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VERBALE DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2003


Il giorno 22 ottobre 2003, alle ore 11.00, presso i locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce la Commissione consultiva permanente Affari Statutari e Normativi.
Sono presenti: il Prof. A. D'Atena - Presidente -, il Prof. U. Tarantino, che funge da Segretario, il Prof. G. Santoni ed il Prof. O.A. Simone.
Sono assenti giustificati: il Prof. F. Chiomenti, il Prof. A. M. Picardello, il Dott. M. Di Cicco, la Sig.ra A. M. Surdo ed il Sig. A. Papitto.
Sono assenti: il Dott. C. Monti, il Sig. A. De Luna ed il Sig. A. Sena.
Partecipano altresì alla seduta la Prof. A. Celletti, l'Avv. P. Meli, l'Avv. M. Di Giulio, l'Avv. P. Cottini e la Dott.ssa S. Ranelli.

ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni;
2) Regolamento per la disciplina dell'esercizio del patrocinio legale dell'Ateneo da parte degli Avvocati dell'Ufficio Legale, ai sensi dell'art. 88, comma 3, dello Statuto d'Ateneo.
3) Proposta di modifica al Regolamento Missioni;
4) Varie, eventuali

1) COMUNICAZIONI
Il Presidente comunica di aver invitato alla seduta, ai fini dell'istruttoria relativamente ai punti 2 e 3 dell'o.d.g., la Prof.ssa A. Celletti, nonché gli Avv. P. Meli, M. Di Giulio e P. Cottini, dell'Ufficio legale dell'Università, che ringrazia per l'accettazione,

2) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL PATROCINIO LEGALE DELL'ATENEO DA PARTE DEGLI AVVOCATI DELL'UFFICIO LEGALE, AI SENSI DELL'ART. 88, COMMA 3, DELLO STATUTO D'ATENEO.
Si svolge un'ampia ed approfondita discussione sulla bozza di Regolamento predisposta dall'Ufficio Legale d'Ateneo e previamente diramata ai membri della Commissione. Conclusa la discussione. Il Regolamento predetto viene approvato all'unanimità nel testo qui di seguito riportato.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL PATROCINIO LEGALE DELL'ATENEO DA PARTE DEGLI AVVOCATI DELL'UFFICIO LEGALE, AI SENSI DELL'ART. 88, COMMA 3, DELLO STATUTO D'ATENEO.

Norme per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Università agli Avvocati dell'Ufficio Legale, ai sensi dell'art. 88, comma 3 dello Statuto d'Ateneo, approvato con D.R. 10 marzo 1988 e per la ripartizione dei relativi compensi.

Art. 1
Ambito d'applicazione
Il presente Regolamento si applica all'Ufficio Legale interno dell'Ateneo, istituito con D.R. n. 1191/ND del 7.11.1984, ogni qualvolta assuma la rappresentanza processuale dell'Amministrazione universitaria centrale, Facoltà, Dipartimento e di ogni struttura istituzionale dell'Università, dotata di capacità processuale.

Art. 2
Rappresentanza processuale
1. Il mandato processuale è conferito agli Avvocati dell'Ufficio Legale, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Roma ai sensi dell'art.3, comma 4, lett. b) del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella L. n. 36 del 22 gennaio 1934, dagli organi universitari dotati di rappresentanza capacità processuale ai sensi dell'art. 88 dello Statuto dell'Ateneo e con le forme ivi prescritte.
2. I provvedimenti di conferimento del mandato indicano, nominativamente, uno o più Avvocati dell'Ufficio Legale che assumeranno l'incarico difensivo, in virtù di apposita procura speciale rilasciata dal competente organo rappresentativo.

Art. 3
Compensi
1. Nei giudizi da essi trattati, gli Avvocati curano l'esazione degli onorari e competenze professionali nei confronti delle controparti, quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.
Nei casi di transazione dopo sentenza favorevole all'Amministrazione e nei casi di compensazione di spese, concordata in sede transattiva, ovvero pronunciata giudizialmente in cause nelle quali l'Ateneo non sia rimasto soccombente, sarà corrisposta dall'Amministrazione la metà delle competenze di avvocato che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente. Quando si tratti di compensazione parziale, oltre la quota degli onorari riscossi nei confronti del soccombente, l'Amministrazione corrisponderà la metà della quota di onorari e competenze sulle quali è avvenuta la compensazione.
3. Le competenze di cui al precedente comma, liquidate secondo le tariffe di legge, sono corrisposte previo parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
4. L'erogazione degli importi di cui al comma 2, in conformità ai criteri di ripartizione definiti nel successivo art. 4, avviene sulla base del prospetto di liquidazione, predisposto dall'Avvocato patrocinatore, all'esito di ciascuna controversia.
5. La ripartizione ha luogo quando i titoli in base ai quali le somme sono state riscosse siano divenuti irrevocabili o esecutivi, anche provvisoriamente: le sentenze di primo e secondo grado o di unico grado, le rinunzie per accettazione, le transazioni per approvazione.

Art. 4
Modalita' di ripartizione
1. Tutte le somme di cui all'articolo precedente vengono ripartite per sei decimi in misura uguale tra tutti gli Avvocati dell'Ufficio Legale e per quattro decimi a beneficio dell'Avvocato che ha assunto il patrocinio (se più di uno, suddivise in egual misura).
2. I compensi così percepiti hanno natura di corrispettivo per attività professionale e sono assimilati alla retribuzione ai soli fini della contribuzione previdenziale ed assistenziale per le quote a carico dei lavoratori dipendenti, nonché delle ritenute fiscali; sui predetti compensi rimane esclusivamente a carico dell'Università l'onere per contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro.


Art. 5
Copertura assicurativa
1. La responsabilità civile degli Avvocati dell'Ufficio Legale e in genere i rischi connessi all'esercizio dell'attività professionale sono coperti da polizza assicurativa stipulata a cura e a carico dell'Amministrazione.

Art. 6
Aggiornamenti normativi
1. Il presente regolamento è soggetto ad eventuali aggiornamenti dettati dalla emanazione, in materia, di future disposizioni normative.

3) PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO MISSIONI
Dopo ampia ed approfondita discussione, la Commissione perviene all'unanimità alla seguente proposta di emendamento aggiuntivo al Regolamento per le attività di lavoro espletate fuori dalla ordinaria sede di servizio (missioni).

Art. 13 bis
Assicurazioni integrative
1. Sono ammesse al rimborso, a carico dei fondi di cui all'art. 2, le spese eventualmente sostenute dall'interessato al fine di garantirsi una copertura assicurativa integrativa per assistenza sanitaria, infortuni (anche in caso di morte ed anche in caso di uso del mezzo aereo), spese mediche e farmaceutiche, responsabilità civile verso terzi, perdita o furto del bagaglio e/o di effetti personali.
2. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche al personale in missione ai sensi del precedente art. 4.

La seduta è tolta alle ore 12.40.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL SEGRETARIO
prof. UMBERTO TARANTINO
IL PRESIDENTE
Prof. ANTONIO D'ATENA

Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento: 23 ottobre 2003

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