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VERBALE DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
SEDUTA DELL 18 OTTOBRE 2004


Il giorno 18 ottobre 2004 alle ore 15.00, presso i locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce la Commissione consultiva permanente Affari Statutari e Normativi. Sono presenti: il Prof. A. D'Atena - Presidente -, il Prof. A. M. Picardello, il Sig. G. Mucciolo ed il Sig. L. Cavaliere. Sono assenti giustificati: il Prof. F. Chiomenti, il Prof. O.A. Simone, il Prof. G. Santoni, il Prof. U. Tarantino, la Sig.ra A.M. Surdo ed il Dott. M. Di Cicco. Sono assenti: il Sig. G. Sellaro, il Sig. M. Siclari e la Sig.ra V. Vegna. Partecipano altresì alla seduta: il Sig. R. Iuppa, la Dott.ssa C. Manfredini e la Dott.ssa S. Ranelli, che funge da Segretario.

ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni;
2) Regolamento Didattico di Ateneo;
3) Varie eventuali


2) REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
Il Presidente ricorda che, nella seduta del 28 settembre u.s., il Senato Accademico rinviando la discussione sulla proposta di modifica dell'art. 10 del Regolamento didattico di Ateneo ha dato mandato alla Commissione Affari Statutari e Normativi di perfezionarne il testo.
Si svolge un'ampia ed approfondita discussione alla quale partecipano tutti i presenti.
Al termine della discussione si profilano due posizioni differenti.
Secondo la prima posizione, sostenuta dal Presidente, la formulazione proposta dalla Commissione, nella seduta del 23settembre 2004, può essere mantenuta, che - per comodità di lettura - si riporta di seguito: "Il Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca, ove ritenga che la frequenza di un master sia compatibile con i fini del dottorato di ricerca, autorizza i dottorandi ad iscriversi al master predetto ed a conseguire il relativo titolo senza sospensione dell'iscrizione al dottorato di ricerca. L'iscrizione ad un master non può, comunque, essere resa obbligatoria ai fini del conseguimento del titolo di dottore di ricerca". A sostegno di tale soluzione, si sottolinea che, se - come non è contestato (e come peraltro riconosce l'art. 14, del Regolamento dei Dottorati di Ricerca) - un anno di Master precedente l'ammissione al dottorato può giustificare una corrispondente abbreviazione di corso del dottorato stesso, non dovrebbero ostare ragioni a che, riconosciuta la congruenza del Master, il Collegio dei Docenti accordi in via previa l'autorizzazione a frequentarli. Stando a queste impostazioni, inoltre, non sussisterebbero ragioni per privare il dottorando che eventualmente ne godesse della borsa di dottorato.
In base alla seconda posizione, sostenuta dal Prof. A.M. Picardello, gli studi di Dottorato e di Master prevedono percorsi formativi spesso non coincidenti. In tali casi, la frequenza simultanea ai due curricula, ciascuno dei quali richiede 60 crediti formativi annui, porterebbe ad un carico di lavoro eccessivo per lo studente e sostanzialmente lesivo della serietà degli studi. Inoltre, il conferimento da parte dell'Università di una borsa di dottorato ed il simultaneo addebito della tasse di Master possono apparire non del tutto conciliabili con l'identità del trattamento di tutti gli iscritti al Master. Infine, in molti casi la frequenza ad un corso di Master può essere utili ai fini degli studi dottorali per un ammontare di crediti inferiori ad una intera annualità: in tali casi non appare opportuno riconoscere l'intero anno ai fini dottorali. Pertanto, il Prof. A. M. Picardello suggerisce la seguente modifica dell'emendamento preposto da questa Commissione, in data 23 settembre u.s: "Il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca, ove ritenga che la frequenza ad un Master sia in tutto o in parte compatibile con i fini del Dottorato di Ricerca, autorizza, i dottorandi che ne facciano richiesta, a sospendere temporaneamente la partecipazione al D.d.R. e la fruizione della borsa e ad iscriversi al Master predetto per conseguirne il titolo. Al termine di tale periodo di studi, il Collegio dei Docenti valuta quanti crediti formativi possono essere riconosciuti e convalidati ai fini degli studi dottorali. Se l'ammontare dei crediti convalidati raggiunge il totale di 60 crediti CFU, il Collegio dei Docenti permette al dottorando, qualora egli lo richieda, l'accorciamento di un anno del periodo di studi dottorali. L'iscrizione ad un Master non può comunque essere resa obbligatoria. Qualora il dottorando intenda frequentare singoli insegnamenti di un Master senza iscriversi e conseguirne il titolo, il Collegio dei Docenti del D.d.R. valuta la compatibilità dei crediti formativi per ciascun insegnamento superato rispetto al percorso formativo dottorale e, su questa base, ne riconosce i crediti senza richiedere la sospensione della borsa di dottorato".
Preso atto delle due posizioni di cui sopra, la Commissione delibera di metterle a disposizione del Senato Accademico mediante trasmissione del presente verbale.


La seduta è tolta alle ore 16.30.

LETTO, APPROVATO SEDUTA STANTE

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Simona Ranelli
IL PRESIDENTE
Prof. ANTONIO D'ATENA

Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento: 21 ottobre 2004

 

 

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