
VERBALE DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
SEDUTA DELL 18 OTTOBRE 2004
Il giorno 18 ottobre 2004 alle ore 15.00, presso i locali dell'Università
degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce la Commissione consultiva
permanente Affari Statutari e Normativi. Sono presenti: il Prof.
A. D'Atena - Presidente -, il Prof. A. M. Picardello, il Sig. G.
Mucciolo ed il Sig. L. Cavaliere. Sono assenti giustificati: il
Prof. F. Chiomenti, il Prof. O.A. Simone, il Prof. G. Santoni, il
Prof. U. Tarantino, la Sig.ra A.M. Surdo ed il Dott. M. Di Cicco.
Sono assenti: il Sig. G. Sellaro, il Sig. M. Siclari e la Sig.ra
V. Vegna. Partecipano altresì alla seduta: il Sig. R. Iuppa, la
Dott.ssa C. Manfredini e la Dott.ssa S. Ranelli, che funge da Segretario.
ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni;
2) Regolamento Didattico di Ateneo;
3) Varie eventuali
2) REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
Il Presidente ricorda che, nella seduta del 28 settembre u.s.,
il Senato Accademico rinviando la discussione sulla proposta di
modifica dell'art. 10 del Regolamento didattico di Ateneo ha dato
mandato alla Commissione Affari Statutari e Normativi di perfezionarne
il testo.
Si svolge un'ampia ed approfondita discussione alla quale partecipano
tutti i presenti.
Al termine della discussione si profilano due posizioni differenti.
Secondo la prima posizione, sostenuta dal Presidente, la formulazione
proposta dalla Commissione, nella seduta del 23settembre 2004, può
essere mantenuta, che - per comodità di lettura - si riporta
di seguito: "Il Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca,
ove ritenga che la frequenza di un master sia compatibile con i
fini del dottorato di ricerca, autorizza i dottorandi ad iscriversi
al master predetto ed a conseguire il relativo titolo senza sospensione
dell'iscrizione al dottorato di ricerca. L'iscrizione ad un master
non può, comunque, essere resa obbligatoria ai fini del conseguimento
del titolo di dottore di ricerca". A sostegno di tale soluzione,
si sottolinea che, se - come non è contestato (e come peraltro
riconosce l'art. 14, del Regolamento dei Dottorati di Ricerca) -
un anno di Master precedente l'ammissione al dottorato può
giustificare una corrispondente abbreviazione di corso del dottorato
stesso, non dovrebbero ostare ragioni a che, riconosciuta la congruenza
del Master, il Collegio dei Docenti accordi in via previa l'autorizzazione
a frequentarli. Stando a queste impostazioni, inoltre, non sussisterebbero
ragioni per privare il dottorando che eventualmente ne godesse della
borsa di dottorato.
In base alla seconda posizione, sostenuta dal Prof. A.M. Picardello,
gli studi di Dottorato e di Master prevedono percorsi formativi
spesso non coincidenti. In tali casi, la frequenza simultanea ai
due curricula, ciascuno dei quali richiede 60 crediti formativi
annui, porterebbe ad un carico di lavoro eccessivo per lo studente
e sostanzialmente lesivo della serietà degli studi. Inoltre,
il conferimento da parte dell'Università di una borsa di
dottorato ed il simultaneo addebito della tasse di Master possono
apparire non del tutto conciliabili con l'identità del trattamento
di tutti gli iscritti al Master. Infine, in molti casi la frequenza
ad un corso di Master può essere utili ai fini degli studi
dottorali per un ammontare di crediti inferiori ad una intera annualità:
in tali casi non appare opportuno riconoscere l'intero anno ai fini
dottorali. Pertanto, il Prof. A. M. Picardello suggerisce la seguente
modifica dell'emendamento preposto da questa Commissione, in data
23 settembre u.s: "Il Collegio dei Docenti del Dottorato di
Ricerca, ove ritenga che la frequenza ad un Master sia in tutto
o in parte compatibile con i fini del Dottorato di Ricerca, autorizza,
i dottorandi che ne facciano richiesta, a sospendere temporaneamente
la partecipazione al D.d.R. e la fruizione della borsa e ad iscriversi
al Master predetto per conseguirne il titolo. Al termine di tale
periodo di studi, il Collegio dei Docenti valuta quanti crediti
formativi possono essere riconosciuti e convalidati ai fini degli
studi dottorali. Se l'ammontare dei crediti convalidati raggiunge
il totale di 60 crediti CFU, il Collegio dei Docenti permette al
dottorando, qualora egli lo richieda, l'accorciamento di un anno
del periodo di studi dottorali. L'iscrizione ad un Master non può
comunque essere resa obbligatoria. Qualora il dottorando intenda
frequentare singoli insegnamenti di un Master senza iscriversi e
conseguirne il titolo, il Collegio dei Docenti del D.d.R. valuta
la compatibilità dei crediti formativi per ciascun insegnamento
superato rispetto al percorso formativo dottorale e, su questa base,
ne riconosce i crediti senza richiedere la sospensione della borsa
di dottorato".
Preso atto delle due posizioni di cui sopra, la Commissione delibera
di metterle a disposizione del Senato Accademico mediante trasmissione
del presente verbale.
La seduta è tolta alle ore 16.30.
LETTO, APPROVATO SEDUTA STANTE
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Simona Ranelli |
IL PRESIDENTE
Prof. ANTONIO D'ATENA |
Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento: 21 ottobre 2004
|