Accademico il 25.07.02.

Esce il Prof. S. Nicosia.


3) VARIE EVENTUALI

Il Senatore Angelo Sena, Presidente del Consiglio degli Studenti, presenta due emendamenti in ordine allo Statuto, volti ad equiparare la durata del mandato dei rappresentanti degli studenti a quello dei rappresentanti dei docenti e del personale non docente dell'Ateneo.
Si tratta, in particolare, degli emendamenti di seguito riportati:

Emendamento all'art. 12, comma 4,
sostituire le prime due proposizione con la seguente:
- I membri di cui alle lettere d,) g) e f) durano in carica 3 anni accademici.

Emendamento all'art. 30, comma 1, lett. c) dello statuto:
sostituire con la seguente proposizione:
- da un numero di rappresentanti degli studenti iscritti alla Facoltà pari al 15% dei docenti di cui alle lettere a) e b); tali rappresentanti sono eletti per tre anni accademici dagli studenti iscritti alla Facoltà e partecipano alle sedute con voto deliberativo per le delibere di cui al successivo articolo 31, comma 1, lettere b), c) d) e) i).

La Commissione prende atto e si riserva di trasmettere gli emendamenti predetti al Senato Accademico per le valutazioni di competenza.

La seduta è tolta alle ore 17.30.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL SEGRETARIO
prof. O.A. SIMONE
IL PRESIDENTE
Prof. ANTONIO D'ATENA

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Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento: 02 luglio 2003

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