
VERBALE DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2003
Il giorno 22 ottobre 2003, alle ore 11.00, presso i locali dell'Università
degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce la Commissione
consultiva permanente Affari Statutari e Normativi.
Sono presenti: il Prof. A. D'Atena - Presidente -, il Prof. U. Tarantino,
che funge da Segretario, il Prof. G. Santoni ed il Prof. O.A. Simone.
Sono assenti giustificati: il Prof. F. Chiomenti, il Prof. A. M.
Picardello, il Dott. M. Di Cicco, la Sig.ra A. M. Surdo ed il Sig.
A. Papitto.
Sono assenti: il Dott. C. Monti, il Sig. A. De Luna ed il Sig. A.
Sena.
Partecipano altresì alla seduta la Prof. A. Celletti, l'Avv.
P. Meli, l'Avv. M. Di Giulio, l'Avv. P. Cottini e la Dott.ssa S.
Ranelli.
ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni;
2) Regolamento per la disciplina dell'esercizio del patrocinio legale
dell'Ateneo da parte degli Avvocati dell'Ufficio Legale, ai sensi
dell'art. 88, comma 3, dello Statuto d'Ateneo.
3) Proposta di modifica al Regolamento Missioni;
4) Varie, eventuali
1) COMUNICAZIONI
Il Presidente comunica di aver invitato alla seduta, ai fini dell'istruttoria
relativamente ai punti 2 e 3 dell'o.d.g., la Prof.ssa A. Celletti,
nonché gli Avv. P. Meli, M. Di Giulio e P. Cottini, dell'Ufficio
legale dell'Università, che ringrazia per l'accettazione,
2) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO
DEL PATROCINIO LEGALE DELL'ATENEO DA PARTE DEGLI AVVOCATI DELL'UFFICIO
LEGALE, AI SENSI DELL'ART. 88, COMMA 3, DELLO STATUTO D'ATENEO.
Si svolge un'ampia ed approfondita discussione sulla bozza di Regolamento
predisposta dall'Ufficio Legale d'Ateneo e previamente diramata
ai membri della Commissione. Conclusa la discussione. Il Regolamento
predetto viene approvato all'unanimità nel testo qui di seguito
riportato.
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ESERCIZIO DEL PATROCINIO LEGALE DELL'ATENEO DA PARTE DEGLI
AVVOCATI DELL'UFFICIO LEGALE, AI SENSI DELL'ART. 88, COMMA 3, DELLO
STATUTO D'ATENEO.
Norme per l'affidamento della rappresentanza
e difesa in giudizio dell'Università agli Avvocati dell'Ufficio
Legale, ai sensi dell'art. 88, comma 3 dello Statuto d'Ateneo, approvato
con D.R. 10 marzo 1988 e per la ripartizione dei relativi compensi.
Art. 1
Ambito d'applicazione
Il presente Regolamento si applica all'Ufficio Legale interno dell'Ateneo,
istituito con D.R. n. 1191/ND del 7.11.1984, ogni qualvolta assuma
la rappresentanza processuale dell'Amministrazione universitaria
centrale, Facoltà, Dipartimento e di ogni struttura istituzionale
dell'Università, dotata di capacità processuale.
Art. 2
Rappresentanza processuale
1. Il mandato processuale è conferito agli Avvocati dell'Ufficio
Legale, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati
di Roma ai sensi dell'art.3, comma 4, lett. b) del R.D.L. 27.11.1933,
n. 1578, convertito con modificazioni nella L. n. 36 del 22 gennaio
1934, dagli organi universitari dotati di rappresentanza capacità
processuale ai sensi dell'art. 88 dello Statuto dell'Ateneo e con
le forme ivi prescritte.
2. I provvedimenti di conferimento del mandato indicano, nominativamente,
uno o più Avvocati dell'Ufficio Legale che assumeranno l'incarico
difensivo, in virtù di apposita procura speciale rilasciata
dal competente organo rappresentativo.
Art. 3
Compensi
1. Nei giudizi da essi trattati, gli Avvocati curano l'esazione
degli onorari e competenze professionali nei confronti delle controparti,
quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse
per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.
Nei casi di transazione dopo sentenza favorevole all'Amministrazione
e nei casi di compensazione di spese, concordata in sede transattiva,
ovvero pronunciata giudizialmente in cause nelle quali l'Ateneo
non sia rimasto soccombente, sarà corrisposta dall'Amministrazione
la metà delle competenze di avvocato che si sarebbero liquidate
nei confronti del soccombente. Quando si tratti di compensazione
parziale, oltre la quota degli onorari riscossi nei confronti del
soccombente, l'Amministrazione corrisponderà la metà
della quota di onorari e competenze sulle quali è avvenuta
la compensazione.
3. Le competenze di cui al precedente comma, liquidate secondo le
tariffe di legge, sono corrisposte previo parere di congruità
rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
4. L'erogazione degli importi di cui al comma 2, in conformità
ai criteri di ripartizione definiti nel successivo art. 4, avviene
sulla base del prospetto di liquidazione, predisposto dall'Avvocato
patrocinatore, all'esito di ciascuna controversia.
5. La ripartizione ha luogo quando i titoli in base ai quali le
somme sono state riscosse siano divenuti irrevocabili o esecutivi,
anche provvisoriamente: le sentenze di primo e secondo grado o di
unico grado, le rinunzie per accettazione, le transazioni per approvazione.
Art. 4
Modalita' di ripartizione
1. Tutte le somme di cui all'articolo precedente vengono ripartite
per sei decimi in misura uguale tra tutti gli Avvocati dell'Ufficio
Legale e per quattro decimi a beneficio dell'Avvocato che ha assunto
il patrocinio (se più di uno, suddivise in egual misura).
2. I compensi così percepiti hanno natura di corrispettivo
per attività professionale e sono assimilati alla retribuzione
ai soli fini della contribuzione previdenziale ed assistenziale
per le quote a carico dei lavoratori dipendenti, nonché delle
ritenute fiscali; sui predetti compensi rimane esclusivamente a
carico dell'Università l'onere per contributi previdenziali
ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro.
Art. 5
Copertura assicurativa
1. La responsabilità civile degli Avvocati dell'Ufficio Legale
e in genere i rischi connessi all'esercizio dell'attività
professionale sono coperti da polizza assicurativa stipulata a cura
e a carico dell'Amministrazione.
Art. 6
Aggiornamenti normativi
1. Il presente regolamento è soggetto ad eventuali aggiornamenti
dettati dalla emanazione, in materia, di future disposizioni normative.
3) PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO
MISSIONI
Dopo ampia ed approfondita discussione, la Commissione perviene
all'unanimità alla seguente proposta di emendamento aggiuntivo
al Regolamento per le attività di lavoro espletate fuori
dalla ordinaria sede di servizio (missioni).
Art. 13 bis
Assicurazioni integrative
1. Sono ammesse al rimborso, a carico dei fondi di cui all'art.
2, le spese eventualmente sostenute dall'interessato al fine di
garantirsi una copertura assicurativa integrativa per assistenza
sanitaria, infortuni (anche in caso di morte ed anche in caso di
uso del mezzo aereo), spese mediche e farmaceutiche, responsabilità
civile verso terzi, perdita o furto del bagaglio e/o di effetti
personali.
2. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche al
personale in missione ai sensi del precedente art. 4.
La seduta è tolta alle ore 12.40.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE
IL SEGRETARIO
prof. UMBERTO TARANTINO
|
IL PRESIDENTE
Prof. ANTONIO D'ATENA |
Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento: 23 ottobre 2003
|